CassazionesentenzaSezione UDecisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24127/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ati [OSCURATO:PERSONA] e PaoloMoscato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Vernetti e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -Numero registro generale 17789/2025Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 24127/2026Data pubblicazione 27/07/2026per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente interpartes dinanzi al Tribunale di Venezia e iscritto al n. 17887/2024 R.G.;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Soldi, laquale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. evocava in giudizio avanti al Tribunale di VeneziaGerber Steel GmbH, dalla quale aveva acquistato quattordici coils di acciaioinox di qualità AISI 304/304L/316L, che erano stati spediti da [OSCURATO:PERSONA],Malaysia, in data 7-11 maggio 2023 e accettati alla dogana di Venezia indata 13-19 giugno 2023.La società attrice, avendo constatato che la maggior parte delle merci sirivelavano gravemente danneggiate, ovalizzate e in pessime condizionigenerali di integrità, in guisa tale da essere quasi del tutto inutilizzabili,domandava di essere risarcita dei danni subiti in conseguenzadell’inadempimento contrattuale imputabile alla società [OSCURATO:PERSONA] GmbH,il cui ammontare era pari a complessivi € 42.361,16 oltre al lucro cessante.[OSCURATO:PERSONA] GmbH, nel costituirsi in giudizio, chiedeva di essere autorizzataa chiamare in causa la compagnia AIG [OSCURATO:PERSONA] s.a. – Rappresentanzagenerale per l’Italia, onde sentir dichiarare che la stessa era tenuta agarantirla e manlevarla da ogni domanda, ragione o condanna svolta neisuoi riguardi dalla società attrice.Una volta costituitasi in giudizio la compagnia terza chiamata, la convenuta,dando seguito all’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italianosollevata in comparsa di costituzione, ha proposto regolamento preventivodi giurisdizione ex art. 41 cod. proc. civ., chiedendo di dichiarare, inrelazione alla causa di merito pendente in prima istanza avanti al [OSCURATO:PERSONA] (iscritta sub R.G. N. 17887/2024), il difetto di giurisdizione delNumero registro generale 17789/2025Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 24127/2026Data pubblicazione 27/07/2026giudice italiano in favore del giudice straniero dello Stato malese di PortKlang.La ricorrente, in particolare, dopo aver ricordato che questa Corte (conordinanza Cass., Sez. U., 11346/2023), di recente, ha riconosciuto (conspecifico riferimento alle clausole Incoterms ex works) che l’incorporazionedi un Incoterm nel contratto è idonea a determinare il luogo della consegnadelle merci e, di riflesso, la giurisdizione, ha affermato che nel caso di speciela volontà delle parti di regolare il loro rapporto attraverso una CIF clause,secondo cui la proprietà e tutti i rischi della perdita o di danni alla merce (etutte le spese addizionali successive a tale momento) si trasferivano alcompratore sin dalla consegna nel porto di partenza, comportava che lagiurisdizione appartenesse al giudice malese di [OSCURATO:PERSONA] (Malaysia).La società attrice ha replicato con controricorso, obiettando che imoduli d’ordine costituenti il contratto non indicavano il luogo di imbarco,ma solo quello di destinazione, cosicché il luogo di imbarco, non conosciutodall’acquirente al momento del perfezionamento del negozio, non potevavalere quale luogo di consegna in base al contratto ai sensi dell'art. 7, lett.b), primo trattino, Reg. UE n. 1215/2012.In assenza di un luogo di consegna espressamente stabilito in base alcontratto deve trovare applicazione – assume [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ilcriterio generale che individua tale luogo in quello in cui l'acquirente haconseguito “il potere di disporre effettivamente dei beni alla destinazionefinale dell'operazione di vendita”, vale a dire il luogo di destinazione finaledella merce, che nel caso di specie era Venezia, con conseguentecompetenza giurisdizionale del giudice italiano in ordine al giudizio a quo.La compagnia terza chiamata si è costituita in questa sede osservando chenon è possibile riconoscere la giurisdizione del giudice malesiano, tenutoconto di quanto stabilito dall’art. 7 del regolamento [OSCURATO:PERSONA]I e delfatto che nel caso di specie è da escludere che la volontà delle parti fossequella di stabilire in Malaysia il luogo di consegna della merce, dove GerberNumero registro generale 17789/2025Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 24127/2026Data pubblicazione 27/07/2026Steel GmbH non aveva disponibilità del carico; pertanto, essendo statostabilito il luogo di consegna della merce in Venezia, il potere di decideredella vertenza deve essere riconosciuto a favore della autoritàgiurisdizionale italiana.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, ex art.380-ter cod. proc. civ., sollecitando il rigetto del ricorso e la conferma dellagiurisdizione del giudice italiano.RAGIONI DELLA DECISIONERitiene la Corte che deve essere affermata la giurisdizione del giudiceitaliano.Nel caso in esame, in cui non è contestata la qualificazione giuridica delrapporto come compravendita di beni mobili, viene in rilievo l’art. 7 del Reg.(UE) n. 1215 del 2012 attinente alle cd. “competenze speciali”.Questo articolo stabilisce:“Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in unaltro Stato membro:1) a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo diesecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversaconvenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:— nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Statomembro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati inbase al contratto;— nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Statomembro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati inbase al contratto.c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)”.La questione di giurisdizione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] GmbH implica unadiretta applicazione dell’art. 7 appena richiamato, in quanto si tratta diverificare se il venditore, soggetto domiciliato in uno Stato membroNumero registro generale 17789/2025Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 24127/2026Data pubblicazione 27/07/2026(Germania), sia stato correttamente convenuto dall’acquirente in un altroStato membro (Italia) in applicazione delle regole previste dalle normeeurounitarie.Occorre poi rilevare che, trattandosi di azione diretta a ottenere ilrisarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento imputabilealla società venditrice, trova applicazione la lett. b) sopra citata, cosicchédiventa decisivo il riferimento al luogo in cui i beni sono stati o avrebberodovuto essere consegnati in base al contratto.In effetti questa Corte, come ricorda parte ricorrente, ha affermato - inrelazione a una fattispecie in cui la clausola ex works (riportata sia sullefatture emesse dalla ricorrente, sia negli ordini provenienti dall'acquirente)era stata specificamente pattuita ed era destinata a regolare i rapporti tra icontraenti con efficacia vincolante, anche ai fini della determinazione delluogo di consegna – che in tema di vendita internazionale a distanza di benimobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce vadevoluta, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del Reg. UE n. 1215 del 2012,alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria del luogo della consegna materialedei beni, a tal fine dovendosi considerare la clausola Incoterms ex works(EXW), se richiamata nel contratto, come idonea a disciplinare non solo iltrasferimento del rischio, ma anche il luogo di consegna della merce e,conseguentemente, la giurisdizione, salvo che dal contratto medesimorisultino diversi ed ulteriori elementi che inducano a ritenere che le partiabbiano voluto un diverso luogo della consegna (Cass., Sez. U.,11346/2023).Nel caso di specie, però, viene in rilievo non la clausola ex works (a terminidella quale il venditore effettua la consegna quando mette la merce adisposizione dell'acquirente presso la sua sede o in altro luogo convenuto,quali uno stabilimento, una fabbrica, un magazzino; il venditore non habisogno di caricare la merce su alcun veicolo di raccolta, né ha bisogno disdoganare la merce per l'esportazione, ove tale sdoganamento siaNumero registro generale 17789/2025Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 24127/2026Data pubblicazione 27/07/2026applicabile; cfr. Cass., Sez. U., 11346/2023, § 5), bensì la clausola CIF(Cost, Insurance and Freight), a mente della quale il venditore, comericorda l’odierno ricorrente, paga costo, assicurazione e nolo (trasporto) finoal porto di destinazione del compratore.La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il luogo di consegna deveidentificarsi nel luogo di prevista e pattuita consegna materiale dei beni ("intema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, è consolidata lagiurisprudenza di questa Corte regolatrice - in adesione ai principi espressidalla Corte di Giustizia UE con le sue decisioni del 25 febbraio 2010 in causaC381/08, CarTrim, nonché del 9 giugno 2011 in causa C-87/10, ElectrosteelEurope SA - nel senso che il giudice chiamato a decidere sulla propriagiurisdizione, rispetto a tutte le controversie nascenti dal contratto, ivicomprese quelle relative al pagamento dei beni alienati, deve applicare ilcriterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, di cui all'art.5, n. 1, lett. b) del Regolamento (CE) 22 dicembre 2000, n. 44, daidentificarsi nel luogo della consegna materiale (e non soltanto giuridica)dei beni, mediante la quale l'acquirente ha conseguito o avrebbe dovutoconseguire il potere di disporre effettivamente dei beni stessi alladestinazione finale dell'operazione di vendita" (Cass., Sez. U., 32362/2018,§ 5; nello stesso senso Cass., Sez. U., 11381/2016, Cass. 1134/2014).Pertanto, non è determinante, ai fini della individuazione del giudice aventegiurisdizione, l'inserimento nel contratto di una clausola generalmentericonosciuta dal commercio internazionale, quale la clausola CIF previstadagli Incoterms, che sposti il momento del trasferimento del rischio delperimento del bene dal venditore al compratore, se essa non èaccompagnata da una specifica pattuizione volta ad attribuire con chiarezzaal luogo del passaggio del rischio valenza anche di luogo di consegna dellamerce ai fini del radicamento della giurisdizione; l'inserimento di unIncoterm non implica di per sé lo spostamento convenzionale del luogo diconsegna, potendo esso eventualmente costituire un elementoNumero registro generale 17789/2025Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 24127/2026Data pubblicazione 27/07/2026interpretativo della volontà delle parti, ma solo laddove risulti con chiarezzala determinazione contrattuale di derogare al criterio del luogo di consegnamateriale del bene (Cass., Sez. U., 32362/2018, Cass., Sez. U.11381/2016, Cass. 24279/2014, Cass. 1134/2014).Nel caso di specie, ove l’accordo tra le parti si è perfezionato attraversoordini di vendita fatti pervenire da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e conferme d’ordineinviate da [OSCURATO:PERSONA] GmbH, tutti i documenti (ad eccezione del purchaseorder del 31 marzo 2023, che si limita a indicare Incoterms CIF) riportanonon solo l’inserimento della clausola CIF, ma anche l’indicazione “Venice”,a chiara specificazione del luogo di destinazione finale della merce.La previsione della clausola CIF, non accompagnata da alcuna altrapattuizione o richiamo se non quella del porto di destinazione dei benivenduti, non è di per sé idonea a mutare il luogo di consegna materiale dellamerce, che è rimasto il porto di destinazione della stessa, in quanto ilvenditore, attraverso una simile clausola, si è liberato dal rischio delperimento del bene, ma si è comunque obbligato a occuparsi dei costi,dell’assicurazione e del trasporti, sopportandone gli oneri, e a curare che iltrasporto del bene avvenisse fino al porto di destinazione, in cui era previstoche si dovesse verificare la consegna delle merci, rilevante ai fini dellagiurisdizione.In conclusione, in mancanza di una specifica pattuizione volta ad attribuire,con chiarezza, al luogo del passaggio del rischio valenza anche di luogo diconsegna della merce, si deve escludere che le parti abbiano inteso pattuireuna deroga convenzionale alla giurisdizione, nel senso consentito dall'art. 4l. n. 218/1995.Ne discende il riconoscimento della giurisdizione del giudice italiano, inapplicazione dell'art. 7, lett. b), primo trattino, del Reg. UE n. 1215 del2012, quale autorità giudiziaria del luogo in cui i beni sono stati o avrebberodovuto essere consegnati in base al contratto.Numero registro generale 17789/2025Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 24127/2026Data pubblicazione 27/07/2026Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice dimerito. P.Q.MLa Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano, davanti al qualerimette le parti anche per la liquidazione delle spese del presenteregolamento.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili dellaCorte Suprema di Cassazione, in data 23 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] f.f.[OSCURATO:PERSONA]