CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 14540/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da leva Manuel n. a Gela il 2/2/1981 avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta in data 18/12/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio a seguito di parziale annullamento disposto dalla Sesta Sezione di questa Corte del provvedimento reiettivo dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di leva Manuel, annullava l'ordinanza genetica in relazione ai capi 2) e 8) della rubrica, confermando la gravità indiziaria e la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai residui addebiti.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione dell'art. 627 cod.proc.pen. con riguardo alla gravità indiziaria per i reati contestati ai capi 26, 28 e 29 della rubrica nonché in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.pen. e alla proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere. 3. In data 6/3/2025 i difensori dell'indagato hanno trasmesso atto sottoscritto dallo leva contenente rinunzia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, meramente dedotta ma non documentata. A tanto consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]