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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33353/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il motivo articolato non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché aspecifico.

Il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., seguendo un proprio approccio critico e omettendo di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

Il motivo, che è anche reiterativo in quanto contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità, perché articolato su motivi che si risolvono nella pedissequa riproposizione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con argomentazione corretta e completa, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MIl consigliere estensore Il re9:Nnte / ;p (r v,',' i--)c-q,h.,[OSCURATO:PERSONA] sco Cainpa.9i 1 i SEI 2026 Lit4 t -2- L' ASSISTENTi I DIZIARIO Dott.ssa Kat te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il motivo articolato non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché aspecifico. Il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., seguendo un proprio approccio critico e omettendo di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. Il motivo, che è anche reiterativo in quanto contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità, perché articolato su motivi che si risolvono nella pedissequa riproposizione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con argomentazione corretta e completa, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.MIl consigliere estensore Il re9:Nnte / ;p (r v,',' i--)c-q,h.,[OSCURATO:PERSONA] sco Cainpa.9i 1 i SEI 2026 Lit4 t -2- L' ASSISTENTi I DIZIARIO Dott.ssa Kat te
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