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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23941/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ib.\\s-i-e2A3 lbeL.L-A STA U.AikkA,\.; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14 settembre 2022, il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila accoglieva il reclamo del detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso il rigetto, da parte della direzione dell'istituto di detenzione, della sua richiesta di autorizzazione all'acquisto di compact disk musicali e del relativo lettore digitale e a detenerli nella propria camera di pernottamento in via permanente.

2. [OSCURATO:PERSONA] dell'Amministrazione penitenziaria proponeva reclamo rivolto al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che, con ordinanza del 23 maggio 2023, lo accoglieva parzialmente, disponendo, in parziale riforma della decisione di primo grado, che la Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di L'Aquila consentisse al detenuto «previa disapplicazione degli ordini di servizio interni di contrario avviso, di acquistare tramite l'impresa di mantenimento CD musicali di autori di fama nazionale e internazionale, contrassegnati dal marchio SIAE e sigillati».

Il Tribunale di sorveglianza confermava la decisione di primo grado «con riguardo all'acquisto del lettore CD e alla possibilità di detenerlo nella camera di pernottamento 24 ore su 24».

3. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce che il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, nell'emettere la menzionata ordinanza del 23 maggio 2023, ha compiuto erronea applicazione degli artt. 35- bis, comma 4, e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. e violazione dell'art. 41-bis ord. pen., pronunciando in carenza del presupposto per l'esercizio del potere della magistratura di sorveglianza.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità ed afferma che il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto della normativa di riferimento, che consente all'Amministrazione penitenziaria di adottare limitazioni, purché bilanciate e razionali, quali misure di elevata sicurezza, considerate adeguate e indispensabili per conseguire gli obiettivi indicati dalle norme di rango primario, limitazioni dirette ad assicurare l'assoluta impossibilità per i soggetti in tale regime di detenzione di mantenere contatti con le organizzazioni criminali di appartenenza.

Nota che, mentre per ciò che riguarda i detenuti in regime detentivo ordinario è consentito adottare un provvedimento amministrativo autorizzatorio e motivato del direttore dell'istituto penitenziario, per i detenuti soggetti al regime detentivo differenziato, di cui all'art. 41-bis ord. pen., ciò è stato escluso con una prescrizione regolamentare di carattere generale, in ragione dell'obbligo di adottare misure di elevata sicurezza interna ed esterna previsto dalla legge.

Il ricorrente afferma, inoltre, che la previsione del ritiro dei lettori digitali in orario serale è una misura ragionevole, perché funzionale ad evitare il pericolo che i detenuti possano approfittare della minorata difesa dell'Amministrazione nelle ore notturne per utilizzare in modo improprio tali strumenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per quanto riguarda la censura relativa alla possibilità di detenere un lettore di CD musicali nella camera di pernottamento nelle ore notturne.

Per il resto, il ricorso è inammissibile.

2. Con riguardo al primo profilo, è decisivo notare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la questione relativa alla possibilità di detenere un lettore di CD musicali nella camera di pernottamento nelle ore notturne ha natura organizzativa, e che rientra nella sfera di attribuzione esclusiva dell'Amministrazione penitenziaria regolare le modalità di esercizio del diritto del detenuto di detenere tale strumento, senza inibire detto diritto (Sez. 1, n. 43516 del 27/06/2023, non mass.)

2.1. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso specifico ora in esame, che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 23 maggio 2023, non avrebbe dovuto confermare l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva disposto di consentire al detenuto di detenere nella propria camera di pernottamento per «24 ore su 24» il lettore digitale.

Il Tribunale di sorveglianza, infatti, avrebbe dovuto riformare il provvedimento di primo grado, dichiarando inammissibile il reclamo del detenuto in quanto rivolto avverso provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria che regolava il diritto del detenuto senza inibirlo.

2.2. In tale situazione, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza in esame deve essere annullata senza rinvio, in mancanza della necessità di alcun accertamento in fatto, limitatamente alla possibilità di detenere un lettore di CD musicali nella camera di pernottamento nelle ore notturne.

3. Con riguardo alla restante parte del ricorso, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425-01).

3.1. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso specifico ora in esame, che il ricorso è inammissibile, nella parte in cui espone censure avverso la parte del provvedimento del Tribunale di sorveglianza che dispone di consentire al detenuto di acquistare, tramite l'impresa di mantenimento, CD musicali di autori di fama nazionale e internazionale, contrassegnati dal marchio SIAE e sigillati.

L'ordinanza, infatti, spiega le ragioni in base alle quali ha ritenuto che i pericoli per la sicurezza, connessi alla possibilità che il detenuto riceva dall'esterno notizie riferibili al clan di appartenenza, possono essere scongiurati consentendo l'acquisto dei CD musicali di fama nazionale e internazionale, mentre il ricorso, che richiama in generale la normativa di riferimento e i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità - da intendere qui confermati - non reca critiche specifiche volte a dimostrare la pretesa erroneità logico-giuridica del preciso discorso argomentativo reso, con riguardo al caso singolo, nell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza.

3.2. Per la parte evidenzia, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla possibilità di detenere un lettore di CD musicali nella camera di pernottamento nelle ore notturne.

Dichiara inammissibi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ib.\\s-i-e2A3 lbeL.L-A STA U.AikkA,\.; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 settembre 2022, il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila accoglieva il reclamo del detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso il rigetto, da parte della direzione dell'istituto di detenzione, della sua richiesta di autorizzazione all'acquisto di compact disk musicali e del relativo lettore digitale e a detenerli nella propria camera di pernottamento in via permanente. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'Amministrazione penitenziaria proponeva reclamo rivolto al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che, con ordinanza del 23 maggio 2023, lo accoglieva parzialmente, disponendo, in parziale riforma della decisione di primo grado, che la Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di L'Aquila consentisse al detenuto «previa disapplicazione degli ordini di servizio interni di contrario avviso, di acquistare tramite l'impresa di mantenimento CD musicali di autori di fama nazionale e internazionale, contrassegnati dal marchio SIAE e sigillati». Il Tribunale di sorveglianza confermava la decisione di primo grado «con riguardo all'acquisto del lettore CD e alla possibilità di detenerlo nella camera di pernottamento 24 ore su 24». 3. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce che il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, nell'emettere la menzionata ordinanza del 23 maggio 2023, ha compiuto erronea applicazione degli artt. 35- bis, comma 4, e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. e violazione dell'art. 41-bis ord. pen., pronunciando in carenza del presupposto per l'esercizio del potere della magistratura di sorveglianza. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità ed afferma che il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto della normativa di riferimento, che consente all'Amministrazione penitenziaria di adottare limitazioni, purché bilanciate e razionali, quali misure di elevata sicurezza, considerate adeguate e indispensabili per conseguire gli obiettivi indicati dalle norme di rango primario, limitazioni dirette ad assicurare l'assoluta impossibilità per i soggetti in tale regime di detenzione di mantenere contatti con le organizzazioni criminali di appartenenza. Nota che, mentre per ciò che riguarda i detenuti in regime detentivo ordinario è consentito adottare un provvedimento amministrativo autorizzatorio e motivato del direttore dell'istituto penitenziario, per i detenuti soggetti al regime detentivo differenziato, di cui all'art. 41-bis ord. pen., ciò è stato escluso con una prescrizione regolamentare di carattere generale, in ragione dell'obbligo di adottare misure di elevata sicurezza interna ed esterna previsto dalla legge. Il ricorrente afferma, inoltre, che la previsione del ritiro dei lettori digitali in orario serale è una misura ragionevole, perché funzionale ad evitare il pericolo che i detenuti possano approfittare della minorata difesa dell'Amministrazione nelle ore notturne per utilizzare in modo improprio tali strumenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per quanto riguarda la censura relativa alla possibilità di detenere un lettore di CD musicali nella camera di pernottamento nelle ore notturne. Per il resto, il ricorso è inammissibile. 2. Con riguardo al primo profilo, è decisivo notare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la questione relativa alla possibilità di detenere un lettore di CD musicali nella camera di pernottamento nelle ore notturne ha natura organizzativa, e che rientra nella sfera di attribuzione esclusiva dell'Amministrazione penitenziaria regolare le modalità di esercizio del diritto del detenuto di detenere tale strumento, senza inibire detto diritto (Sez. 1, n. 43516 del 27/06/2023, non mass.) 2.1. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso specifico ora in esame, che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 23 maggio 2023, non avrebbe dovuto confermare l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva disposto di consentire al detenuto di detenere nella propria camera di pernottamento per «24 ore su 24» il lettore digitale. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, avrebbe dovuto riformare il provvedimento di primo grado, dichiarando inammissibile il reclamo del detenuto in quanto rivolto avverso provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria che regolava il diritto del detenuto senza inibirlo. 2.2. In tale situazione, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza in esame deve essere annullata senza rinvio, in mancanza della necessità di alcun accertamento in fatto, limitatamente alla possibilità di detenere un lettore di CD musicali nella camera di pernottamento nelle ore notturne. 3. Con riguardo alla restante parte del ricorso, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425-01). 3.1. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso specifico ora in esame, che il ricorso è inammissibile, nella parte in cui espone censure avverso la parte del provvedimento del Tribunale di sorveglianza che dispone di consentire al detenuto di acquistare, tramite l'impresa di mantenimento, CD musicali di autori di fama nazionale e internazionale, contrassegnati dal marchio SIAE e sigillati. L'ordinanza, infatti, spiega le ragioni in base alle quali ha ritenuto che i pericoli per la sicurezza, connessi alla possibilità che il detenuto riceva dall'esterno notizie riferibili al clan di appartenenza, possono essere scongiurati consentendo l'acquisto dei CD musicali di fama nazionale e internazionale, mentre il ricorso, che richiama in generale la normativa di riferimento e i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità - da intendere qui confermati - non reca critiche specifiche volte a dimostrare la pretesa erroneità logico-giuridica del preciso discorso argomentativo reso, con riguardo al caso singolo, nell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza. 3.2. Per la parte evidenzia, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla possibilità di detenere un lettore di CD musicali nella camera di pernottamento nelle ore notturne. Dichiara inammissibi
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