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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36330/2024

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la seguente °g1.0 O SEI 2024 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Litai* avverso la sentenza del 01/06/2023 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio, in punto di applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1° giugno 2023, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato del 14 maggio 2020, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. 2.

Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sul rilievo che la stessa era stata negata, in riferimento all'episodio di cessione, "presupponendo la fondatezza del presente motivo di appello".

Ad avviso della difesa - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale - l'applicazione della causa di non punibilità ha per presupposto proprio il mancato accoglimento dell'impugnazione quanto alla responsabilità penale.

La difesa ha depositato memoria, insistendo in quanto già dedotto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. formulata dalla difesa è stata rigettata dalla Corte di appello sul rilievo che "in riferimento all'episodio di cessione alla Caruso, risulta dunque inaccoglibile, presupponendo la fondatezza del presente motivo d'appello".

Manca dunque nella sentenza un'analisi della fattispecie in relazione all'eventuale sussistenza dei presupposti previsti dalla richiamata disposizione, la cui applicazione è logicamente conseguente all'affermazione della responsabilità penale e non, come sembrerebbe emergere dalla motivazione del provvedimento impugnato, alla sua esclusione.

2. La sentenza impugnata deve essere, conseguentemente, annullata, limitatamente alla statuizione in ordine all'applicabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, perché proceda al nuovo giudizio fornendo adeguata motivazione sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione in ordine all'applicabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Firen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente °g1.0 O SEI 2024 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Litai* avverso la sentenza del 01/06/2023 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio, in punto di applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1° giugno 2023, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato del 14 maggio 2020, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sul rilievo che la stessa era stata negata, in riferimento all'episodio di cessione, "presupponendo la fondatezza del presente motivo di appello". Ad avviso della difesa - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale - l'applicazione della causa di non punibilità ha per presupposto proprio il mancato accoglimento dell'impugnazione quanto alla responsabilità penale. La difesa ha depositato memoria, insistendo in quanto già dedotto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. formulata dalla difesa è stata rigettata dalla Corte di appello sul rilievo che "in riferimento all'episodio di cessione alla Caruso, risulta dunque inaccoglibile, presupponendo la fondatezza del presente motivo d'appello". Manca dunque nella sentenza un'analisi della fattispecie in relazione all'eventuale sussistenza dei presupposti previsti dalla richiamata disposizione, la cui applicazione è logicamente conseguente all'affermazione della responsabilità penale e non, come sembrerebbe emergere dalla motivazione del provvedimento impugnato, alla sua esclusione. 2. La sentenza impugnata deve essere, conseguentemente, annullata, limitatamente alla statuizione in ordine all'applicabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, perché proceda al nuovo giudizio fornendo adeguata motivazione sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione in ordine all'applicabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Firen
Sentenza Cassazione n. 36330/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris