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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 26 gennaio 2026

Cassazione n. 01705/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22053/2024 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato .

Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso l’ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Lombardia n.351/2024 depositata il 19/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Numero registro generale 22053/2024 Numero sezionale 99/2026 Numero di raccolta generale 1705/2026 Data pubblicazione 26/01/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 25/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22053/2024 Numero sezionale 99/2026 Numero di raccolta generale 1705/2026 Data pubblicazione 26/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22053/2024 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso l’ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Lombardia n.351/2024 depositata il 19/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Numero registro generale 22053/2024 Numero sezionale 99/2026 Numero di raccolta generale 1705/2026 Data pubblicazione 26/01/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 25/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22053/2024 Numero sezionale 99/2026 Numero di raccolta generale 1705/2026 Data pubblicazione 26/01/2026
Decreto Cassazione n. 01705/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris