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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33251/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23326/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in via Crescenzio n. 20; –ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Trieste n. 80/11/2015, depositata il 2.3.2015; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte che [OSCURATO:PERSONA] ricorse avverso gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate per maggiore imposizione Irap ed IVA per gli anni 2006, 2007 e 2008.

Tutti gli avvisi si fondavano sull’accesso che la Guardia di Finanza di Cividale del Friuli aveva effettuato sui conti correnti bancari personali intestati ai soci della società ed ad alcuni loro familiari: tutti i movimenti in entrata ed uscita sui conti personali di tali soggetti venivano imputati a ricavi non dichiarati da parte della società.

I ricorsi, riuniti, vennero respinti dalla commissione tributaria provinciale.

La sentenza venne quindi impugnata ed il giudice di seconde cure respinse l’appello. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza con 7 motivi mentre l’Agenzia si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa ex art. 370, comma 1, c.p.c.

Motivi della decisione 1Successivamente alla presentazione del ricorso, il ricorrente, ha comunicato che l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Udine ha annullato parzialmente gli avvisi in relazione alle annualità 2006 e 2007 e, pertanto, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese di lite come da accordi con controparte.

Emerge, inoltre, dagli atti che la rinuncia sia stata comunicata all’Agenzia delle Entrate.

Ne consegue la non necessità di riprodurre in questa sede le singole doglianze proposte.

Deve quindi dichiararsi l’inammissibile il ricorso originariamente proposto per sopravvenuta carenza di interesse.

Stante la costituzione tardiva dell’Agenzia, non vi è da provvedere sulle spese.

Si dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento del c.d.

"doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, da parte della ricorrente stante la cessazione della materia del contendere per rinuncia al ricorso in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. (Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2015 201 5 , n. 23175 ; Cass., Sez. 6 - 1 ^, 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere per sopravve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23326/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in via Crescenzio n. 20; –ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Trieste n. 80/11/2015, depositata il 2.3.2015; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte che [OSCURATO:PERSONA] ricorse avverso gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate per maggiore imposizione Irap ed IVA per gli anni 2006, 2007 e 2008. Tutti gli avvisi si fondavano sull’accesso che la Guardia di Finanza di Cividale del Friuli aveva effettuato sui conti correnti bancari personali intestati ai soci della società ed ad alcuni loro familiari: tutti i movimenti in entrata ed uscita sui conti personali di tali soggetti venivano imputati a ricavi non dichiarati da parte della società. I ricorsi, riuniti, vennero respinti dalla commissione tributaria provinciale. La sentenza venne quindi impugnata ed il giudice di seconde cure respinse l’appello. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza con 7 motivi mentre l’Agenzia si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa ex art. 370, comma 1, c.p.c. Motivi della decisione 1Successivamente alla presentazione del ricorso, il ricorrente, ha comunicato che l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Udine ha annullato parzialmente gli avvisi in relazione alle annualità 2006 e 2007 e, pertanto, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese di lite come da accordi con controparte. Emerge, inoltre, dagli atti che la rinuncia sia stata comunicata all’Agenzia delle Entrate. Ne consegue la non necessità di riprodurre in questa sede le singole doglianze proposte. Deve quindi dichiararsi l’inammissibile il ricorso originariamente proposto per sopravvenuta carenza di interesse. Stante la costituzione tardiva dell’Agenzia, non vi è da provvedere sulle spese. Si dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, da parte della ricorrente stante la cessazione della materia del contendere per rinuncia al ricorso in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. (Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2015 201 5 , n. 23175 ; Cass., Sez. 6 - 1 ^, 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. Dichiara cessata la materia del contendere per sopravve
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