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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 44012/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Pakistan avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trieste visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Trieste ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Trieste in data 21/02/2022, con cui nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990.

2. Ha proposto ricorso Afridi tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309 dei 1990.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 275, comma 2 -bis d.P.R. 309 del 1990 e vizio di motivazione in ordine alla prognosi finalizzata al beneficio della sospensione condizionale della pena.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione degli arresti domiciliari.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Dagli atti risulta che Afridi è stato scarcerato il 22 luglio 2022.

Il ricorso deve ritenersi dunque inammissibile, senza aggravio di spese, perché è venuto meno l'interesse all'impugnazione, in difetto di una specifica rappresentazione da parte del ricorrente della persistenza di un interesse.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Pakistan avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trieste visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Trieste ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Trieste in data 21/02/2022, con cui nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990. 2. Ha proposto ricorso Afridi tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309 dei 1990. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 275, comma 2 -bis d.P.R. 309 del 1990 e vizio di motivazione in ordine alla prognosi finalizzata al beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione degli arresti domiciliari. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Dagli atti risulta che Afridi è stato scarcerato il 22 luglio 2022. Il ricorso deve ritenersi dunque inammissibile, senza aggravio di spese, perché è venuto meno l'interesse all'impugnazione, in difetto di una specifica rappresentazione da parte del ricorrente della persistenza di un interesse. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così dec
Sentenza Cassazione n. 44012/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris