CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19919/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
domiciliata inRoma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Statodalla quale è rappresentata e difesa– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Puglia-Sezione distaccata di Lecce , n. 2568/2018, depositata il 20 agosto 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 36705/2019Numero sezionale 4262/2026Numero di raccolta generale 19919/2026Data pubblicazione 15/06/20261. L’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso diaccertamento n. RF603100510/2009 per la rettifica della dichiarazione deiredditi presentata per l’anno 2005 ed il recupero di una maggiore Irpef ,addizionale regionale e addizione comunale, oltre contributi previdenziali,sanzioni ed interessiLa contribuente impugnava l’avviso innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Brindisi, deducendo : - la violazione e falsa applicazione dell’art.41 bis del d.p.r n. 600/1973; - la illegittimità dei criteri utilizzati dai verificatoriper disconoscere la deducibilità delle spese di stoccaggio dei rifiuti e di trasportorelative alle fatture per recupero fanghi emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] srl erelative alle fatture per trasporto fanghi emesse dalla ditta [OSCURATO:PERSONA]; - lalegittimità della fatturazione tra le imprese dell’ATI e la deducibilità dei costidichiarati. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate chiedendo la confermadella legittimità dell’accertamento eseguito.2. La CTP accoglieva il ricorso e annullava l’atto impugnato3. L’Ufficio interponeva gravame innanzi alla Commissione tributariaregionale per la Puglia – sezione distaccata di Lecce, la quale evidenziava chel’appello dell’Ufficio nel giudizio relativo all’avviso di accertamento emesso neiconfronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., era stato parzialmente accolto in paridata dallo stesso Collegio che aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamentonotificato alla società, fatta eccezione per la parte relativa alle spese perconsulenze tecniche e per manutenzione automezzi; affermava, dunque, checonseguentemente l’avviso di accertamento nei confronti del contribuentedoveva essere confermato.4. Avverso la decisione della CTR proponeva ricorso per cassazione lacontribuente con tre motivi e l’Agenzia delle entrate ha resistito concontroricorso.È stata fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].La contribuente ha depositato, in data 21.4.26, memoria con la quale hachiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio. Affermava infatti di essere stataammessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione dell’ambito provinciale diBrindisi alla procedura di rottamazione, con la previsione di n. 18 pagamentiNumero registro generale 36705/2019Numero sezionale 4262/2026Numero di raccolta generale 19919/2026rateali a far data dal 31.10.2023 fino al 30.11.2027, per un importo complessivoData pubblicazione 15/06/2026pari ad € 32.917,26; di avere disposto in data 31.10.2023 il primo pagamentoin favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione e di avere corrisposto ad oggi11 delle 18 rate previste per la definizione agevolata, con scadenza fissata peril pagamento della dodicesima rata al 31.05.2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata sottoil profilo della nullità per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del1992 deducendo l’apparente motivazione. Afferma, in particolare, che la CTRha accolto l’appello dell’Ufficio con un generico ed immotivato riferimento alladistinta sentenza pronunciata in pari data, omettendone il relativo percorsoargomentativo con cui la CTR aveva confermato con limitazioni l’avviso diaccertamento della società [OSCURATO:SOCIETA]., presupposto dell’avviso diaccertamento impugnato dal socio.2. Con il secondo motivo, lamentala violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3. Lamenta che la CTR haerrato nel fondare la propria decisione su una differente sentenza emessa in paridata tra le parti diverse e non passata in giudicato , riconoscendole un’efficaciadi cosa giudicata che non le spettava.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza gravata per laviolazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.Evidenzia infatti che la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesadella definizione del processo relativo alla legittimità dell’atto impositivoimpugnato dalla società (causa pregiudicante), sebbene avesse ravvisato unnesso di pregiudizialità tra il procedimento riguardante l’avviso di accertamentonei confronti del socio , logicamente e giuridicamente dipendente da quelloemesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]4. Preliminarmente deve darsi atto dell’intervenuta definizione agevolatadei carichi affidati all’Agente della riscossione, risultando in atti che lacontribuente ha disposto in data 31.10.2023 il primo pagamento di € 3.292,17in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione e che ad oggi ha corrisposto 11delle 18 rate previste per la definizione agevolataNumero registro generale 36705/2019Numero sezionale 4262/2026Numero di raccolta generale 19919/2026Data pubblicazione 15/06/2026Peraltro, la contribuente ha prodotto, in allegato alla memoria illustrativala documentazione attestante la presentazione e avvenuta ricezione dellapredetta istanza di definizione agevolata nonché le ricevute di pagamento.6. Pertanto, alla luce della norma di interpretazione autentica costituitadall’art.12 bis del d.l. n.84/2025 va dichiarata l’estinzione del giudizio.Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.8. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui naturaeccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativaoltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti