CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 13410/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23019/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ORLANDONI, rappresentat i e difes i d all’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso , ex lege domicil i at i come da domicilio digitale indicato; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] C ooperativa (già Banca di Pistoia credito cooperativo soc.coop.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliatapresso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via F. Confalonieri n. 5 e Oggetto:Revocatoria ordinaria – Fondo patrimoniale. C.C. 17.01.2025 r.g.n. 23019/2022 Pres. G [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi come da domicilio digitale indicato; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 2018-2 s.r.l., e per essa dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calceal controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 108 e come da domicilio digitale indicato; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e per essa quale mandataria POPP - 1 s .r.l. , (cessionaria della cedente [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, già Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Vignole e della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. e già Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Vignole soc. coop.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa agli Avv.tiBenedetto Gargani e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 108 e come domicilio digitale; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 359/2022 pubblicata in data 23febbraio 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2025 dal la Consiglieradott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. I l T ribunale di Prato , con la sentenza n. 644 /201 7 , accoglieva l e domande proposte dai tre seguenti istituti di credito:1) [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa (già Banca di Pistoia), 2) [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA],e 3) Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Vignole e della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 23019/2022 Pres. G [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi e di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti dei predetti istituti bancari, l’atto di costituzione di fondo patrimoniale del 13 luglio 2010 a rogito del [OSCURATO:PERSONA] , posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto il bene immobile, appartamento e pertinenze, sito in Vaiano (Pistoia), viale fratelli Rosselli n.100,di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; per ciò che ancora rileva, le banche deducevano con domande distinte, poi riunitee per titoli diversi (saldo debitore c/c presso Banca di Pistoia della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., saldo debitore c/c presso [OSCURATO:PERSONA] e saldo debitore c/c presso la banca intervenuta in giudizio BCC di Vignole)che [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (socio accomandatario della fallita società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], di cui la stessa Orland o ni era socio accomandante) avevano garantito con fideiussione la società debitrice principale. 2. Avverso la sentenza di prime cure , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto gravameche è stato respinto dalla Corte d’appello di Firenze con la sentenza qui impugnata, che ha confermato le statuizioni dellasentenza di prime cure. 3.Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sette motiv i . Hanno resistito con distinti atti di controricorso [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa,[OSCURATO:PERSONA] 2018-2 s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e per essa,quale mandataria, POPP - 1 s .r.l. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. Ragioni della decisione 1. Con il motivo , definito “preliminare” , i ricorrenti contesta no la “Violazione o falsa applicazione di norme didiritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.”; in particolare, lamentanocome erronea ed ingiustificata la decisione della Corte di ritenere legittima la scelta dei legali della BPER di astenersi dal deposito C.C. 17.01.2025 r.g.n. 23019/2022 Pres. G [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi degli atti processuali e, di più,di verificare eventuali differimenti d’udienza, tanto da non riteneretardiva la costituzione della stessa appellata; assumono quindi che la BPER sia incorsa in una tardiva costituzione unicamente per causa a sé imputabile. 2.Con il primo motivo di ricorso , i ricorrenti denuncia no la “ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.per aver violato o falsamente applicato l’art. 342 c.p.c. ” ritenendo , da un lato, che [OSCURATO:PERSONA] fosselegittimato a stare in giudizio ( atteso che la costituzione del fondo patrimoniale - att en endo a materia strettamente personale e perseguendo interessifamiliari- non potesse essere travolta dall’intervenuta dichiarazione di fallimento della persona ) e, dall’altro, che il Curatore fallimentare ben avrebbe potuto agire con analoga azione revocatoria; contestavanoaltresì la ritenuta erronea legittimazione attiva dell e Banche per i nesistenza del titolo attestante il loro creditoed, in particolare, con riferimento al la [OSCURATO:PERSONA] l’inesistenza del titolo sarebbe stato certificatodalla sentenza della Corte d’appello di Bologna che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso per dichiarata incompetenza territoriale delTribunale di Modena. 3. Con il secondo motivo di ricorso, denuncia no la “ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.”; nello specifico, lamentano che la Corte territoriale abbiaritenuto rituale l’intervento di Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Vignole e sussistenti i requisiti richiesti dalla norma ex art. 2901 c.c. per poter esperirel’azione pauliana. 4.Con il terzo e il quarto motiv i di ricorso, denuncia no la “ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.”con riferimento al tema della mancatasospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. ed alla qualifica di creditoricomunque riconosciuta alle Banche e per aver ritenuto il motivo d’appello del tutto privo di specificità; denunciano che laCorte d’appello abbia ritenuto la mera sussistenza del contratto di fideiussione, stipulato dai ricorrenti con le tre banche, come suffi ciente al riconoscimento in capo alle banche stesse della qualifica di creditori nei loro confronti. C.C. 17.01.2025 r.g.n. 23019/2022 Pres. G [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 5.Con il quinto e il sesto motivi di ricorso, denunciano la “ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.” e censurano la sentenza della Corte d’appello per aver ritenuto raggiunta la prova tanto in ordine alla sussistenza dell’ eventus damni , quanto a quella del consilium fraudis, tenuto conto che le controparti non avevano affatto dato prova che l’atto costitutivo di fondo patrimoniale fosse stato posto in essere con la consapevolezza da parte degli esponenti di ledere la ga ranzia patrimoni ale dovuta alle Banche o, comunque, di rendere maggiormente difficoltoso il soddisfacimentodella loro pretesa creditoria. 6. Con il settimo motivo di ricorso, denuncia no la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.” con riferimento al tema delle spese del giudizio e censura no la statuizione della Corte d’appello in relazione all’art.91 c.p.c. ed al D.M. n. 55/2014. 7. Il motivo denominato dagli stessi ricorrenti come “preliminare” è inammissibile. Con esso, infatti, si è al cospetto di una censura, formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., che non opera alcun confronto tra le norme di diritto che si assumono violate - che non vengono neppure espressamente indicate -e le parti della sentenza impugnata che le avrebbero trasgredite. Questa Corte ha in particolare da tempo affermato che “l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4),cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura”, non solo “di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione”, ma anche “di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare –con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass. Sez. U, 28/10/2020 n. 23745). C.C. 17.01.2025 r.g.n. 23019/2022 Pres. G [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA], dunque, il requisito di specificità del motivo con cui venga denunciato il vizio di violazione di legge possa dirsi rispettato, occorre “la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrastocon le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione” (Cass. Sez. 3, 26/07/2024 n. 20870). Nel ricorso in esame, il ricorrente si limita a indicare il numero delle pagine della sentenza che intende criticare, senza dare conto del contenuto di esse e come si porrebbero in contrasto con le norme (e le tesi) da esso richiamate. 7.1.Il primo motivo è inammissibile. Come già rilevato per il precedente mezzo, anche con quello in esame, si è al cospetto di una censura formulataai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. , priva degli elementi necessari per verificare la denunciata violazione. Nello specifico, i ricorrenti, pur indicando la pretesa violazione dell’art. 342 c.p.c., richiamano genericamente le pagine della sentenza, senza dar conto del loro contenuto e svolgendo considerazioni per un verso, estremamente succinte (una dozzina di righe tra pagg. 47 e 48 del ricorso) e per l’altro, di difficile lettura,citando, ad esempio, una sentenza della Corte di appello di Bologna che avrebbe revocato il decreto ingiuntivo e non specificando quale sarebbe la sentenza e quale il titolo esecutivo revocato , contravvenendo all’onere di “puntuale indicazione” dei documenti richiamati (cfr. Cass. Sez. Un, 18/03/2022, n. 8950), onere la cui osservanza è sancita dall’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., pur nell’interpretazione “non formalistica” di tale norma che s’impone –secondo il sopra citato arresto delle Sezioni Unite – al la luce della sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia, del 28/10/2021. C.C. 17.01.2025 r.g.n. 23019/2022 Pres. G [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 7.2. Il secondo , quinto e sesto motivi che, per evidenti ragioni di connessione possono essere esaminati insieme, sono tutti inammissibili ( al pari di quelliche li preced ono) atteso che ess i , infatti, oltre a essere priv i di specificità secondo quanto previsto dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., non osservano neppure l’oneredi “puntuale indicazione” dei documenti richiamati (cfr. Cass. Sez. Un, 18/03/2022, n. 8950), onere la cui osservanza è sancita dall’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.. 7.3. Parimenti inammissibili il terzo e il quarto motividi ricorso. Con la medesima carente tecnica espositiva con cui sono confezionati i precedenti mezzi, con quelli in esame i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia ritenuto il motivo d’appello privo di specificità, reiterando censure, ancora una volta, del tutto aspecifiche e generiche in ordine alla erroneità della pronuncia impugnata. 7.4.Inammissibile, infine, il settimo e ultimo motivo di ricorsoin quanto con esso i ricorrenti lamentano la comminata condanna alle spese di lite nel giudizio di merito, motivo che alla luce della riconosciuta inammissibilità sostanziale del ricorso , si risolve in un “non motivo” (tra tante, da ultimo, Cass. Sez. 2, 9/04/2024 n. 9450). 8.Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti in favore di ciascuna delle parti controricorrenti secondo il principio di soccombenza, così come liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle parti controricorrenti che si liquidano in C.C. 17.01.2025 r.g.n. 23019/2022 Pres. G [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi complessivi Euro 6400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato