CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 22001/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], come difensore di sé stesso, nonché rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura rilasciata su foglio separatoallegato al controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza n. 484/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata il 15/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza n. 194/2019con la quale il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], dopo che il Giudice diNumero registro generale 15282/2023Numero sezionale 1656/2026Numero di raccolta generale 22001/2026Data pubblicazione 26/06/2026Pace di Palermo (poi dichiarato territorialmente incompetente) avevaingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 2.268,81 (a titolo di compensiprofessionali maturati, in forza di una scrittura privata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], perl’attività di assistenza e di difesa giudiziale prestata in favore dell’ingiuntonel processo penale R.G. n. 609/2013 del Tribunale di Palermo - R.G.4285/2015 della Corte d’Appello di Palermo), si era limitato a dichiarareinammissibile la domanda di pagamento degli interessi richiesti ai sensi deld.lgs. n. 231/2002, compensando le spese di lite tra le parti.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice d’appello, accoglieva ilgravame, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 2.268,81 infavore di [OSCURATO:PERSONA], oltre interessi legali nella misura di cui al d.lgs.231/2002 dal 30/07/2018 (data di notifica della comparsa di riassunzionedel giudizio di primo grado) fino al soddisfo. A tal fine affermava, per quantoqui ancora rileva, che: a) dal momento che il Giudice di pace di TerminiImerese non aveva effettivamente affrontato il tema del creditoprofessionale, essendosi limitato ad esaminare la domanda di condanna alpagamento degli interessi ex d.lgs. 231/2002, la sentenza di primo gradodoveva essere, per tale ragione, dichiarata nulla; b) tra le parti eraintercorso un rapporto contrattuale inquadrabile nel contratto d’operaprofessionale di natura intellettuale, essendo documentata e non contestatal’esistenza dell’incarico professionale conferito da [OSCURATO:PERSONA] all’avv.[OSCURATO:PERSONA] per l’attività svolta nel processo penale R.G. n. 609/2013 delTribunale di Palermo - R.G. 4285/2015 della Corte d’Appello di Palermo; c)in base alla scrittura privata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] intercorsa tra le parti, essendostati provati tutti i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in giudiziodal professionista e non risultando prodotta, tra gli atti del fascicolo di partedel giudizio di primo grado, la prova dei bonifici eseguiti, lo Sciortino dovevaessere condannato al pagamento di euro 2.268,81, costituito dall’importodi euro 1.000,00 (comprensivo di IVA e C.P.A.) dovuto per la conferma dellasentenza penale di primo grado emessa dal Tribunale di Palermo il05/05/2015, da quello di euro 1.000,00 pari all’importo liquidato a titolo dispese legali dalla sentenza penale n. 380/2017 e da quello di euro 268,80Numero registro generale 15282/2023Numero sezionale 1656/2026Numero di raccolta generale 22001/2026Data pubblicazione 26/06/2026a titolo di IVA e C.P.A., calcolate sulle predette spese legali; d) mancava laprova dell’inadeguata prestazione professionale, «non ravvisandosi alcunprofilo di responsabilità colposa nella condotta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nellaqualità di procuratore della parte civile costituita nel processo penale nonappellante, null’altro avrebbe potuto fare che chiedere la conferma dellasentenza di primo grado, non avendo a sua volta, proposto impugnazione,come prescritto dall’art. 576 c.p.p., avverso il capo della sentenza penaledi condanna riguardante l’azione civile. Infatti, non essendo stato allegatoe provato il conferimento di un apposito incarico per l’impugnazione dellestatuizioni civili contenute nella citata sentenza penale, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si èlimitato correttamente a rassegnare le conclusioni, contestando lafondatezza dell’appello proposto dagli imputati, in base al principio di cuiall’art. 76, comma 2, c.p.p., secondo cui la parte civile che si è costituita ingiudizio ha il diritto di rimanervi “in ogni stato e grado del processo”.».3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.A seguito della formulazione, da parte del consigliere all’uopo delegato, diuna proposta di definizione accelerata per manifesta infondatezza delricorso, la ricorrente ha formulato istanza di decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza per non aver rilevato d'ufficio lanullità della pretesa del professionista in assenza, al momento delconferimento dell'incarico (per la costituzione di parte civile nel processopenale), di un preventivo accordo rivestente la forma scritta riguardante ilcompenso.1.1. Il motivo è infondato.Preliminarmente, va evidenziato che, nel procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022),il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato laproposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominatoNumero registro generale 15282/2023Numero sezionale 1656/2026Numero di raccolta generale 22001/2026Data pubblicazione 26/06/2026relatore - del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art.380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effettidegli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta nonrivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente allarichiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nelmedesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenutie finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass., Sez. U,Sentenza n. 9611 del 10/04/2024).Ciò debitamente premesso, ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificatodall'art. 2, d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006,l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato ecliente deve rivestire la forma scritta ad substantiam a pena di nullità, senzache rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012,che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozioindividuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciatoinvariato quello sul requisito di forma (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 717 del12/01/2023).L’art. 13, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è chiaro nellostabilire che “Il compenso spettante al professionista è pattuito di regolaper iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.” (lasottolineatura è dello scrivente). Sicchè non può escludersi la validità di unconferimento dell’incarico avvenuto, nel rispetto della forma scritta, inepoca successiva.In definitiva, va ribadito che il patto contenente la quantificazione delcompenso spettante al professionista deve essere stipulato di regola all'attodel conferimento dell'incarico, ma non è esclusa la conclusione anche in unmomento diverso, purché sia rispettato il requisito della forma scritta.Nel caso di specie, deve, quindi, ritenersi valida la scrittura dell’11 maggio2015, pur non sottoscritta prima del conferimento dell'incarico per lacostituzione di parte civile del 21 gennaio 2013, nel processo penale iscrittoNumero registro generale 15282/2023Numero sezionale 1656/2026Numero di raccolta generale 22001/2026Data pubblicazione 26/06/2026al n. 4282/2009 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA].2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e2732 c.c. e 115 c.p.c., nonché in relazione all’art. 360, comma 6 (recte, 1),n. 5), c.p.c. per motivazione incongrua relativamente a un fatto pacificoche, se ben esaminato, avrebbe comportato una decisione differente dellacontroversia.2.1. Il motivo è infondato.Con la scrittura privata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (trascritta a pag. 8 del ricorso) leparti concordarono, con riferimento all’attività professionale svolta in favoredella parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] nel processo penale iscritto al n.4282/2009 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale diPalermo ed al n. 609/2013 R.G. Trib. a carico di [OSCURATO:PERSONA] e diSciortino Giuseppe, che il primo avrebbe dovuto corrisponderenell’immediato all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 1.000,00 (comprensivi diIVA e CPA) mediante bonifico bancario (del cui avvenuto versamento ilTribunale ha tenuto conto) e, in caso di irrevocabilità della sentenza diprimo grado o di conferma della stessa in grado di appello, avrebbe dovutoprovvedere a saldare la parcella attraverso la corresponsione di euro1.000,00 (comprensivi di IVA e CPA), oltre alle eventuali spese legali chesarebbero state liquidate nella sentenza d’appello.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente condannato [OSCURATO:PERSONA] pagamento della somma complessiva di euro 2.268,81 costituitadall’importo di euro 1.000,00 (comprensivo di IVA e C.P.A.), dovuto per laconferma della sentenza penale di primo grado emessa dal Tribunale diPalermo il 05/05/2015, da quello di euro 1.000,00, pari all’importo liquidatoa titolo di spese legali dalla sentenza penale n. 380/2017 della Corted’Appello di Palermo in data 26/01/2017, e da quello di euro 268,80 a titolodi IVA e C.P.A., calcolate sulle predette spese legali.E’ evidente, infatti, che i versamenti di euro 1.000 e di euro 887 già eseguitinel 2013 non potevano essere presi in considerazione, atteso che, come siNumero registro generale 15282/2023Numero sezionale 1656/2026Numero di raccolta generale 22001/2026Data pubblicazione 26/06/2026è visto, di essi non si fa cenno nella detta scrittura privata, con laconseguenza che la confessione resa sul punto dal professionista nonassume alcuna valenza nel presente giudizio.A ben vedere, la censura si risolve in una personale esegesi della volontàdelle parti, senza che però emerga in maniera incontrovertibilel’implausibilità della diversa ricostruzione operata dal Tribunale.In quest’ottica, come evidenziato nella proposta di definizione accelerata,non può essere contestata la correttezza della soluzione che ha escluso chele somme versate in data anteriore alla conclusione della convenzionedovessero essere prese in considerazione ai fini di determinare il creditoancora vantato, potendosi invece tener conto solo della somma versatacontestualmente alla sottoscrizione dell’accordo (euro 1.000,00), erisultano quindi irrilevanti i bonifici invocati dal ricorrente che attestanopagamenti avvenuti in epoca precedente, siccome esclusi dall’accordo sullascorta del quale ha agito l’avv. [OSCURATO:PERSONA].E’ noto che, in tema di sindacato sull'interpretazione dei contratti, la parteche ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausolacontrattuale, non può contestare in sede di giudizio di legittimità la sceltaalternativa alla propria effettuata dal giudice del merito (Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18214 del03/07/2024). Del resto, è proprio valorizzandosi l’interpretazione letteraledella scrittura che si perviene, con un ragionamento congruo sul pianologico-formale e corretto dal punto di vista giuridico, alla lettura offerta dalTribunale.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 1284 c.c., peraver il Tribunale, a suo dire erroneamente, affermato l'applicazione della sucitata norma in difetto dei presupposti, nessun ritardo o inadempimentoessendogli attribuibile.3.1. Il motivo è, oltre che generico, manifestamente infondato, se solo siconsidera che, una volta ritenuti dal Tribunale provati tutti i fatti costitutividella pretesa creditoria azionata in giudizio dal professionista, spettava aNumero registro generale 15282/2023Numero sezionale 1656/2026Numero di raccolta generale 22001/2026Data pubblicazione 26/06/2026Ciro Sciortino dimostrare di avere estinto il debito tramite la corresponsioneall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del corrispettivo di euro 2.268,81 pattuito per l’attivitàprofessionale svolta, sicchè, riscontrato che non risultava prodotta, tra glieseguiti, il Tribunale correttamente ha condannato lo Sciortino, in presenzadi un ritardo, al pagamento della predetta somma.4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. “1218c.c. 576 e 76 c.p.c.”, per aver il Tribunale escluso che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] fosseincorso in una responsabilità professionale.4.1. Il motivo è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] ha allegato profili di responsabilità professionale dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] il quale, senza consultare il proprio cliente, avrebbe colpevolmente,in sede di conclusioni rassegnate nel giudizio penale di appello R.G.4285/2015, chiesto la conferma della sentenza penale di primo grado, cheaveva condannato gli imputati al pagamento dell’importo di euro 2.000,00,ben inferiore rispetto a quello di euro 10.000,00 richiesto nel primo gradodi giudizio a titolo di risarcimento dei danni derivanti dal commesso delittodi calunnia, rinunciando così, all’originaria domanda risarcitoria diammontare superiore.Sul punto, il Tribunale ha rilevato la mancanza della prova dell’inadeguataprestazione professionale, «non ravvisandosi alcun profilo di responsabilitàcolposa nella condotta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nella qualità di procuratoredella parte civile costituita nel processo penale non appellante, null’altroavrebbe potuto fare che chiedere la conferma della sentenza di primo grado,non avendo a sua volta, proposto impugnazione, come prescritto dall’art.576 c.p.p., avverso il capo della sentenza penale di condanna riguardantel’azione civile. Infatti, non essendo stato allegato e provato il conferimentodi un apposito incarico per l’impugnazione delle statuizioni civili contenutenella citata sentenza penale, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si è limitato correttamente arassegnare le conclusioni, contestando la fondatezza dell’appello propostodagli imputati, in base al principio di cui all’art. 76, comma 2, c.p.p.,Numero registro generale 15282/2023Numero sezionale 1656/2026Numero di raccolta generale 22001/2026Data pubblicazione 26/06/2026secondo cui la parte civile che si è costituita in giudizio ha il diritto dirimanervi “in ogni stato e grado del processo”.»Difatti, il giudice d’appello non poteva riformare in melius la pronuncia larisarcimento danno in mancanza di impugnazione della parte civile, pena laviolazione del principio devolutivo e del divieto di reformatio in peius (Cass.pen., Sez. 5, Sentenza n. 40274 del 05/10/2021), né risulta che il difensoreavesse ottenuto il mandato anche per impugnare la decisione relativamentealle statuizioni civili, condizione ritenuta indispensabile dall’indirizzomaggioritario dalle sezioni penali di questa Corte a pena di inammissibilitàdel gravame.In ogni caso, con valenza assorbente, va osservato che la responsabilitàprofessionale dell'avvocato, tradottasi nell'impossibilità per il cliente diintraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, postula il positivoaccertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, oveproposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità diaccoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che nonsi è potuto celebrare (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24007 del 06/09/2024).Ebbene, nel caso di specie, l’odierno ricorrente non ha neppure allegato leragioni per le quali la eventuale impugnazione sul punto avrebbedeterminato una maggiorazione dell’importo riconosciuto a titolorisarcitorio.5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art.380-bis c.p.c. a seguito di proposta di manifesta infondatezza delconsigliere all’uopo delegato, la Corte, avendo definito il giudizio inconformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.,come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c. La novità normativa introdottadall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi diconformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, adopera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna adNumero registro generale 15282/2023Numero sezionale 1656/2026Numero di raccolta generale 22001/2026Data pubblicazione 26/06/2026una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art.96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferioread euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delleammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificatauna ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istitutodel divieto di lite temeraria nel sistema processuale.Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano farpropendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente vacondannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate infavore del controricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e alpagamento della di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MRigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,che liquida in euro 1.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% perspese generali e agli accessori di legge;condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., alpagamento in favore del resistente dell'ulteriore somma di euro 500,00;condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delleammende;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.6.2026.Il PresidenteDott. Giuseppe FortunatoNumero registro generale 15282/2023Numero sezionale 1656/2026Numero di raccolta generale 22001/2026Data pubblicazione 26/06/2026