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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 00971/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16674-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA], nonché di mandataria di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 16674/2020 Numero sezionale 9358/2021 Numero di raccolta generale 971/2022 Data pubblicazione 13/01/2022 avverso la sentenza n. 336/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 03/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso in atti [OSCURATO:PERSONA] impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Catanzaro, respingendone il gravame, ha confermato il rigetto delle domande del medesimo volte a far accertare la falsità della sottoscrizione apposta dal proprio dante causa [OSCURATO:PERSONA] su un atto fideiussorio e a far pronunciare la revocazione del decreto ingiuntivo adottato sulla base del predetto atto fideiussorio e ne chiede la cassazione sulla base di due motivi di ricorso, illustrati pure con memoria, ai quali resiste l'intimata con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il primo motivo di ricorso, in guisa del quale il ricorrente, censurando il capo della decisione impugnata che ha ribadito il difetto di legittimazione passiva dell'intimata in quanto citata in proprio e non nella sua veste di procuratrice dell'ente creditore, lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo poiché il decidente non avrebbe correttamente accertato la veste del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente, ciò anche in considerazione dell'effetto sanante che si lega all'avvenuta costituzione in giudizio dell'intimata, è affetto da pregiudiziale inammissibilità evidenziabile segnatamente sotto il profilo dell'estraneità della censura al parametro normativo evocato, noto essendo alla stregua della lezione nomofilattica dispensata con riferimento al dettato vigente dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. che per fatto decisivo deve intendersi il fatto storico avente portata Ric. 2020 n. 16674 sez.

M1 - ud. 22-10-2021 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 16674/2020 Numero sezionale 9358/2021 Numero di raccolta generale 971/2022 Data pubblicazione 13/01/2022 costitutiva, modificativa od estintiva della pretesa o al più i fatti secondari influenti sulla medesima, di modo che si sottrae al vizio denunciato la sentenza che, come quella qui in esame il fatto – ovvero la legittimazione passiva dell'intimata – abbia esaminato.

3. Il secondo motivo di ricorso, giusta il quale il ricorrente, censurando il capo della decisione impugnata che ha denegato la chiesta revocazione del decreto ingiuntivo sul duplice rilievo del difetto di specificità del relativo motivo di appello e del difetto di precostituzione della prova della falsità, lamenta la violazione dell'art. 395 cod. proc. civ. poiché la denunciata falsità dell'atto fideiussorio non era stata contestata in modo rigoroso e specifico e perché vi era stato il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul medesimo, è parimenti inammissibile, vuoi perché la determinazione d'appello sul punto si rivela pleonastica in ragione dell'assorbenza che riflette il rilevato difetto di legittimità passiva dell'intimata, vuoi ancora per la palese estraneità delle argomentazioni sviluppate dal motivo rispetto alle enunciate rationes decidendi.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Spese alla soccombenza.

Doppio contributo ove dovuto.

PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 5100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 22.10.2021. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 16674 sez.

M1 - ud. 22-10-2021 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16674-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA], nonché di mandataria di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 16674/2020 Numero sezionale 9358/2021 Numero di raccolta generale 971/2022 Data pubblicazione 13/01/2022 avverso la sentenza n. 336/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 03/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso in atti [OSCURATO:PERSONA] impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Catanzaro, respingendone il gravame, ha confermato il rigetto delle domande del medesimo volte a far accertare la falsità della sottoscrizione apposta dal proprio dante causa [OSCURATO:PERSONA] su un atto fideiussorio e a far pronunciare la revocazione del decreto ingiuntivo adottato sulla base del predetto atto fideiussorio e ne chiede la cassazione sulla base di due motivi di ricorso, illustrati pure con memoria, ai quali resiste l'intimata con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso, in guisa del quale il ricorrente, censurando il capo della decisione impugnata che ha ribadito il difetto di legittimazione passiva dell'intimata in quanto citata in proprio e non nella sua veste di procuratrice dell'ente creditore, lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo poiché il decidente non avrebbe correttamente accertato la veste del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente, ciò anche in considerazione dell'effetto sanante che si lega all'avvenuta costituzione in giudizio dell'intimata, è affetto da pregiudiziale inammissibilità evidenziabile segnatamente sotto il profilo dell'estraneità della censura al parametro normativo evocato, noto essendo alla stregua della lezione nomofilattica dispensata con riferimento al dettato vigente dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. che per fatto decisivo deve intendersi il fatto storico avente portata Ric. 2020 n. 16674 sez. M1 - ud. 22-10-2021 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 16674/2020 Numero sezionale 9358/2021 Numero di raccolta generale 971/2022 Data pubblicazione 13/01/2022 costitutiva, modificativa od estintiva della pretesa o al più i fatti secondari influenti sulla medesima, di modo che si sottrae al vizio denunciato la sentenza che, come quella qui in esame il fatto – ovvero la legittimazione passiva dell'intimata – abbia esaminato. 3. Il secondo motivo di ricorso, giusta il quale il ricorrente, censurando il capo della decisione impugnata che ha denegato la chiesta revocazione del decreto ingiuntivo sul duplice rilievo del difetto di specificità del relativo motivo di appello e del difetto di precostituzione della prova della falsità, lamenta la violazione dell'art. 395 cod. proc. civ. poiché la denunciata falsità dell'atto fideiussorio non era stata contestata in modo rigoroso e specifico e perché vi era stato il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul medesimo, è parimenti inammissibile, vuoi perché la determinazione d'appello sul punto si rivela pleonastica in ragione dell'assorbenza che riflette il rilevato difetto di legittimità passiva dell'intimata, vuoi ancora per la palese estraneità delle argomentazioni sviluppate dal motivo rispetto alle enunciate rationes decidendi. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 5. Spese alla soccombenza. Doppio contributo ove dovuto. PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 5100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 22.10.2021. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 16674 sez. M1 - ud. 22-10-2021 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
Sentenza Cassazione n. 00971/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris