CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14782/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOrdg Fc7-1717o'75-e77r-n; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. SILM Mali ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Torino ha applicato nei suoi confronti la pena di tre anni di reclusione ed euro 12.200 di multa in relazione ai reati di detenzione di sostanza stupefacente • di diversa natura, ritenuta la continuazione, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alla omessa valutazione della ricorrenza di cause di non punibilità e all'assenza di una adeguata motiva- zione del provvedimento assunto. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolu- tamente generici, privi di fondamento ed esclusi dal novero dei motivi di impugna- zione esperibili avverso la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento del ricorrente. 3.1 La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volonta- ria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputa- zione, implicita nella domanda di patteggiarnento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, limitato alla verifica delle ipotesi di cui all'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen., appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di que- sta Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637). Nel caso di specie poi la pena è stata applicata nella misura richiesta dalle parti, non esistono errori di computo nella sua determinazione e non risulta prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti, né l'applicazione delle circostanze riconosciute, così che il giudice de quo ha positivamente delibato l'accordo. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.1. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2