CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2024
Cassazione n. 40666/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che MATERA Michele - imputato dei reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28/02/2024, con cui la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal G.u.p. del Tribunale di Torino, deducendo la mancata assunzione di una prova decisiva (acquisizione delle matrici degli assegni circolari che secondo il ricorrente sarebbero stati utilizzati per il pagamento delle fatture, a riprova della loro esistenza); ritenuto che assuma rilievo preliminare ed assorbente la necessità di dar seguito all'indirizzo interpretativo, del tutto consolidato, secondo cui «in tema di giudizio abbreviato non condizionato, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva al cui esercizio l'imputato ha rinunziato formulando la richiesta di rito alternativo» (Sez. 1, n. 3253 del 12/06/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276395 - 02; in senso analogo, tra le altre, cfr. Sez. 5, n. 27985 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255566 - 01, nonché - da ultimo, Sez 1, n. 20527 del 30/01/2024, Sokoudjou. V. anche Sez. 5, n. 1763 del 04/10/2021, dep. 2022, Provenza, secondo la quale «in tema di giudizio abbreviato, l'esercizio del potere d'integrazione della prova, riconosciuto al giudice dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale»); ritenuto che tale profilo di manifesta infondatezza esima questo Collegio dal soffermarsi sulla genericità del ricorso (non essendo stato in alcun modo affrontato il tema della decisività dell'acquisizione rispetto agli elementi concordemente valorizzati dai giudici di merito a sostegno dell'inesistenza delle operazioni sottese alle fatture: partita ,IVA indicata erroneamente in tutte le fatture, relativa ad una ditta chiusa già sette anni prima delle operazioni fatturate, intrinseca inverosimiglianza della mancata conservazione dei documenti comprovanti il pagamento: cfr. pag. 2 seg. della sentenza impugnata); ritenuto infine che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al, pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Ro , il 27 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ps enso