CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2026
Cassazione n. 15958/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aldassarri,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Nannotti-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] Cf + [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore in qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore in qualità di mandatariadi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA],-intimati-Numero registro generale 3758/2024Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 15958/2026Data pubblicazione 24/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2403/2023depositata il 27/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon sentenza in data 27.11.2023 la Corte d’Appello di Firenze rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dalTribunale di Pistoia e con la quale era stata dichiarata l’inefficacia ex art.2901 c.c. nei confronti di alcune banche creditrici dell’atto dicompravendita di una pluralità di beni immobili, stipulato dal Soldati con ilfiglio Mirko in data 8.1.2016.[OSCURATO:PERSONA] aveva ivi contestato che erroneamente ilTribunale aveva ritenuto ammissibile l’intervento in giudizio di Creditodecisione impugnata perché fondata su presupposti inesistenti perl’accoglimento dell’azione ex art.2901 c.c..Si erano in quella sede costituite solo [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandatariadi [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA], procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA].,cessionaria del credito di [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto dell’appello.Il giudice dell’impugnazione, confermando integralmente le motivazionidella sentenza di primo grado, rigettava l’appello.Avverso tale pronuncia il [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso percassazione, affidato a 7 motivi.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA][OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] CarigeNumero registro generale 3758/2024Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 15958/2026Data pubblicazione 24/05/2026Italia s.p.a.), [OSCURATO:PERSONA] CF + (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in qualità dimandataria con rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] nonhanno svolto attività difensiva.La controricorrente ha depositato memoria.Il ricorrente ha depositato atto che non può qualificarsi tale, in difetto deirelativi requisiti di legge.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo il ricorrente denunzia la sentenza impugnata per«violazione e falsa applicazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. in relazionea quanto disposto dall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» con riferimento alladichiarata inammissibilità del doc. 3.Rileva che, a riprova del fatto che l’immobile oggetto della compravenditain contestazione era privo di un effettivo valore di mercato, nel grado diappello aveva prodotto come doc. 3 la stampa dell’avviso pubblicato sulsito www.astegiudiziarie.it relativa alla vendita all’incanto fissata per il[OSCURATO:DATA_NASCITA] di un diverso appartamento libero posto nel medesimoComune e che la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile dettaproduzione.Il motivo è infondato.La corte ha motivato la ritenuta inammissibilità assumendo che ‘trattasi didocumento volto a contestare le conclusioni del c.t.u., con la conseguenzache la sua produzione doveva avvenire nell’ambito del contraddittoriotecnico di cui all’art. 195 c.p.c. oppure nella prima difesa utile successivaal deposito della perizia’, atteso che solo una causa di impossibilità dellaparte ad una produzione tempestiva avrebbe potuto consentirne ildeposito tardivo. Il giudice del gravame ha altresì affermato che ‘peraltro,parte appellante, contrariamente a quanto affermato nella sua comparsaNumero registro generale 3758/2024Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 15958/2026Data pubblicazione 24/05/2026conclusionale, non ha fornito la prova che tale documento si sarebbeformato successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie, attesoche la data in esso indicata (20.12.2020), si riferisce a quella della suastampa dal sito internet.’Anche in questa sede parte ricorrente non ha allegato di aver fornitoprova, già in sede di appello, della data di formazione della perizia, masolo della presenza di essa nel sito delle aste giudiziarie, indicando che‘l’avviso di vendita si riferisce ad un’asta telematica bandita per il24.03.2021 e “pubblicata dal 09/12/2020”, come si legge in calce aldocumento (terza pagina) che riporta testualmente: “Segnala allo staff –Scheda COD. 2807149 – Pubblicata dal 09/12/2020”.Tuttavia, in forza delle disposizioni di cui agli artt. 569 e ss c.p.c., laperizia viene predisposta ben prima della fissazione dell’asta e dunque ladoglianza e le argomentazioni in questa sede svolte non superano il rilievosvolto dalla Corte territoriale.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 268 c.p.c. in relazione a quanto disposto dall’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.» in merito alla eccezione di inammissibilità pertardività dell’intervento nel giudizio (di primo grado) di [OSCURATO:PERSONA].p.a. quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]..Sul punto la corte territoriale ha rilevato che ‘se il cessionario, proprioperché assume la stessa posizione processuale del suo dante causa, puòintervenire nel giudizio di appello e, addirittura, proporre impugnazione,sarebbe distonico non riconoscergli la possibilità di costituirsi in ognimomento nel giudizio di primo grado. Del resto, il tribunale, nel rigettarel’istanza di rinvio formulata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a consentireproprio la costituzione del cessionario, aveva espressamente dato attodella possibilità per quest’ultimo di costituirsi anche dopo l’udienza diprecisazione delle conclusioni, senza che nessuna delle altre partiNumero registro generale 3758/2024Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 15958/2026Data pubblicazione 24/05/2026eccepisse alcunché (cfr. verbale del 18.6.2020), con ciò, di fatto,autorizzando il successivo intervento di [OSCURATO:PERSONA].’Il motivo è infondato.La corte territoriale ha fatto buon governo dei principi in tema diintervento atteso che, non contestata la qualità di cessionariadell’intervenuta, ha consentito alla parte l’esercizio del proprio diritto didifesa tramite la partecipazione al giudizio.Il giudice del gravame ha peraltro ritenuto che ‘inoltre, il cessionario si èlimitato, nell’atto di intervento ex art. 111 c.p.c. (depositato il 30.6.2020),a “fare propria” tutta l’attività difensiva in precedenza espletata dallacedente, il che consente di escludere che tale intervento possa avere inqualche modo ampliato il thema decidendum, pregiudicando la difesa delSoldati’.Da ciò si desume l’assenza di un concreto interesse, anche in questa sede,alla doglianza svolta.Con il terzo motivo il ricorrente denunzia «Violazione e falsa applicazionedell’art. 111 c.p.c. in relazione a quanto disposto dall’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c.».Si duole che il giudice del gravame non abbia accolto l’eccezione diinammissibilità dell’intervento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qualemandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., che non poteva ritenersi subentrata neldiritto controverso costituito dalla declaratoria di inefficacia dell’atto dicompravendita di cui si controverte.Il motivo è inammissibile.Esso, infatti, non è argomentato con riferimento alla chiara motivazionesvolta sul punto dalla Corte territoriale che si è attenuta ai principi giàNumero registro generale 3758/2024Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 15958/2026Data pubblicazione 24/05/2026espressi da questa Corte (Cass. n.5649/2023, confermata daCass.n.10541/2025 e Cass. n.5591/2025).Deve infatti rilevarsi che il cessionario, successore a titolo particolare neldiritto controverso, è legittimato non solo a proporre l'azione revocatoria,ma anche ad intervenire nel giudizio promosso dal cedente, in quanto"portatore di interesse attuale e concreto ad un risultato utile egiuridicamente rilevante" (Cass. 14/03/2018, n. 6130) e che qualora laparte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionariopuò intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 cod.proc.civ. qualesuccessore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art.2901 cod.civ. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenutoproprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimodell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nelpatrimonio del debitore (Cass. 23/02/2023, n. 5649).Con il quarto motivo il ricorrente si limita a contestare il capo dellasentenza che ha respinto l’eccezione di inammissibilità della domandaproposta dalla Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per intervenutadecadenza conseguente alla inosservanza del termine di cui all’art. 167,comma 2, c.p.c.Il motivo è inammissibile in quanto non articolato con riferimento adalcuno dei vizi tipici di cui all’art.360 c.p.c.Il giudizio di cassazione, infatti, è un ‘giudizio a critica vincolata, delimitatoe circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono una funzioneidentificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimentoalle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che ilmotivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri dellatassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modoche il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360cod. proc. civ.’ (ex multis, 19959/2014).Numero registro generale 3758/2024Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 15958/2026Data pubblicazione 24/05/2026Il motivo sarebbe anche infondato alla luce della costituzione in giudiziodella [OSCURATO:SOCIETA] entro la prima udienza e dunque entro il termine di cuiall’art.268 c.p.c.Con il quinto motivo il ricorrente denunzia «Violazione e falsa applicazionedell’art. 2901 c.c. in relazione a quanto disposto dall’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.» poiché erroneamente il giudice del gravame ha ritenuto lasussistenza del requisito dell’eventus damni.Con il sesto motivo il medesimo si duole della violazione della medesimanorma perché la corte territoriale ha erroneamente ravvisato in capoall’acquirente il requisito della scientia fraudis.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono inammissibili.Il ricorrente invero non censura l’erronea applicazione della disposizioneinvocata, né indica quali affermazioni in diritto contenute nella sentenzagravata si porrebbero in contrasto con esse.Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecieastratta recata da una norma di legge e implica necessariamente unproblema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è,invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede dilegittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. n.195/2016,Cass. n.640/2019, Cass. S.U. n.25573/2020, 23851/2019).Il vizio di violazione di legge, ancora, investe immediatamente la regola didiritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenzao inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di uncontenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essaNumero registro generale 3758/2024Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 15958/2026Data pubblicazione 24/05/2026delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere lafattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perchéla fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata einterpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, inrelazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche checontraddicano la pur corretta sua interpretazione’(Cass.640/2019,7187/22).Nella specie la censura è rivolta all’omesso apprezzamento da parte delgiudice degli elementi istruttori.In particolare, quanto al pregiudizio arrecato dall’atto di compravenditaalle ragioni creditorie, il ricorrente lamenta che il bene ceduto aveva unvalore molto modesto, che nessuno mai lo avrebbe acquistato e che lacessione al figlio aveva consentito di incassare denaro destinato allasocietà, di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante. Di tali emergenzedocumentali il giudice del gravame non avrebbe tenuto adeguatamenteconto.Analogamente quanto alla consapevolezza da parte dell’acquirente delpregiudizio che la vendita avrebbe arrecato alle ragioni creditorie, ilricorrente assume che il figlio Mirko non poteva conoscere lo stato didifficoltà economica della società del padre al momento dellasottoscrizione del contratto preliminare.Con riferimento ad entrambi i profili contestati la corte territoriale hafornito ampia motivazione rilevando, quanto all’eventus damni, che lariduzione della garanzia patrimoniale prestata ai creditori era evidenteimmobili di sua proprietà, conservando su di essi il solo diritto reale diabitazione, così rendendo alle Banche pressoché impossibile rivalersi sulsuo patrimonio, non avendo egli neppure allegato di essere titolare di altreresidualità patrimoniali’; la Corte territoriale ha poi escluso che il valoreNumero registro generale 3758/2024Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 15958/2026Data pubblicazione 24/05/2026dei beni potesse essere solo affettivo, mantenendo gli stessi un valorecommerciale come indicato nell’atto di compravendita e che le ipotecheesistenti sui beni erano passibili di riduzione o cancellazione nel tempo.Quanto invece alla consapevolezza in capo all’acquirente il giudice delgravame ha valorizzato sia il rapporto di parentela esistente tra le particontraenti (padre e figlio) sia, il mantenimento del diritto di abitazione suibeni da parte del cedente, sia la conosciuta destinazione del corrispettivoa far fronte a necessità dell’azienda del cedente, a breve fallita.Orbene, a tale stregua i motivi di ricorso risultano inveroinammissibilmente volti esclusivamente ad un riesame del compendioprobatorio in atti da parte di questa Corte di legittimità al fine di pervenirea un diverso apprezzamento dello stesso.Tuttavia nell’ambito del sindacato di legittimità ‘non è conferito il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare lefonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove,controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione’ (Cass.n.10927/24,Cass. n.32505/23).Con il settimo motivo il ricorrente denunzia «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 92 c.p.c. nonché del D.M. n. 55/2014.»Si duole di essere stato condannato alla rifusione delle spese sostenute da“parte attrice” e “intervenuta adesiva autonoma” [OSCURATO:SOCIETA]. liquidatenell’importo ‘astronomico’, in relazione al valore della controversia, di circa€ 40.000,00.Impugnando la sentenza di primo grado ha allora contestato, per quantorileva in questa sede, ‘la liquidazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] (parteNumero registro generale 3758/2024Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 15958/2026Data pubblicazione 24/05/2026svolto, non avendo provveduto alla precisazione delle conclusioni eneppure al deposito della comparsa conclusionale e della relativa replica.Inoltre, anche per l’ipotesi di rigetto dell’appello, il Soldati ha chiesto che ilCredito [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuto tardivamente nel giudizio e che ciònondimeno ha svolto nel merito le proprie difese, venisse condannata allarefusione delle spese in favore dei convenuti.’Il giudice del gravame ha disatteso il motivo di appello affermando che ilTribunale ha inteso ricomprendere nella prima locuzione (parte attrice) siala cedente ([OSCURATO:SOCIETA]) che la cessionaria ([OSCURATO:PERSONA]) del credito. ‘Nederiva che l’appellante non ha titolo per dolersi della liquidazione dellespese relative alla fase decisoria a favore di “parte attrice” dal momentoche in esse sono ricomprese quelle sostenute da [OSCURATO:PERSONA] che hasvolto, in quella apposita fase, attività difensiva procedendo al depositodella comparsa conclusionale e della memoria di replica.’L’assunto della decisione si fonda sull’ammissibilità dell’intervento ingiudizio di [OSCURATO:PERSONA], ammissibilità che è stata riconosciuta perquanto indicato al precedente secondo motivo.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00 (dicui euro 10.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 3758/2024Numero sezionale 795/2026Numero di raccolta generale 15958/2026Data pubblicazione 24/05/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 27.2.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]