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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 21034/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6261/2023 R.G. proposto da : O.S.A. - [OSCURATO:PERSONA] - SOC.

COOP.

ONLUS, elettivamente domiciliata in R oma, V ia G. B. M artini 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] P ORTO A ndrea ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I sabella ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]- [OSCURATO:EMAIL] ) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] 353, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]), PICCINNI Pierandrea ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]- [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente- avverso la sentenza del TRIBUNALE di BRINDISI n. 1180/2022 depositata in data 1/08/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 80 0 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 25/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6261/2023 R.G. proposto da : O.S.A. - [OSCURATO:PERSONA] - SOC. COOP. ONLUS, elettivamente domiciliata in R oma, V ia G. B. M artini 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] P ORTO A ndrea ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I sabella ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]- [OSCURATO:EMAIL] ) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] 353, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]), PICCINNI Pierandrea ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]- [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente- avverso la sentenza del TRIBUNALE di BRINDISI n. 1180/2022 depositata in data 1/08/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 80 0 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 25/0
Decreto Cassazione n. 21034/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris