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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 42390/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della legittima difesa e della provocazione, al trattamento sanzionatorio, alla prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato sotto tutti i profili dedotti, in quanto: - non sussiste nessuna incongruenza nel richiamare la motivazione della sentenza di primo grado e diffondersi, poi, nella valutazione delle risultanze istruttorie.

Tale modus procedendi rivela solo lo scrupolo della Corte d'appello nell'esame delle deduzioni difensive e non è segno di nessun vizio; - la legittima difesa è stata esclusa perché tutti i testi presenti hanno escluso che Corazza avesse aggredito la moglie dell'imputato.

In ogni caso, la Corte d'appello ha spiegato — più che chiaramente e correttamente - che nessuna difesa legittima è configurabile nei confronti di un avversario debellato, che l'imputato continuò a colpire anche mentre era a terra.

Tanto, addirittura a prescindere dalla credibilità riconosciuta alla persona offesa, atteso che l'accaduto è stato ricostruito sulla base delle testimonianze di testi estranei e della documentazione medica prodotta, oltre in base alla affermazioni dello stesso imputato; - la provocazione è stata esclusa per gli stessi motivi di cui sopra (non v'è nessuna prova di aggressione nei confronti della moglie dell'imputato).

Irritualnnente, pertanto, il ricorrente insiste nella tesi sostenuta in giudizio, atteso che la stessa è stata puntualmente esaminata e disattesa; - il riconoscimento di attenuanti equivalenti alla recidiva conferma l'applicazione di detta aggravante soggettiva, come messo in chiaro dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite, richiamate in ricorso; - legittimamente è stata esclusa la prescrizione del reato, stante il riconoscimento della recidiva, nemmeno contestata con i motivi di gravame.ILA Nessun obbligo aveva la Corte d'appello di motivare intorno all'applicazione della recidiva, stante l'inerzia dell'appellante sul punto; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il CorUliy st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della legittima difesa e della provocazione, al trattamento sanzionatorio, alla prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato sotto tutti i profili dedotti, in quanto: - non sussiste nessuna incongruenza nel richiamare la motivazione della sentenza di primo grado e diffondersi, poi, nella valutazione delle risultanze istruttorie. Tale modus procedendi rivela solo lo scrupolo della Corte d'appello nell'esame delle deduzioni difensive e non è segno di nessun vizio; - la legittima difesa è stata esclusa perché tutti i testi presenti hanno escluso che Corazza avesse aggredito la moglie dell'imputato. In ogni caso, la Corte d'appello ha spiegato — più che chiaramente e correttamente - che nessuna difesa legittima è configurabile nei confronti di un avversario debellato, che l'imputato continuò a colpire anche mentre era a terra. Tanto, addirittura a prescindere dalla credibilità riconosciuta alla persona offesa, atteso che l'accaduto è stato ricostruito sulla base delle testimonianze di testi estranei e della documentazione medica prodotta, oltre in base alla affermazioni dello stesso imputato; - la provocazione è stata esclusa per gli stessi motivi di cui sopra (non v'è nessuna prova di aggressione nei confronti della moglie dell'imputato). Irritualnnente, pertanto, il ricorrente insiste nella tesi sostenuta in giudizio, atteso che la stessa è stata puntualmente esaminata e disattesa; - il riconoscimento di attenuanti equivalenti alla recidiva conferma l'applicazione di detta aggravante soggettiva, come messo in chiaro dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite, richiamate in ricorso; - legittimamente è stata esclusa la prescrizione del reato, stante il riconoscimento della recidiva, nemmeno contestata con i motivi di gravame.ILA Nessun obbligo aveva la Corte d'appello di motivare intorno all'applicazione della recidiva, stante l'inerzia dell'appellante sul punto; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il CorUliy st