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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 34/1993

ECLI:IT:COST:1993:34
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. [OSCURATO:PERSONA] per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 22 gennaio 1992 da dieci delegati dei consigli regionali delle regioni [OSCURATO:PERSONA], Umbria, Piemonte, [OSCURATO:PERSONA]Aosta, Lombardia, Marche, Basilicata, Toscana, [OSCURATO:PERSONA] e Veneto, tra l'altro, sul seguente quesito: "Volete che sia abrogata la legge 13 marzo 1958, n. 296 (Costituzione del Ministero della Sanità)?".

2. Con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'Ufficio centrale, richiamate le precedenti delibere, ha dato atto che le delibere dei suddetti Consigli regionali sono state ritualmente adottate.

Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato, per la conseguente deliberazione, il giorno 13 gennaio 1993, dandone comunicazione, a sua volta, ai presentatori della richiesta e al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

3. In data 8 gennaio 1993 i consiglieri delegati per i Consigli regionali del Veneto, dell'Umbria, del [OSCURATO:PERSONA] e delle Marche hanno depositato una memoria a sostegno dell'ammissibilità del referendum.

4. Nella camera di consiglio del 13 gennaio è stato udito, in qualità di difensore dei promotori, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'ammissibilità del referendum.

Il quesito referendario è rivolto a porre all'elettore la domanda se egli voglia "che sia abrogata la legge 13 marzo 1958 n. 296, recante 'Costituzione del Ministero della sanità'".

Nella sua testuale formulazione, dunque, la proposta referendaria sembra orientata al conseguimento del risultato di far scomparire dal complesso dell'apparato di governo oggi esistente la struttura ministeriale considerata.

È da rilevare, peraltro, che con una serie di provvedimenti successivi alla legge n. 296 del 1958, il legislatore ha ridisegnato un complesso di competenze attribuite sia al ministro che al ministero (vedi, ad esempio, nel primo senso, art. 1, secondo comma, art. 26, terzo comma, art. 27, primo e terzo comma, art. 28, primo comma, art. 29, nono comma, art. 54, art. 58, art. 61, primo comma, art. 62, primo comma, legge n. 132 del 1968; art. 5, art. 8, terzo, quarto e settimo comma, art. 9, art. 51, secondo comma, legge n. 833 del 1978; e, nel secondo senso, art. 1, quinto comma, art. 28, primo comma, lettera g), art. 56, secondo comma, legge n. 132 del 1968; art. 7, secondo e terzo comma, art. 8, terzo comma, lettera b), art. 50, terzo comma, legge n. 833 del 1978), complesso di competenze che implicano, ovviamente, la esistenza del ministero.

Questi testi legislativi, successivi alla legge n. 296 del 1958, non sono stati dai promotori inclusi nella proposta referendaria.

Ne consegue che la richiesta abrogativa - limitata al primo complesso normativo e non estesa anche al secondo - esprime un quesito referendario privo di quella evidenza ed univocità del momento teleologico, cioè del suo "fine intrinseco", di cui invece deve essere dotato, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent. 29/1987; sent. 47/1991), affinché il corpo elettorale sia garantito nell'esercizio del suo potere (sent. 29/1987); un quesito quindi carente della chiarezza necessaria per assicurare l'espressione di un voto consapevole (sent. 28/1987; sent. 29/1987).

La richiesta di referendum va quindi dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge 13 marzo 1958 n. 296 (Costituzione del Ministero della sanità).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. [OSCURATO:PERSONA] per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 22 gennaio 1992 da dieci delegati dei consigli regionali delle regioni [OSCURATO:PERSONA], Umbria, Piemonte, [OSCURATO:PERSONA]Aosta, Lombardia, Marche, Basilicata, Toscana, [OSCURATO:PERSONA] e Veneto, tra l'altro, sul seguente quesito: "Volete che sia abrogata la legge 13 marzo 1958, n. 296 (Costituzione del Ministero della Sanità)?". 2. Con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'Ufficio centrale, richiamate le precedenti delibere, ha dato atto che le delibere dei suddetti Consigli regionali sono state ritualmente adottate. Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato, per la conseguente deliberazione, il giorno 13 gennaio 1993, dandone comunicazione, a sua volta, ai presentatori della richiesta e al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352. 3. In data 8 gennaio 1993 i consiglieri delegati per i Consigli regionali del Veneto, dell'Umbria, del [OSCURATO:PERSONA] e delle Marche hanno depositato una memoria a sostegno dell'ammissibilità del referendum. 4. Nella camera di consiglio del 13 gennaio è stato udito, in qualità di difensore dei promotori, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'ammissibilità del referendum. Il quesito referendario è rivolto a porre all'elettore la domanda se egli voglia "che sia abrogata la legge 13 marzo 1958 n. 296, recante 'Costituzione del Ministero della sanità'". Nella sua testuale formulazione, dunque, la proposta referendaria sembra orientata al conseguimento del risultato di far scomparire dal complesso dell'apparato di governo oggi esistente la struttura ministeriale considerata. È da rilevare, peraltro, che con una serie di provvedimenti successivi alla legge n. 296 del 1958, il legislatore ha ridisegnato un complesso di competenze attribuite sia al ministro che al ministero (vedi, ad esempio, nel primo senso, art. 1, secondo comma, art. 26, terzo comma, art. 27, primo e terzo comma, art. 28, primo comma, art. 29, nono comma, art. 54, art. 58, art. 61, primo comma, art. 62, primo comma, legge n. 132 del 1968; art. 5, art. 8, terzo, quarto e settimo comma, art. 9, art. 51, secondo comma, legge n. 833 del 1978; e, nel secondo senso, art. 1, quinto comma, art. 28, primo comma, lettera g), art. 56, secondo comma, legge n. 132 del 1968; art. 7, secondo e terzo comma, art. 8, terzo comma, lettera b), art. 50, terzo comma, legge n. 833 del 1978), complesso di competenze che implicano, ovviamente, la esistenza del ministero. Questi testi legislativi, successivi alla legge n. 296 del 1958, non sono stati dai promotori inclusi nella proposta referendaria. Ne consegue che la richiesta abrogativa - limitata al primo complesso normativo e non estesa anche al secondo - esprime un quesito referendario privo di quella evidenza ed univocità del momento teleologico, cioè del suo "fine intrinseco", di cui invece deve essere dotato, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent. 29/1987; sent. 47/1991), affinché il corpo elettorale sia garantito nell'esercizio del suo potere (sent. 29/1987); un quesito quindi carente della chiarezza necessaria per assicurare l'espressione di un voto consapevole (sent. 28/1987; sent. 29/1987). La richiesta di referendum va quindi dichiarata inammissibile. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge 13 marzo 1958 n. 296 (Costituzione del Ministero della sanità). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993. Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Corte costituzionale n. 34/1993 — Fons Iuris — Fons Iuris