CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 02135/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 09/11/2018, riqualificava la condotta ex art. 642 c.p. di cui al capo a) contestata a [OSCURATO:PERSONA] quale ipotesi di truffa e riqualificava la condotta ex art. 642 c.p. di cui al capo b) contestata a [OSCURATO:PERSONA] quale ipotesi di tentata truffa; rideterminava il trattamento sanzionatorio e revocava la liquidazione del risarcimento in favore della parte civile; condannava gli imputati al risarcimento dei danni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. da liquidarsi in separata sede ed al pagamento delle spese sostenute dalla predetta parte civile. I giudici di appello ritenevano che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] - il quale aveva stipulato una polizza assicurativa on line previo pagamento del premio assicurativo con una carta di credito contraffatta alla compagnia [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. la quale, il giorno successivo a seguito della effettuazione di controlli e verificata la irregolarità del pagamento, aveva annullato la polizza - integrava una condotta ex art. 640 c.p. e che la similare condotta della Passalacqua si era arrestata allo soglia del tentativo di truffa in quanto, stante la irregolarità del pagamento, nessuna polizza era stata emessa. 2. Avverso la suddetta propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia difensore di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità della ricorrente. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi: a. violazione di legge in relazione agli artt. 640 e 642 c.p. Assume che dal momento che nel caso in esame il contratto stipulato con la compagnia assicurativa era da ritenere inesistente, la condotta contestata si era arrestata, a tutto concedere, alla soglia del tentativo di truffa, difettando la prova della addebitabilità del reato al ricorrente in quanto chiunque avrebbe potuto richiedere la stipula on line del contratto. Rileva, ancora, che nella fattispecie in esame non si era verificato alcun danno per la compagnia assicurativa in quanto nessun valido contratto assicurativo si era perfezionato ed ancora che il reato doveva essere ritenuto improcedibile per difetto di querela che avrebbe dovuto proporre il titolare della carta utilizzata fraudolentemente, fermo restando che difettava la prova che trattavasi di pagamento a mezzo di strumenti di pagamento di terzi ignari dei fatti. Rileva che la corte di appello non aveva considerato che l'azione del Gullo non si era compiuta, conseguentemente dovendosi escludere un danno per la parte civile e quindi revocare le statuizioni civili; b. vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità. Deduce che dal momento che la stessa compagnia assicuratrice aveva comunicato che il contratto assicurativo era inesistente e che non avrebbe risarcito alcun sinistro cagionato dalla circolazione del veicolo tg. [OSCURATO:TARGA], la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non poteva essere individuata quale persona offesa in quanto la truffa in questione risultava tentata ai danni del titolare della carta. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria in data 12 Novembre 2021 ulteriormente argomentando in ordine ai motivi proposti. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Rileva la Corte che la ricorrente con il ricorso in esame ha formulato delle censure del tutto generiche ed aspecifiche non confrontandosi adeguatamente con l'iter argonnentativo della sentenza di primo grado, richiamando per lo più considerazioni di carattere generale. In relazione a tale circostanza deve, allora, affermarsi l'inammissibilità del ricorso perchè la ricorrente non si confronta in alcun modo con gli effettivi ed amplissimi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 2.1. Il primo motivo in forza del quale la difesa lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto da ritenersi tentato e non consumato è privo di fondamento. Invero sia pure per un solo giorno la polizza assicurativa in questione, prima di essere annullata dopo i relativi controlli in ragione del falso pagamento, è stata regolarmente emessa e consegnata on line all'imputato ed ciò ha determinato un indubbio conseguimento di un vantaggio patrimoniale per l' imputato ed un danno di tipo patrimoniale per l' agenzia (legato quanto meno ai "costi" sostenuti per l' emissione della polizza) che integra pienamente gli estremi del reato di truffa consumata in danno di detta compagnia. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Secondo la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito risulta di tutta evidenza che la parte offesa della condotta in questione è stata la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che, per effetto degli artifici e raggiri posti in essere dell' imputato, ha stipulato un contratto assicurativo che altrimenti non avrebbe stipulato. Viene, infatti, in rilievo in questa sede esclusivamente la condotta consapevolmente decettiva dell'agente, il quale non ha informato la controparte della tipologia del pagamento effettuata artificiosamente con carta di credito di persona terza ed ignara. In proposito va chiarito che laddove l'imputato lamenta che non sarebbero stati identificati i titolari delle carte di credito sicché non potrebbe parlarsi di persone "terze ed ignare" lungi dal prospettare vizi motivazionali rilevabili in questa sede mira a prospettare, un modo inammissibile, una versione alternativa degli accadimenti.Osserva la Corte che solo qualora l'imputato avesse compiutamente adempiuto l'onere di informazione e, nonostante la incertezza quanto alle modalità di pagamento, e la compagnia assicurativa si fosse, comunque, determinata alla stipula, rimarrebbe escluso ogni rilievo penale della vicenda che, invece, va affermato in tutte le ipotesi in cui - come nella specie - è stato serbato il silenzio su una circostanza che, se conosciuta, avrebbe diversamente determinato la volontà delle parti (Sez. 2, Sentenza n. 23079 del 09/05/2018 Ud. (dep. 23/05/2018) Rv. 272981 - 0). Di conseguenza nessun rilievo assumono le ulteriori questioni poste dal ricorrente in ordine alla nullità della polizza e/o inesistenza della stessa che non incidono sulla configurabilità di un reato comunque perfezionatosi sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della predetta ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso