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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 40204/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data 9.5.2019 dal Tribunale di Torino che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato per il reato di evasione alla pena di 8 mesi di reclusione.

Con unico motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena per mancata considerazione degli indici previsti dall'art. 133 cod. pen., in particolare, dell'incidenza delle condizioni di vita familiare e sociale del reo.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo a fronte della più che adeguata motivazione resa in sentenza, che attribuisce rilievo sia alla gravità del fatto che ai precedenti. numerosi, recenti e specifici dell'imputato.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 22 settembre 2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data 9.5.2019 dal Tribunale di Torino che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato per il reato di evasione alla pena di 8 mesi di reclusione. Con unico motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena per mancata considerazione degli indici previsti dall'art. 133 cod. pen., in particolare, dell'incidenza delle condizioni di vita familiare e sociale del reo. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo a fronte della più che adeguata motivazione resa in sentenza, che attribuisce rilievo sia alla gravità del fatto che ai precedenti. numerosi, recenti e specifici dell'imputato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 22 settembre 2021 I