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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05710/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata del 17 novembre 2020, la Corte d'appello di Milano ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede del 6 maggio 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., consumato il 1 ottobre 2012, escluso la recidiva e rideterminato la pena.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce la prescrizione del reato, già maturata e di cui la Corte territoriale non ha tenuto conto, all'esito dell'esclusione della recidiva.

3. Il ricorso è fondato.

Premesso che l'esclusione della recidiva determina il computo del termine della prescrizione in riferimento alla cornice edittale del reato contestato (V.

Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319), va qui rilevato come effettivamente il delitto ascritto al ricorrente si è prescritto il 5 giugno 2020, antecedentemente alla deliberazione della sentenza impugnata.

Ed invero al termine ordinario del 1 aprile 2020 possono essere sommati solo giorni 64, in seguito al rinvio dell'udienza fissata in appello per il 25 marzo 2020 e differita d'ufficio ai sensi dell'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432; Corte cost. n. 140 del 25 maggio 2021).

4. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata del 17 novembre 2020, la Corte d'appello di Milano ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede del 6 maggio 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., consumato il 1 ottobre 2012, escluso la recidiva e rideterminato la pena. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce la prescrizione del reato, già maturata e di cui la Corte territoriale non ha tenuto conto, all'esito dell'esclusione della recidiva. 3. Il ricorso è fondato. Premesso che l'esclusione della recidiva determina il computo del termine della prescrizione in riferimento alla cornice edittale del reato contestato (V. Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319), va qui rilevato come effettivamente il delitto ascritto al ricorrente si è prescritto il 5 giugno 2020, antecedentemente alla deliberazione della sentenza impugnata. Ed invero al termine ordinario del 1 aprile 2020 possono essere sommati solo giorni 64, in seguito al rinvio dell'udienza fissata in appello per il 25 marzo 2020 e differita d'ufficio ai sensi dell'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432; Corte cost. n. 140 del 25 maggio 2021). 4. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 22 novembre 20
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