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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 28628/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21127-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 128/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'impresa edile [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 128/2021 della Corte d'appello di Bari.

La Corte d'appello, dopo avere - in parziale riforma della sentenza impugnata - dichiarata cessata la materia del contendere rispetto alla domanda di accertamento della responsabilità contrattuale della ricorrente, ha rideterminato le spese processuali di entrambi i giudizi con compensazione dei 2/3 delle stesse e la restante parte di 1/3 in favore degli intimati.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso denuncia "insufficiente e contraddittoria motivazione in violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.".

Il ricorso è inammissibile, in quanto in relazione al n. 5 dell'art.360 c.p.c. richiama un parametro non applicabile ratione temporis alla fattispecie e circa quello di cui al n. 3 non considera il costante orientamento di questa Corte secondo cui "in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione è limitato alla violazione di legge che si verificherebbe nel caso in cui le stesse fossero poste a carico della parte totalmente vittoriosa" (così, per tutte, Cass. 5988/2001).

Non vi è pronuncia sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ric. 2021 n. 21127 sez.

M2 - ud. 17-02-2022 -2- P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21127-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 128/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'impresa edile [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 128/2021 della Corte d'appello di Bari. La Corte d'appello, dopo avere - in parziale riforma della sentenza impugnata - dichiarata cessata la materia del contendere rispetto alla domanda di accertamento della responsabilità contrattuale della ricorrente, ha rideterminato le spese processuali di entrambi i giudizi con compensazione dei 2/3 delle stesse e la restante parte di 1/3 in favore degli intimati. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso denuncia "insufficiente e contraddittoria motivazione in violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.". Il ricorso è inammissibile, in quanto in relazione al n. 5 dell'art.360 c.p.c. richiama un parametro non applicabile ratione temporis alla fattispecie e circa quello di cui al n. 3 non considera il costante orientamento di questa Corte secondo cui "in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione è limitato alla violazione di legge che si verificherebbe nel caso in cui le stesse fossero poste a carico della parte totalmente vittoriosa" (così, per tutte, Cass. 5988/2001). Non vi è pronuncia sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 21127 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -2- P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 1