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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12999/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza di cui in epigrafe che li ha riconosciuti colpevoli di una serie di truffe, tentate e consumate, oltre che del reato di cui agli artt. 624 bis e 61 n. 5) cod. pen. per essersi impossessati, al fine di trarne profitto, di un orologio, prelevandolo da un mobile sito nell'ingresso dell'abitazione della persona offesa, nella quale si erano introdotti in occasione della tentata truffa perpetrata ai suoi danni.

Formulano un unico motivo di impugnazione con cui si dolgono del vizio di motivazione, ritenendola meramente apparente e non conforme all'onere motivazionale imposto dagli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e 111 Cost..

Il ricorso è inammissibile.

La doglianza è formulata in forma generica ed astratta ed è prova di qualsivoglia pertinenza censoria rispetto al tessuto motivazionale della decisione impugnata.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] din DEpr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza di cui in epigrafe che li ha riconosciuti colpevoli di una serie di truffe, tentate e consumate, oltre che del reato di cui agli artt. 624 bis e 61 n. 5) cod. pen. per essersi impossessati, al fine di trarne profitto, di un orologio, prelevandolo da un mobile sito nell'ingresso dell'abitazione della persona offesa, nella quale si erano introdotti in occasione della tentata truffa perpetrata ai suoi danni. Formulano un unico motivo di impugnazione con cui si dolgono del vizio di motivazione, ritenendola meramente apparente e non conforme all'onere motivazionale imposto dagli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e 111 Cost.. Il ricorso è inammissibile. La doglianza è formulata in forma generica ed astratta ed è prova di qualsivoglia pertinenza censoria rispetto al tessuto motivazionale della decisione impugnata. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] din DEpr
Sentenza Cassazione n. 12999/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris