Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 8/2014
ECLI:EU:T:2014:629
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62010TJ0533_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] causa T‑533/10,
DTS Distribuidora de [OSCURATO:PERSONA], SA, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Spagna), rappresentata da H. Brokelmann e M. Ganino, avvocati,
ricorrente,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], SA, con sede in Madrid (Spagna),
[OSCURATO:PERSONA], SA , con sede in Madrid,
rappresentate da F. [OSCURATO:PERSONA] e F. Salerno, avvocati,
intervenienti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da G. [OSCURATO:PERSONA] e C. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rappresentato inizialmente da J. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA], successivamente da [OSCURATO:PERSONA], successivamente da S. [OSCURATO:PERSONA] e N. [OSCURATO:PERSONA], successivamente da [OSCURATO:PERSONA] e infine da M. [OSCURATO:PERSONA], avvocati dello Stato,
e da:
Corporación de Radio y [OSCURATO:PERSONA], SA ([OSCURATO:PERSONA]), con sede in Madrid, rappresentata da A. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA], avvocati,
intervenienti,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2011/1/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 20 luglio 2010, relativa al regime di aiuti di Stato C 38/09 (ex NN 58/09) che la Spagna ha previsto di concedere a favore della Corporación de Radio y [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (GU 2011, L 1, pag. 9),
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto da O. Czúcz (relatore), presidente, I. Labucka e D. Gratsias, giudici,
cancelliere: T. Weiler, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 ottobre 2013,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1. Con il presente ricorso, la DTS Distribuidora de [OSCURATO:PERSONA], SA, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione 2011/1/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 20 luglio 2010, relativa al regime di aiuti di Stato C 38/09 (ex NN 58/09) che la Spagna ha previsto di concedere a favore della Corporación de Radio y [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (GU 2011, L 1, pag. 9; in prosieguo: la «decisione impugnata»). In tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che il sistema di finanziamento della Corporación de Radio y [OSCURATO:PERSONA], SA ([OSCURATO:PERSONA]), modificato dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna dalla Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y [OSCURATO:PERSONA] (legge 8/2009, del 28 agosto 2009, relativa al finanziamento della [OSCURATO:PERSONA], BOE n. 210, del 31 agosto 2009, pag. 74003; in prosieguo: la «legge n. 8/2009»), che modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (legge 17/2006, del 5 giugno 2006, relativa alla radio e alla televisione pubbliche, BOE n. 134, del 6 giugno 2006, pag. 21270; in prosieguo: la «legge n. 17/2006»), era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.
Fatti e decisione impugnata
2. La ricorrente è una società specializzata nella gestione e nel funzionamento, sul mercato spagnolo, di una piattaforma a pagamento di televisione digitale tramite satellite ([OSCURATO:PERSONA] +), nonché nella messa a punto di canali tematici.
3. La [OSCURATO:PERSONA] è l’organismo pubblico di radiodiffusione e di telediffusione spagnolo, al quale è stato assegnato un incarico di servizio pubblico in tali settori dalla legge n. 17/2006.
4. La legge n. 17/2006 prevedeva un regime di finanziamento duplice della [OSCURATO:PERSONA]. In forza di tale legge, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di introiti provenienti dalle sue attività commerciali, e segnatamente dalla vendita di spazi pubblicitari. Dall’altro, essa riceveva una compensazione dallo Stato spagnolo per lo svolgimento dell’incarico di servizio pubblico. Tale sistema di finanziamento (in prosieguo: il «regime di finanziamento esistente della [OSCURATO:PERSONA]») è stato approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee nelle sue decisioni C (2005) 1163 definitivo, del 20 aprile 2005, relativa ad un aiuto di Stato a favore della [OSCURATO:PERSONA] (E 8/05) (sintesi in GU 2006, C 239, pag. 17), e C (2007) 641 definitivo, del 7 marzo 2007, relativa al finanziamento di misure di riduzione dell’organico alla [OSCURATO:PERSONA] (NN 8/07) (sintesi in GU 2007, C 109, pag. 2).
5. Il 22 giugno 2009, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto una denuncia relativa al disegno di legge sfociato nella legge n. 8/2009. Il 5 agosto 2009, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto informazioni al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna in merito a tale disegno di legge.
6. La legge n. 8/2009, entrata in vigore il 1° settembre 2009, ha modificato il regime di finanziamento esistente della [OSCURATO:PERSONA].
7. Anzitutto, la legge n. 8/2009 prevedeva che, a partire dalla fine del 2009, la pubblicità, la televendita, la sponsorizzazione e i servizi di accesso a pagamento non costituissero più fonti di finanziamento per la [OSCURATO:PERSONA]. Le uniche fonti di reddito commerciali delle quali la [OSCURATO:PERSONA] continuava a disporre successivamente a tale data erano quelle provenienti dalla prestazione di servizi a terzi e dalla vendita delle proprie produzioni [articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della legge n. 8/2009]. Tali redditi si limitavano ad un importo pari a circa EUR 25 milioni (punto 9 della decisione impugnata).
8. Quindi, per compensare la perdita degli altri introiti commerciali, la legge n. 8/2009 ha introdotto o modificato, al suo articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a d), e ai suoi articoli da 4 a 6, le tre misure fiscali seguenti:
– una nuova imposta del 3% degli introiti degli operatori di servizi televisivi ad accesso libero e dell’1,5% degli introiti degli operatori di servizi televisivi a pagamento stabiliti in Spagna; il contributo di tale imposta al bilancio della [OSCURATO:PERSONA] non può superare il 15% (per quanto riguarda la televisione ad accesso libero) e il 20% (per quanto riguarda la televisione a pagamento) del totale delle sovvenzioni destinate annualmente alla [OSCURATO:PERSONA] e tutti gli introiti fiscali che eccedono queste percentuali confluiscono nelle entrate dell’amministrazione dello Stato spagnolo [articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e articolo 6 della legge n. 8/2009];
– una nuova imposta dello 0,9% del reddito operativo lordo (escluso quello generato sul mercato di riferimento all’ingrosso) degli operatori dei servizi di telecomunicazione stabiliti in Spagna, iscritti nel registro degli operatori della commissione del mercato delle telecomunicazioni e il cui ambito geografico corrisponda al territorio dello Stato spagnolo o sia superiore a quello di una comunità autonoma i cui servizi, audiovisivi o altri, prevedano la pubblicità, per uno dei seguenti servizi: servizio telefonico fisso, servizio telefonico mobile e fornitura d’accesso a Internet; il contributo al sostegno totale delle sovvenzioni destinato annualmente alla [OSCURATO:PERSONA] non può superare il 25%, e tutti gli introiti fiscali che eccedono questa percentuale confluiscono nelle entrate dell’amministrazione dello Stato spagnolo [articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e articolo 5 della legge n. 8/2009];
– una percentuale dell’80%, per un importo massimo di EUR 330 milioni, del rendimento della tassa esistente sulla riserva di proprietà pubblica radioelettrica. Il resto viene devoluto alle entrate dell’amministrazione dello Stato spagnolo e questa percentuale può essere modificata in conformità alle leggi sul bilancio generale dello Stato spagnolo [articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e articolo 4 della legge n. 8/2009].
9. Inoltre, la compensazione per l’adempimento agli obblighi di servizio pubblico, prevista dalla legge n. 17/2006, è stata mantenuta [articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 8/2009]. In tal senso, qualora le summenzionate fonti di finanziamento [e alcune altre fonti senza grande importanza previste all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da f) a i), della legge n. 8/2009] non fossero sufficienti a coprire l’insieme dei costi della [OSCURATO:PERSONA] per l’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico, lo Stato spagnolo era obbligato, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 e dell’articolo 33 della legge n. 17/2006, a colmare tale scarto. Pertanto, il sistema di finanziamento duplice della [OSCURATO:PERSONA] si trovava trasformato in un sistema di finanziamento quasi unicamente pubblico (in prosieguo: il «regime di finanziamento quasi unicamente pubblico»).
10. Infine, l’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 prevedeva un tetto per gli introiti della [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso dei due anni 2010 e 2011, il totale di detti introiti non poteva superare EUR 1 200 milioni annui, il che corrispondeva parimenti al tetto delle sue spese per ciascun esercizio. Durante gli anni dal 2012 al 2014, l’aumento massimo di tale importo era fissato all’1% e, per gli anni successivi, l’incremento era determinato dall’andamento annuo dell’indice dei prezzi al consumo.
11. La legge n. 8/2009 ha parimenti modificato la definizione di incarico di servizio pubblico di radiodiffusione assegnato alla [OSCURATO:PERSONA]. Segnatamente, essa ha stabilito obblighi supplementari per la [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla programmazione per l’infanzia. Inoltre, essa ha previsto dei limiti per l’acquisto dei diritti di trasmissione di eventi sportivi, nonché per la diffusione di film realizzati da grandi case produttrici cinematografiche internazionali nella fascia oraria di massimo ascolto.
12. Il 2 dicembre 2009, la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna la sua decisione di avvio del procedimento previsto dall’articolo 108 TFUE, concernente la modifica del regime di finanziamento della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione di avvio del procedimento d’indagine formale») (sintesi in GU 2010, C 8, pag. 31). Essa ha invitato i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni sulla misura in questione.
13. Il 18 marzo 2010 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento per inadempimento di uno Stato previsto all’articolo 258 TFUE, ritenendo che l’imposta sulle comunicazioni elettroniche fosse contraria all’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni») (GU L 108, pag. 21). Il 30 settembre 2010, in un parere motivato, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna di sopprimere tale imposta a causa della sua incompatibilità con detta direttiva.
14. Il 20 luglio 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata, nella quale essa ha dichiarato che la modifica del sistema di finanziamento della [OSCURATO:PERSONA] prevista dalla legge n. 8/2009 era compatibile con il mercato interno in forza dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Essa si è fondata segnatamente sulla constatazione che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non erano parte integrante dei nuovi elementi di aiuto previsti da tale legge e che un’eventuale incompatibilità di tali misure fiscali con la direttiva autorizzazioni non comprometteva pertanto l’esame della sua compatibilità con il mercato interno. Inoltre, essa ha ritenuto che il regime finanziario modificato della [OSCURATO:PERSONA] fosse conforme all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, in quanto era proporzionale.
Procedimento dinanzi al Tribunale
15. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 novembre 2010, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
16. Con due atti separati depositati presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la ricorrente ha chiesto, da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata in forza dell’articolo 278 TFUE e, dall’altro, lo svolgimento di un procedimento accelerato sulla base dell’articolo 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale.
17. La domanda di procedimento accelerato è stata respinta con decisione del Tribunale del 18 gennaio 2011.
18. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 febbraio 2011, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della [OSCURATO:PERSONA].
19. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della [OSCURATO:PERSONA].
20. Con ordinanze del 21 e del 23 marzo 2011, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la [OSCURATO:PERSONA] sono state rispettivamente ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
21. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 marzo 2011, la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], SA e la [OSCURATO:PERSONA], SA hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della ricorrente.
22. Con ordinanza del 28 giugno 2011, la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono state ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.
23. Con ordinanza del presidente del Tribunale del 9 giugno 2011, la domanda di provvedimenti urgenti è stata respinta con riserva delle spese.
24. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 15 ottobre 2013.
25. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del presente procedimento;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese;
– condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna alle spese.
26. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] chiedono che il Tribunale voglia:
– accogliere le richieste della ricorrente e, di conseguenza, annullare la decisione impugnata;
– in ogni caso, condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
27. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso parzialmente irricevibile;
– in ogni caso, dichiarare il ricorso infondato;
– condannare la ricorrente alle spese;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
28. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la [OSCURATO:PERSONA] chiedono che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso parzialmente irricevibile;
– in ogni caso, respingere il ricorso;
– in ogni caso, condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
29. Il ricorso è fondato su tre motivi, relativi, in primo luogo, ad un errore concernente la nozione di aiuto; in secondo luogo, ad una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e, in terzo luogo, ad una violazione degli articoli 49 TFUE e 63 TFUE.
1. Sulla ricevibilità del ricorso
30. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sostiene che il ricorso è irricevibile, sulla base del rilievo che la ricorrente è priva di legittimazione ad agire. Il suo ricorso avrebbe ad oggetto la fondatezza della decisione impugnata. La decisione impugnata dovrebbe dunque riguardare individualmente la ricorrente. Orbene, la sua posizione sul mercato non sarebbe sostanzialmente compromessa dalla legge n. 8/2009.
31. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e dalla [OSCURATO:PERSONA], deduce la parziale irricevibilità del ricorso. La ricorrente sarebbe unicamente titolare di un interesse ad agire in relazione alla sua domanda di annullamento per quanto riguarda gli elementi della decisione impugnata collegati ai conferimenti che essa è tenuta ad effettuare, ossia i conferimenti che essa dovrebbe effettuare in quanto operatrice di televisione satellitare a pagamento. Per contro, essa non avrebbe interesse a chiedere l’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui essa riguardi o dei conferimenti che essa sarebbe comunque tenuta a versare, a prescindere dalla destinazione degli importi, o dei conferimenti che essa non sarebbe tenuta a versare. Ciascuno dei conferimenti previsti rispettivamente agli articoli da 4 a 6 della legge n. 8/2009 sarebbe separabile dagli altri conferimenti. L’annullamento di uno di essi non inciderebbe pertanto sugli altri conferimenti.
32. La ricorrente contesta tali argomenti.
33. A tal riguardo è sufficiente ricordare che spetta al giudice dell’Unione europea valutare, a seconda delle circostanze del caso di specie, se una corretta amministrazione della giustizia giustifichi il fatto di respingere nel merito un ricorso senza statuire preliminarmente sulla sua ricevibilità (sentenza della Corte del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C‑23/00 P, Racc. pag. I‑1873, punti 51 e 52).
34. Nelle circostanze che caratterizzano il caso di specie, il Tribunale ritiene opportuno, per ragioni di economia del procedimento, esaminare immediatamente la domanda di annullamento della ricorrente, senza statuire in via preliminare sulla ricevibilità del ricorso, atteso che quest’ultimo è, in ogni caso e per i motivi esposti in prosieguo, destituito di fondamento.
2. Nel merito
35. Occorre esaminare anzitutto il primo motivo, relativo ad un errore concernente la nozione di aiuto, poi il terzo motivo, attinente ad una violazione degli articoli 49 TFUE e 64 TFUE, e, infine, il secondo motivo, avente ad oggetto una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.
Sul primo motivo, relativo ad una violazione della nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 107 TFUE per quanto attiene alla separabilità delle tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009
36. Il primo motivo ha ad oggetto la motivazione esposta ai punti da 61 a 66 della decisione impugnata, in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non costituivano parte integrante della misura di aiuto da essa introdotta.
37. Al punto 61 la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, secondo la legge n. 8/2009, il passaggio da un sistema di finanziamento duplice della [OSCURATO:PERSONA] ad un regime di finanziamento quasi unicamente pubblico fosse accompagnato dall’introduzione o dalla modifica di tre misure fiscali, il cui obiettivo era generare il necessario gettito fiscale. Al punto 62, essa ha rammentato che, qualora un’imposta sia parte integrante dell’aiuto, essa doveva prendere in considerazione il metodo utilizzato per finanziare un aiuto, e poteva dichiarare compatibile con il mercato interno il regime di aiuti solo se tale regime di aiuti era conforme al diritto dell’Unione. Al punto 63, essa ha ritenuto che, per poter considerare un’imposta parte integrante di una misura di aiuto, la destinazione della stessa dovesse essere obbligatoriamente vincolata all’aiuto, nel senso che il gettito fiscale dell’imposta doveva essere obbligatoriamente destinato al finanziamento dell’aiuto incidendo direttamente sul suo ammontare.
38. Al punto 64 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’ammontare dell’aiuto destinato alla [OSCURATO:PERSONA] venisse stabilito tenendo conto soltanto delle esigenze di finanziamento della [OSCURATO:PERSONA] e dei costi netti previsti per la prestazione del servizio pubblico di radiodiffusione. Il finanziamento ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, di fatto e di diritto, indipendente dal gettito generato dalle imposte, dipendendo unicamente dai costi netti dell’obbligo di servizio pubblico. Il finanziamento complessivo previsto per l’incarico di servizio pubblico della [OSCURATO:PERSONA] non dipenderebbe dall’ammontare del gettito fiscale specifico, ma proverrebbe comunque dal bilancio generale dello Stato spagnolo. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, da un lato, che il gettito fiscale generato dalle imposte che doveva essere destinato al finanziamento della [OSCURATO:PERSONA] non poteva superare i costi netti dell’obbligo di servizio pubblico, e che tutti gli introiti che superavano tali costi dovevano essere assegnati nuovamente a detto bilancio generale. Dall’altro, essa ha ritenuto che, qualora i costi netti dell’obbligo di servizio pubblico fossero superiori al gettito fiscale generato dalle imposte, la differenza verrebbe compensata mediante contributi dalle entrate di tale bilancio generale. L’ottenimento di un gettito fiscale più o meno elevato non implicherebbe alcuna modifica degli importi previsti. Qualora il gettito proveniente dalle nuove basi imponibili dovesse risultare insufficiente per coprire il divario finanziario causato dalla soppressione della pubblicità, le risorse necessarie si otterrebbero dalle entrate dell’amministrazione pubblica, in conformità con l’articolo 33 della legge n. 17/2006.
39. Inoltre, al punto 65 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il fatto che il nesso tra le imposte e la finalità con la quale esse vengono introdotte sia menzionato nell’esposizione delle motivazioni e nella legge n. 8/2009 stessa non cambi tale conclusione. Il testo di detta legge non specificherebbe la natura del nesso tra le imposte e l’aiuto.
40. Infine, al punto 66 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] è pervenuta alla conclusione che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non fossero parte integrante dell’aiuto, e che, pertanto, la loro non conformità alla direttiva autorizzazioni non incidesse sulla sua decisione circa la compatibilità della misura di aiuto con il mercato interno.
41. La ricorrente nonché la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che tale conclusione della [OSCURATO:PERSONA] sia errata. Le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009, e segnatamente quella prevista all’articolo 6 di detta legge, sarebbero parte integrante degli elementi di aiuto introdotti da tale legge. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dunque dovuto esaminare la compatibilità con il diritto dell’Unione delle tre nuove misure fiscali.
42. Il presente motivo è suddiviso in tre parti. In primo luogo, la ricorrente nonché la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] deducono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso sufficientemente in considerazione il nesso fra le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 e gli elementi di aiuto introdotti da tale legge. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, nella specie, l’inscindibilità degli elementi di aiuto e delle misure fiscali risulta parimenti dal fatto che il vantaggio concorrenziale della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle imprese concorrenti tenute a pagare le imposte aumenta in funzione degli importi prelevati. In terzo luogo, la ricorrente fa valere che la motivazione della decisione impugnata è contraddittoria.
Sulla prima parte del primo motivo, relativa all’insufficiente considerazione del nesso fra le tre misure fiscali e gli elementi di aiuto
43. La ricorrente afferma che, in applicazione delle condizioni accolte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, ossia che il gettito fiscale dell’imposta debba essere necessariamente destinato al finanziamento della [OSCURATO:PERSONA] e debba incidere sull’ammontare dell’aiuto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto constatare che la misura fiscale prevista all’articolo 6 della legge n. 8/2009 costituiva parte integrante dell’aiuto a favore della [OSCURATO:PERSONA]. In relazione a tale imposta, le summenzionate condizioni sarebbero soddisfatte. Anzitutto, dall’articolo 6, paragrafo 8, di detta legge si evincerebbe che l’imposta deve necessariamente essere destinata al finanziamento della [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe sufficiente che una parte dell’imposta costituisse parte integrante dell’aiuto. Ancora, contrariamente a quanto sosterrebbe la [OSCURATO:PERSONA], i prelievi dell’imposta prevista all’articolo 6 di tale legge inciderebbero direttamente sull’importo dell’aiuto. In primo luogo, il gettito fiscale di tale imposta sarebbe sempre destinato nella sua totalità al finanziamento della [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, dall’esposizione della motivazione della legge in questione si evincerebbe che, allorché gli introiti degli operatori aumentano, aumenterebbero anche gli importi prelevati. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe una concorrente delle imprese tenute a pagare l’imposta, più l’imposta fosse elevata più il vantaggio della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe grande, a causa del pagamento dell’imposta da parte dei suoi concorrenti. In terzo luogo, nella sua prassi, la stessa [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe pronunciata a favore di un’inseparabilità delle imposte e della misura di aiuto.
44. A loro volta, la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] deducono che la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato criteri erronei per valutare il carattere separabile della misura di aiuto e del suo finanziamento. Esse ritengono che, affinché la modalità di finanziamento costituisca parte integrante dell’aiuto, è sufficiente che il prelievo fiscale previsto per il finanziamento dell’aiuto sia destinato al suo beneficiario. Contrariamente a quanto sosterrebbe la [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe necessario che una misura fiscale incida direttamente sull’entità della misura di aiuto. Si sarebbe unicamente in presenza, in tal caso, di un indizio fra gli altri. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], non solo gli argomenti della ricorrente dimostrano che il prelievo fiscale è destinato al beneficiario, ma l’interdipendenza fra l’aiuto e l’imposta è parimenti confermata da altri elementi. In tale contesto, esse menzionano che la [OSCURATO:PERSONA] si è lamentata del fatto che i mancati pagamenti degli operatori privati o il calcolo errato dei loro contributi le arrecano un problema di liquidità, e che lo Stato spagnolo non è pronto a riassorbire tale deficit tramite fondi provenienti dal suo bilancio generale. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che la [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe essa stessa ritenuto che l’imposta applicata agli operatori di telecomunicazioni dalla legge n. 8/2009 fosse contraria al diritto dell’Unione, avrebbe dovuto dimostrare che lo Stato spagnolo si è impegnato a finanziare la totalità del bilancio della [OSCURATO:PERSONA] nel caso in cui l’imposta fosse illegittima. Orbene, si evincerebbe da tale legge che gli operatori privati dovevano sostenere l’onere economico. Di conseguenza, la soppressione del prelievo comporterebbe la perdita della fonte specifica di finanziamento dell’aiuto; ciò dimostrerebbe il nesso fra quest’ultimo e l’imposta.
45. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta tali argomenti.
46. A tal riguardo, occorre anzitutto richiamare le condizioni che devono essere soddisfatte affinché la modalità di finanziamento di un aiuto possa essere considerata parte integrante di quest’ultimo, per poi verificare se, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in un errore di diritto quanto all’applicazione di tali condizioni.
– Sulle condizioni che devono essere soddisfatte affinché la modalità di finanziamento di un aiuto possa essere considerata parte integrante dello stesso
47. Al punto 63 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, affinché il metodo di finanziamento possa essere considerato parte integrante di una misura di aiuto, in primo luogo, il gettito fiscale del prelievo di cui trattasi dovesse essere necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto e, in secondo luogo, debba incidere direttamente sul suo ammontare.
48. In tale contesto, occorre rammentare che il Trattato FUE prevede una precisa delimitazione tra, da un lato, le norme concernenti gli aiuti di Stato, di cui agli articoli da 107 TFUE a 109 TFUE, e, dall’altro, le norme concernenti le distorsioni risultanti dalle disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative degli Stati membri e, segnatamente, le loro disposizioni in materia fiscale, previste agli articoli 116 TFUE e 117 TFUE (v., in tal senso, sentenza della Corte del 13 gennaio 2005, Streekgewest, C‑174/02, Racc. pag. I‑85, punto 24).
49. Ne consegue che, in linea di principio, le misure fiscali che servono a finanziare un aiuto non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE concernenti gli aiuti di Stato (v., in tal senso, sentenze della Corte del 13 gennaio 2005, Pape, C‑175/02, Racc. pag. I‑127, punto 14, e Streekgewest, cit. al punto 48 supra, punto 25).
50. Tuttavia, qualora le misure fiscali costituiscano la modalità di finanziamento di un aiuto, formandone così parte integrante, la [OSCURATO:PERSONA] non può separare l’esame di un aiuto dagli effetti della sua modalità di finanziamento, in quanto, in una situazione del genere, l’incompatibilità con il diritto dell’Unione della modalità di finanziamento può incidere sulla compatibilità del regime di aiuti con il mercato comune (sentenze Pape, cit. al punto 49 supra, punto 14, e Streekgewest, cit. al punto 48 supra, punto 25).
51. Quanto ai criteri sulla scorta dei quali deve essere risolta la questione se la modalità di finanziamento dell’aiuto sia parte integrante di quest’ultimo, si evince dalla giurisprudenza della Corte che deve sussistere un vincolo di destinazione cogente tra il tributo e l’aiuto di cui trattasi in forza della normativa nazionale pertinente, nel senso che il gettito del tributo viene necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto e incide direttamente sulla sua entità e, conseguentemente, sulla valutazione della compatibilità dell’aiuto medesimo con il mercato comune (sentenze della Corte del 15 giugno 2006, [OSCURATO:PERSONA], C‑393/04 e C‑41/05, Racc. pag. I‑5293, punto 46, e del 22 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA], C‑333/07, Racc. pag. I‑10807, punto 99).
52. Da tale giurisprudenza risulta pertanto, da un lato, che, affinché un’imposta possa essere considerata parte integrante di una misura di aiuto, deve necessariamente esistere una disposizione vincolante di diritto nazionale che imponga la destinazione dell’imposta al finanziamento dell’aiuto. Ne consegue che, in assenza di una siffatta disposizione, non può ritenersi che un’imposta sia destinata ad una misura di aiuto e non costituisce, quindi, una delle sue modalità. Dall’altro, la mera circostanza dell’esistenza di una tale disposizione non può, da sola, configurare una condizione sufficiente per dimostrare che un’imposta costituisca parte integrante di una misura di aiuto. Qualora una siffatta disposizione di diritto nazionale esista, occorre esaminare, inoltre, se il gettito fiscale generato dall’imposta incida direttamente sull’ammontare dell’aiuto.
53. Contrariamente a quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], per poter ritenere che un’imposta costituisca parte integrante di una misura di aiuto, non è dunque sufficiente che il gettito fiscale da essa generato sia necessariamente destinato al finanziamento di tale misura.
54. Quanto alla giurisprudenza invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dei loro argomenti, è giocoforza constatare che nessuna delle sentenze da esse menzionate è idonea a supportare la loro tesi secondo la quale, per dimostrare che la modalità di finanziamento è parte integrante della misura di aiuto, è sufficiente dimostrare che il prelievo effettuato sulla base della misura fiscale è destinato al beneficiario dell’aiuto.
55. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] fanno valere il fatto che, in talune sentenze, la Corte ha rilevato che deve esistere un vincolo di destinazione cogente fra la misura fiscale e la misura di aiuto e che, se un siffatto vincolo sussiste, il gettito della misura fiscale incide direttamente sull’entità dell’aiuto.
56. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], dalle sentenze da esse invocate (sentenze della Corte Streekgewest, cit. al punto 48 supra, punto 26; Pape, cit. al punto 49 supra, punto15; del 14 aprile 2005, AEM e AEM Torino, C‑128/03 e C‑129/03, Racc. pag. I‑2861, punti 46 e 47, e del 27 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a., da C‑266/04 a C‑270/04, C‑276/04 e da C‑321/04 a C‑325/04, Racc. pag. I‑9481, punto 40) non può dedursi che l’incidenza diretta della misura fiscale sull’entità dell’aiuto non sia una condizione necessaria, bensì unicamente un indizio fra altri. Al contrario, nella sentenza Streekgewest, cit. al punto 48 supra (punto 28), la Corte non si è limitata a verificare se esistesse un vincolo di destinazione cogente fra la misura fiscale e la misura di aiuto, bensì ha parimenti esaminato se il gettito generato da detta misura fiscale incidesse direttamente sull’entità di detta misura di aiuto.
57. Occorre anche rammentare che, nelle sentenze in cui la Corte ha constatato un vincolo indissolubile fra la misura di aiuto e il suo finanziamento, senza menzionare esplicitamente il requisito di un’incidenza diretta della misura fiscale sull’importo dell’aiuto (sentenze della Corte del 21 ottobre 2003, van Calster e a., C‑261/01 e C‑262/01, Racc. pag. I‑12249, punto 55, e del 27 novembre 2003, Enirisorse, da C‑34/01 a C‑38/01, Racc. pag. I‑14243, punto 47), si trattava di fattispecie in cui tale requisito era soddisfatto.
58. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore di diritto rilevando che, affinché la modalità di finanziamento potesse essere considerata parte integrante di una misura di aiuto, dovesse esistere un vincolo di destinazione cogente fra l’imposta e l’aiuto di cui trattasi, nel senso che il gettito fiscale doveva essere destinato al finanziamento dell’aiuto e incidere direttamente sull’entità di quest’ultimo.
59. Pertanto, gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] relativi alle condizioni su cui si è basata la [OSCURATO:PERSONA] per ritenere che la modalità di finanziamento di un aiuto costituisca parte integrante di quest’ultimo devono essere respinti.
– Sull’applicazione di tali condizioni
60. Pur non rimettendo esplicitamente in discussione le condizioni su cui si è basata la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente sostiene che quest’ultima sarebbe dovuta pervenire alla conclusione che, in relazione all’imposta prevista dall’articolo 6 della legge n. 8/2009, esse erano soddisfatte.
61. A loro volta la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] adducono anzitutto argomenti intesi a dimostrare che esisteva un vincolo di destinazione necessario fra le misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 e gli elementi di aiuto introdotti da tale legge.
62. Orbene, come illustrato ai punti da 51 a 58 supra, affinché una misura fiscale costituisca parte integrante dell’aiuto, non è sufficiente che esista un vincolo di destinazione necessario fra la misura fiscale e la misura di aiuto. È inoltre necessario che sia dimostrata l’incidenza diretta della misura fiscale sull’entità dell’aiuto.
63. In tale contesto, il Tribunale rileva che non solo la ricorrente adduce argomenti intesi a dimostrare un’incidenza diretta delle tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 sull’ammontare dell’aiuto del quale beneficia la [OSCURATO:PERSONA], ma che taluni degli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] possono parimenti essere intesi nel senso che essi hanno ad oggetto non solo la condizione legata all’esistenza di un vincolo di destinazione cogente fra la misura fiscale e il finanziamento della [OSCURATO:PERSONA], ma anche quella legata alla prova dell’incidenza diretta della misura fiscale sull’entità dell’aiuto.
64. Pertanto, in un primo momento occorre verificare se gli argomenti addotti dalla ricorrente nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] siano idonei a rimettere in discussione la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale il gettito fiscale delle tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non incide direttamente sull’entità dell’aiuto destinato alla [OSCURATO:PERSONA].
65. A tal riguardo si deve ritenere che, ai sensi della legge n. 8/2009, l’importo dell’aiuto destinato alla [OSCURATO:PERSONA] sia fissato tenendo conto dei costi netti dell’adempimento dell’incarico di servizio pubblico di radiodiffusione assegnatole. L’importo dell’aiuto da essa ricevuto non dipende dunque dall’importo dei prelievi effettuati sulla base delle misure fiscali introdotte o modificate da detta legge.
66. Infatti, da un lato, in forza dell’articolo 33 della legge n. 17/2006, come modificata dalla legge n. 8/2009, nel caso in cui gli introiti di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] eccedano i costi legati allo svolgimento dell’incarico di servizio pubblico di radiodiffusione, l’eccedenza sarà ridistribuita. [OSCURATO:PERSONA] misura in cui tale eccedenza non superi il 10% delle spese annue di bilancio della [OSCURATO:PERSONA], essa verrà versata in un fondo di riserva, e, nella misura in cui essa superi tale soglia, la stessa sarà trasferita al Tesoro.
67. Per quanto riguarda il capitale versato al fondo di riserva, si evince dall’articolo 8 della legge n. 8/2009 che quest’ultimo potrà essere utilizzato soltanto dietro autorizzazione espressa del Ministero dell’Economia e delle Finanze spagnolo e che, se non viene utilizzato per quattro anni, esso deve servire a ridurre le compensazioni a carico del bilancio generale dello Stato spagnolo. Di conseguenza, non può ritenersi che il capitale versato nel fondo di riserva incida direttamente sull’entità dell’aiuto destinato alla [OSCURATO:PERSONA].
68. Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 prevede un limite assoluto per gli introiti della [OSCURATO:PERSONA], fissato a EUR 1 200 milioni per gli anni 2010 e 2011. Qualsiasi eccedenza rispetto a tale limite verrà direttamente riassegnata al bilancio generale dello Stato spagnolo.
69. Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009, nel caso in cui gli introiti di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] non siano sufficienti a coprire i costi legati all’espletamento dell’incarico di servizio pubblico di radiodiffusione, il divario sarà colmato grazie a contributi del bilancio generale dello Stato spagnolo.
70. [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto rilevato giustamente che l’importo dei prelievi effettuati sulla base delle tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non era idoneo ad incidere direttamente sull’importo dell’aiuto percepito dalla [OSCURATO:PERSONA], il quale era determinato in funzione dei costi netti della prestazione del servizio pubblico di radiodiffusione.
71. Nessuno degli argomenti addotti dalla ricorrente o dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] è idoneo a rimettere in discussione tale constatazione.
72. In primo luogo, contrariamente a quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], la mera circostanza che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 siano state concepite in maniera tale da compensare la perdita degli introiti commerciali della [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 13 della decisione impugnata) non basta a dimostrare che la modalità di finanziamento sia parte integrante della misura di aiuto. Infatti, la Corte ha già rilevato che tale circostanza non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l’esistenza di un vincolo cogente tra il tributo e il vantaggio fiscale (sentenza Streekgewest, punto 48 supra, punti 26 e 27).
73. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] affermano che, anche se un siffatto obbligo teoricamente sussistesse, nella pratica lo Stato spagnolo non sarebbe pronto a completare il bilancio della [OSCURATO:PERSONA] tramite fondi provenienti dal suo bilancio generale.
74. Anche questo argomento deve essere respinto.
75. In tale contesto, infatti, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto in base all’articolo 263 TFUE, la legittimità di un atto dell’Unione dev’essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato. Di conseguenza, le valutazioni operate dalla [OSCURATO:PERSONA] devono essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui essa disponeva nel momento in cui le ha effettuate (sentenza della Corte del 7 febbraio 1979, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 15/76 e 16/76, Racc. pag. 321, punto 7).
76. Orbene, è giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non hanno prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] fosse in possesso di informazioni atte a dimostrare che lo Stato spagnolo non era pronto a completare il bilancio della [OSCURATO:PERSONA] in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009. Infatti, l’insieme dei documenti che esse hanno presentato al riguardo sono posteriori alla data dell’adozione della decisione impugnata, e dunque posteriori al 20 luglio 2010.
77. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] deducono che può ritenersi che una misura fiscale destinata a finanziare una misura di aiuto non sia parte integrante di quest’ultima solo nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che, qualora la misura fiscale sia incompatibile con il diritto dell’Unione, lo Stato membro di cui trattasi si è impegnato a finanziare la totalità della misura di aiuto.
78. Anche questo argomento deve essere respinto.
79. È vero che, in un caso in cui, in applicazione dei due summenzionati criteri, ossia la condizione collegata all’esistenza di un vincolo di destinazione cogente fra la misura fiscale e il finanziamento della [OSCURATO:PERSONA] e quella collegata alla prova dell’incidenza diretta della misura fiscale sull’entità dell’aiuto, la misura fiscale debba essere considerata parte integrante della misura di aiuto – come nel caso di una misura parafiscale, nella quale l’insieme o una parte determinata di un prelievo fiscale viene assegnata al beneficiario dell’aiuto in maniera diretta e incondizionata – l’incompatibilità dell’elemento fiscale ha un’incidenza diretta sulla misura di aiuto. Infatti, in un caso del genere, l’incompatibilità totale o parziale dell’elemento fiscale della misura parafiscale comporta la soppressione della misura di aiuto o la riduzione del suo importo.
80. Orbene, nella specie, l’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 e l’articolo 33 della legge n. 17/2006 prevedevano che, se le fonti finanziarie non fossero state sufficienti a coprire l’insieme dei costi della [OSCURATO:PERSONA] previsti per l’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico, lo Stato spagnolo sarebbe stato obbligato a colmare tale divario. Nel caso in oggetto, l’importo dell’aiuto non dipendeva dunque direttamente dalla misura fiscale.
81. In quarto luogo, la ricorrente deduce che, in una decisione di avvio del procedimento d’indagine formale in un’altra causa, la stessa [OSCURATO:PERSONA] si è pronunciata a favore di un’inscindibilità delle imposte e della misura di aiuto, sebbene tale causa e la presente causa fossero simili.
82. Tale censura deve parimenti essere respinta, senza che sia necessario esaminare il contenuto della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale in questione. Infatti, da un lato, occorre ricordare che le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] contenute nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale hanno un carattere unicamente provvisorio (sentenza del Tribunale del 27 novembre 2003, Regione Siciliana/[OSCURATO:PERSONA], T‑190/00, Racc. pag. II‑5015, punto 48). Dall’altro, la nozione di aiuto, e dunque anche il carattere separabile delle modalità di finanziamento, devono essere determinati sulla scorta di criteri oggettivi. Essi non possono pertanto dipendere da una valutazione soggettiva della [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, anche qualora sussista una siffatta prassi amministrativa anteriore, essa sarebbe contraria alla giurisprudenza, e non potrebbe quindi vincolare la [OSCURATO:PERSONA].
83. In quinto luogo, la ricorrente sostiene che l’entità dell’aiuto aumenta in ragione di tale prelievo, in quanto essa è una concorrente della [OSCURATO:PERSONA] e il vantaggio concorrenziale di quest’ultima aumenta in funzione dell’importo dell’imposta prelevata alla medesima.
84. Tale argomento deve essere respinto, nella parte in cui esso mira a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore di diritto in relazione all’applicazione delle due condizioni, secondo le quali il gettito fiscale deve essere necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto e deve incidere direttamente sull’entità del medesimo. Infatti, stando a tali condizioni, non è sufficiente dimostrare che il prelievo fiscale incide sul vantaggio concorrenziale del beneficiario dell’aiuto.
85. [OSCURATO:PERSONA] parte in cui tale argomento mira a dimostrare la sussistenza di un’altra ipotesi, nella quale la modalità di finanziamento di un aiuto deve essere considerata parte integrante di quest’ultimo, esso sarà esaminato nell’ambito della seconda parte.
86. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato giustamente che l’importo dell’aiuto destinato alla [OSCURATO:PERSONA] non dipendeva direttamente dall’importo dei prelievi effettuati sulla base delle misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009.
87. Come illustrato al punto 62 supra, affinché le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 possano essere considerate parte integrante dell’elemento di aiuto introdotto da detta legge, la condizione collegata all’esistenza di un vincolo di destinazione necessario fra la misura fiscale e la misura di aiuto e la condizione collegata alla prova dell’incidenza diretta di tale misura fiscale sull’entità di detta misura di aiuto devono essere soddisfatte cumulativamente.
88. Non è pertanto necessario esaminare gli argomenti che la ricorrente nonché la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] adducono al fine di dimostrare che esiste un vincolo di destinazione necessario fra la misura fiscale prevista dall’articolo 5 della legge n. 8/2009 e il finanziamento della [OSCURATO:PERSONA], in quanto tali argomenti sono inoperanti.
89. Di conseguenza, la prima parte del primo motivo deve essere respinta.
Sulla seconda parte del primo motivo, concernente il rapporto fra le misure fiscali e il vantaggio concorrenziale della [OSCURATO:PERSONA]
90. La ricorrente deduce che, oltre all’ipotesi esaminata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, esiste un’altra ipotesi, nella quale la modalità di finanziamento deve essere considerata parte integrante della misura di aiuto. In una situazione di imposizione asimmetrica, qualora una imposta venga applicata unicamente a taluni operatori economici al fine di compensare asseriti obblighi di servizio pubblico e non ad altri che si troverebbero in una situazione di concorrenza con i primi, il nesso fra l’aiuto e l’imposta sarebbe ancora più stretto che nell’ipotesi esaminata dalla [OSCURATO:PERSONA]. In un caso del genere, il vantaggio risulterebbe dall’imposizione del pagamento di un’imposta ai concorrenti dell’impresa beneficiaria.
91. La ricorrente ritiene che, nella specie, esista un siffatto stretto nesso fra l’imposta prevista all’articolo 6 della legge n. 8/2009 e la misura di aiuto. Anzitutto, detta imposta le sarebbe applicata al fine di compensare i costi che la [OSCURATO:PERSONA] sosterrebbe per la prestazione del servizio pubblico. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] otterrebbe l’aiuto per il fatto stesso che un concorrente venga assoggettato ad un’imposta. Più l’imposta fosse elevata, più il vantaggio concorrenziale sarebbe significativo. Il fatto, poi, che l’aiuto a favore della [OSCURATO:PERSONA] non si limiti al non assoggettamento, ma che il gettito generato da detta imposta venga versato alla [OSCURATO:PERSONA], non rimetterebbe in discussione tale conclusione, bensì rafforzerebbe il nesso fra detta imposta e la misura di aiuto, in quanto ciò rafforzerebbe il vantaggio concorrenziale della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, nell’ambito dell’esame della compatibilità dell’aiuto, occorrerebbe analizzare gli effetti dell’aiuto nel contesto specifico del mercato di cui trattasi, tenendo dunque conto degli svantaggi concorrenziali delle altre imprese.
92. A tal riguardo, occorre rammentare anzitutto la distinzione instaurata dal Trattato FUE fra le norme che disciplinano gli aiuti di Stato, da un lato, e le norme concernenti le disposizioni fiscali degli Stati membri, dall’altro. Secondo una giurisprudenza costante, in linea di principio, i debitori di un contributo obbligatorio non possono sostenere che l’esonero di cui fruiscono altre persone costituisce un aiuto statale per sottrarsi al pagamento di detto contributo (v. sentenza della Corte del 20 settembre 2001, Banks, C‑390/98, Racc. pag. I‑6117, punto 80, e la giurisprudenza citata).
93. Orbene, l’approccio sostenuto dalla ricorrente mira a rimettere in discussione tale principio. In effetti, secondo tale approccio, un’impresa potrebbe opporsi al prelievo di qualsiasi imposta per il solo motivo che essa serve a finanziare un vantaggio del quale beneficia un’impresa con la quale essa si trova in un rapporto di concorrenza.
94. È vero che, in tale contesto, la ricorrente deduce giustamente che, nella sentenza del 7 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] (C‑526/04, Racc. pag. I‑7529, punti 27 e 48), la Corte ha ritenuto che, qualora il prelievo di un contributo obbligatorio costituisca un aiuto, le imprese debitrici possano opporsi al suo pagamento.
95. Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, da tale sentenza non può dedursi che sia sufficiente che un’impresa tenuta a pagare un’imposta che contribuisce al finanziamento dell’aiuto si trovi in un rapporto di concorrenza con il beneficiario dell’aiuto perché l’imposta costituisca parte integrante dell’aiuto ed essa possa opporsi al suo pagamento.
96. Infatti, l’approccio della Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 94 supra, era giustificato alla luce delle circostanze specifiche di tale causa.
97. La causa sfociata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 94 supra, riguardava la distribuzione di medicinali in [OSCURATO:PERSONA], la quale avveniva attraverso due canali direttamente concorrenti, quello dei grossisti distributori e quello dei laboratori che praticano la vendita diretta. L’imposta in questione gravava unicamente sulle vendite dirette di medicinali realizzate dai laboratori farmaceutici. Essa mirava a riequilibrare le condizioni di concorrenza tra i due canali di distribuzione, falsate, secondo il legislatore francese, dall’esistenza di obblighi di servizio pubblico imposti ai soli grossisti distributori.
98. [OSCURATO:PERSONA] sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 94 supra, la Corte ha sottolineato due aspetti specifici dell’imposta oggetto di tale causa. Da un lato, essa ha ritenuto che non si fosse in presenza di un’imposta avente una portata generale, bensì di un caso di assoggettamento asimmetrico ad un’imposta di una categoria di imprese e di mancato assoggettamento a tale imposta di imprese direttamente concorrenti (punti da 32 a 34 della sentenza). Dall’altro, essa ha constatato che il mancato assoggettamento dei grossisti costituiva un obiettivo voluto, se non addirittura l’obiettivo principale dell’imposta, in quanto esso era inteso a riequilibrare le condizioni di concorrenza tra i due canali di distribuzione (punto 35 della sentenza).
99. Le misure fiscali di cui al caso di specie, ossia le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009, non sono paragonabili a quella oggetto della sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 94 supra.
100. Infatti, in primo luogo, l’obiettivo principale del prelievo di dette imposte non consiste nel riequilibrare le condizioni di concorrenza fra gli altri operatori e la [OSCURATO:PERSONA], bensì nel provvedere al finanziamento di quest’ultima.
101. In secondo luogo, il nesso fra le misure fiscali e la misura di aiuto di cui al caso di specie è meno stretto di quello che caratterizza la causa sfociata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 94 supra. In quest’ultima causa sussisteva un nesso intrinseco fra la misura fiscale e la misura di aiuto, il quale non consentiva di distinguere l’una dall’altra. Poiché l’aiuto consisteva unicamente nell’imposizione di un contributo obbligatorio ad una determinata categoria di imprese, l’inapplicabilità della misura fiscale a causa della sua incompatibilità con il diritto dell’Unione comportava direttamente la scomparsa dell’aiuto. Per contro, nella specie, un’eventuale inapplicabilità delle misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 in ragione della loro eventuale incompatibilità con il diritto dell’Unione non ha come conseguenza diretta quella di rimettere in discussione l’aiuto a favore della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, come illustrato al punto 80 supra, nel caso in cui la modalità di finanziamento dell’aiuto a favore della [OSCURATO:PERSONA] sia incompatibile con il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 e dell’articolo 33 della legge n. 17/2006, lo Stato spagnolo è obbligato a colmare il divario fra le fonti finanziarie di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] e l’insieme dei costi di quest’ultima legati all’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico.
102. In terzo luogo, occorre sottolineare che, nella causa sfociata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 94 supra, l’entità dell’aiuto era determinata unicamente dall’importo dell’imposta. Infatti, come evidenziato dall’avvocato generale Tizzano al paragrafo 47 delle conclusioni in tale causa, il vantaggio che i beneficiari ricavavano dall’assoggettamento dei loro concorrenti all’imposta controversa dipendeva infatti necessariamente dall’ammontare della stessa. Per contro, nella specie, l’importo dell’aiuto è determinato, anzitutto, dai costi netti dell’adempimento degli obblighi dell’incarico di servizio pubblico. È vero che l’obbligo di dover pagare le imposte previste dalla legge n. 8/2009 è idoneo a comportare uno svantaggio concorrenziale supplementare per gli operatori privati in concorrenza con la [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, a tal riguardo, la Corte ha già deciso che il mero fatto che un’imposta che mira a contribuire al finanziamento di un aiuto sia applicata ad un’impresa e non al beneficiario dell’aiuto che è in concorrenza con la medesima non è sufficiente a far ritenere che l’imposta costituisca parte integrante di detto aiuto (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 56 supra, punti da 40 a 43).
103. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non sono paragonabili alla misura fiscale imposta nella causa sfociata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 94 supra.
104. Di conseguenza, nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore rilevando l’assenza di un nesso sufficientemente stretto fra le misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 e gli elementi di aiuto introdotti da tale legge, il quale consentisse di ritenere che tali misure costituissero parte integrante della misura di aiuto.
105. La seconda parte del primo motivo deve pertanto essere respinta.
Sulla terza parte del primo motivo, relativa alla contraddittorietà dell’approccio della [OSCURATO:PERSONA]
106. La ricorrente sostiene che la motivazione della decisione impugnata è contraddittoria, in quanto la [OSCURATO:PERSONA], rilevando che la modifica del sistema di finanziamento della [OSCURATO:PERSONA] doveva essere notificato segnatamente a causa dell’introduzione dell’imposta prevista all’articolo 6 della legge n. 8/2009, ha ammesso implicitamente che tale imposta costituiva parte integrante dell’aiuto.
107. A tal riguardo, è sufficiente constatare che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto, ai punti da 48 a 55 della decisione impugnata, che le tre misure fiscali introdotte dalla legge n. 8/2009 dovessero essere considerate nuovi aiuti. Infatti, al punto 50 di detta decisione la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a rilevare che le nuove fonti di finanziamento pubblico introdotte dalla legge in parola costituiscono nuovi elementi di aiuto. Orbene, non esiste alcuna contraddizione fra la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale le nuove fonti di finanziamento pubblico introdotte da tale legge costituivano nuovi elementi di aiuto, da un lato, e la sua constatazione, al punto 66 di tale decisione, secondo la quale le tre misure fiscali introdotte dalla medesima legge per finanziare tali nuove fonti di finanziamento non costituivano parte integrante di tale aiuto, dall’altro.
108. Di conseguenza, anche la terza parte del primo motivo deve essere respinta e, pertanto, il primo motivo deve essere respinto in toto.
Sul terzo motivo, concernente una violazione degli articoli 49 TFUE e 63 TFUE
109. Con il terzo motivo la ricorrente, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], addebita alla [OSCURATO:PERSONA] la violazione degli articoli 49 TFUE e 63 TFUE. L’imposta prevista all’articolo 6 della legge n. 8/2009, la quale costituirebbe parte integrante dell’aiuto concesso alla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe contraria a detti articoli del Trattato FUE.
110. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta tali argomenti. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che una parte degli argomenti addotti dalla ricorrente è irricevibile.
111. A tal riguardo è sufficiente rilevare che, nella misura in cui la ricorrente fa valere una violazione degli articoli 49 TFUE et 63 TFUE, essa fa valere l’incompatibilità della misura fiscale prevista all’articolo 6 della legge n. 8/2009 con tali disposizioni. Orbene, poiché tale misura non costituisce parte integrante dell’aiuto, la [OSCURATO:PERSONA] non era obbligata ad esaminarne la compatibilità con gli articoli 49 TFUE e 63 TFUE nell’ambito del procedimento che ha condotto all’adozione della decisione impugnata.
112. Di conseguenza, il terzo motivo deve essere respinto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla censura di irricevibilità dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA].
Sul secondo motivo, concernente una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE
113. La ricorrente, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], asserisce che la [OSCURATO:PERSONA], autorizzando un regime di aiuti che non rispetta il principio di proporzionalità, ha violato l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Il regime finanziario della [OSCURATO:PERSONA] falserebbe la concorrenza sul mercato di acquisto dei contenuti e sul mercato a valle dei telespettatori in maniera contraria all’interesse generale. Essa afferma di essere in concorrenza con la [OSCURATO:PERSONA] sul mercato dei telespettatori e su quello di acquisto dei contenuti. La legge n. 8/2009, e segnatamente il suo articolo 6, falserebbe la concorrenza sui mercati in questione in maniera contraria all’interesse comune. La [OSCURATO:PERSONA] disporrebbe di un duplice vantaggio in quanto, da un lato, il suo finanziamento sarebbe stato perpetuato e persino aumentato e, dall’altro, la capacità di investimento dei suoi concorrenti sarebbe stata ridotta. Tale vantaggio le consentirebbe di adottare comportamenti anticoncorrenziali che non sarebbero necessari al rispetto dei suoi obblighi di servizio pubblico. Esempi chiari del comportamento anticoncorrenziale della [OSCURATO:PERSONA] nel settore dei diritti cinematografici sarebbero l’acquisto di diritti diversi da quelli per l’emissione durante la finestra delle televisioni ad accesso libero, come l’acquisto del diritto esclusivo di riprodurre un film o del diritto di trasmetterlo durante la finestra delle televisioni a pagamento, nonché le pressioni che la [OSCURATO:PERSONA] eserciterebbe per ridurre la durata delle finestre delle televisioni a pagamento. Quanto alla ritrasmissione di eventi sportivi ad elevato valore commerciale, la [OSCURATO:PERSONA] proporrebbe importi sproporzionati per l’acquisto dei diritti, facendo aumentare artificialmente i prezzi fino ad importi che i suoi concorrenti non sarebbero in grado di eguagliare. Secondo la ricorrente, tale comportamento della [OSCURATO:PERSONA] incide parimenti sulla sua posizione sul mercato dei telespettatori, in quanto la sua offerta di programmazione si impoverirebbe, e ciò pregiudica i suoi abbonamenti. Contrariamente agli operatori delle televisioni a libero accesso, gli operatori delle televisioni a pagamento non trarrebbero vantaggio dalla soppressione della pubblicità per la [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, essa non avrebbe la possibilità di presentare un’offerta di servizi «triple play». I limiti imposti alla [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero sufficienti ad eliminare tali distorsioni sproporzionate della concorrenza. Anzitutto, il divieto per la [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare i suoi introiti per effettuare una corsa al rialzo delle offerte nell’ambito dell’acquisto di diritti su contenuti ad elevato valore commerciale non sarebbe efficace, in quanto l’incarico di servizio pubblico assegnato alla [OSCURATO:PERSONA] include l’acquisto di contenuti ad elevato valore commerciale. Ancora, il limite di bilancio per l’acquisto di diritti di ritrasmissione di eventi sportivi sarebbe inoperante. Inoltre, il limite annuale previsto per la diffusione di film premium a 52 film usciti recentemente, realizzati dai grandi studi di produzione cinematografica internazionali, non sarebbe sufficiente. Infine, il limite secondo il quale l’imposta applicata agli operatori delle televisioni private non potrebbe superare un tetto del 20% degli introiti previsti ogni anno sarebbe inoperante.
114. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta tali argomenti.
115. A tal riguardo occorre richiamare, in via preliminare, il contenuto dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE nonché il contesto giuridico nel quale esso si inserisce.
116. Ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Inoltre, tale disposizione esige che lo sviluppo degli scambi non debba essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.
117. Affinché un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno in forza dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: da un lato, l’operatore di cui trattasi deve essere incaricato di una missione di servizio di interesse economico generale con un atto dei pubblici poteri che definisca chiaramente gli obblighi di servizio di interesse economico generale in questione; dall’altro, detto operatore non deve percepire una compensazione eccessiva e il finanziamento statale non deve incidere sulla concorrenza sul mercato esterno in maniera sproporzionata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2008, BUPA e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑289/03, Racc. pag. II‑81, punti 181 e 222).
118. [OSCURATO:PERSONA] specie, la ricorrente non rimette in discussione le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] è incaricata di una missione di servizio di interesse economico generale con un atto dei pubblici poteri, il quale a sua volta definisce chiaramente gli obblighi di servizio di interesse economico generale.
119. Inoltre, la ricorrente non rimette specificamente in discussione la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] sull’assenza di un rischio di sovracompensazione. È vero che essa fa valere che, in forza della legge n. 8/2009, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di introiti più significativi che in passato. Tuttavia, essa adduce tale argomento per dimostrare che la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di falsare la concorrenza è aumentata.
120. Per contro, la ricorrente sostiene, da un lato, che la legge n. 8/2009 consente alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad un gioco al rialzo sul mercato dell’acquisto di contenuti e, dall’altro, che il regime di aiuti a favore della [OSCURATO:PERSONA] falsa la concorrenza in misura contraria all’interesse comune.
Sulla prima parte del secondo motivo, concernente il rischio di un comportamento anticoncorrenziale della [OSCURATO:PERSONA]
121. La ricorrente deduce che la [OSCURATO:PERSONA], approvando il regime di finanziamento della [OSCURATO:PERSONA] come modificato dalla legge n. 8/2009, sebbene esistesse un rischio di comportamento anticoncorrenziale della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato dell’acquisto dei diritti di ritrasmissione di eventi sportivi e di trasmissione di film, è incorsa in un errore.
122. In tale contesto, occorre richiamare i principi che governano il controllo del Tribunale su una decisione della [OSCURATO:PERSONA] nel settore dei servizi pubblici e, più specificamente, nel settore dei servizi di radiodiffusione.
123. Ai sensi dell’articolo 14 TFUE, l’Unione e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché i servizi di interesse economico generale funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Detto articolo stabilisce altresì che tali principi e tali condizioni verranno fissati fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.
124. Dal protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale che integra i Trattati UE e FUE risulta che uno dei valori comuni dell’Unione riguardo a tali servizi è il ruolo essenziale e l’ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare i servizi di interesse economico generale.
125. Ai sensi del protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, che integra i Trattati UE e FUE, la radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegata alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all’esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione. Da tale protocollo si evince parimenti che le disposizioni del Trattato FUE non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell’adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui lo stesso finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune, tenendo conto nel contempo dell’adempimento della missione di servizio pubblico.
126. Ne consegue che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale quanto alla definizione della missione di servizio pubblico di radiodiffusione e alla determinazione della sua organizzazione (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 1° luglio 2010, M6 e TF1/[OSCURATO:PERSONA], T‑568/08 e T‑573/08, Racc. pag. II‑3397, punto 139).
127. Di conseguenza, il controllo della [OSCURATO:PERSONA] sulla definizione della missione di servizio pubblico di radiodiffusione e la determinazione della sua organizzazione è ristretto (v., per analogia, sentenza BUPA e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 117 supra, punto 220).
128. Per quanto riguarda il controllo del Tribunale su una decisione della [OSCURATO:PERSONA] in tale settore, si deve ritenere che la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] verta su fatti economici complessi. Di conseguenza, il controllo del Tribunale è ancora più ristretto di quello esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla misura dello Stato membro di cui trattasi. Esso si limita a verificare se la misura di cui trattasi sia manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo perseguito (v., per analogia, sentenza BUPA e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 117 supra, punti 221 e 222).
129. È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre esaminare la censura secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto sufficientemente conto del rischio di un comportamento anticoncorrenziale della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato dell’acquisto di diritti di ritrasmissione di eventi sportivi e di trasmissione di film.
130. Anzitutto, quanto all’argomento della ricorrente relativo al fatto che le risorse pubbliche delle quali dispone la [OSCURATO:PERSONA] in forza del suo regime di finanziamento le consentono di entrare in concorrenza con gli operatori privati sul mercato dell’acquisto di contenuti, occorre rammentare che la legge n. 17/2006, come modificata dalla legge n. 8/2009, conferisce un incarico di radiodiffusione alla [OSCURATO:PERSONA] che include, inter alia, la ritrasmissione di eventi sportivi e la trasmissione di film realizzati da grandi società internazionali di produzione cinematografica. Tenuto conto dell’ampio potere discrezionale del quale dispongono gli Stati membri per quanto riguarda la definizione del servizio pubblico di radiodiffusione, l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE non osta a che uno Stato membro definisca tale servizio pubblico in termini ampi e conferisca ad un organismo di radiodiffusione l’incarico di fornire una programmazione equilibrata e varia, la quale possa includere la ritrasmissione di eventi sportivi e di trasmissione di film (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 26 giugno 2008, SIC/[OSCURATO:PERSONA], T‑442/03, Racc. pag. II‑1161, punto 201, e del 22 ottobre 2008, TV2/Danmark e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04, Racc. pag. II‑2935, punti da 122 a 124). Di conseguenza, il mero fatto che la [OSCURATO:PERSONA] entri in concorrenza con gli operatori privati sul mercato dell’acquisto di contenuti, talvolta con successo, non è idoneo, di per sé, a dimostrare un manifesto errore di valutazione della [OSCURATO:PERSONA].
131. Tuttavia, la ricorrente sostiene giustamente che ricorrerebbe un’incompatibilità con l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE qualora un organismo di radiodiffusione adotti un comportamento anticoncorrenziale nei confronti degli operatori privati sul mercato, ad esempio procedendo sistematicamente ad una corsa al rialzo delle offerte nel mercato dell’acquisto di contenuti. Un comportamento del genere non potrebbe essere considerato necessario ai fini dell’adempimento del suo incarico di servizio pubblico.
132. Orbene, per quanto attiene ad un siffatto rischio, si deve rilevare che l’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, della legge n. 8/2009 prevede che la [OSCURATO:PERSONA] non possa utilizzare nessuno dei suoi introiti per procedere ad una corsa al rialzo delle offerte, rispetto ai concorrenti, nell’acquisto di diritti relativi a contenuti ad elevato valore commerciale. Tale disposizione vieta pertanto espressamente un comportamento di gioco al rialzo da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Siffatto divieto è ribadito all’articolo 43, paragrafo 7, della legge n. 7/2010, in vigore al momento dell’adozione della decisione impugnata e di cui la [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza (v. punto 75 della decisione impugnata).
133. Pur riconoscendo la sussistenza dell’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, della legge n. 8/2009, la ricorrente deduce che ciò non consentiva di escludere che la [OSCURATO:PERSONA] proceda ad un sistematico gioco al rialzo delle offerte. Tale divieto non sarebbe efficace.
134. A tal riguardo, in primo luogo, la ricorrente afferma che il divieto di procedere ad un gioco al rialzo non è efficace, in quanto l’incarico di servizio pubblico della [OSCURATO:PERSONA] include l’acquisto di contenuti ad elevato valore commerciale. Al contrario, l’esistenza stessa di un siffatto divieto dimostrerebbe che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] sia idoneo a falsare la concorrenza.
135. Tale argomento non può essere accolto.
136. Infatti, come illustrato al punto 130 supra, l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE non osta né a che la [OSCURATO:PERSONA] entri in concorrenza con gli operatori privati, né a che essa acquisti contenuti ad elevato valore commerciale, nella misura in cui ciò avvenga nell’ambito dell’espletamento del suo incarico di servizio pubblico di radiodiffusione.
137. In secondo luogo, la ricorrente menziona esempi di acquisto di diritti da parte della [OSCURATO:PERSONA] che, a suo avviso, sono idonei a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad un gioco al rialzo delle offerte.
138. A tal riguardo occorre rammentare che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad esaminare la compatibilità del regime finanziario della [OSCURATO:PERSONA], come modificato dalla legge n. 8/2009. Pertanto, nell’ambito di un controllo di tale decisione da parte del Tribunale, gli esempi menzionati dalla ricorrente possono essere presi in considerazione solo nella misura in cui essi siano idonei a dimostrare che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un manifesto errore di valutazione in relazione all’efficacia del divieto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, della legge n. 8/2009 e all’articolo 43, paragrafo 7, della legge n. 7/2010.
139. Orbene, come riconosciuto dalla ricorrente, una parte significativa degli esempi da essa menzionati riguardano esempi di acquisto di diritti da parte della [OSCURATO:PERSONA] anteriori all’entrata in vigore del divieto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, della legge n. 8/2009.
140. Pertanto, anche ammesso che tali esempi di acquisto di diritti da parte della [OSCURATO:PERSONA] dimostrino un comportamento anticoncorrenziale di quest’ultima, essi non sarebbero idonei a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in un manifesto errore di valutazione in relazione alla valutazione dell’efficacia del divieto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, della legge n. 8/2009 e all’articolo 43, paragrafo 7, della legge n. 7/2010.
141. In tale contesto, occorre parimenti respingere l’argomento della ricorrente relativo al fatto che, anche se gli esempi di acquisto di diritti da parte della [OSCURATO:PERSONA] erano anteriori all’entrata in vigore del divieto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, della legge n. 8/2009 e all’articolo 43, paragrafo 7, della legge n. 7/2010, essi continuerebbero ad esplicare effetti per il futuro. Infatti, come illustrato al punto 138 della presente sentenza, l’oggetto della decisione impugnata è costituito dal regime di finanziamento della [OSCURATO:PERSONA], come modificato dalla legge n. 8/2009, e la compatibilità di tale regime non può essere compromessa da tali acquisti.
142. Fra gli esempi di acquisto di diritti da parte della [OSCURATO:PERSONA] dedotti dalla ricorrente al fine di dimostrare un comportamento anticoncorrenziale della [OSCURATO:PERSONA], l’unico posteriore all’entrata in vigore del divieto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, della legge n. 8/2009 e all’articolo 43, paragrafo 7, della legge n. 7/2010 riguarda i diritti della diffusione in chiaro della UEFA (Unione europea delle federazioni calcistiche) [OSCURATO:PERSONA] per gli anni dal 2012 al 2015. A tal riguardo la ricorrente menziona che un operatore privato ha depositato un reclamo presso le autorità spagnole, in quanto esso riteneva che, in relazione all’acquisto di tali diritti, la [OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto ad un gioco al rialzo delle offerte. Essa ritiene che tali circostanze siano idonee a dimostrare l’inefficacia del divieto in questione.
143. Orbene, questo esempio di acquisto di diritti da parte della [OSCURATO:PERSONA] non è idoneo a dimostrare che, nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata, essa è incorsa in un manifesto errore di valutazione per quanto attiene all’apprezzamento dell’efficacia del divieto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, della legge n. 8/2009 e all’articolo 43, paragrafo 7, della legge n. 7/2010.
144. Infatti, da un lato, si deve constatare che l’acquisto in questione ha avuto luogo non solo successivamente all’entrata in vigore del divieto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, della legge n. 8/2009 e all’articolo 43, paragrafo 7, della legge n. 7/2010, bensì anche successivamente all’adozione della decisione impugnata. Orbene, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito di un ricorso per annullamento proposto a norma dell’articolo 263 TFUE, la legittimità di un atto dell’Unione dev’essere valutata in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato. Pertanto, le valutazioni operate dalla [OSCURATO:PERSONA] devono essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui essa disponeva quando le ha effettuate (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 75 supra, punto 7).
145. Dall’altro, e in ogni caso, la circostanza che un operatore privato abbia presentato un reclamo dinanzi alle autorità spagnole non può dimostrare, di per sé, che il divieto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, della legge n. 8/2009 e all’articolo 43, paragrafo 7, della legge n. 7/2010 non è efficace. Al contrario, il fatto che un operatore privato possa chiedere alle autorità spagnole di controllare il rispetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di detto divieto depone piuttosto a favore dell’efficacia di tale divieto.
146. Di conseguenza, gli esempi di acquisto di diritti da parte della [OSCURATO:PERSONA] menzionati dalla ricorrente al fine di illustrare una pratica di gioco al rialzo delle offerte vietata della [OSCURATO:PERSONA] non sono idonei a rimettere in discussione l’efficacia del divieto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, della legge n. 8/2009 e all’articolo 43, paragrafo 7, della legge n. 7/2010.
147. La ricorrente non ha pertanto dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] fosse incorsa in un manifesto errore di valutazione in relazione al rischio di un comportamento anticoncorrenziale della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato dell’acquisto di diritti di ritrasmissione di eventi sportivi e trasmissione di film.
148. Da ciò consegue che la prima parte del secondo motivo dev’essere respinta.
Sulla seconda parte del secondo motivo, vertente su un pregiudizio o su un perturbamento degli scambi contrario all’interesse comune
149. La ricorrente deduce che il regime di finanziamento della [OSCURATO:PERSONA] falsa la concorrenza, pregiudicando gli scambi in maniera contraria all’interesse comune.
150. In tale contesto occorre distinguere, da un lato, gli argomenti della ricorrente relativi agli effetti delle tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 e, dall’altro, i suoi argomenti relativi agli effetti degli elementi di aiuto previsti dal regime di finanziamento della [OSCURATO:PERSONA], come modificato da detta legge.
151. Gli argomenti della ricorrente relativi agli effetti delle tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 sulla concorrenza e gli scambi nell’Unione devono essere dichiarati infondati. A tal riguardo è sufficiente ricordare che tali misure fiscali non costituivano parte integrante delle misure di aiuto introdotte da tale legge e che la [OSCURATO:PERSONA] non era pertanto obbligata a prendere in considerazione i loro effetti nell’ambito del procedimento sfociato nell’adozione della decisione impugnata, la quale verte unicamente sulla compatibilità del regime di aiuti a favore della [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 111 supra).
152. Quanto agli argomenti della ricorrente concernenti gli effetti degli elementi di aiuto previsti dal regime di finanziamento della [OSCURATO:PERSONA] come modificato dalla legge n. 8/2009, si deve ricordare, in via preliminare, che dall’articolo 106, paragrafo 2, seconda frase, TFUE risulta che l’adempimento della missione di servizio pubblico non deve compromettere gli scambi in misura contraria all’interesse dell’Unione, e che dal protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri che integra i Trattati UE e FUE emerge che il finanziamento di un organismo pubblico di radiodiffusione non deve perturbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune.
153. Dall’articolo 106, paragrafo 2, seconda frase, TFUE e dalle disposizioni del protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri che integra i Trattati UE e FUE risulta che un regime di aiuti non può essere giustificato in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, prima frase, TFUE se esso incide sugli scambi e sulla concorrenza in misura contraria all’interesse dell’Unione, e ciò anche se il carattere necessario di tale regime non è stato rimesso in discussione.
154. Come si evince dal protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri che integra i Trattati UE e FUE, nel valutare le condizioni previste all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, si deve tenere conto dell’adempimento della missione di servizio pubblico di radiodiffusione, fermo restando che essa è definita dagli Stati membri ed è direttamente collegata alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all’esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione.
155. Ne consegue che, per poter ritenere che un regime di aiuti a favore di un operatore incaricato di una missione di servizio pubblico di radiodiffusione non soddisfi la condizione prevista all’articolo 106, paragrafo 2, seconda frase, TFUE, esso deve perturbare gli scambi e la concorrenza in maniera sostanziale e in misura manifestamente sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti dagli Stati membri.
156. È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre esaminare la fondatezza degli argomenti dedotti dalla ricorrente.
157. In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente, secondo cui il regime di finanziamento della [OSCURATO:PERSONA] falsa la concorrenza in quanto consente a quest’ultima di entrare in concorrenza con operatori privati in relazione alla ritrasmissione di eventi sportivi e alla trasmissione di film realizzati da grandi società internazionali di produzione cinematografica, è sufficiente ricordare che l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE non osta ad una definizione estensiva della nozione di incarico di servizio pubblico di radiodiffusione. Tale circostanza non è dunque idonea, di per sé, a dimostrare che la condizione prevista all’articolo 106, paragrafo 2, seconda frase, TFUE non sia soddisfatta.
158. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la sua attività è pregiudicata dal regime di finanziamento della [OSCURATO:PERSONA]; ciò avrebbe comportato un impoverimento della sua offerta e andrebbe a scapito dei suoi abbonamenti.
159. Orbene, anche ammesso, da un lato, che i pregiudizi invocati dalla ricorrenti siano dimostrati, e, dall’altro, che essi siano imputabili alla [OSCURATO:PERSONA] e non al comportamento di altri operatori privati che sono in concorrenza con la ricorrente sul mercato spagnolo, essi non sarebbero idonei a dimostrare un perturbamento della concorrenza e degli scambi manifestamente sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna.
160. Infatti, per poter concludere nel senso della sussistenza di un siffatto perturbamento, occorrerebbe dimostrare che un’attività in veste di operatore privato sul mercato spagnolo di radiodiffusione viene esclusa o resa eccessivamente difficile dal regime di finanziamento della [OSCURATO:PERSONA], come modificato dalla legge n. 8/2009.
161. Ebbene, a tal riguardo, occorre rilevare che la legge n. 8/2009 prevede dei limiti all’attività della [OSCURATO:PERSONA], i quali mirano ad assicurare che l’attività degli operatori privati non venga pregiudicata in maniera sproporzionata.
162. Infatti, anzitutto, l’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 prevede un limite massimo di EUR 1 200 milioni per il bilancio della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, a prescindere dalla definizione dell’incarico di servizio pubblico e dalla sua organizzazione, la dimensione economica della [OSCURATO:PERSONA] deve rimanere limitata. In relazione a tale limite la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, al punto 71 della decisione impugnata, che detto importo corrispondeva al bilancio medio a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] nella vigenza del regime di finanziamento duplice e che per nessuna ragione era ipotizzabile che l’abolizione della pubblicità potesse determinare una riduzione significativa dei costi effettivi della [OSCURATO:PERSONA].
163. Occorre poi rilevare che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della legge in questione prevede che la [OSCURATO:PERSONA] debba limitare al 10% della dotazione annua totale per gli approvvigionamenti, gli acquisti e i servizi esterni, l’acquisizione di diritti di diffusione di eventi sportivi ufficiali classificati quali eventi di interesse generale e di grande interesse per la società, i quali saranno fissati nel contratto di concessione, escluse le Olimpiadi e le Paraolimpiadi.
164. Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera m), di tale legge prevede che la [OSCURATO:PERSONA] non potrà diffondere, ogni anno, sull’insieme dei propri canali, nella fascia oraria di massimo ascolto, più di 52 film usciti di recente realizzati dalle grandi case produttrici cinematografiche internazionali. Si tratta, in questo caso, di film già usciti nelle sale cinematografiche e esistenti da due a quattro anni a partire dalla loro data di uscita.
165. Orbene, la ricorrente non ha illustrato in che misura, malgrado i limiti menzionati ai punti da 162 a 164 supra, l’attività di un operatore privato sul mercato spagnolo di radiodiffusione verrebbe esclusa o resa eccessivamente difficile.
166. Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato un manifesto errore di valutazione della [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla condizione attinente al pregiudizio della concorrenza o degli scambi in una maniera contraria all’interesse dell’Unione di cui all’articolo 106, paragrafo 2, seconda frase, TFUE e al protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri che integra i Trattati UE e FUE.
167. Di conseguenza, la parte del motivo relativa ad una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, seconda frase, TFUE deve essere respinta.
Sulle altre censure dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al secondo motivo
168. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che, in violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 296 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato il regime di finanziamento della [OSCURATO:PERSONA], come modificato dalla legge n. 8/2009, sebbene esso implicasse un rischio di sovracompensazione, senza aver fornito una motivazione sufficiente al riguardo. Malgrado i dubbi espressi da talune autorità nazionali quanto al rischio di sovracompensazione, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata, al punto 71 della decisione impugnata, a rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe continuare ad ottenere grandi ascolti e che l’eliminazione degli annunci pubblicitari implicherebbe la necessità di finanziare e trasmettere produzioni supplementari. Segnatamente, essa non avrebbe spiegato le ragioni per le quali l’importo previsto nel bilancio della [OSCURATO:PERSONA] sembrava «prudente».
169. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che si tratta di motivi nuovi, estranei all’oggetto del ricorso e, quindi, irricevibili. Del resto, essi sarebbero infondati.
170. Quanto alla censura di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], fondata sull’articolo 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53 di detto Statuto e dell’articolo 116, paragrafo 3, del regolamento di procedura, occorre rammentare che il giudice dell’Unione è legittimato a valutare, a seconda delle circostanze di ciascuna fattispecie, se una buona amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto nel merito del ricorso, senza una previa statuizione sulla sua ricevibilità (sentenza del Tribunale del 15 giugno 2005, Regione autonoma della Sardegna/[OSCURATO:PERSONA], T‑171/02, pag. II‑2123, punto 155).
171. Nelle circostanze del caso di specie, il Tribunale ritiene che, a fini di economia procedurale, debba essere esaminata anzitutto la fondatezza delle censure fatte valere dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al secondo motivo, senza statuire preliminarmente sulla loro ricevibilità, considerato che esse sono, in ogni caso e per i motivi esposti in prosieguo, destituite di fondamento.
172. Le censure dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardano la motivazione esposta ai punti da 67 a 73 della decisione impugnata, in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha verificato l’eventuale sussistenza di un rischio di sovracompensazione e ha concluso che non esistevano ragioni per credere che la compensazione annuale calcolata per l’obbligo di servizio pubblico della [OSCURATO:PERSONA] eccedesse i costi ragionevolmente previsti per tale servizio o che essa superasse, in ultima analisi, i costi netti del servizio pubblico. Al punto 71, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato quanto segue:
«[L]a Spagna ha dimostrato che il bilancio previsto continua ad essere in linea con i costi annuali di bilancio degli esercizi precedenti e che per nessuna ragione è ipotizzabile, né ora né nel prossimo futuro, che la sola abolizione della pubblicità possa determinare una riduzione significativa dei costi. [OSCURATO:PERSONA] dovrà continuare a ottenere grandi ascolti e l’eliminazione degli annunci pubblicitari implicherà la necessità di finanziare e trasmettere produzioni supplementari. Rispetto alle cifre degli esercizi precedenti (1,177 miliardi di EUR nel 2007, 1,222 miliardi di EUR nel 2008 e 1,146 miliardi di EUR nel 2009) e tenendo conto sia del costo aggiuntivo (104 milioni di EUR) delle produzioni necessarie per occupare il tempo di trasmissione precedentemente riservato alla pubblicità, sia dei restanti introiti commerciali (secondo i calcoli, appena 25 milioni di EUR), sembrerebbe prudente considerare un tetto di 1,2 miliardi di EUR per i costi previsti nel bilancio corrispondente all’importo dei costi annuali iscritti in bilancio, che appare ragionevole prevedere per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Inoltre, il principio di compensazione dei costi netti effettivi di un organismo pubblico di radiodiffusione prevede necessariamente la relativa protezione dalle variazioni degli introiti sul mercato della pubblicità».
173. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] invocano, da un lato, una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e, dall’altro, una violazione dell’obbligo di motivazione.
– Sulla censura attinente ad una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE
174. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA], autorizzando il regime finanziario della [OSCURATO:PERSONA] senza avere garantito che esso non comportasse un rischio di sovracompensazione, ha violato l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.
175. In primis, la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che, al punto 71 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha proceduto ad un controllo sufficientemente dettagliato.
176. A tal riguardo occorre rammentare che, come illustrato al punto 117 supra, affinché un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, l’operatore incaricato della missione di servizio di interesse economico generale non deve percepire una compensazione eccessiva.
177. [OSCURATO:PERSONA] specie la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non rimettono in discussione le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali la [OSCURATO:PERSONA] è incaricata di una missione di servizio di interesse economico generale tramite un atto dei pubblici poteri che definisce chiaramente gli obblighi di servizio di interesse economico generale.
178. Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] figurante al punto 73 della decisione impugnata, secondo cui non esistevano motivi per credere che la compensazione annuale calcolata per l’obbligo di servizio pubblico della [OSCURATO:PERSONA] eccedesse i costi ragionevolmente previsti per tale servizio o che essa superasse, in ultima analisi, i costi netti del servizio pubblico, sia inficiata da un errore, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato in maniera sufficiente il rischio di sovracompensazione.
179. A tal riguardo, in via preliminare, va rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si limitano a rimettere in discussione solo uno dei meccanismi di controllo previsti dal regime di finanziamento della [OSCURATO:PERSONA], sebbene tale regime preveda tutta una serie di meccanismi di controllo intesi a garantire che la [OSCURATO:PERSONA] riceva unicamente i mezzi necessari all’adempimento del proprio incarico.
180. In tale contesto, occorre anzitutto rilevare che la dimensione economica dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] è determinata sulla scorta degli obblighi di servizio pubblico che le sono stati affidati. In tal senso, dall’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 si evince che l’attività della [OSCURATO:PERSONA] è determinata da un incarico quadro, approvato dal legislatore e avente una durata di nove anni (v. articolo 4, paragrafo 1, della legge n. 17/2006), e da contratti di concessione, i quali concretizzano l’incarico quadro, approvati dal governo e aventi una durata di tre anni (v. articolo 4, paragrafo 2, della legge n. 17/2006). Tali atti devono contenere indicazioni sulla dimensione economica dell’attività della [OSCURATO:PERSONA] nonché sui limiti della sua crescita annuale; detta dimensione economica deve essere determinata prendendo in considerazione gli obblighi di servizio pubblico che le sono stati assegnati.
181. Occorre poi rammentare che le fonti di finanziamento della [OSCURATO:PERSONA] sono concepite in maniera tale da escludere una sovracompensazione. Come illustrato ai punti da 6 a 9 supra, la [OSCURATO:PERSONA] viene finanziata da diverse fonti, enumerate all’articolo 2, paragrafo 1, della legge n. 8/2009. Le fonti principali sono costituite, da un lato, dagli introiti generati dalle tre misure fiscali introdotte o modificate dagli articoli da 4 a 6 di detta legge e, dall’altro, dalla compensazione annuale proveniente dal bilancio generale dello Stato spagnolo, menzionata al suo articolo 2, paragrafo 1, lettera a). La determinazione dell’importo della compensazione annuale consente dunque di adeguare l’importo previsionale degli introiti dei quali la [OSCURATO:PERSONA] disporrà per un determinato esercizio. Orbene, con riferimento all’importo della compensazione annuale, l’articolo 33, paragrafo 1, della legge n. 17/2006 prevede che essa debba essere determinata in modo tale che la somma combinata di tale compensazione e degli altri introiti dei quali dispone la [OSCURATO:PERSONA] non superi i costi degli obblighi di servizio pubblico ai quali essa deve adempiere nel corso dell’esercizio di cui trattasi.
182. Inoltre, l’articolo 33, paragrafo 2, della legge n. 17/2006, come modificato dalla legge n. 8/2009, prevede che, qualora, al momento della chiusura di un esercizio, venga constatato che la compensazione ricevuta dalla [OSCURATO:PERSONA] supera i costi netti sostenuti per l’adempimento dell’obbligo di servizio pubblico di radiodiffusione nel corso dell’esercizio di cui trattasi, l’eccedenza che non sarà versata nel fondo di riserva sarà dedotta dalle somme assegnate nel bilancio generale dello Stato spagnolo per l’esercizio successivo.
183. Infine, il regime finanziario della [OSCURATO:PERSONA] prevede anche elementi di controllo ex post. Come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 72 della decisione impugnata, il regime di finanziamento della [OSCURATO:PERSONA] prevede, in primo luogo, meccanismi di controllo del bilancio consistenti in un audit interno, in una revisione a carico dell’intervento generale dell’amministrazione dello Stato spagnolo e in un audit esterno da parte di un’impresa privata specializzata; in secondo luogo, un controllo dello svolgimento dell’incarico di servizio pubblico e della contabilità annuale della [OSCURATO:PERSONA] da parte del Parlamento spagnolo e dell’autorità spagnola responsabile dei servizi audiovisivi, e, in terzo luogo, un controllo della Corte dei conti spagnola.
184. È vero che i meccanismi di controllo menzionati ai punti da 180 a 183 supra rivestono un carattere astratto. Tuttavia, occorre rammentare che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha controllato la compatibilità di un regime di aiuti. Di conseguenza, essa poteva limitarsi a controllare l’esistenza di meccanismi di controllo sufficienti a garantire che l’importo totale dell’aiuto ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] per un determinato esercizio in applicazione di tale regime non ecceda i costi netti legati all’espletamento dell’incarico del servizio di radiodiffusione che le è stato affidato.
185. È giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non adducono argomenti specificamente intesi a rimettere in discussione l’efficacia dei meccanismi di controllo menzionati ai punti da 180 a 183 della presente sentenza. Laddove esse sostengono che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva fare riferimento alle sue decisioni anteriori concernenti il finanziamento della [OSCURATO:PERSONA], occorre rammentare che essa era obbligata a procedere ad un esame della compatibilità degli elementi del regime di finanziamento esistente della [OSCURATO:PERSONA] solo nella misura in cui essi erano interessati dalla legge n. 8/2009. Pertanto, dal momento che l’efficacia dei meccanismi di controllo previsti nel vecchio regime di finanziamento della [OSCURATO:PERSONA] non era rimessa in discussione dalle modifiche apportate dalla legge n. 8/2009, nulla ostava a che la [OSCURATO:PERSONA] rinviasse alla sua analisi precedente di tali meccanismi.
186. In secundis, per quanto riguarda più specificamente le censure della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggetto le valutazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 71 della decisione impugnata, occorre esaminare la funzione dell’importo di EUR 1 200 milioni previsto all’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009, per poi verificare se il controllo esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse insufficiente.
187. Quanto alla funzione della somma di EUR 1 200 milioni, occorre rammentare, anzitutto, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha approvato un regime di finanziamento in forza del quale, per un determinato esercizio, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un bilancio di tale ammontare. Infatti, come illustrato ai punti da 180 a 183 supra, la legge n. 8/2009 prevede meccanismi intesi ad assicurare che l’aiuto a favore della [OSCURATO:PERSONA] corrisponda ai costi netti dell’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico. L’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 prevede pertanto un limite assoluto pari a EUR 1 200 milioni per il bilancio della [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, un limite che non può essere superato benché il bilancio della [OSCURATO:PERSONA] possa essere più elevato qualora l’unico criterio pertinente fosse quello dei costi dell’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico. In applicazione di tale limite, il bilancio della [OSCURATO:PERSONA] non può eccedere l’importo massimo di EUR 1 200 milioni, ma può essere inferiore, qualora i costi dell’adempimento dell’incarico di servizio pubblico per un esercizio determinato siano meno elevati.
188. Ne consegue, anzitutto, che occorre respingere la censura della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] relativa al fatto che i costi della [OSCURATO:PERSONA] per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico potrebbero essere eventualmente inferiori all’importo di EUR 1 200 milioni. Infatti, i meccanismi di controllo menzionati ai punti da 180 a 183 supra assicurano che, in un caso del genere, l’importo dell’aiuto per un determinato esercizio si limiterà ai costi netti generati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico di radiodiffusione.
189. Per quanto attiene poi alle censure della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] concernenti l’insufficiente pregnanza del controllo della [OSCURATO:PERSONA] quanto al limite massimo di EUR 1 200 milioni, occorre ricordare che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale quanto alla determinazione della compensazione per l’esecuzione di un servizio pubblico di radiodiffusione e che, quanto al controllo della proporzionalità della compensazione per un obbligo di servizio pubblico di radiodiffusione, il controllo della [OSCURATO:PERSONA] è ristretto e quello del Tribunale su una decisione della [OSCURATO:PERSONA] è ancor più ristretto (v. punti da 126 a 128 supra). Il controllo del Tribunale si limita pertanto ad esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] non sia incorsa in un errore manifesto di valutazione.
190. Orbene, nella specie, nessun argomento addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] è idoneo a dimostrare che le considerazioni svolte al punto 71 della decisione impugnata, secondo il quale un tetto di EUR 1 200 milioni sembrava prudente, fossero inficiate da un errore manifesto di valutazione.
191. In primo luogo, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 71 della decisione impugnata, l’importo di EUR 1 200 milioni corrispondeva al bilancio medio di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva nella vigenza del regime di finanziamento duplice.
192. In secondo luogo, dal punto 71 della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, ha preso in considerazione l’esistenza di costi aggiuntivi pari a 104 milioni di EUR per occupare il tempo di trasmissione precedentemente riservato alla pubblicità e di costi generati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico aggiuntivi in materia di programmazione imposti alla [OSCURATO:PERSONA] dalla legge n. 8/2009 e, dall’altro, ha ritenuto che per nessuna ragione fosse ipotizzabile che l’abolizione della pubblicità potesse determinare una riduzione significativa dei costi effettivi della [OSCURATO:PERSONA].
193. Contrariamente a quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], tali considerazioni non sono manifestamente erronee. Infatti, non è dimostrato che i costi per l’espletamento dell’incarico di servizio pubblico sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati sostanzialmente inferiori ai costi che essa aveva sostenuto nella vigenza della legge n. 17/2006. È vero che, al punto 59 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che il ritiro della [OSCURATO:PERSONA] dal mercato della pubblicità televisiva poteva contribuire al rafforzamento dell’incarico di servizio pubblico, rendendo la programmazione meno dipendente da considerazioni commerciali e dalle fluttuazioni degli introiti commerciali. Tuttavia, contrariamente a quanto asserito dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], il mero fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sia divenuta un operatore non più soggetto alla pressione commerciale associata alla partecipazione al mercato della pubblicità non consente di trarre la conclusione che essa avrebbe potuto proporre una programmazione diversa, la quale le permetta di operare a costi sostanzialmente inferiori. Infatti, l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE non osta a che uno Stato proceda ad una definizione ampia dell’incarico di servizio pubblico di radiodiffusione che consenta all’organismo pubblico di radiodiffusione di fornire una programmazione equilibrata e varia, mantenendo al contempo un certo livello di ascolto (sentenza SIC/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 130 supra, punto 201).
194. In terzo luogo, contrariamente a quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], omettendo di esaminare in modo più approfondito se il passaggio ad un sistema di finanziamento quasi unicamente pubblico e la modifica degli obblighi di servizio pubblico potessero esplicare effetti sui costi sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA], non è incorsa in un manifesto errore di valutazione. Infatti, alla luce del fatto che l’importo di EUR 1 200 milioni previsto all’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 costituisce unicamente un limite massimo per il bilancio della [OSCURATO:PERSONA] e che i meccanismi illustrati ai punti da 180 a 183 supra garantiscono che l’importo dell’aiuto per la [OSCURATO:PERSONA] non superi i costi netti dell’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico, la [OSCURATO:PERSONA] non era obbligata a procedere ad un esame più dettagliato.
195. In quarto luogo, per quanto attiene all’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto reagire alle osservazioni di certe autorità nazionali, occorre rilevare che, al punto 69 della decisione impugnata, la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha espresso dei dubbi quanto alla proporzionalità della misura, ma ha concluso, al termine del suo esame, che non sussisteva alcun rischio di sovracompensazione. In ogni caso, il fatto che essa non abbia esaminato in dettaglio tutte le osservazioni critiche delle autorità amministrative nazionali concernenti un disegno di legge non è idoneo, di per sé, a dimostrare un manifesto errore di valutazione da parte della stessa, segnatamente allorché si è in presenza di un settore nel quale gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale e il controllo della [OSCURATO:PERSONA] è ristretto.
196. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non hanno pertanto dimostrato che la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] figurante al punto 71 della decisione impugnata, secondo la quale un tetto di EUR 1 200 milioni sembrava prudente, fosse inficiata da un manifesto errore di valutazione.
197. Alla luce delle considerazioni che precedono, la censura relativa all’assenza di un controllo ex ante sufficientemente dettagliato deve essere respinta.
– Sulla censura attinente ad una violazione dell’obbligo di motivazione
198. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] deducono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE. Essa non avrebbe sufficientemente motivato la constatazione secondo la quale non sussisteva un rischio di sovracompensazione.
199. In tale contesto, occorre rammentare che la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dell’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo. La necessità di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione di decidere se la motivazione di un atto soddisfi quanto prescritto dall’articolo 296 TFUE dev’essere risolta alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia considerata (v. sentenza del Tribunale del 1° luglio 2009, KG Holding e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑81/07 a T‑83/07, Racc. pag. II‑2411, punti 61 e 62 e la giurisprudenza citata).
200. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, la motivazione della decisione impugnata era sufficiente.
201. Infatti, anzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], la motivazione della decisione impugnata sulla quale la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato la sua conclusione, secondo la quale non sussistevano rischi di sovracompensazione, non era limitata al punto 71 della decisione impugnata. Infatti, ai punti da 67 a 73 di detta decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti fatto riferimento ai meccanismi di controllo menzionati ai punti da 180 a 183 supra. In tale ambito va altresì rilevato che, ai punti 14, 16 e 17 di detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti fatto riferimento a tali meccanismi.
202. Per quanto attiene, poi, alla censura della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] concernente il carattere astratto di talune di queste considerazioni, è sufficiente ricordare che dalla decisione impugnata emerge chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad approvare un regime di aiuto che consente di fare beneficiare la [OSCURATO:PERSONA] di un aiuto corrispondente ai costi netti dell’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico e che non si è pronunciata sulla compatibilità di un aiuto per un importo pari a EUR 1 200 milioni.
203. Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto reagire alle osservazioni di talune autorità nazionali, si deve rilevare che essa ha sufficientemente motivato una decisione se questa fa apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo; non è invece richiesto che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti. Dopo avere menzionato, ai punti da 67 a 76 della decisione impugnata, le ragioni per le quali la misura era proporzionata, la [OSCURATO:PERSONA] non era dunque obbligata a rispondere specificamente a tutte le osservazioni critiche delle autorità amministrative nazionali concernenti un disegno di legge. Ciò vale a maggior ragione per un settore in cui gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale e in cui il controllo della [OSCURATO:PERSONA] è, dunque, ristretto.
204. Anche tale censura, pertanto, va respinta.
205. Di conseguenza, occorre parimenti respingere le altre censure mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al secondo motivo.
206. Ne consegue che il motivo attinente ad una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, nonché le censure dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al secondo motivo devono essere respinte in toto.
Sugli altri motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]
207. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] deducono due motivi supplementari.
208. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che la [OSCURATO:PERSONA], constatando, nella sua decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 erano separabili dal regime di aiuti esistenti, nonostante sussistessero dubbi al riguardo, ha violato i loro diritti procedurali garantiti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
209. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] affermano che la [OSCURATO:PERSONA], constatando, al punto 53 della decisione impugnata, che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 erano separabili dall’attuale regime di finanziamento della [OSCURATO:PERSONA], ha violato l’articolo 108 TFUE.
210. Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tali motivi debbano essere dichiarati irricevibili e, in ogni caso, infondati.
211. A tal riguardo è sufficiente ricordare che, ai sensi dell’articolo 40, quarto comma, dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53 di detto Statuto, le conclusioni dell’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti. Secondo l’articolo 116, paragrafo 3, del regolamento di procedura, l’interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all’atto del suo intervento. Secondo la giurisprudenza, tali disposizioni non ostano a che l’interveniente menzioni argomenti diversi da quelli della parte che esso sostiene, purché questi non modifichino il quadro della controversia e purché l’intervento sia sempre inteso a sostegno delle conclusioni presentate da detta parte (sentenza della Corte del 23 febbraio 1961, [OSCURATO:PERSONA] in Limburg/[OSCURATO:PERSONA], 30/59, Racc. pag. 1, 37).
212. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie la controversia, come costituitasi tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], ha ad oggetto l’annullamento della decisione impugnata. Il contesto di tale controversia è delimitato dai tre motivi dedotti dalla ricorrente, relativi, anzitutto, ad un errore concernente la nozione di aiuto per quanto attiene alla separabilità delle tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009; poi, ad una violazione degli articoli 49 TFUE e 64 TFUE e, infine, ad una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.
213. Per contro, né il ricorso né la comparsa di risposta contengono considerazioni concernenti un’eventuale violazione dei diritti procedurali garantiti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE o della nozione di nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 108, TFUE e dell’articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1). Tali asserite violazioni sono state sollevate per la prima volta nella memoria di intervento.
214. Ne consegue che i due motivi supplementari invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] non si ricollegano all’oggetto della lite nei termini definiti dalle parti principali e modificano pertanto l’ambito della presente controversia. Questi motivi devono quindi essere dichiarati irricevibili.
215. Nessun argomento addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] è idoneo a rimettere in discussione tale conclusione.
216. Infatti, da un lato, nella misura in cui gli intervenienti invocano il punto 36 della sentenza della Corte del 19 novembre 1998, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑150/94, Racc. pag. I‑7235), occorre rilevare che, in tale sentenza, la Corte ha ritenuto che l’argomento addotto dalla parte interveniente e la cui ricevibilità era controversa in tale causa riguardava un motivo dedotto dalla parte principale e mirava a sostenere le conclusioni presentate da quest’ultima. Come illustrato ai punti da 212 a 214 supra, ciò non avviene nel caso di specie.
217. Dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] invocano il punto 55 della sentenza della Corte dell’8 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (C‑334/08, Racc. pag. I‑6869). È vero che, in tale sentenza, la Corte ha rilevato che un motivo che non era stato dedotto dalla parte principale sostenuta dalla parte interveniente, bensì unicamente da quest’ultima, era ricevibile. Tuttavia, si trattava di un motivo defensionale fatto valere in un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 260 TFUE. Orbene, in un procedimento per inadempimento, la Corte deve procedere a tutti gli accertamenti necessari per concludere nel senso di un inadempimento, da parte dello Stato membro di cui trattasi, dei suoi obblighi. Di conseguenza, un motivo defensionale che riguarda un elemento di fatto o di diritto che la [OSCURATO:PERSONA] deve necessariamente esaminare nell’ambito della sua analisi non è idoneo a modificare il quadro della controversia. Per contro, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] intervengono in un ricorso di annullamento, il cui ambito è delimitato segnatamente dai motivi fatti valere dalla ricorrente.
218. Pertanto, i due motivi supplementari dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati irricevibili.
219. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Sulle spese
220. Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda e, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, primo comma, del medesimo regolamento, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.
221. Per quanto riguarda il procedimento principale la ricorrente, rimasta soccombente in tutte le sue conclusioni, deve essere condannata a sopportare le proprie spese, quelle della [OSCURATO:PERSONA] nonché quelle della [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione di quelle sostenute da quest’ultima a causa dell’intervento, conformemente alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] nonché della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], rimaste soccombenti in tutte le loro conclusioni, devono essere condannate a sopportare le proprie spese e, in solido, le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] a causa del loro intervento, conformemente alle conclusioni di quest’ultima. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le proprie spese.
222. Quanto al procedimento sommario, la ricorrente è rimasta soccombente in tutte le sue conclusioni. Essa va pertanto condannata a sopportare le proprie spese, quelle della [OSCURATO:PERSONA] nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle conclusioni di queste ultime. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La DTS Distribuidora de [OSCURATO:PERSONA], SA sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario, le spese della Corporación de Radio y [OSCURATO:PERSONA], SA ([OSCURATO:PERSONA]), comprese quelle relative al procedimento sommario, nonché le spese della [OSCURATO:PERSONA] europea, comprese quelle relative al procedimento sommario, ad eccezione delle spese sostenute da quest’ultima a causa dell’intervento della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], SA e della [OSCURATO:PERSONA], SA.
3) [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese e, in solido, le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] a causa del loro intervento.
4) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.