CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22134/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Monzavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’accoglimento delricorso;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l’accoglimentodei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Monza, con sentenza del 14 ottobre 2025, ha condannato AntonioArrichiello alla pena di euro 500,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 l. 110 del 1975per avere portato al di fuori della propria abitazione una tronchese, strumento atto aoffendere.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 4 l. 110 del 1975 quanto alla ritenutariferibilità della tronchese alla categoria degli oggetti destinati all’offesa alla persona o,comunque, atti a offendere in quanto “utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, perl’offesa alla persona”. Nel primo motivo la difesa censura la decisione impugnataevidenziando che non rientra tra le intrinseche caratteristiche della tronchese quella dioffendere una persona quanto, piuttosto, di danneggiare dei beni ovvero, meglio, acommettere delle effrazioni, né, d’altro canto, nel caso di specie potrebbero assumere rilievoin senso diverso le concrete modalità di rinvenimento.2.2. Vizio di motivazione quanto alla finalità per cui le tronchesi erano detenute. Nelsecondo motivo la difesa rileva che a fronte delle modalità del porto e delle caratteristiche diquanto acquisito - le tronchesi sono state rinvenute, unitamente a una scatola di tonno, nellozaino del ricorrente allorché lo stesso è stato fermato per avere forzato una borsaantitaccheggio all’interno di un camerino – la conclusione per cui l’utensile era detenuto alfine di offendere sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria.2.3. Vizio di motivazione in ordine all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., ciò purea fronte della ritenuta integrazione dell’ipotesi lieve di cui all’art. 4, comma 3, l. 110 del 1975.3. In data 3 marzo 2025 sono pervenute le conclusioni con le quali il Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata.4. In data 6 marzo 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Andrea [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Nel primo e nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all’art. 4 l. 110 del 1975 quanto alla ritenuta riferibilità delletronchesi alla categoria degli oggetti destinati all’offesa alla persona o, comunque, atti aoffendere in quanto “utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa allapersona”, nonché in ordine alle ritenute finalità per cui queste erano detenute.Le doglianze sono fondate.2.1. Come evidenziato nel ricorso e dal Procuratore generale «gli oggetti indicatispecificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, sonoequiparabili alle armi improprie, sicché il loro porto costituisce reato alla sola condizione cheavvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui siriferisce l'ultima parte della citata disposizione occorre altresì che appaiano "chiaramenteutilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona"» (Sez. 1, n.16494 del 23/02/2024, Scaccini, n.m.; Sez. 1, n. 45184 del 11/10/2023, Visalli, Rv. 285506 –01).2.2. Nel caso di specie il Tribunale non ha dato adeguato conto di essersiconformata al principio indicato, che pure ha correttamente citato.La motivazione del provvedimento impugnato, che fonda la conclusione nel sensoche l’utensile era detenuto per fini offensivi unicamente sull’affermazione che il ricorrenteteneva le tronchesi sulla propria persona e che queste, pertanto, erano nella sua immediatadisponibilità, infatti, non rende effettivo conto degli gli elementi complessivamente acquisitiper cui il ragionamento sinteticamente esposto, in assenza di riferimenti specifici allapeculiare natura delle tronchesi, alle concrete modalità di detenzione e, soprattutto, allecircostanze di tempo e di luogo nelle quali si sono verificati i fatti, risulta congetturale.Il vizio rilevato impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché iTribunale di Monza, in diversa persona fisica, attenendosi ai principi indicati e liberonell’esito, proceda a un nuovo giudizio.2.3. La censura oggetto del terzo motivo, che riguarda la mancata applicazionedell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., punto della decisione logicamente dipendente daquello oggetto di annullamento, è assorbita. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Monza,in diversa composizione fisica.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]