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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 luglio 2022

Cassazione n. 44653/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 14-21.7.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insistono per l'accoglimento del ricorso con l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva a sua volta rigettato l'istanza di sostituzione, con altra misura meno afflittiva, della misura degli arresti domiciliari applicata all'imputato in relazione al reato di cui agli artt. 110-416bis cod. pen. (già originariamente contestato in termini di concorso esterno e poi così riqualificato), nonché ai reati di cui agli artt. 110-326 comma 3, 110 e 323 cod. pen. e 416bis.1 cod. pen.;

2. ricorrono per cassazione i difensori del [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 vizio di motivazione sotto il profilo dell'omessa motivazione, sotto il profilo ulteriore, ed autonomo, del travisamento della prova e sotto il profilo ulteriore, ed autonomo, della manifesta illogicità: richiamano la imputazione elevata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] come ridefinita in sede cautelare e, successivamente, in sede di legittimità quando era stata perimetrata con esclusivo riferimento alla ostensione, da parte dell'imputato, dei verbali del cdg Mantella; segnalano che, a fronte della smentita acquisita in dibattimento, il Tribunale ha ritenuto rilevante, ai fini della conferma del quadro indiziario in termini di concorso esterno, la sua "messa a disposizione" della cosca quand'anche infarcita da millanterie e rilevano la omessa motivazione sui rilievi difensivi precisando che la istruttoria dibattimentale, sull'accusa come via via delimitata, era stata completata ed esaurita con la acquisizione di una serie di elementi probatori di varia natura dai quali era emerso che quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai verbali del Mantella fosse stato appreso da fonti "aperte"; segnalano che il Tribunale ha omesso di confrontarsi con le allegazioni difensive rifiutandosi di prendere in esame gli elementi addotti per minare nelle fondamenta l'unico elemento indiziante superstite all'esito della definizione del primo incidente cautelare; evidenziano che la natura della notizia propalata in ordine al fatto che il Mantella avrebbe accusato il fratello era in realtà frutto di imprecisate dicerie e si fondava sul rilievo, non esaminato dal Tribunale, secondo cui la conversazione intercettata è antecedente alle dichiarazioni del collaboratore a carico del germano e, comunque, relativa ad una notizia già pubblicata sulla testata giornalistica on-line Zoom24 del 25.7.2016; lamentano, perciò, che il Tribunale non si è confrontato con la allegazione difensiva che avrebbe consentito di ricostruire in termini senz'altro difformi la origine della notizia appresa dall'imputato ed ha omesso di confrontarsi, come sollecitato dalla difesa, con la totalità della conversazione intercettata da cui si desume che fu proprio il Giamborino ad informare il suo interlocutore circa la caratura criminale del Mantella; richiamano la intercettazione del 19.11.2016 pur devoluta al Tribunale, che non l'ha in alcun modo considerata, ed in cui il [OSCURATO:PERSONA] lamenta proprio la impossibilità di conoscere il contenuto delle dichiarazioni del Mantella; evocano la conversazione del 31.10.2016 intercorsa tra il Ceravolo ed il Giamborino a proposito della disponibilità, da parte di costui, di verbali "omissati" versati nei vari procedimenti; travisamento della prova: rilevano che sulla espressione "questo spacca diverse persone" il Tribunale innesta una ricostruzione inedita consistente nella iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] di ingenerare nella cosca il timore sul contenuto delle propalazioni del collaboratore e, quindi, la convinzione del suo insostituibile ruolo di interlocutore della cosca ed indispensabile strumento per attingere ambienti altrimenti irraggiungibili; segnalano che la proposizione con cui il Tribunale ha ritenuto inadeguato lo sforzo difensivo risulta di fatto incomprensibile finendo per travisare il dato intercettivo pure testualmente riportato nel corpo del provvedimento; illogicità e contraddittorietà: osservano che il Tribunale ha sostenuto che il concorso esterno sussisterebbe anche in caso di acquisizione lecita di notizie e persino qualora l'imputato avesse millantato una conoscenza superiore a quella effettiva: segnala, infatti, che nessun elemento è stato acquisito e richiamato dal Tribunale a sostegno della tesi della millanteria che, secondo i giudici, sarebbe finalizzata ad assicurare al sodalizio un contributo nel contempo, tuttavia, ingenerando al suo interno preoccupazione e fibrillazione ma, in tal modo, con una condotta che finirebbe per arrecare vantaggio solo ed esclusivamente al ricorrente; stigmatizzano la apoditticità e la assenza di elementi concreti su cui si fonda la affermazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe travalicato il suo ruolo professionale finendo per porsi come punto di riferimento per singoli affari o in momenti di difficoltà; censurano il carattere congetturale delle affermazioni del Tribunale e richiamano, al contrario, la conversazione del 19.11.2016 con il Giamborino riferita alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA] ed alla impossibilità di sapere cosa il Mantella avrebbe dichiarato; 2.2 violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 416bis cod. pen. e la tesi del concorrente morale esterno in associazione di stampo mafioso: rilevano che i complessivi arresti cautelari avevano comportato la delimitazione della contestazione sub A-bis) rispetto alla quale il contenuto dell'ordinanza impugnata risulta distonico; aggiungono che nell'affermare che il divenire processuale doveva essere valutato anche in ordine agli elementi sfavorevoli sopravvenuti, il Tribunale non ne ha potuto individuare alcuno nel contempo fornendo una lettura del concorso esterno che finisce per comprendere anche condotte tentate o, ancor più, millantate; segnalano che non soltanto non sono stati indicati gli elementi su cui si fonderebbe la prova della millanteria ma, per altro verso, si assume la messa a disposizione come fondante la sussistenza del concorso esterno che si ritiene rilevare sotto il profilo esclusivamente morale; sottolineano la erroneità della ordinanza anche quanto alla affermazione secondo cui il concorso sussisterebbe anche nel caso di acquisizione lecita di notizie; richiamano, quindi, la sentenza che ha definito la fase del riesame ed i citati arresti delle SS.UU.

Chioccini e, ancor prima, Demitry e Mannino, per sottolineare come, al contrario, l'intervento del concorrente esterno richieda un contributo fattuale e positivamente apprezzabile mentre il provvedimento impugnato finisce per delineare una fattispecie concorsuale suscettibile di assumere rilievo anche nel caso di promessa non mantenuta e, perciò, indifferente al principio di offensività; ribadiscono che la ricostruzione del Tribunale si risolverebbe nella creazione di una situazione dalla quale il solo [OSCURATO:PERSONA] trarrebbe beneficio ingenerando preoccupazione nel sodalizio e, correlativamente, esaltando il suo ruolo; 3.3 vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen.: rilevata l'erroneità del riferimento giurisprudenziale operato dal Tribunale ad ipotesi di partecipazione a sodalizio (e non già di concorso esterno) rileva che l'ordinanza finisce per delineare esigenze cautelari diverse ed ulteriori rispetto a quelle catalogate all'art. 274 cod. proc. pen. e legate alle iniziative del [OSCURATO:PERSONA] ritenute finalizzate a difendersi "dal" processo piuttosto che "nel" processo; rilevano, inoltre, la superficialità con cui è stato affrontato l'aspetto delle questioni sanitarie finendo per ipotizzare il pericolo di gesti autoaggressivi o eteroaggressivi non riconducibili allo specifico rischio di recidivanza previsto dalla norma codicistica richiamata;

4. il PG aveva trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 (cui si è riportato in sede di discussione) concludendo per il rigetto del ricorso: rileva, infatti, che se - effettivamente - l'ordinanza impugnata non ha affrontato il tema della datazione delle dichiarazioni del Mantella rispetto a quella della conversazione intercettata, è pur vero che il Tribunale ha dato conto che si trattava di un dato non conoscibile dal ricorrente; aggiunge che il Tribunale ha dato altresì atto della esistenza di notizie diffuse dalla stampa non essendo perciò configurabile alcuna erronea interpretazione della captazione del settembre del 2016 visto che il [OSCURATO:PERSONA] già conosceva, quantomeno dalla stampa, la propalazione del Mantella; rileva, inoltre, che il ricorso non si è confrontato con le considerazioni del Tribunale circa il ruolo assunto dal [OSCURATO:PERSONA] ben al di là di qunato imposto o consentito dal mandato professionale; sottolinea che, indipendentemente della configurabilità di millanterie o meno, l'ordinanza ha dato conto di come esse abbiano fornito un oggettivo contributo al sodalizio né, evidenzia, la pretermissione della intercettazione del 19.11.2016 è tale da incidere sull'impianto motivazionale complessivo non risultando inoltre confliggente con il contributo al sodalizio la finalità egoistica perseguita dall'imputato; segnala, infine, la genericità del motivo sulle esigenze cautelari;

5. la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una ampia memoria difensiva: richiama, in particolare, la definizione dell'accusa come delimitata all'esito del primo incidente cautelare e riferita al presunto disvelamento delle dichiarazioni del Mantella non ancora oggetto di disco very alla data della conversazione intercettata il 12.9.2016; evidenzia che lo stesso Tribunale ha dato atto che la difesa ha fondato la propria istanza cautelare su elementi mai prima devoluti ritenendo tuttavia gli stessi inidonei a modificare il quadro cautelare; a partire, tuttavia, dalla circostanza secondo cui le accuse mosse dal Mantella al fratello furono raccolte in data solo successiva al settembre del 2016 ignorata dal Tribunale nonostante la sua evidente rilevanza così realizzandosi un palese difetto di motivazione su un punto assolutamente decisivo; sottolinea quindi la fallacia dell'argomento del Tribunale circa la differenza tra la natura della notizia già propalata e lo specifico riferimento al fratello del ricorrente e che finirebbe per dare conto della disponibilità di fonti ulteriori ed illecite evidenziando come l'appuntarsi dell'interesse sul germano rappresentava il fatidico esito della conoscenza della caratura criminale del medesimo; osservano che, nel contempo, il Tribunale ha finito per introdurre la tesi della millanteria come inedito percorso sul quale si sarebbe sviluppata la condotta di concorso esterno in cui il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe proposto come persona in grado di reperire soluzioni tranquillizzanti rispetto a notizie allarmanti che egli stesso aveva ventilato a proposito della portata delle dichiarazioni del Mantella; in tal modo evitando di confrontarsi con l'inequivoco tenore della conversazione del 19.11.2016 intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] a proposito della latitanza del Mancuso; in definitiva, segnala la difesa, la condotta sarebbe stata quella di intervenire in soccorso del sodalizio nel contempo ingannandolo sulla consistenza delle notizie apprese; ribadisce, inoltre, la "alterazione grafica" del tenore della conversazione riportata nel corpo del provvedimento impugnato e relativa alla impossibilità di acquisire notizie dalla Procura di Catanzaro; rileva che il PG ha concluso per il rigetto del ricorso pur dovendo dare atto della fondatezza dei rilievi difensivi a partire dalla datazione delle dichiarazioni del Mantella finendo tuttavia per condividere la ricostruzione del Tribunale circa la condotta del [OSCURATO:PERSONA] comunque tale da integrare un profilo di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso; aggiunge che, tuttavia, il PG finisce per riassumere quelli che sono i tratti residuali della originaria accusa mossa nei confronti del ricorrente ma che, tuttavia, non possono in alcun modo integrare la fattispecie evocata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di séguito sinteticamente esposte.

1. Con ordinanza del 9-13.1.2020 il Tribunale di Catanzaro aveva confermato, in sede di riesame, la misura cautelare della custodia in carcere che era stata disposta dal GIP in data 12.12.2019 riqualificando il fatto di cui al capo A-bis in termini di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso quale originariamente configurata nella richiesta del PM e ribadendo, per altro verso, l'esistenza di profili di gravità indiziaria anche con riguardo ai capi A-bis.1, A-bis.4 e A-bis.5.L'ordinanza del Tribunale era stata impugnata con ricorso per cassazione proposto dai difensori del [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di sette motivi ed ulteriori motivi aggiunti.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25619 del 2020, aveva disatteso i primi tre motivi incentrati su questioni "di rito"; passando, tuttavia, all'esame dei motivi articolati in punto di responsabilità, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata (e quella genetica: cfr., pag. 14 della sentenza della VI Sezione) con riguardo ai capi A-bis.1, A-bis.4 e A-bis.5 riferiti alle imputazioni di rivelazione di segreto di ufficio e concorso in abuso di ufficio aggravati ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen..

Passando, poi, all'esame del motivo articolato in ordine al prospettato concorso esterno, la S.C. ha richiamato i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza che ha disegnato il concorrente esterno come "... il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala 19 come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima" (cfr., in questi termini, Sez.

U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231671).

Se non ché, premesse queste considerazioni di carattere generale, non omettendo di considerare la peculiare figura del legale che agisca nell'interesse del sodalizio al di là ed in violazione dei doveri propri della professione, l'esito di rigetto del ricorso è tuttavia passato per l'esame delle singole vicende in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito il proprio contributo alla vita ed alla operatività della associazione.

E, all'esito di tale esame, la S.C. ha finito per escludere la rilevanza di talune di esse a partire dall'episodio "[OSCURATO:PERSONA] srl" (cfr., pag. 21 della sentenza) per passare alla vicenda "Valtur" (cfr., ivi, pagg. 21-22) per concludere nel senso che il nucleo essenziale della condotta illecita attribuita al ricorrente finisce in realtà per essere incentrato sulla collaborazione del Mantella, le cui dichiarazioni avrebbero fatto luce sulla operatività della 'ndrangheta nella provincia vibonese e che il [OSCURATO:PERSONA], sfruttando sia la sua professione che le sue entrature, avrebbe acquisito prima ancora che fossero rese pubbliche in ambito processuale e nella loro integrità.Per altro verso, è stata la stessa Corte a rilevare che la collaborazione del Mantella, confermata da articoli di stampa, era stata rapidamente conosciuta negli ambienti della criminalità organizzata ed avvertita come particolarmente pericolosa per il sodalizio.

La Corte, nella sentenza richiamata, aveva quindi evidenziato come il Tribunale era stato in grado di motivare sull'attivismo del [OSCURATO:PERSONA] immediatamente disponibile a recuperare i verbali contenenti le dichiarazioni del collaboratore; in quest'ottica, inoltre, era stata giudicata corretta la rilevanza attribuita alla conversazione intercorsa in data 12.9.2016 in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto cenno alla circostanza che il Mantella avesse accusato anche il fratello, circostanza invece non propalata dagli organi di informazione che pure, come accennato, si erano occupati della vicenda.

2. Questa premessa era necessaria per inquadrare i termini del presente ricorso con il quale la difesa impugna l'ordinanza che ha respinto l'appello proposto avverso il rigetto della istanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari: con l'atto di appello, in particolare, la difesa aveva evidenziato come - una volta delimitati i confini dell'addebito fondante il titolo cautelare - fosse emerso, nel corso del dibattimento, che anche la notizia relativa all'accusa mossa dal collaboratore nei confronti del di lui fratello era in realtà sostanzialmente "scontata" in quanto già divulgata dalla stampa ma che, più nel contempo, la propalazione specifica del Mantella nei riguardi del germano era intervenuta in data successiva rispetto a quella cui risale la già richiamata conversazione del 12.9.2016 e captata dagli investigatori (cfr., pagg. 3-4 dell'atto di appello e pag. 4 dei motivi aggiunti).

Ne conseguiva, perciò, il sostanziale "disinnesco" di quello che, secondo la difesa, era rimasto l'unico residuale elemento di fatto in grado di corroborare la condotta di concorso esterno ascritta al [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA], nell'affrontare l'appello, ha in primo luogo dissentito dalla affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui l'istanza non sarebbe stata scrutinabile per la pendenza di altro procedimento incidentale; in secondo luogo ha sottolineato che non poteva nemmeno farsi utilmente riferimento alla preclusione da "giudicato cautelare" che vale "rebus sic stantibus" sia nei confronti della difesa che anche dell'accusa imponendo di rivalutare, al momento della istanza di revoca, le sopravvenienze che abbiano la potenzialità di incidere sul quadro cautelare esaminato dalla S.C. nella sentenza che ha definito il giudizio di riesame.Tanto premesso, i giudici dell'appello cautelare hanno fatto presente che le deposizioni di Caruso e Migliavacca circa l'apporto ed il sostegno del [OSCURATO:PERSONA] ai componenti di spicco della consorteria, fortemente preoccupati dalle dichiarazioni rese dal Mantella, e non ancora rese note, non erano tuttavia idonee a stravolgere il quadro indiziario su cui riposa la misura Detto questo, hanno tuttavia correttamente rilevato che il "novum", suscettibile di valutazione ai fini dell'esame dell'istanza "de libertate", è rinvenibile nelle "... allegazioni e produzioni difensive preventiva mente non dedotte" e che "... pertanto meritano un nuovo scrutinio prima non effettuato" (cfr., pag. 3 dell'ordinanza in verifica), avendo la difesa del [OSCURATO:PERSONA] sostenuto e ribadito che l'imputato non aveva mai travalicato rispetto ai propri compiti professionali limitandosi ad acquisire notizie in termini del tutto leciti.

Il Tribunale ha ritenuto di non condividere tale assunto fondando le sue conclusioni su due distinti profili.

In primo luogo, ha richiamato il passo della sentenza della S.C. già in precedenza evocata con cui era stata evidenziata la rilevanza e la "novità" della notizia propalata dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, con riguardo alle dichiarazioni del Mantella, non si sarebbe limitato a recepire notizie già divulgate dalla stampa ma avrebbe aggiunto un particolare non noto, ovvero che il collaboratore aveva accusato anche il fratello (cfr., pag. 3 della ordinanza).

Ed è proprio a questo elemento di specificazione che il Tribunale ha ritenuto di poter attribuire un rilievo primario poiché in tal modo il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito un particolare ed un elemento di novità che avrebbe dimostrato il suo accesso a fonti di natura confidenziale e riservata acquisendo notizie sull'attività degli investigatori che era disponibile a condividere ed mettere a disposizione del sodalizio, ed assumendo in tal modo un ruolo che "... in quel momento lo colloca come sempre più vicino ed indispensabile ai bisogni contingenti della cosca" (cfr., ivi, pag. 5).

Se non ché, nel ribadire la rilevanza primaria, ai fini della permanenza di un quadro cautelare immutato, della notizia relativa all'accusa del Mantella rivolta nei confronti del fratello (laddove, invece, nelle notizie di stampa si era fatto cenno, più genericamente, ai "più stretti familiari ..."), il Tribunale non si è confrontato con la allegazione difensiva, puntualmente riportata nell'atto di appello, secondo cui, come si è accennato, il collaboratore avrebbe accusato il germano soltanto nel successivo mese di ottobre e, perciò, in data successiva alla conversazione del 12.9.2016.Si tratta, evidentemente, di un elemento su cui il Tribunale avrebbe dovuto intrattenersi anche al fine di vagliare la percorribilità della ricostruzione difensiva secondo cui il pur generico riferimento ai "... più stretti familiari" non poteva che condurre chiunque fosse stato minimamente a conoscenza della "storia" criminale del collaboratore, alla individuazione del di lui fratello come il parente "stretto" al quale la notizia doveva essere riferita.

Nessun dubbio, infatti, alla luce di quanto sin qui segnalato anche in relazione ai provvedimenti via via intervenuti a partire dalla ormai più volte evocata sentenza della VI Sezione e, segnatamente, sulla delimitazione oggettiva della condotta in cui si sarebbe manifestato l'aiuto del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, sulla rilevanza che, nella impostazione difensiva, finiva con l'assumere il "particolare" concernente le dichiarazioni del Mantella a proposito del fratello ed ancora non noto, sulla scorta di fonti "aperte", nel momento in cui era stata captata la conversazione del 12.9.2016 in quanto destinata ad incidere sulla persistente solidità del quadro indiziario invocato, per l'appunto, per corroborare la ricostruzione accusatoria in termini di concorso esterno.

Ed è pacifico che il vizio di mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., sussiste non solo quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi d'appello e dotate, come nel caso di specie appare difficile mettere in dubbio, del requisito della decisività (cfr., tre le tante, ez. 2, Sentenza n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 2916 del 13/12/2013, Dall'Agnola, Rv. 257967 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763 - 01).

L'ordinanza va dunque annullata con rinvio al medesimo Tribunale di Catanzaro che, in sede rescissoria, dovrà misurarsi con le argomentazioni difensive sviluppate sul punto e, all'esito, verificare - anche alla luce di eventuali ulteriori sopravvenienze derivanti dalla attività processuale in corso - se il quadro cautelare possa comunque rimanere immutato ovvero non possa giustificare una rivisitazione delle esigenze che hanno portato alla adozione di una misura comunque di natura detentiva.

A tal fine, va detto, il Tribunale dovrà attenersi al principio, assolutamente condiviso e pacifico, secondo cui il concorso esterno nel delitto non rappresenta un "minus" rispetto alla condotta partecipativa sicché non richiede un canone probatorio meno stringente e, nel contempo, trattandosi di una condotta diversa, non può prescindere dalla prova del contributo causale alla conservazione o al rafforzamento della capacità operativa della consorteria criminale, proprio in ragione dell'assenza dell'"affectio societatis" che connota, invece, la partecipazione (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 2640 del 23/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282770 - 01).

È in quest'ottica, perciò, che il giudice del rinvio dovrà verificare se ed in che misura sia praticabile un concorso esterno da parte del professionista il quale si sia in ipotesi limitato a "mettersi a disposizione" della cosca e se, nel caso che ci occupa, anche "depurata" dell'apporto di notizie riservate e non ancora diffuse, tale condotta sia stata di per sé in grado di fornire un contributo causale alla attività e sopravvivenza del sodalizio.

È opportuno, infatti, rilevare come anche le decisioni più recenti che si sono occupate di condotte di concorso esterno ascritte a professionisti, hanno comunque avuto cura di ribadire che la condotta di "concorso esterno" può essere ravvisata laddove l'attività del professionista fornisca un concreto, specifico e volontario contributo idoneo a conservare ovvero a rafforzare le capacità operative del sodalizio, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, la realizzazione del programma criminoso (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 5, Sentenza n. 18020 del 10/02/2022, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283371 - 02 relativa ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato nei confronti di due avvocati che, travalicando i limiti del mandato difensivo, avevano, l'uno, assunto il ruolo di consigliere strategico del clan e del suo "leader" e, l'altro, recapitato a più membri del sodalizio un'informativa riservata di polizia giudiziaria, nonché garantito ai sodali detenuti suoi assistiti, attraverso lo strumentale utilizzo dell'istituto dei colloqui, la possibilità di incontrarsi e di intrattenere indebite conversazioni tra loro e quella di comunicare, suo tramite, con sodali non detenuti; cfr., anche, Sez. 6 - , Sentenza n. 32902 del 23/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281841 - 01, relativa ad una fattispecie in cui si è ritenuta la responsabilità del professionista che, nell'interesse dell'associazione, alterava un bilancio e costituiva rapporti lavorativi simulati per l'ottenimento di indebiti finanziamenti, veicolava messaggi intimidatori tipicamente mafiosi nella gestione di un rapporto negoziale controverso, individuava una possibile testa di legno per l'amministrazione di una impresa di interesse del gruppo; cfr., anche, Sez. 6 - , Sentenza n. 32373 del 04/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276831 - 05, richiamata nella ordinanza impugnata ed in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in un caso nel quale un professionista, in assenza di un mandato difensivo o, comunque, travalicandone i limiti, aveva fornito suggerimenti per eludere le investigazioni, si era reso disponibile a portare all'esterno del carcere messaggi del capo e aveva tentato di influire illecitamente sugli esiti di procedimenti penali; anche in tal caso, perciò, non si era trattato di una "messa a disposizione", ma di una condotta attiva e diretta, con mezzi illeciti, a fornire un aiuto concreto e fattivo al sodalizio).

4. Restano assorbite le doglianze relative al profilo delle esigenze cautelari sia sotto l'aspetto delle condizioni dì salute che del tempo trascorso dalla applicazione della misura e che andranno comunque riesaminate ond

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 14-21.7.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insistono per l'accoglimento del ricorso con l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva a sua volta rigettato l'istanza di sostituzione, con altra misura meno afflittiva, della misura degli arresti domiciliari applicata all'imputato in relazione al reato di cui agli artt. 110-416bis cod. pen. (già originariamente contestato in termini di concorso esterno e poi così riqualificato), nonché ai reati di cui agli artt. 110-326 comma 3, 110 e 323 cod. pen. e 416bis.1 cod. pen.; 2. ricorrono per cassazione i difensori del [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 vizio di motivazione sotto il profilo dell'omessa motivazione, sotto il profilo ulteriore, ed autonomo, del travisamento della prova e sotto il profilo ulteriore, ed autonomo, della manifesta illogicità: richiamano la imputazione elevata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] come ridefinita in sede cautelare e, successivamente, in sede di legittimità quando era stata perimetrata con esclusivo riferimento alla ostensione, da parte dell'imputato, dei verbali del cdg Mantella; segnalano che, a fronte della smentita acquisita in dibattimento, il Tribunale ha ritenuto rilevante, ai fini della conferma del quadro indiziario in termini di concorso esterno, la sua "messa a disposizione" della cosca quand'anche infarcita da millanterie e rilevano la omessa motivazione sui rilievi difensivi precisando che la istruttoria dibattimentale, sull'accusa come via via delimitata, era stata completata ed esaurita con la acquisizione di una serie di elementi probatori di varia natura dai quali era emerso che quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai verbali del Mantella fosse stato appreso da fonti "aperte"; segnalano che il Tribunale ha omesso di confrontarsi con le allegazioni difensive rifiutandosi di prendere in esame gli elementi addotti per minare nelle fondamenta l'unico elemento indiziante superstite all'esito della definizione del primo incidente cautelare; evidenziano che la natura della notizia propalata in ordine al fatto che il Mantella avrebbe accusato il fratello era in realtà frutto di imprecisate dicerie e si fondava sul rilievo, non esaminato dal Tribunale, secondo cui la conversazione intercettata è antecedente alle dichiarazioni del collaboratore a carico del germano e, comunque, relativa ad una notizia già pubblicata sulla testata giornalistica on-line Zoom24 del 25.7.2016; lamentano, perciò, che il Tribunale non si è confrontato con la allegazione difensiva che avrebbe consentito di ricostruire in termini senz'altro difformi la origine della notizia appresa dall'imputato ed ha omesso di confrontarsi, come sollecitato dalla difesa, con la totalità della conversazione intercettata da cui si desume che fu proprio il Giamborino ad informare il suo interlocutore circa la caratura criminale del Mantella; richiamano la intercettazione del 19.11.2016 pur devoluta al Tribunale, che non l'ha in alcun modo considerata, ed in cui il [OSCURATO:PERSONA] lamenta proprio la impossibilità di conoscere il contenuto delle dichiarazioni del Mantella; evocano la conversazione del 31.10.2016 intercorsa tra il Ceravolo ed il Giamborino a proposito della disponibilità, da parte di costui, di verbali "omissati" versati nei vari procedimenti; travisamento della prova: rilevano che sulla espressione "questo spacca diverse persone" il Tribunale innesta una ricostruzione inedita consistente nella iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] di ingenerare nella cosca il timore sul contenuto delle propalazioni del collaboratore e, quindi, la convinzione del suo insostituibile ruolo di interlocutore della cosca ed indispensabile strumento per attingere ambienti altrimenti irraggiungibili; segnalano che la proposizione con cui il Tribunale ha ritenuto inadeguato lo sforzo difensivo risulta di fatto incomprensibile finendo per travisare il dato intercettivo pure testualmente riportato nel corpo del provvedimento; illogicità e contraddittorietà: osservano che il Tribunale ha sostenuto che il concorso esterno sussisterebbe anche in caso di acquisizione lecita di notizie e persino qualora l'imputato avesse millantato una conoscenza superiore a quella effettiva: segnala, infatti, che nessun elemento è stato acquisito e richiamato dal Tribunale a sostegno della tesi della millanteria che, secondo i giudici, sarebbe finalizzata ad assicurare al sodalizio un contributo nel contempo, tuttavia, ingenerando al suo interno preoccupazione e fibrillazione ma, in tal modo, con una condotta che finirebbe per arrecare vantaggio solo ed esclusivamente al ricorrente; stigmatizzano la apoditticità e la assenza di elementi concreti su cui si fonda la affermazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe travalicato il suo ruolo professionale finendo per porsi come punto di riferimento per singoli affari o in momenti di difficoltà; censurano il carattere congetturale delle affermazioni del Tribunale e richiamano, al contrario, la conversazione del 19.11.2016 con il Giamborino riferita alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA] ed alla impossibilità di sapere cosa il Mantella avrebbe dichiarato; 2.2 violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 416bis cod. pen. e la tesi del concorrente morale esterno in associazione di stampo mafioso: rilevano che i complessivi arresti cautelari avevano comportato la delimitazione della contestazione sub A-bis) rispetto alla quale il contenuto dell'ordinanza impugnata risulta distonico; aggiungono che nell'affermare che il divenire processuale doveva essere valutato anche in ordine agli elementi sfavorevoli sopravvenuti, il Tribunale non ne ha potuto individuare alcuno nel contempo fornendo una lettura del concorso esterno che finisce per comprendere anche condotte tentate o, ancor più, millantate; segnalano che non soltanto non sono stati indicati gli elementi su cui si fonderebbe la prova della millanteria ma, per altro verso, si assume la messa a disposizione come fondante la sussistenza del concorso esterno che si ritiene rilevare sotto il profilo esclusivamente morale; sottolineano la erroneità della ordinanza anche quanto alla affermazione secondo cui il concorso sussisterebbe anche nel caso di acquisizione lecita di notizie; richiamano, quindi, la sentenza che ha definito la fase del riesame ed i citati arresti delle SS.UU. Chioccini e, ancor prima, Demitry e Mannino, per sottolineare come, al contrario, l'intervento del concorrente esterno richieda un contributo fattuale e positivamente apprezzabile mentre il provvedimento impugnato finisce per delineare una fattispecie concorsuale suscettibile di assumere rilievo anche nel caso di promessa non mantenuta e, perciò, indifferente al principio di offensività; ribadiscono che la ricostruzione del Tribunale si risolverebbe nella creazione di una situazione dalla quale il solo [OSCURATO:PERSONA] trarrebbe beneficio ingenerando preoccupazione nel sodalizio e, correlativamente, esaltando il suo ruolo; 3.3 vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen.: rilevata l'erroneità del riferimento giurisprudenziale operato dal Tribunale ad ipotesi di partecipazione a sodalizio (e non già di concorso esterno) rileva che l'ordinanza finisce per delineare esigenze cautelari diverse ed ulteriori rispetto a quelle catalogate all'art. 274 cod. proc. pen. e legate alle iniziative del [OSCURATO:PERSONA] ritenute finalizzate a difendersi "dal" processo piuttosto che "nel" processo; rilevano, inoltre, la superficialità con cui è stato affrontato l'aspetto delle questioni sanitarie finendo per ipotizzare il pericolo di gesti autoaggressivi o eteroaggressivi non riconducibili allo specifico rischio di recidivanza previsto dalla norma codicistica richiamata; 4. il PG aveva trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 (cui si è riportato in sede di discussione) concludendo per il rigetto del ricorso: rileva, infatti, che se - effettivamente - l'ordinanza impugnata non ha affrontato il tema della datazione delle dichiarazioni del Mantella rispetto a quella della conversazione intercettata, è pur vero che il Tribunale ha dato conto che si trattava di un dato non conoscibile dal ricorrente; aggiunge che il Tribunale ha dato altresì atto della esistenza di notizie diffuse dalla stampa non essendo perciò configurabile alcuna erronea interpretazione della captazione del settembre del 2016 visto che il [OSCURATO:PERSONA] già conosceva, quantomeno dalla stampa, la propalazione del Mantella; rileva, inoltre, che il ricorso non si è confrontato con le considerazioni del Tribunale circa il ruolo assunto dal [OSCURATO:PERSONA] ben al di là di qunato imposto o consentito dal mandato professionale; sottolinea che, indipendentemente della configurabilità di millanterie o meno, l'ordinanza ha dato conto di come esse abbiano fornito un oggettivo contributo al sodalizio né, evidenzia, la pretermissione della intercettazione del 19.11.2016 è tale da incidere sull'impianto motivazionale complessivo non risultando inoltre confliggente con il contributo al sodalizio la finalità egoistica perseguita dall'imputato; segnala, infine, la genericità del motivo sulle esigenze cautelari; 5. la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una ampia memoria difensiva: richiama, in particolare, la definizione dell'accusa come delimitata all'esito del primo incidente cautelare e riferita al presunto disvelamento delle dichiarazioni del Mantella non ancora oggetto di disco very alla data della conversazione intercettata il 12.9.2016; evidenzia che lo stesso Tribunale ha dato atto che la difesa ha fondato la propria istanza cautelare su elementi mai prima devoluti ritenendo tuttavia gli stessi inidonei a modificare il quadro cautelare; a partire, tuttavia, dalla circostanza secondo cui le accuse mosse dal Mantella al fratello furono raccolte in data solo successiva al settembre del 2016 ignorata dal Tribunale nonostante la sua evidente rilevanza così realizzandosi un palese difetto di motivazione su un punto assolutamente decisivo; sottolinea quindi la fallacia dell'argomento del Tribunale circa la differenza tra la natura della notizia già propalata e lo specifico riferimento al fratello del ricorrente e che finirebbe per dare conto della disponibilità di fonti ulteriori ed illecite evidenziando come l'appuntarsi dell'interesse sul germano rappresentava il fatidico esito della conoscenza della caratura criminale del medesimo; osservano che, nel contempo, il Tribunale ha finito per introdurre la tesi della millanteria come inedito percorso sul quale si sarebbe sviluppata la condotta di concorso esterno in cui il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe proposto come persona in grado di reperire soluzioni tranquillizzanti rispetto a notizie allarmanti che egli stesso aveva ventilato a proposito della portata delle dichiarazioni del Mantella; in tal modo evitando di confrontarsi con l'inequivoco tenore della conversazione del 19.11.2016 intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] a proposito della latitanza del Mancuso; in definitiva, segnala la difesa, la condotta sarebbe stata quella di intervenire in soccorso del sodalizio nel contempo ingannandolo sulla consistenza delle notizie apprese; ribadisce, inoltre, la "alterazione grafica" del tenore della conversazione riportata nel corpo del provvedimento impugnato e relativa alla impossibilità di acquisire notizie dalla Procura di Catanzaro; rileva che il PG ha concluso per il rigetto del ricorso pur dovendo dare atto della fondatezza dei rilievi difensivi a partire dalla datazione delle dichiarazioni del Mantella finendo tuttavia per condividere la ricostruzione del Tribunale circa la condotta del [OSCURATO:PERSONA] comunque tale da integrare un profilo di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso; aggiunge che, tuttavia, il PG finisce per riassumere quelli che sono i tratti residuali della originaria accusa mossa nei confronti del ricorrente ma che, tuttavia, non possono in alcun modo integrare la fattispecie evocata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di séguito sinteticamente esposte. 1. Con ordinanza del 9-13.1.2020 il Tribunale di Catanzaro aveva confermato, in sede di riesame, la misura cautelare della custodia in carcere che era stata disposta dal GIP in data 12.12.2019 riqualificando il fatto di cui al capo A-bis in termini di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso quale originariamente configurata nella richiesta del PM e ribadendo, per altro verso, l'esistenza di profili di gravità indiziaria anche con riguardo ai capi A-bis.1, A-bis.4 e A-bis.5.L'ordinanza del Tribunale era stata impugnata con ricorso per cassazione proposto dai difensori del [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di sette motivi ed ulteriori motivi aggiunti. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25619 del 2020, aveva disatteso i primi tre motivi incentrati su questioni "di rito"; passando, tuttavia, all'esame dei motivi articolati in punto di responsabilità, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata (e quella genetica: cfr., pag. 14 della sentenza della VI Sezione) con riguardo ai capi A-bis.1, A-bis.4 e A-bis.5 riferiti alle imputazioni di rivelazione di segreto di ufficio e concorso in abuso di ufficio aggravati ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen.. Passando, poi, all'esame del motivo articolato in ordine al prospettato concorso esterno, la S.C. ha richiamato i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza che ha disegnato il concorrente esterno come "... il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala 19 come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima" (cfr., in questi termini, Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231671). Se non ché, premesse queste considerazioni di carattere generale, non omettendo di considerare la peculiare figura del legale che agisca nell'interesse del sodalizio al di là ed in violazione dei doveri propri della professione, l'esito di rigetto del ricorso è tuttavia passato per l'esame delle singole vicende in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito il proprio contributo alla vita ed alla operatività della associazione. E, all'esito di tale esame, la S.C. ha finito per escludere la rilevanza di talune di esse a partire dall'episodio "[OSCURATO:PERSONA] srl" (cfr., pag. 21 della sentenza) per passare alla vicenda "Valtur" (cfr., ivi, pagg. 21-22) per concludere nel senso che il nucleo essenziale della condotta illecita attribuita al ricorrente finisce in realtà per essere incentrato sulla collaborazione del Mantella, le cui dichiarazioni avrebbero fatto luce sulla operatività della 'ndrangheta nella provincia vibonese e che il [OSCURATO:PERSONA], sfruttando sia la sua professione che le sue entrature, avrebbe acquisito prima ancora che fossero rese pubbliche in ambito processuale e nella loro integrità.Per altro verso, è stata la stessa Corte a rilevare che la collaborazione del Mantella, confermata da articoli di stampa, era stata rapidamente conosciuta negli ambienti della criminalità organizzata ed avvertita come particolarmente pericolosa per il sodalizio. La Corte, nella sentenza richiamata, aveva quindi evidenziato come il Tribunale era stato in grado di motivare sull'attivismo del [OSCURATO:PERSONA] immediatamente disponibile a recuperare i verbali contenenti le dichiarazioni del collaboratore; in quest'ottica, inoltre, era stata giudicata corretta la rilevanza attribuita alla conversazione intercorsa in data 12.9.2016 in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto cenno alla circostanza che il Mantella avesse accusato anche il fratello, circostanza invece non propalata dagli organi di informazione che pure, come accennato, si erano occupati della vicenda. 2. Questa premessa era necessaria per inquadrare i termini del presente ricorso con il quale la difesa impugna l'ordinanza che ha respinto l'appello proposto avverso il rigetto della istanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari: con l'atto di appello, in particolare, la difesa aveva evidenziato come - una volta delimitati i confini dell'addebito fondante il titolo cautelare - fosse emerso, nel corso del dibattimento, che anche la notizia relativa all'accusa mossa dal collaboratore nei confronti del di lui fratello era in realtà sostanzialmente "scontata" in quanto già divulgata dalla stampa ma che, più nel contempo, la propalazione specifica del Mantella nei riguardi del germano era intervenuta in data successiva rispetto a quella cui risale la già richiamata conversazione del 12.9.2016 e captata dagli investigatori (cfr., pagg. 3-4 dell'atto di appello e pag. 4 dei motivi aggiunti). Ne conseguiva, perciò, il sostanziale "disinnesco" di quello che, secondo la difesa, era rimasto l'unico residuale elemento di fatto in grado di corroborare la condotta di concorso esterno ascritta al [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA], nell'affrontare l'appello, ha in primo luogo dissentito dalla affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui l'istanza non sarebbe stata scrutinabile per la pendenza di altro procedimento incidentale; in secondo luogo ha sottolineato che non poteva nemmeno farsi utilmente riferimento alla preclusione da "giudicato cautelare" che vale "rebus sic stantibus" sia nei confronti della difesa che anche dell'accusa imponendo di rivalutare, al momento della istanza di revoca, le sopravvenienze che abbiano la potenzialità di incidere sul quadro cautelare esaminato dalla S.C. nella sentenza che ha definito il giudizio di riesame.Tanto premesso, i giudici dell'appello cautelare hanno fatto presente che le deposizioni di Caruso e Migliavacca circa l'apporto ed il sostegno del [OSCURATO:PERSONA] ai componenti di spicco della consorteria, fortemente preoccupati dalle dichiarazioni rese dal Mantella, e non ancora rese note, non erano tuttavia idonee a stravolgere il quadro indiziario su cui riposa la misura Detto questo, hanno tuttavia correttamente rilevato che il "novum", suscettibile di valutazione ai fini dell'esame dell'istanza "de libertate", è rinvenibile nelle "... allegazioni e produzioni difensive preventiva mente non dedotte" e che "... pertanto meritano un nuovo scrutinio prima non effettuato" (cfr., pag. 3 dell'ordinanza in verifica), avendo la difesa del [OSCURATO:PERSONA] sostenuto e ribadito che l'imputato non aveva mai travalicato rispetto ai propri compiti professionali limitandosi ad acquisire notizie in termini del tutto leciti. Il Tribunale ha ritenuto di non condividere tale assunto fondando le sue conclusioni su due distinti profili. In primo luogo, ha richiamato il passo della sentenza della S.C. già in precedenza evocata con cui era stata evidenziata la rilevanza e la "novità" della notizia propalata dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, con riguardo alle dichiarazioni del Mantella, non si sarebbe limitato a recepire notizie già divulgate dalla stampa ma avrebbe aggiunto un particolare non noto, ovvero che il collaboratore aveva accusato anche il fratello (cfr., pag. 3 della ordinanza). Ed è proprio a questo elemento di specificazione che il Tribunale ha ritenuto di poter attribuire un rilievo primario poiché in tal modo il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito un particolare ed un elemento di novità che avrebbe dimostrato il suo accesso a fonti di natura confidenziale e riservata acquisendo notizie sull'attività degli investigatori che era disponibile a condividere ed mettere a disposizione del sodalizio, ed assumendo in tal modo un ruolo che "... in quel momento lo colloca come sempre più vicino ed indispensabile ai bisogni contingenti della cosca" (cfr., ivi, pag. 5). Se non ché, nel ribadire la rilevanza primaria, ai fini della permanenza di un quadro cautelare immutato, della notizia relativa all'accusa del Mantella rivolta nei confronti del fratello (laddove, invece, nelle notizie di stampa si era fatto cenno, più genericamente, ai "più stretti familiari ..."), il Tribunale non si è confrontato con la allegazione difensiva, puntualmente riportata nell'atto di appello, secondo cui, come si è accennato, il collaboratore avrebbe accusato il germano soltanto nel successivo mese di ottobre e, perciò, in data successiva alla conversazione del 12.9.2016.Si tratta, evidentemente, di un elemento su cui il Tribunale avrebbe dovuto intrattenersi anche al fine di vagliare la percorribilità della ricostruzione difensiva secondo cui il pur generico riferimento ai "... più stretti familiari" non poteva che condurre chiunque fosse stato minimamente a conoscenza della "storia" criminale del collaboratore, alla individuazione del di lui fratello come il parente "stretto" al quale la notizia doveva essere riferita. Nessun dubbio, infatti, alla luce di quanto sin qui segnalato anche in relazione ai provvedimenti via via intervenuti a partire dalla ormai più volte evocata sentenza della VI Sezione e, segnatamente, sulla delimitazione oggettiva della condotta in cui si sarebbe manifestato l'aiuto del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, sulla rilevanza che, nella impostazione difensiva, finiva con l'assumere il "particolare" concernente le dichiarazioni del Mantella a proposito del fratello ed ancora non noto, sulla scorta di fonti "aperte", nel momento in cui era stata captata la conversazione del 12.9.2016 in quanto destinata ad incidere sulla persistente solidità del quadro indiziario invocato, per l'appunto, per corroborare la ricostruzione accusatoria in termini di concorso esterno. Ed è pacifico che il vizio di mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., sussiste non solo quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi d'appello e dotate, come nel caso di specie appare difficile mettere in dubbio, del requisito della decisività (cfr., tre le tante, ez. 2, Sentenza n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 2916 del 13/12/2013, Dall'Agnola, Rv. 257967 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763 - 01). L'ordinanza va dunque annullata con rinvio al medesimo Tribunale di Catanzaro che, in sede rescissoria, dovrà misurarsi con le argomentazioni difensive sviluppate sul punto e, all'esito, verificare - anche alla luce di eventuali ulteriori sopravvenienze derivanti dalla attività processuale in corso - se il quadro cautelare possa comunque rimanere immutato ovvero non possa giustificare una rivisitazione delle esigenze che hanno portato alla adozione di una misura comunque di natura detentiva. A tal fine, va detto, il Tribunale dovrà attenersi al principio, assolutamente condiviso e pacifico, secondo cui il concorso esterno nel delitto non rappresenta un "minus" rispetto alla condotta partecipativa sicché non richiede un canone probatorio meno stringente e, nel contempo, trattandosi di una condotta diversa, non può prescindere dalla prova del contributo causale alla conservazione o al rafforzamento della capacità operativa della consorteria criminale, proprio in ragione dell'assenza dell'"affectio societatis" che connota, invece, la partecipazione (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 2640 del 23/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282770 - 01). È in quest'ottica, perciò, che il giudice del rinvio dovrà verificare se ed in che misura sia praticabile un concorso esterno da parte del professionista il quale si sia in ipotesi limitato a "mettersi a disposizione" della cosca e se, nel caso che ci occupa, anche "depurata" dell'apporto di notizie riservate e non ancora diffuse, tale condotta sia stata di per sé in grado di fornire un contributo causale alla attività e sopravvivenza del sodalizio. È opportuno, infatti, rilevare come anche le decisioni più recenti che si sono occupate di condotte di concorso esterno ascritte a professionisti, hanno comunque avuto cura di ribadire che la condotta di "concorso esterno" può essere ravvisata laddove l'attività del professionista fornisca un concreto, specifico e volontario contributo idoneo a conservare ovvero a rafforzare le capacità operative del sodalizio, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, la realizzazione del programma criminoso (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 5, Sentenza n. 18020 del 10/02/2022, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283371 - 02 relativa ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato nei confronti di due avvocati che, travalicando i limiti del mandato difensivo, avevano, l'uno, assunto il ruolo di consigliere strategico del clan e del suo "leader" e, l'altro, recapitato a più membri del sodalizio un'informativa riservata di polizia giudiziaria, nonché garantito ai sodali detenuti suoi assistiti, attraverso lo strumentale utilizzo dell'istituto dei colloqui, la possibilità di incontrarsi e di intrattenere indebite conversazioni tra loro e quella di comunicare, suo tramite, con sodali non detenuti; cfr., anche, Sez. 6 - , Sentenza n. 32902 del 23/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281841 - 01, relativa ad una fattispecie in cui si è ritenuta la responsabilità del professionista che, nell'interesse dell'associazione, alterava un bilancio e costituiva rapporti lavorativi simulati per l'ottenimento di indebiti finanziamenti, veicolava messaggi intimidatori tipicamente mafiosi nella gestione di un rapporto negoziale controverso, individuava una possibile testa di legno per l'amministrazione di una impresa di interesse del gruppo; cfr., anche, Sez. 6 - , Sentenza n. 32373 del 04/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276831 - 05, richiamata nella ordinanza impugnata ed in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in un caso nel quale un professionista, in assenza di un mandato difensivo o, comunque, travalicandone i limiti, aveva fornito suggerimenti per eludere le investigazioni, si era reso disponibile a portare all'esterno del carcere messaggi del capo e aveva tentato di influire illecitamente sugli esiti di procedimenti penali; anche in tal caso, perciò, non si era trattato di una "messa a disposizione", ma di una condotta attiva e diretta, con mezzi illeciti, a fornire un aiuto concreto e fattivo al sodalizio). 4. Restano assorbite le doglianze relative al profilo delle esigenze cautelari sia sotto l'aspetto delle condizioni dì salute che del tempo trascorso dalla applicazione della misura e che andranno comunque riesaminate ond
Sentenza Cassazione n. 44653/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris