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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41732/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

4. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Cuneo all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Torino assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 171-bis

I. n. 633 del 1941 per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2.

Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito ravvisato la sussistenza del dolo con motivazione viziata, in quanto: la società dell'imputato conta oltre novanta dipendenti ed ha un fatturato di oltre venti milioni di euro e, quindi, non può essere definita di piccole dimensioni; l'imputato ha spiegato di non avere competenza informatiche e di affidarsi, per tali questioni, a una società esterna; la versione fornita dall'imputato è suffragata dalla documentazione versata in atti, da cui risulterebbe che le installazioni abusivamente duplicate siano antecedenti all'acquisto dei computer da parte della società dell'imputato.

In ogni caso, sarebbe errata l'affermazione senso cui i diciannove computer avessero una licenza abusivamente duplicata, come risulta dalla mera consultazione della tipologia e del numero identificativo dei programmi in questione.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione perché gli elementi addotti dalla Corte d'appello per affermare la sussistenza del dolo, come il numero dei programmi abusivamente installati e il loro valore commerciale, sono stati poi valutati per la pronuncia ex art. 131-bis cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile, perché i motivi, esaminabili congiuntamente essendo collegati, ripropongono censure di contenuto fattuale che la Corte d'appello ha rigettato con motivazione adeguata e immune dai prospettati profili di illogicità manifesta.

4. In primo luogo, la Corte di merito ha ribadito la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, debolmente contestato dal ricorrente, evidenziando, per un verso, che l'annotazione della G.d.F. specifica puntualmente i diciannove computer e i programmi abusivamente installati, e, per altro verso, che la versione difensiva, secondo cui i computer in esame provenissero da pregresse acquisizioni, è smentita per tabulas dalle fatture di acquisto acquisite dalla G.d.F.

5. Quanto, poi, alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la Corte di merito lo ha ritenuto sussistente desumendolo, in maniera non certo implausibile, da una serie di elementi globalmente valutati, quali: le dimensioni non così rilevanti dell'azienda, tali da giustificare il totale disinteresse, da parte dell'imputato, degli acquisti dei personal computer e delle relative licenze; l'assenza di riscontri alla spiegazione fornita dall'imputato circa sia la pretesa mancanza di competenze informatiche, sia la delega conferita• a una società esterna per tali questioni; la pluralità dei programmi abusivamente installati e il relativo valore commerciale.

Trattandosi di una valutazione di fatto logicamente motivata, essa sfugge al sindacato di legittimità.

6. Si osserva, infine, che non vi è alcuna contraddizione interna della motivazione, laddove la Corte di merito, da un lato, ha ritenuto sussistente il dolo e, dall'altro, ha ravvisato i presupposti della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non solo perché si tratta di valutazioni differenti quanto all'oggetto, ma anche perché la Corte di merito ha spiegato che, nella specie, proprio la modesta intensità del dolo, unitamente agli altri elementi richiesti della norma in esame, giustifica il riconoscimento della causa di non punibilità in questione.

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 08

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Cuneo all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Torino assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 171-bis I. n. 633 del 1941 per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito ravvisato la sussistenza del dolo con motivazione viziata, in quanto: la società dell'imputato conta oltre novanta dipendenti ed ha un fatturato di oltre venti milioni di euro e, quindi, non può essere definita di piccole dimensioni; l'imputato ha spiegato di non avere competenza informatiche e di affidarsi, per tali questioni, a una società esterna; la versione fornita dall'imputato è suffragata dalla documentazione versata in atti, da cui risulterebbe che le installazioni abusivamente duplicate siano antecedenti all'acquisto dei computer da parte della società dell'imputato. In ogni caso, sarebbe errata l'affermazione senso cui i diciannove computer avessero una licenza abusivamente duplicata, come risulta dalla mera consultazione della tipologia e del numero identificativo dei programmi in questione. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione perché gli elementi addotti dalla Corte d'appello per affermare la sussistenza del dolo, come il numero dei programmi abusivamente installati e il loro valore commerciale, sono stati poi valutati per la pronuncia ex art. 131-bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi, esaminabili congiuntamente essendo collegati, ripropongono censure di contenuto fattuale che la Corte d'appello ha rigettato con motivazione adeguata e immune dai prospettati profili di illogicità manifesta. 4. In primo luogo, la Corte di merito ha ribadito la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, debolmente contestato dal ricorrente, evidenziando, per un verso, che l'annotazione della G.d.F. specifica puntualmente i diciannove computer e i programmi abusivamente installati, e, per altro verso, che la versione difensiva, secondo cui i computer in esame provenissero da pregresse acquisizioni, è smentita per tabulas dalle fatture di acquisto acquisite dalla G.d.F. 5. Quanto, poi, alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la Corte di merito lo ha ritenuto sussistente desumendolo, in maniera non certo implausibile, da una serie di elementi globalmente valutati, quali: le dimensioni non così rilevanti dell'azienda, tali da giustificare il totale disinteresse, da parte dell'imputato, degli acquisti dei personal computer e delle relative licenze; l'assenza di riscontri alla spiegazione fornita dall'imputato circa sia la pretesa mancanza di competenze informatiche, sia la delega conferita• a una società esterna per tali questioni; la pluralità dei programmi abusivamente installati e il relativo valore commerciale. Trattandosi di una valutazione di fatto logicamente motivata, essa sfugge al sindacato di legittimità. 6. Si osserva, infine, che non vi è alcuna contraddizione interna della motivazione, laddove la Corte di merito, da un lato, ha ritenuto sussistente il dolo e, dall'altro, ha ravvisato i presupposti della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non solo perché si tratta di valutazioni differenti quanto all'oggetto, ma anche perché la Corte di merito ha spiegato che, nella specie, proprio la modesta intensità del dolo, unitamente agli altri elementi richiesti della norma in esame, giustifica il riconoscimento della causa di non punibilità in questione. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 08