Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30158/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che haha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Modena che - riconosciute all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 589 cod. pen. perché, alla guida dell'autovettura Audi A 6 (tg. [OSCURATO:TARGA]), percorrendo la SS n. 9 in direzione Bologna - Modena, effettuava in [OSCURATO:PERSONA], all'intersezione con via Sant'Anna, manovra di svolta a sinistra su detta laterale senza concedere la prescritta precedenza, così collidendo con il motociclo Honda condotto da [OSCURATO:PERSONA], che proveniva dall'opposto senso di marcia, e cagionando allo stesso lesioni che ne determinavano la morte (in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato a mezzo del difensore che solleva un unico, articolato, motivo, con cui deduce violazione dell'art. 157, commi 1, 2 e 6 cod. pen. per avere la Corte di appello errato nel computo del termine prescrizionale, applicando il regime del raddoppio di cui all'art. 157, comma 6, cod. pen. al di fuori dei casi consentiti dalla legge, nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di criterio del computo del termine prescrizionale per avere la Corte di merito addotto, a giustificazione del più gravoso termine prescrizionale di cui al predetto comma 6, la mancata lesione del diritto di difesa.

All'imputato non è mai stato contestato, né è stato ritenuto nel corso del giudizio di merito, l'art. 589, comma 2, richiamato dall'art. 157 comma 6 cod. pen. ai fini del raddoppio del termine prescrizionale, tant'è che il giudice di primo grado non effettuava alcun giudizio di bilanciamento delle circostanze.

L'aggravante in questione è sempre rimasta fuori dal perimetro del giudizio di merito.

La prescrizione è maturata tra il primo e il secondo grado di giudizio (in data 12/12/2017), essendo il termine prescrizionale massimo ordinario di anni 7 e mesi 6, attesa la pena edittale di cui all'art. 589, comma 1, cod. pen., unica fattispecie per la quale l'imputato è stato tratto a giudizio e giudicato.

3. In data 27/02/23, il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire motivi nuovi con i quali insiste nelle ragioni a sostegno del ricorso.

4. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico, atteso che non si confronta con quanto affermato sul punto dalla sentenza impugnata.2.

Osserva, infatti, la Corte di appello che, se pur nel capo di imputazione è stata omessa l'indicazione dell'aggravante - di cui al comma 2 dell'art. 589 cod. pen. - per aver commesso il fatto "con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale", così come è stata altresì omessa l'indicazione della norma del codice della strada che impone, nella manovra di svolta a sinistra, di concedere la precedenza ai veicoli che provengono dall'opposto senso di marcia, «è del tutto evidente dalla lettura del capo di imputazione che, in fatto, la contestazione di omicidio colposo "stradale" era avvenuta».

Al prevenuto era go sta* infatti, contestatffila colpa /voli vt generica ig di avere attuato, una volta giunto all'intersezione con una strada laterale, una manovra di svolta a sinistra senza concedere la prescritta precedenza al motociclo della vittima che proveniva dall'opposto senso di marcia.

Di talché, conclude la sentenza impugnata, nessuna violazione del diritto di difesa poteva derivare dalla omessa "formale" indicazione del comma 2 della norma incriminatrice e dalla violazione della norma di comportamento prescritta dall'art. 145 cod. strada.

Si tratta, all'evidenza, di motivazione congrua e conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 24906 del 18/04/2019, in motivazione; Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279335-01), secondo cui, in tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa.

Ne deriva che correttamente la Corte di appello di Bologna ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di declaratoria di estinzione del reato sul presupposto che, in assenza di contestazione dell'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 589 cod. pen., non sarebbe applicabile il raddoppio della prescrizione prevista dall'art. 157, comma 6, cod. pen. vigente al momento del fatto.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 marzo 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che haha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Modena che - riconosciute all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 589 cod. pen. perché, alla guida dell'autovettura Audi A 6 (tg. [OSCURATO:TARGA]), percorrendo la SS n. 9 in direzione Bologna - Modena, effettuava in [OSCURATO:PERSONA], all'intersezione con via Sant'Anna, manovra di svolta a sinistra su detta laterale senza concedere la prescritta precedenza, così collidendo con il motociclo Honda condotto da [OSCURATO:PERSONA], che proveniva dall'opposto senso di marcia, e cagionando allo stesso lesioni che ne determinavano la morte (in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato a mezzo del difensore che solleva un unico, articolato, motivo, con cui deduce violazione dell'art. 157, commi 1, 2 e 6 cod. pen. per avere la Corte di appello errato nel computo del termine prescrizionale, applicando il regime del raddoppio di cui all'art. 157, comma 6, cod. pen. al di fuori dei casi consentiti dalla legge, nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di criterio del computo del termine prescrizionale per avere la Corte di merito addotto, a giustificazione del più gravoso termine prescrizionale di cui al predetto comma 6, la mancata lesione del diritto di difesa. All'imputato non è mai stato contestato, né è stato ritenuto nel corso del giudizio di merito, l'art. 589, comma 2, richiamato dall'art. 157 comma 6 cod. pen. ai fini del raddoppio del termine prescrizionale, tant'è che il giudice di primo grado non effettuava alcun giudizio di bilanciamento delle circostanze. L'aggravante in questione è sempre rimasta fuori dal perimetro del giudizio di merito. La prescrizione è maturata tra il primo e il secondo grado di giudizio (in data 12/12/2017), essendo il termine prescrizionale massimo ordinario di anni 7 e mesi 6, attesa la pena edittale di cui all'art. 589, comma 1, cod. pen., unica fattispecie per la quale l'imputato è stato tratto a giudizio e giudicato. 3. In data 27/02/23, il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire motivi nuovi con i quali insiste nelle ragioni a sostegno del ricorso. 4. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico, atteso che non si confronta con quanto affermato sul punto dalla sentenza impugnata.2. Osserva, infatti, la Corte di appello che, se pur nel capo di imputazione è stata omessa l'indicazione dell'aggravante - di cui al comma 2 dell'art. 589 cod. pen. - per aver commesso il fatto "con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale", così come è stata altresì omessa l'indicazione della norma del codice della strada che impone, nella manovra di svolta a sinistra, di concedere la precedenza ai veicoli che provengono dall'opposto senso di marcia, «è del tutto evidente dalla lettura del capo di imputazione che, in fatto, la contestazione di omicidio colposo "stradale" era avvenuta». Al prevenuto era go sta* infatti, contestatffila colpa /voli vt generica ig di avere attuato, una volta giunto all'intersezione con una strada laterale, una manovra di svolta a sinistra senza concedere la prescritta precedenza al motociclo della vittima che proveniva dall'opposto senso di marcia. Di talché, conclude la sentenza impugnata, nessuna violazione del diritto di difesa poteva derivare dalla omessa "formale" indicazione del comma 2 della norma incriminatrice e dalla violazione della norma di comportamento prescritta dall'art. 145 cod. strada. Si tratta, all'evidenza, di motivazione congrua e conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, in motivazione; Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279335-01), secondo cui, in tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa. Ne deriva che correttamente la Corte di appello di Bologna ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di declaratoria di estinzione del reato sul presupposto che, in assenza di contestazione dell'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 589 cod. pen., non sarebbe applicabile il raddoppio della prescrizione prevista dall'art. 157, comma 6, cod. pen. vigente al momento del fatto. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 marzo 20
Sentenza Cassazione n. 30158/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris