Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1107/2018
ECLI:EU:C:2018:177
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CJ0244
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
13 marzo 2018 (
*1
)
«Impugnazione – Prodotti fitosanitari – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e istituzione di un elenco di sostanze candidate alla sostituzione – Inserimento in tale elenco della sostanza attiva metalaxil – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione – Persona individualmente interessata»
Nella causa C‑244/16 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 aprile 2016,
[OSCURATO:PERSONA] del Vallés SA
, con sede in Mollet del Vallés (Spagna), rappresentata da C. [OSCURATO:PERSONA], C. [OSCURATO:PERSONA] e I. Moreno‑[OSCURATO:PERSONA], abogadas,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da I. [OSCURATO:PERSONA] e P. Ondrůšek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz, J.L. da [OSCURATO:PERSONA], A. Rosas, C.G. Fernlund e C. Vajda, presidenti di sezione, C. Toader, M. Safjan, D. Šváby, M. Berger, A. Prechal, E. Jarašiūnas ed E. Regan (relatore), giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: I. Illéssy, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 giugno 2017,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 settembre 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione l’[OSCURATO:PERSONA] del Vallés SA, ricorrente, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 16 febbraio 2016, [OSCURATO:PERSONA] del Vallés/[OSCURATO:PERSONA] (T‑296/15, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»,
EU:T:2016:79
), con la quale il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il suo ricorso per l’annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 marzo 2015, recante attuazione dell’articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (
GU 2015, L 67, pag. 18
; in prosieguo: il «regolamento controverso»).
Contesto normativo
Direttiva 91/414
2
La direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (
GU 1991, L 230, pag. 1
), come da ultimo modificata dalla direttiva 2011/34/UE della [OSCURATO:PERSONA], dell’8 marzo 2011 (
GU 2011, L 62, pag. 27
; in prosieguo: la «direttiva 91/414»), prevedeva, al suo allegato I, un elenco di sostanze attive di cui era consentita l’incorporazione nei prodotti fitosanitari.
3
Ai sensi dell’articolo 1 e dell’allegato della direttiva 2010/28/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 23 aprile 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva metalaxil (
GU 2010, L 104, pag. 57
), l’elenco contenuto nell’allegato I della direttiva 91/414 è stato modificato per aggiungervi tale sostanza.
Regolamento (CE) n. 1107/2009
4
Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (
GU 2009, L 309, pag. 1
), al suo articolo 14, rubricato «Rinnovo dell’approvazione», compreso nella sottosezione 3, «Rinnovo e riesame», della sezione 1, «Sostanze attive», del capo II del medesimo regolamento, dal titolo «Sostanze attive, antidoti agronomici, sinergizzanti e coformulanti», così dispone:
«1. Su domanda, l’approvazione di una sostanza attiva è rinnovata qualora sia accertato che i criteri di approvazione previsti all’articolo 4 sono soddisfatti.
(…)
2. Il rinnovo dell’approvazione è per un periodo non superiore a quindici anni (…)».
5
L’articolo 20, rubricato «Regolamento di rinnovo», compreso nella suddetta sottosezione 3 del regolamento n. 1107/2009, così recita:
«1. Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 79, paragrafo 3, è adottato un regolamento il quale dispone che:
a)
l’approvazione di una sostanza attiva è rinnovata, eventualmente a determinate condizioni e con certe restrizioni; oppure
b)
l’approvazione di una sostanza attiva non è rinnovata.
(…)».
6
L’articolo 24, rubricato «Sostanze candidate alla sostituzione», compreso nella sottosezione 4, «Deroghe», della sezione 1 del capo II del regolamento n. 1107/2009, enuncia quanto segue:
«1. (…) In deroga all’articolo 14, paragrafo 2, l’approvazione può essere rinnovata una o più volte, per periodi non superiori a sette anni.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, si applicano gli articoli da 4 a 21. Le sostanze candidate alla sostituzione sono elencate separatamente nel regolamento di cui all’articolo 13, paragrafo 4».
7
L’articolo 41, rubricato «Autorizzazione», compreso nella sottosezione 3, «Riconoscimento reciproco delle autorizzazioni», della sezione 1, «Autorizzazione», del capo III del medesimo regolamento, dal titolo «Prodotti fitosanitari», così dispone:
«1. Lo Stato membro al quale è presentata una domanda a norma dell’articolo 40, avendo esaminato la domanda e i documenti di accompagnamento di cui all’articolo 42, paragrafo 1, se del caso in relazione alla situazione nel suo territorio, autorizza il prodotto fitosanitario in questione alle stesse condizioni dello Stato membro che esamina la domanda, fatti salvi i casi in cui si applichi l’articolo 36, paragrafo 3.
2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro può autorizzare il prodotto fitosanitario nel caso in cui:
(…)
b)
il prodotto contenga una sostanza candidata alla sostituzione;
(…)».
8
L’articolo 50, rubricato «Valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze candidate alla sostituzione», compreso nella sottosezione 5, «Casi particolari», della sezione 1 del capo III del medesimo regolamento, è così formulato:
«1. Quando esaminano una domanda di autorizzazione riguardante un prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva approvata come sostanza candidata alla sostituzione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri eseguono una valutazione comparativa. [OSCURATO:PERSONA] membri non autorizzano o limitano l’uso su una determinata coltura di un prodotto fitosanitario contenente una sostanza candidata alla sostituzione qualora, dalla valutazione comparativa che consideri rischi e benefici a norma dell’allegato IV, risulti che:
(…)
4. Per i prodotti fitosanitari contenenti una sostanza candidata alla sostituzione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri effettuano la valutazione comparativa prevista dal paragrafo 1 regolarmente e al più tardi all’atto del rinnovo o della modifica dell’autorizzazione.
In base ai risultati di tale valutazione comparativa, gli [OSCURATO:PERSONA] membri mantengono, revocano o modificano l’autorizzazione.
(…)».
9
L’articolo 80, rubricato «Misure transitorie», compreso nel capo XI del medesimo regolamento, dal titolo «Disposizioni transitorie e finali», al suo paragrafo 7 così prevede:
«Entro il 14 dicembre 2013, la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce un elenco delle sostanze inserite nell’allegato I della direttiva [91/414] che soddisfano i criteri enunciati nell’allegato II, punto 4, del presente regolamento e a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 50 del presente regolamento».
Regolamenti di esecuzione
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
10
Secondo il considerando 1 e l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della [OSCURATO:PERSONA], del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento [n. 1107/2009] per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (
GU 2011, L 153, pag. 1
), le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414 si considerano approvate a norma del regolamento n. 1107/2009.
Il regolamento controverso
11
L’articolo 1 del regolamento controverso, rubricato «Sostanze candidate alla sostituzione», così recita:
«Le sostanze attive elencate nell’allegato I della direttiva [91/414] che soddisfano i criteri di cui al regolamento [n. 1107/2009], allegato II, punto 4, sono quelle che figurano nell’elenco di cui all’allegato del presente regolamento.
(…)».
12
L’elenco di cui all’allegato di tale regolamento comprende il metalaxil.
Fatti
13
I fatti all’origine della controversia, come risultano dai punti da 1 a 6 dell’ordinanza impugnata, possono essere riassunti come segue.
14
La ricorrente è una società di diritto spagnolo le cui attività comprendono la produzione, la vendita, la distribuzione, la rappresentanza e la commercializzazione di prodotti fitosanitari, di prodotti di alimentazione animale e di altri prodotti chimici. In particolare, essa importa in Spagna una sostanza chimica attiva, il metalaxil, e commercializza in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva.
15
Nell’aprile del 1995, la ricorrente e un’altra società hanno presentato alle autorità competenti della Repubblica portoghese una domanda di iscrizione del metalaxil nell’allegato I della direttiva 91/414.
16
Con la decisione 2003/308/CE, del 2 maggio 2003, concernente la non iscrizione del metalaxil nell’allegato I della direttiva 91/414 e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (
GU 2003, L 113, pag. 8
), la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto tale domanda e ha invitato gli [OSCURATO:PERSONA] membri a revocare le autorizzazioni accordate ai prodotti fitosanitari contenenti metalaxil e a non concederne di nuove.
17
Con sentenza del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] del Vallés/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑158/03
,
EU:T:2005:253
), il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente, il quale era diretto avverso la decisione 2003/308.
18
Con sentenza del 18 luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA] del Vallés/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑326/05 P
,
EU:C:2007:443
), la Corte ha accolto l’impugnazione proposta dalla ricorrente contro la sentenza del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] del Vallés/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑158/03
,
EU:T:2005:253
), e ha annullato quest’ultima. Ritenendo che lo stato degli atti lo consentisse, essa ha statuito nel merito, ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e ha annullato la decisione 2003/308.
19
Il 23 aprile 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la direttiva 2010/28 al fine di iscrivere il metalaxil nell’elenco di sostanze attive di cui all’allegato I della direttiva 91/414.
20
Con il regolamento controverso, la [OSCURATO:PERSONA] ha inserito il metalaxil nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione, allegato al medesimo regolamento, poiché tale sostanza aveva un contenuto significativo di isomeri inattivi, ai sensi del punto 4 dell’allegato II del regolamento n. 1107/2009.
Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
21
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 giugno 2015, la ricorrente ha proposto un ricorso volto all’annullamento parziale del regolamento controverso.
22
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha respinto tale ricorso come irricevibile con la motivazione che, da un lato, la ricorrente non era individualmente interessata dal regolamento controverso e, dall’altro, tale regolamento era un atto regolamentare che comportava nei confronti della ricorrente misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE. Il Tribunale ha altresì respinto l’argomento della ricorrente secondo cui, in caso di rigetto del suo ricorso in quanto irricevibile, la stessa sarebbe stata privata di una tutela giurisdizionale effettiva.
Conclusioni delle parti
23
Con la sua impugnazione la ricorrente chiede alla Corte che voglia:
–
annullare l’ordinanza impugnata;
–
dichiarare ricevibile il suo ricorso di annullamento proposto avverso il regolamento controverso;
–
rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché il medesimo si pronunci sul merito, e
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del giudizio di impugnazione.
24
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte che voglia respingere l’impugnazione e condannare la ricorrente alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] primo motivo
Argomenti delle parti
25
Con il suo primo motivo la ricorrente censura i punti da 39 a 41, da 43 a 46, da 48 a 50, 58 e 59 dell’ordinanza impugnata e contesta al Tribunale il fatto di aver statuito che il regolamento controverso comporta misure di esecuzione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.
26
Ad avviso della ricorrente, per determinare se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, occorre fare riferimento, da un lato, alla posizione della persona che invoca il diritto di ricorso ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e, dall’altro, all’oggetto del ricorso. A tale ultimo riguardo, nel caso in cui la parte ricorrente chieda soltanto l’annullamento parziale di un atto, occorrerebbe tenere conto solo delle eventuali misure di esecuzione del capo dell’atto di cui è chiesto l’annullamento.
27
Quanto, da un lato, alla posizione della ricorrente, quest’ultima sarebbe titolare della registrazione europea del metalaxil e di registrazioni nazionali di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.
28
Quanto, dall’altro lato, all’oggetto del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, la ricorrente rammenta di avere chiesto l’annullamento parziale del regolamento controverso nei limiti in cui quest’ultimo qualifica il metalaxil come sostanza candidata alla sostituzione, assoggettandolo quindi al regime applicabile a sostanze siffatte istituito dal regolamento n. 1107/2009. La ricorrente avrebbe altresì sollevato un’eccezione di illegittimità al riguardo di talune disposizioni di detto ultimo regolamento.
29
Secondo la ricorrente, l’ordinanza impugnata, segnatamente ai punti 23, 35 e 36, contiene una descrizione troppo succinta dell’oggetto di detto ricorso che si fonda su una descrizione altrettanto concisa del regolamento controverso. L’oggetto di quest’ultimo consisterebbe non solo nell’introduzione di un elenco di sostanze candidate alla sostituzione ma anche nell’assoggettamento di tali sostanze alle disposizioni materiali del regolamento n. 1107/2009, circostanza che configurerebbe un effetto immediato e diretto dell’applicazione del regolamento controverso, il quale non richiederebbe alcuna misura di esecuzione. Detto altrimenti, tale regolamento produrrebbe di per sé, in maniera certa e attuale, effetti concreti sulla situazione giuridica della ricorrente.
30
A tale proposito la ricorrente rileva, in primo luogo, che, come emerge dai punti da 39 a 41 dell’ordinanza impugnata, indubbiamente il rinnovo dell’approvazione del metalaxil, ai sensi del regolamento n. 1107/2009, avrà luogo in futuro e la [OSCURATO:PERSONA] dovrà adottare un nuovo atto a seguito della domanda di rinnovo che presenterà la ricorrente. Essa sostiene, tuttavia, che tale atto costituirà una misura di esecuzione non già del regolamento controverso, bensì degli articoli 14 e seguenti del regolamento n. 1107/2009, i quali disciplinano la procedura di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva.
31
La ricorrente sottolinea che detto atto non avrà alcun effetto idoneo a completare o a sviluppare lo status giuridico delle sostanze candidate alla sostituzione e che non contribuirà a definire o a precisare le norme materiali loro applicabili.
32
La ricorrente sottolinea del pari che il regolamento controverso ha l’effetto di assoggettare il metalaxil ad approvazione almeno ogni sette anni, e non ogni quindici come per sostanze attive non candidate alla sostituzione.
33
La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che, per quanto riguarda l’autorizzazione nazionale dei prodotti fitosanitari contenenti metalaxil di cui essa è titolare, il regolamento controverso ha quale effetto immediato l’assoggettamento di tali prodotti e del loro utilizzo alla valutazione comparativa di cui all’articolo 50 del regolamento n. 1107/2009. A tale riguardo, contrariamente a quanto avrebbe constatato il Tribunale al punto 45 dell’ordinanza impugnata, gli [OSCURATO:PERSONA] membri farebbero sostenere alle imprese interessate non solo i costi relativi alla realizzazione della valutazione comparativa, ma anche la realizzazione stessa di tale valutazione, dato che le autorità nazionali si limitano ad adottare una decisione sulla domanda di rinnovo dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario interessato. La ricorrente sarebbe dunque tenuta a far fronte agli obblighi derivanti dalla valutazione comparativa, indipendentemente dall’esito finale di tale valutazione.
34
Nel constatare, al punto 43 dell’ordinanza impugnata, che la realizzazione della valutazione comparativa non incide sulla circostanza che le autorizzazioni all’immissione in commercio siano accordate o negate, rinnovate, revocate o modificate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, il Tribunale non terrebbe conto del fatto che l’effetto del regolamento controverso è indipendente da qualsiasi decisione adottata da un’autorità nazionale. Infatti, l’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento n. 1107/2009 prescriverebbe agli [OSCURATO:PERSONA] membri di effettuare la valutazione comparativa regolarmente e, al più tardi, all’atto del rinnovo o della modifica dell’autorizzazione. Pertanto, non sarebbe necessaria alcuna domanda di autorizzazione o di rinnovo di autorizzazione affinché lo Stato membro interessato esegua una valutazione comparativa del metalaxil, la quale sarebbe la diretta conseguenza della sua qualificazione come sostanza candidata alla sostituzione.
35
In terzo luogo, ad avviso della ricorrente, una simile conclusione si impone al riguardo del principio di riconoscimento reciproco dei prodotti fitosanitari fra [OSCURATO:PERSONA] membri. Infatti, a causa dell’adozione del regolamento controverso, il riconoscimento reciproco di un prodotto contenente una sostanza candidata alla sostituzione non sarebbe automatico, come avverrebbe invece nel caso di ogni altra sostanza attiva.
36
In quarto luogo, al pari dell’atto della [OSCURATO:PERSONA] relativo al rinnovo dell’approvazione del metalaxil, le misure adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri riguardanti una domanda di riconoscimento reciproco o di autorizzazione nazionale non avrebbero alcun effetto né sulla qualificazione del metalaxil come sostanza candidata alla sostituzione né sul regime ad esso applicabile in forza del regolamento n. 1107/2009.
37
La ricorrente aggiunge che, analogamente agli atti che saranno adottati dalla [OSCURATO:PERSONA], quelli che saranno adottati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri per attuare le norme specifiche applicabili al metalaxil configureranno misure di esecuzione non del regolamento controverso, bensì del regolamento n. 1107/2009.
38
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
Giudizio della Corte
39
Occorre anzitutto ricordare che la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro un atto di cui essa non è destinataria, a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, è subordinata alla condizione che alla medesima persona sia riconosciuta la legittimazione ad agire, la quale si presenta in due ipotesi. Da un lato, un tale ricorso può essere proposto a condizione che detto atto la riguardi direttamente e individualmente. Dall’altro lato, la suddetta persona può proporre ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione se esso la riguarda direttamente (v., in particolare, sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑33/14 P
,
EU:C:2015:609
, punti
59
e
91
).
40
Nell’ambito dell’esame della seconda ipotesi, svolto ai punti da 30 a 49 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha rilevato, ai punti da 31 a 33 di tale ordinanza, che il regolamento controverso ha natura di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, la qual circostanza non è contestata dalle parti nell’ambito della presente impugnazione.
41
Pertanto, la questione da esaminare è se, come sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel considerare, ai punti da 34 a 49 dell’ordinanza impugnata, che il regolamento controverso comporti misure di esecuzione nei confronti della ricorrente.
42
A tale proposito si deve rammentare che occorre interpretare l’espressione «che non comportano alcuna misura d’esecuzione», di cui all’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, alla luce dell’obiettivo di tale disposizione consistente, come emerge dalla sua genesi, nell’evitare che un singolo sia costretto a violare il diritto per poter accedere alla giustizia. Orbene, quando un atto regolamentare produce direttamente effetti sulla situazione giuridica di una persona fisica o giuridica senza richiedere misure di esecuzione, quest’ultima rischierebbe di essere privata di tutela giurisdizionale effettiva se non disponesse di un rimedio dinanzi al giudice dell’Unione al fine di contestare la legittimità di detto atto regolamentare. Infatti, in assenza di misure di esecuzione, una persona fisica o giuridica, ancorché direttamente interessata dall’atto in questione, non sarebbe in grado di ottenere un controllo giurisdizionale di tale atto se non dopo averne violato le disposizioni, facendone valere l’illegittimità nell’ambito dei procedimenti avviati nei suoi confronti dinanzi ai giudici nazionali (sentenza del 28 aprile 2015, T & L [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑456/13 P
,
EU:C:2015:284
, punto
29
e giurisprudenza ivi citata).
43
Per contro, quando un atto regolamentare comporta misure di esecuzione, il sindacato giurisdizionale sul rispetto dell’ordinamento giuridico dell’Unione è garantito indipendentemente dalla provenienza di dette misure, se misure dell’Unione o misure degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Le persone fisiche o giuridiche che non possono, in considerazione dei requisiti di ricevibilità previsti all’articolo 263, quarto comma, TFUE, impugnare direttamente dinanzi al giudice dell’Unione un atto regolamentare dell’Unione sono protette contro l’applicazione nei loro confronti di un atto di tal genere dalla possibilità di impugnare le misure di esecuzione che tale atto comporta (sentenza del 28 aprile 2015, T & L [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑456/13 P
,
EU:C:2015:284
, punto
30
e giurisprudenza ivi citata).
44
Qualora l’attuazione di un tale atto spetti alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione, le persone fisiche o giuridiche possono proporre dinanzi ai giudici dell’Unione un ricorso diretto avverso le misure di attuazione alle condizioni stabilite all’articolo 263, quarto comma, TFUE e dedurre, a sostegno di tale ricorso, l’illegittimità dell’atto di base in questione, ai sensi dell’articolo 277 TFUE. Qualora detta attuazione spetti agli [OSCURATO:PERSONA] membri, tali persone possono far valere l’invalidità dell’atto di base in questione dinanzi ai giudici nazionali e sollecitare questi ultimi a interpellare la Corte mediante la proposizione di questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE (sentenza del 28 aprile 2015, T & L [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑456/13 P
,
EU:C:2015:284
, punto
31
e giurisprudenza ivi citata).
45
Come già statuito dalla Corte, per valutare se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, occorre fare riferimento alla posizione della persona che invoca il diritto di ricorso a norma dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE. È quindi irrilevante accertare se l’atto di cui trattasi comporti misure di esecuzione nei confronti di altri singoli (sentenza del 28 aprile 2015, T & L [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑456/13 P
,
EU:C:2015:284
, punto
32
e giurisprudenza ivi citata).
46
Inoltre, nell’ambito di tale valutazione, occorre far esclusivo riferimento all’oggetto del ricorso e, nel caso in cui il ricorrente chieda solamente l’annullamento parziale di un atto, sono solo le misure di esecuzione che tale capo dell’atto eventualmente comporti a dover essere, all’occorrenza, prese in considerazione (sentenza del 10 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑553/14 P
, non pubblicata,
EU:C:2015:805
, punto
45
e giurisprudenza ivi citata).
47
È peraltro, a tale proposito, irrilevante se dette misure debbano o meno tradursi in un atto di meccanica applicazione (sentenze del 28 aprile 2015, T & L [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑456/13 P
,
EU:C:2015:284
, punti
41
e
42
, nonché del 10 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑553/14 P
, non pubblicata,
EU:C:2015:805
, punto
46
).
48
Nella fattispecie, occorre, in primo luogo, respingere come infondato l’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale non avrebbe correttamente considerato l’oggetto del ricorso presentato dinanzi al medesimo, segnatamente il fatto che tale ricorso era volto all’annullamento del regolamento controverso nella parte in cui assoggetta il metalaxil a talune norme sostanziali previste dal regolamento n. 1107/2009.
49
Emerge, infatti, dai punti da 35 a 38 dell’ordinanza impugnata che, dopo aver rammentato che il regolamento controverso ha ad oggetto l’istituzione di un elenco delle sostanze candidate alla sostituzione, il Tribunale ha rilevato che il regolamento n. 1107/2009 prevede l’applicazione, a tali sostanze, di norme specifiche, che derogano a quelle applicabili ad altre sostanze attive. Il Tribunale ha precisato, al punto 38 dell’ordinanza impugnata, che tali norme specifiche riguardano, anzitutto, l’approvazione delle sostanze candidate alla sostituzione e il rinnovo di tale approvazione, in seguito, le autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti siffatte sostanze nonché il rinnovo e la modifica di tali autorizzazioni e, in ultimo, il riconoscimento reciproco di dette autorizzazioni tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
50
Risulta altresì dai punti da 39 a 49 dell’ordinanza impugnata che il Tribunale ha svolto un esame approfondito di tali norme specifiche e ha concluso che queste erano idonee a produrre effetti sulla situazione giuridica della ricorrente soltanto tramite atti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.
51
In secondo luogo, occorre esaminare gli argomenti della ricorrente diretti a contestare la fondatezza di tale conclusione.
52
A tale proposito è necessario rilevare che il fatto che un atto regolamentare dell’Unione comporti misure di esecuzione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, con la conseguenza che determinati effetti giuridici di detto regolamento si producono solo tramite tali misure, non esclude tuttavia che il medesimo regolamento esplichi, sulla situazione giuridica di una persona fisica o giuridica, altri effetti giuridici che non dipendono dall’adozione di misure di esecuzione.
53
Nel caso di specie, occorre dunque prendere in considerazione le tre categorie di norme specifiche applicabili al metalaxil indicate al punto 49 della presente sentenza e su cui la ricorrente si fonda nell’ambito della sua impugnazione al fine di valutare se il regolamento controverso, per il fatto di avere assoggettato il metalaxil a tali norme, produca, sulla situazione giuridica della ricorrente, effetti che non dipendono dall’adozione di misure di esecuzione.
54
Per quanto riguarda, anzitutto, le norme sull’approvazione delle sostanze candidate alla sostituzione e sul rinnovo di tale approvazione, si deve, da un lato, rammentare che, come osservato dal Tribunale al punto 39 dell’ordinanza impugnata, il metalaxil è stato approvato precedentemente all’adozione del regolamento controverso. Dall’altro lato, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza dinanzi alla Corte, il regolamento controverso non ha inciso sulla data di scadenza di tale approvazione.
55
Ne discende, come parimenti constatato dal Tribunale al punto 39 dell’ordinanza impugnata, senza che ciò sia contestato nell’ambito della presente impugnazione, che soltanto la procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze candidate alla sostituzione, prevista al regolamento n. 1107/2009, è pertinente rispetto alla ricorrente.
56
A tale riguardo, come emerge dal punto 39 dell’ordinanza impugnata, senza che ciò sia contestato dalla ricorrente, l’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 dispone che l’approvazione di una sostanza candidata alla sostituzione può essere rinnovata per una durata massima di sette anni, a differenza dell’approvazione di altre sostanze attive, che può essere rinnovata per una durata massima di quindici anni, in forza dell’articolo 14, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Pertanto, in ragione dell’iscrizione del metalaxil, a titolo di sostanza candidata alla sostituzione, nell’elenco allegato al regolamento controverso, il rinnovo della sua approvazione potrebbe essere concesso per una durata massima soltanto di sette anni, e non per un periodo massimo maggiore come sarebbe possibile se tale sostanza non fosse inserita in detto elenco.
57
Tuttavia, gli effetti giuridici del regolamento controverso riguardanti la durata di validità del rinnovo dell’approvazione del metalaxil si produrrebbero, nei confronti della ricorrente, solo tramite misure di esecuzione.
58
Discende, infatti, dalle disposizioni del regolamento n. 1107/2009, segnatamente dall’articolo 24, paragrafo 2, dello stesso, come constatato dal Tribunale ai punti 39 e 40 dell’ordinanza impugnata, senza che ciò sia contestato in sede di impugnazione, che la qualifica del metalaxil come sostanza candidata alla sostituzione, da parte del regolamento controverso, non pregiudica l’applicazione della procedura di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza. Orbene, tale procedura comporta, così come la procedura di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva che non sia iscritta nell’elenco allegato al regolamento controverso, l’adozione di un regolamento da parte della [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009.
59
Ne consegue, come constatato a giusto titolo dal Tribunale al punto 41 dell’ordinanza impugnata, che gli effetti del regolamento controverso riguardanti la durata di validità del rinnovo dell’approvazione del metalaxil si spiegherebbero nei confronti della ricorrente solo mediante l’eventuale adozione, sulla base dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, a cui rinvia l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento, di un regolamento che rinnovi per una durata massima di sette anni l’approvazione di tale sostanza.
60
Pertanto, sebbene l’eventuale onere supplementare a carico della ricorrente connesso all’esigenza di rinnovare con una maggiore frequenza l’approvazione del metalaxil possa considerarsi un effetto dell’adozione del regolamento controverso, tale effetto si produrrà non già con l’adozione di detto regolamento, bensì con l’adozione, se del caso, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un regolamento di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza.
61
Il Tribunale non è dunque incorso in alcun errore di diritto allorché ha constatato, al punto 41 dell’ordinanza impugnata, che un regolamento della [OSCURATO:PERSONA] di rinnovo dell’approvazione di sostanze candidate alla sostituzione, come il metalaxil, configura una misura di esecuzione del regolamento controverso, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.
62
Per quanto riguarda, in secondo luogo, le norme in materia di autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze candidate alla sostituzione nonché di rinnovo e di modifica di tali autorizzazioni, è certamente vero, come sottolineato dalla ricorrente, che il regolamento controverso ha l’effetto di assoggettare i prodotti fitosanitari contenenti metalaxil alla procedura di valutazione comparativa di cui all’articolo 50 del regolamento n. 1107/2009, nell’ambito della quale i rischi per la salute o l’ambiente del prodotto fitosanitario in questione sono comparati ai rischi della stessa natura connessi a un prodotto alternativo o a un metodo di prevenzione non chimico o di difesa integrata.
63
Tuttavia, la ricorrente non può validamente sostenere che sia sua incombenza realizzare tale valutazione comparativa e sopportare gli eventuali costi di tale realizzazione, al fine di dimostrare che l’adozione del regolamento controverso ha spiegato effetti nei suoi confronti, indipendentemente dall’adozione di misure di esecuzione. Infatti, come a giusto titolo osservato dal Tribunale al punto 42 dell’ordinanza impugnata, emerge dall’articolo 50, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1107/2009 che la realizzazione della valutazione comparativa spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri.
64
Quanto all’argomento della ricorrente nel senso che le autorità nazionali di taluni [OSCURATO:PERSONA] membri esigono che i titolari di registrazioni nazionali di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil forniscano loro una valutazione comparativa, tale argomento non corrobora in alcun modo la sua tesi secondo la quale il regolamento controverso produrrebbe, sulla sua situazione giuridica, effetti che non dipendono da misure di esecuzione. Infatti, gli obblighi asseritamente incombenti a detti titolari deriverebbero non già dal regolamento controverso, bensì da una decisione delle autorità nazionali competenti.
65
Inoltre, come a giusto titolo osservato dal Tribunale al punto 43 dell’ordinanza impugnata, senza che ciò sia contestato dalla ricorrente, la realizzazione della valutazione comparativa di cui all’articolo 50 del regolamento n. 1107/2009 «non incide sulla circostanza che, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, dell’articolo 43, paragrafo 1, dell’articolo 44, paragrafo 3, e dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, le autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive sono, all’occorrenza, rispettivamente accordate o negate, rinnovate, revocate o modificate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri».
66
In tali circostanze, è del pari senza incorrere in errore di diritto che il Tribunale ha dichiarato, al punto 44 della medesima ordinanza, che gli effetti del regolamento controverso relativi alla realizzazione, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, di una valutazione comparativa dei rischi per la salute o l’ambiente dei prodotti fitosanitari contenenti metalaxil rispetto a un prodotto alternativo o a un metodo di prevenzione non chimico o di difesa integrata «si produrranno nei confronti della ricorrente soltanto tramite atti adottati dalle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri», e che «atti [di tal genere] costituiscono, dunque, misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE».
67
In terzo luogo, per quanto riguarda le norme relative al riconoscimento reciproco, tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze candidate alla sostituzione, l’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1107/2009 prevede, certamente, che uno Stato membro che riceve, secondo il procedimento di riconoscimento reciproco, una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza candidata alla sostituzione possa autorizzare tali prodotti fitosanitari, mentre, al di fuori delle altre ipotesi di cui a tale articolo 41, paragrafo 2, e fatta salva l’applicazione dell’articolo 36, paragrafo 3, del medesimo regolamento, lo Stato membro è tenuto, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del suddetto regolamento, a rilasciare una siffatta autorizzazione alle condizioni previste da tale ultima disposizione.
68
Tuttavia, anche supponendo che l’adozione del regolamento controverso abbia l’effetto di ridurre le probabilità che uno Stato membro accolga favorevolmente la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario contenente metalaxil secondo il procedimento di riconoscimento reciproco, resta nondimeno il fatto che lo Stato membro investito di una tale domanda è tenuto a prendere una decisione al riguardo. A tale proposito si deve rammentare che, come risulta dal punto 47 della presente sentenza, è irrilevante se una siffatta decisione si traduca o meno in un atto di meccanica applicazione.
69
Di conseguenza, il Tribunale ha giustamente dichiarato, al punto 48 dell’ordinanza impugnata, che gli effetti del regolamento controverso relativi al procedimento di riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza candidata alla sostituzione «riguardano unicamente il potere discrezionale lasciato agli [OSCURATO:PERSONA] membri per statuire su una domanda in tal senso» e che «tali effetti si produrranno, se del caso, nei confronti della ricorrente soltanto tramite atti delle autorità nazionali che decidono su domande di riconoscimento reciproco proposte dalla ricorrente».
70
Tenuto conto dei punti da 52 a 69 della presente sentenza, si deve concludere che, se è vero che con l’iscrizione del metalaxil nell’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione il regolamento controverso ha assoggettato tale sostanza alle norme specifiche riportate al punto 49 della presente sentenza e ha dunque prodotto effetti giuridici nei limiti in cui modifica il regime giuridico dell’Unione applicabile al metalaxil, è vero pure che la ricorrente non ha dimostrato che tale modifica abbia avuto, sulla sua situazione giuridica, effetti che non dipendono dall’adozione di misure di esecuzione, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE. Il Tribunale ha pertanto a buon diritto dichiarato che la ricorrente non era legittimata ad agire su tale fondamento.
71
Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente, illustrato ai punti 30 e 37 della presente sentenza, secondo cui gli atti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dagli [OSCURATO:PERSONA] membri per attuare le norme specifiche applicabili al metalaxil, in particolare l’atto con cui la [OSCURATO:PERSONA] rinnoverà l’approvazione di tale sostanza, sarebbero misure di esecuzione non del regolamento controverso, bensì del regolamento n. 1107/2009.
72
Infatti, al contrario di quanto sembra sottintendere la ricorrente nel suo argomento, la formulazione dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE non richiede, affinché una misura sia qualificata come misura di esecuzione di un atto regolamentare, che tale atto costituisca la base giuridica di tale misura. Una stessa misura può essere una misura di attuazione sia dell’atto le cui disposizioni costituiscono la sua base giuridica sia di un atto diverso, come nel caso del regolamento controverso, qualora gli effetti giuridici di quest’ultimo si produrranno, in tutto o in parte, nei confronti della parte ricorrente, soltanto mediante tale misura (v., per analogia, sentenza del 28 aprile 2015, T & L [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑456/13 P
,
EU:C:2015:284
, punto
40
).
73
Nella causa qui in esame, emerge dai punti da 54 a 70 della presente sentenza che gli atti che saranno adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dagli [OSCURATO:PERSONA] membri per attuare le norme specifiche applicabili al metalaxil previste dal regolamento n. 1107/2009 produrranno gli effetti giuridici del regolamento controverso nei confronti della ricorrente e costituiranno, dunque, misure di esecuzione di quest’ultimo regolamento.
74
La conclusione tratta al punto 70 della presente sentenza non è inficiata neppure dall’argomento, illustrato ai precedenti punti 31 e 36, secondo cui le misure eventualmente adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] o dagli altri [OSCURATO:PERSONA] membri per rendere effettiva l’applicazione, al metalaxil, delle norme specifiche indicate al punto 49 della presente sentenza non avranno alcun effetto né sulla qualificazione del metalaxil come sostanza candidata alla sostituzione né sul regime giuridico applicabile a tale sostanza introdotto dal regolamento n. 1107/2009.
75
Infatti, tale argomento non è idoneo a confutare la constatazione secondo cui gli effetti dell’applicazione al metalaxil delle norme specifiche previste dal regolamento n. 1107/2009 si produrranno, sulla situazione giuridica della ricorrente, soltanto attraverso misure di esecuzione del regolamento controverso.
76
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il Tribunale ha giustamente statuito, al punto 49 dell’ordinanza impugnata, che il regolamento controverso comporta, nei confronti della ricorrente, misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.
77
Pertanto, il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
78
Con il terzo motivo, che occorre esaminare per secondo, la ricorrente contesta al Tribunale il fatto di aver statuito, ai punti 28 e 29 dell’ordinanza impugnata, che la stessa non era individualmente interessata dal regolamento controverso.
79
La ricorrente fa valere di essere stata l’unica ad aver effettuato una notifica, alla [OSCURATO:PERSONA], per ottenere l’iscrizione del metalaxil nell’allegato I della direttiva 91/414. Essa avrebbe anche presentato ricorsi dinanzi al Tribunale e alla Corte che hanno condotto all’annullamento della prima decisione negativa della [OSCURATO:PERSONA] e all’adozione della direttiva 2010/28 con cui il metalaxil è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414.
80
La ricorrente asserisce di essere individualmente interessata dal regolamento controverso, poiché è stata l’unica impresa ad avere chiesto l’iscrizione del metalaxil nell’allegato I della direttiva 91/414 e, dunque, la sola responsabile di detta iscrizione, da cui peraltro dipendono tutte le registrazioni nazionali in vigore di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil. Tale circostanza di fatto la contraddistinguerebbe, per quanto riguarda il metalaxil, rispetto a qualsiasi altro soggetto.
81
La ricorrente aggiunge che emerge dal considerando 4 del regolamento controverso come quest’ultimo sia stato adottato sulla base, segnatamente, di relazioni di esame vertenti sulle sostanze attive e che una di tali relazioni menzioni la circostanza che essa fosse l’unica ad aver effettuato la notificazione richiamata al punto 79 della presente sentenza. Essa sarebbe così individualmente interessata da tale regolamento.
82
La ricorrente ritiene di conseguenza che l’ordinanza impugnata debba essere annullata e che la Corte disponga di tutti gli elementi necessari per valutare se essa sia, inoltre, direttamente interessata dal regolamento controverso.
83
A tale riguardo la ricorrente, da un lato, sostiene che l’assoggettamento del metalaxil alle disposizioni materiali del regolamento n. 1107/2009 implica l’applicazione, a tale sostanza, di condizioni più restrittive di quelle applicabili alle sostanze attive non candidate alla sostituzione. Dall’altro lato, rileva che tale circostanza risulta direttamente dal regolamento controverso e che né la [OSCURATO:PERSONA] né le autorità nazionali dispongono, al momento dell’adozione di misure di attuazione delle norme specifiche applicabili al metalaxil, di un potere discrezionale quanto alla qualificazione del metalaxil come sostanza candidata alla sostituzione.
84
[OSCURATO:PERSONA] eccepisce che il terzo motivo è irricevibile, dal momento che la ricorrente si limita a rammentare di avere presentato la domanda che ha condotto all’iscrizione del metalaxil nell’elenco delle sostanze attive di cui all’allegato I della direttiva 91/414. La ricorrente non addurrebbe argomenti idonei a dimostrare che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato che tale circostanza non era, in quanto tale, atta a individuarla e non contesterebbe specificamente la constatazione del Tribunale secondo cui l’intervento di una persona nel processo che conduce all’adozione di un atto dell’Unione è idoneo a distinguerla rispetto all’atto in esame soltanto qualora il regolamento dell’Unione le attribuisca determinate garanzie procedurali.
85
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale motivo è, in ogni caso, infondato.
Giudizio della Corte
86
Senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità dell’argomento svolto dalla ricorrente, nell’ambito del presente motivo, per dimostrare di essere individualmente interessata dal regolamento controverso, occorre, in ogni caso, respingere tale argomento in quanto infondato.
87
Invero, secondo costante giurisprudenza, richiamata dal Tribunale al punto 25 dell’ordinanza impugnata, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere di essere individualmente interessati, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari (v., segnatamente, sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA],
25/62
,
EU:C:1963:17
, pag. 220, e del 17 settembre 2015, Mory e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑33/14 P
,
EU:C:2015:609
, punto
93
).
88
A tale riguardo, risulta parimenti da una giurisprudenza consolidata, richiamata dal Tribunale al punto 26 dell’ordinanza impugnata, che la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che tali soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da detto provvedimento, qualora risulti che tale applicazione sia effettuata in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto medesimo (sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/[OSCURATO:PERSONA],
C‑274/12 P
,
EU:C:2013:852
, punto
47
e giurisprudenza citata).
89
Il fatto che il Consiglio dell’Unione europea o la [OSCURATO:PERSONA] siano obbligati, in forza di specifiche disposizioni, a tenere conto delle ripercussioni dell’atto che si accingono ad adottare sulla situazione di alcuni soggetti può contribuire all’individuazione di questi ultimi, qualora sia provato che tale atto li riguardi in ragione di una circostanza di fatto che li distingue rispetto a ogni altro soggetto (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑142/00 P
,
EU:C:2003:217
, punti da
71
a
76
e giurisprudenza citata).
90
Nel caso di specie, la sola circostanza che la ricorrente abbia partecipato, quod non, alla procedura che ha condotto all’iscrizione del metalaxil nell’allegato I della direttiva 91/414, nel modo indicato ai punti da 79 a 81 della presente sentenza, non è idonea a distinguerla, ai sensi della giurisprudenza di cui ai punti da 87 a 89 della presente sentenza, rispetto al regolamento controverso.
91
In particolare, la ricorrente non ha affatto provato che tale partecipazione sia idonea a rimettere in discussione la constatazione, di cui al punto 28 dell’ordinanza impugnata, secondo la quale essa è interessata dal regolamento controverso soltanto in ragione della sua qualità oggettiva di importatore di metalaxil e di venditore di prodotti contenenti tale sostanza, allo stesso titolo di qualsiasi altro operatore economico che si trovi, attualmente o potenzialmente, in una situazione identica. È peraltro pacifico che, al momento dell’adozione del regolamento controverso, l’iscrizione del metalaxil nella lista delle sostanze candidate alla sostituzione è stata decisa non in considerazione delle qualità personali della ricorrente, bensì, come risulta dal punto 9 della medesima ordinanza, in ragione del fatto che tale sostanza aveva un contenuto significativo di isomeri inattivi, ai sensi del punto 4 dell’allegato II del regolamento n. 1107/2009 (v., per analogia, sentenza del 28 aprile 2015, T & L [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑456/13 P
,
EU:C:2015:284
, punto
66
).
92
Ne consegue che gli argomenti della ricorrente dedotti nell’ambito del presente motivo non dimostrano alcun errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale dichiarando, al punto 29 dell’ordinanza impugnata, che la ricorrente non era individualmente interessata dal regolamento controverso.
93
Da ultimo, dato che, da un lato, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel concludere che la ricorrente non era individualmente interessata dal regolamento controverso e che, dall’altro, le condizioni di essere sia direttamente sia individualmente interessati dall’atto regolamentare dell’Unione di cui si chiede l’annullamento sono cumulative (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio,
C‑583/11 P
,
EU:C:2013:625
, punto
76
), gli argomenti esposti ai punti 82 e 83 della presente sentenza, riguardanti la questione se la ricorrente sia direttamente interessata dal regolamento controverso, sono inoperanti e devono pertanto essere respinti.
94
Ne consegue che il terzo motivo deve essere respinto in quanto, in parte, infondato e, in parte, inoperante.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
95
Con il suo secondo motivo la ricorrente contesta al Tribunale il fatto di avere considerato, ai punti da 50 a 58 dell’ordinanza impugnata, che il rigetto del suo ricorso in quanto irricevibile non la privava di una tutela giurisdizionale effettiva.
96
La ricorrente sostiene che non potrebbe né contestare una misura di esecuzione nazionale del regolamento controverso né rimettere in discussione gli effetti di tale regolamento. In particolare, fintantoché un’autorità nazionale non decida la sostituzione del metalaxil, tale sostanza dovrebbe formare oggetto di valutazioni comparative periodiche che la ricorrente non potrebbe contestare in mancanza di legittimo interesse a mettere in discussione un atto a lei favorevole. [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna) e il [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale, Spagna) avrebbero infatti considerato che un ricorrente non ha né interesse ad agire né legittimazione ad agire, se la decisione che lo stesso contesta non gli arreca pregiudizio.
97
La ricorrente sarebbe pertanto costretta a provocare l’adozione di una decisione negativa da parte delle autorità nazionali per poter proporre un ricorso avverso tale decisione e contestare, nell’ambito di tale ricorso, la qualificazione del metalaxil come sostanza candidata alla sostituzione.
98
[OSCURATO:PERSONA] asserisce che il secondo motivo è irricevibile in quanto la ricorrente si limita a reiterare gli argomenti presentati in primo grado secondo cui essa sarebbe privata di tutela giurisdizionale effettiva, senza tuttavia contestare la risposta del Tribunale a tali argomenti, illustrata ai punti da 50 a 59 dell’ordinanza impugnata.
99
In via subordinata, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il secondo motivo è infondato.
Giudizio della Corte
100
Senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità del presente motivo, occorre, in ogni caso, respingerlo in quanto infondato.
101
In particolare, si deve rammentare che i presupposti di ricevibilità di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE devono essere interpretati alla luce del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, senza tuttavia giungere a escludere l’applicazione delle condizioni esplicitamente imposte dal Trattato FUE (sentenza del 28 aprile 2015, T & L [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑456/13 P
,
EU:C:2015:284
, punto
44
e giurisprudenza ivi citata).
102
Ad ogni modo, il controllo giurisdizionale del rispetto dell’ordinamento giuridico dell’Unione è garantito, come si evince dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE, non soltanto dalla Corte, ma anche dagli organi giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Infatti, il Trattato FUE, mediante gli articoli 263 e 277, da un lato, e l’articolo 267, dall’altro, ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedure inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti dell’Unione, affidandolo al giudice dell’Unione (sentenza del 28 aprile 2015, T & L [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑456/13 P
,
EU:C:2015:284
, punto
45
e giurisprudenza ivi citata).
103
Al riguardo occorre precisare che, nell’ambito di un procedimento nazionale, i singoli hanno il diritto di contestare in sede giudiziale la legittimità di qualsiasi decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all’applicazione nei loro confronti di un atto dell’Unione di portata generale, eccependo l’invalidità di quest’ultimo (sentenza del 28 aprile 2015, T & L [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑456/13 P
,
EU:C:2015:284
, punto
46
e giurisprudenza ivi citata).
104
Ne consegue che il rinvio pregiudiziale per accertamento di validità costituisce, al pari del ricorso di annullamento, uno strumento del controllo di legittimità degli atti dell’Unione (sentenza del 28 aprile 2015, T & L [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑456/13 P
,
EU:C:2015:284
, punto
47
e giurisprudenza ivi citata).
105
In proposito, occorre ricordare che, qualora ritenga che uno o più motivi di invalidità di un atto dell’Unione formulati dalle parti o, eventualmente, constatati d’ufficio siano fondati, un giudice nazionale deve sospendere la decisione e investire la Corte di un procedimento pregiudiziale per accertamento di validità, essendo quest’ultima la sola competente a dichiarare l’invalidità di un atto dell’Unione (sentenza del 28 aprile 2015, T & L [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑456/13 P
,
EU:C:2015:284
, punto
48
e giurisprudenza ivi citata).
106
Nei confronti delle persone che non soddisfino i requisiti di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE per intentare un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione, spetta dunque agli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedure inteso a garantire il rispetto del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva (sentenza del 28 aprile 2015, T & L [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑456/13 P
,
EU:C:2015:284
, punto
49
e giurisprudenza ivi citata).
107
Tale obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri è stato ribadito all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ai sensi del quale essi «stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione». Un obbligo del genere discende anche dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per quanto riguarda le misure adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, di tale Carta (sentenza del 28 aprile 2015, T & L [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑456/13 P
,
EU:C:2015:284
, punto
50
e giurisprudenza ivi citata).
108
Nel caso di specie, come emerge dai punti da 48 a 76 della presente sentenza, il Tribunale ha giustamente constatato che il regolamento controverso comporta, nei confronti della ricorrente, misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.
109
Pertanto, alla luce della giurisprudenza citata ai punti da 101 a 107 della presente sentenza e illustrata dal Tribunale ai punti da 51 a 57 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto neppure allorché ha dichiarato, al punto 58 di tale ordinanza, che era necessario respingere l’argomento della ricorrente secondo cui il rigetto, in quanto irricevibile, del suo ricorso di annullamento avverso il regolamento controverso avrebbe pregiudicato il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, sebbene, a causa delle condizioni di ricevibilità di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE non possa direttamente impugnare il regolamento controverso dinanzi al giudice dell’Unione, la ricorrente può comunque far valere l’invalidità di tale regolamento nell’ambito di un ricorso proposto, contro un atto di uno Stato membro che ne costituisca misura di esecuzione, dinanzi a un giudice nazionale e condurre tale giudice a chiedere chiarimenti alla Corte, in applicazione dell’articolo 267 TFUE, mediante questioni pregiudiziali (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/[OSCURATO:PERSONA],
C‑274/12 P
,
EU:C:2013:852
, punto
59
).
110
Inoltre, la ricorrente potrebbe, eventualmente, impugnare un regolamento della [OSCURATO:PERSONA] di rinnovo dell’approvazione del metalaxil dinanzi ai giudici dell’Unione alle condizioni previste all’articolo 263, quarto comma, TFUE e, nell’ambito di tale ricorso, contestare la validità del regolamento controverso eccependone l’illegittimità, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 44 della presente sentenza, al fine, segnatamente, di rimettere in questione la durata di validità del rinnovo dell’approvazione del metalaxil.
111
Il secondo motivo deve pertanto essere respinto in quanto infondato.
112
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l’impugnazione deve essere integralmente respinta.
Sulle spese
113
A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
114
La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] del Vallés SA è condannata alle spese.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: lo spagnolo.