CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24608/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 648 cod. pen., anziché ai sensi dell'art. 648- bis cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta meramente reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrua motivazione (si veda la pag. 3 della impugnata sentenza), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, non essendo connotati da un effettivo confronto con le corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M