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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31408/2026

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el 24/11/2025 della CORTE D'APPELLO DI MESSINAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso;lette le conclusioni depositate in replica dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che con memoria depositata il 22marzo ha chiesto accogliersi il ricorso e liquidarsi le spese in favore dell’imputato,ammesso al patrocinio erariale;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Messina, con la sentenza emessa il 24 novembre2025, riformava quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, che avevadichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ildelitto di furto pluriaggravato di energia elettrica.La Corte territoriale, a seguito di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale,in accoglimento dell’appello della Procura generale territoriale, riteneva laresponsabilità penale dell’imputato, riconoscendo la sussistenza della circostanzaaggravante della destinazione a pubblico servizio – dalla quale derivava laprocedibilità d’ufficio - e della esposizione alla pubblica fede, escludendol’aggravante della violenza sulle cose, ritenendo le circostanze attenuantigeneriche equivalenti alle ritenute aggravanti.2.

Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.

Il primo motivo deduce omessa valutazione della dedotta inammissibilitàdell’appello del pubblico ministero, sia per erronea individuazione della sentenzaimpugnata sia anche per intempestività dello stesso.4.

Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quantoalla circostanza aggravante della destinazione a pubblico servizio, dal che il difettodella condizione di procedibilità.Si duole il ricorrente che la Corte di appello abbia riconosciuto l’aggravante,sia per l’approssimativa formulazione della contestazione, sia anche per lainsussistenza, poiché l’energia erogata dalla compagnia elettrica non può ritenersidestinata a pubblico servizio, in quanto tale destinazione richiede che l’energia siadestinata a una pluralità di utenti, in ossequio al principio di legalità e della letteradella legge.

Secondo il ricorrente l’aggravante sarebbe configurabile solo in casodi allaccio diretto alla rete di distribuzione con danneggiamento, presupposti nonverificatisi nel caso in esame, stante la destinazione ad utenza domestica.Una diversa interpretazione condurrebbe a ritenere che l’energia sia sempredestinata a pubblico servizio.5.

Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordineagli artt. 624 e 625 cod. pen. rappresentando come non sia provata la qualità diproprietario degli immobili dell’imputato – che avrebbe rinunciato all’ereditàpaterna – in difetto di ogni accertamento a riguardo.6.

Il quarto motivo lamenta vizio di motivazione quanto alla pena, in assenzadi motivazione in ordine a una pena eccessiva e lontana dal minimo edittale, puravendo poi riconosciuto la sussistenza di ragioni – erogazione abusiva per luoghiperiferici e modesti e in quantitativi ridotti rispetto ad una abitazione – giustificantiil riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.7.

Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi delrinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 esuccessive integrazioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato.2.

Quanto al primo motivo, la sentenza di primo grado, datata 3 luglio 2024,secondo lo stesso ricorrente veniva emessa mediante «lettura del dispositivo econtestuale motivazione alla conclusione della camera di consiglio… regolarmentecomunicata al fine della decorrenza del termine di impugnazione».Per la sentenza con motivazione contestuale il termine di impugnazione digiorni 15, ex art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. sarebbe caduto il 18luglio 2024 (mercoledì), mentre l’appello è stato depositato il 19 luglio 2024.Non di meno, però, deve osservarsi come l’appello sia stato proposto dallaProcura generale presso la Corte di appello di Messina alla quale spettava lacomunicazione dell’avviso ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen.Non vi è traccia di prova della comunicazione dell’avviso, mentre invece risultache il Procuratore generale territoriale abbia sollecitato la trasmissione delfascicolo in data 6 luglio 2024, il che comprova che a quella data avesseconoscenza del deposito della sentenza (non dell’esito).

Pertanto, al più da taledata sarebbe decorso il termine di impugnazione di giorni 15, cosicchél’impugnazione ebbe a essere depositata tempestivamente.Quanto alla dedotta inammissibilità per omessa identificazione della sentenzaimpugnata, la Procura territoriale comunicava di essere incorsa in un erroremateriale.

A ben vedere si tratta di un errore quanto ai numeri della sentenza e diregistro dei procedimenti, ma gli altri elementi identificativi - imputato, delittocontestato, data e luogo di consumazione - risultavo rispondenti alla sentenza cheil Procuratore generale voleva impugnare.

Pertanto, l’errore risultava non decisive,essendo altrimenti identificabile l’atto che si voleva impugnare.

Il motivo èinfondato.3.

Quanto al secondo motivo, va premesso che il tema della incertezza nellacontestazione avrebbe dovuto essere oggetto di una specifica eccezione pergenericità dell’imputazione, che non risulta proposta.3.1 In sostanza, fermo restando che la doglianza non è formulata in modopuntuale con il secondo motivo di ricorso, in quanto non deduce la nullità deldecreto che dispone il giudizio, comunque la nullità per indeterminatezza egenericità dell'imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, non è rilevabiled'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previstodall'art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749 –01; mass. conf.

N. 20739 del 2010 Rv. 247590 - 01, N. 50098 del 2013 Rv. 257910– 01).Pertanto, sussistendo ab origine la contestazione dell’aggravante ex art. 625,n. 7, cod. pen. in relazione alla destinazione della res a pubblico servizio, non sipone il tema della tardività (o meno) della contestazione suppletiva, oggettodell’intervento recente delle Sezioni Unite che in data 26 marzo 2026 – comeemerge dalla informazione provvisoria – hanno escluso che il pubblico ministeropossa operare una contestazione suppletiva della circostanza aggravante di cuiall'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., con la conseguenza di rendere il reatoprocedibile d'ufficio, dovendo il giudice debba rilevare immediatamente lamancanza di querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.3.2 In ordine alla natura dell’energia come bene destinato al pubblico servizio,va qui richiamato quanto affermato da questa Sezione: «la cosa destinata alpubblico servizio di cui tratta l'art. 625 n. 7 c.p. è quella la cui destinazione è perun servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, Sentenza n. 698 del 03/12/2013, dep.2014, [OSCURATO:PERSONA]. 257773).

In altri termini l'aggravante sussiste qualora la cosasottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazionedi un pubblico servizio.

È allora irrilevante che la sottrazione avvenga mediante unallacciamento abusivamente effettuato ai terminali della rete elettrica collocati inuna proprietà privata, giacché ciò che rileva nella fattispecie contestata non èl'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì, e perl'appunto, la destinazione della stessa ad un pubblico servizio.

Carattere chel'energia elettrica non perde solo perché sottratta dai terminali intranei ad unaproprietà privata, posto che la sua destinazione finale non è quella di alimentarel'utenza privata che l'ha richiamata deviandola dalla rete generale e distogliendoladunque dalla fruizione degli altri utenti» (così Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021,dep. 2022, Rv. 282543 – 01, in motivazione; conf.: Sez. 4,n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422 – 01, che ha ritenuto che ciò accadaindipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti,rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nellarete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene cosìdistolta; N. 1850 del 2016 Rv. 266229 - 01).Per altro va qui richiamato quanto si legge - e condivide – in Sez. 5, n. 2505del 29/11/2023, dep.2024, Russo, Rv. 285844 – 01, per la quale l'energiaelettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmentedestinato a un pubblico servizio.In motivazione, dal par. 3, tale sentenza evidenzia come «[…] il "servizio"consiste nel fornire prestazioni mirate a persone - o a un nucleo di persone -scopo destinati.

L'aggettivo "pubblico", agli inizi del secolo scorso, assumeva unaconnotazione eminentemente "soggettiva", guardando al soggetto che erogava ilservizio concepito quale soggetto pubblico cui imputare l'attività espressione delservizio medesimo e "nominalistica" in virtù di quello specifico atto necessario adichiarare come tale il servizio pubblico.

Le critiche alla "teoria soggettiva" - perl'insoddisfazione di una ricostruzione del fenomeno improntata al mero profilo delsoggetto erogatore del servizio- hanno portato progressivamente la dottrina e lagiurisprudenza a sviluppare la tesi valorizzante la connotazione "oggettiva"dell'aggettivo "pubblico", fondata sulla peculiarità delle attività svolte.Tale tesi si è sviluppata significativamente dopo l'entrata in vigore della CartaCostituzionale, attraverso una lettura combinata degli art. 41 e

43. L'art. 43 Cost.parla espressamente di "servizio pubblico" nei termini della possibile riserva o delpossibile trasferimento, per fini di utilità generale, di imprese operanti nei servizipubblici essenziali o inerenti fonti di energia ovvero che godano di situazioni dimonopolio, allo Stato, agli enti pubblici o a comunità di lavoratori o utenti.In tale norma è possibile individuare infatti attività che, per il loro rilievosociale o per le loro specifiche condizioni di gestione, assumono una rilevanza taleda spingere l'amministrazione ad assumerne in via diretta la gestione.

Invero,poiché si fa riferimento al possibile trasferimento e alle autorità pubbliche di servizipubblici, è evidente che la teoria soggettiva è divenuta recessiva, risultandoimplicito nella formulazione della norma costituzionale, che la qualificazione dipubblicità prescinde dall'assunzione diretta dei pubblici poteri.

La lettura"oggettiva", poi» – rileva Sez. 5 Russo, in modo condivisibile - «appare piùpersuasiva, anche avendo riguardo all'art. 41, commi secondo e terzo, Cost., cheafferma che l'iniziativa privata - sebbene libera - non possa svolgersi in contrastocon l'utilità sociale e contro i fondamentali diritti personali riconosciuti.Pertanto, nell'assetto costituzionale i servizi pubblici sono quelle attivitàeconomiche a gestione variabile che, per la loro rilevanza sociale, giustificano unparticolare regime di disciplina volto a verificare che i loro fini non siano incontrasto con gli obiettivi fissati dalla pubblica amministrazione, con laconseguenza che la rilevanza delle prestazioni dei servizi pubblici deve esserecaratteristiche intrinseche delle prestazioni erogate in considerazione del numeroindeterminato dei destinatari che ne traggono giovamento.La nozione di servizio pubblico, in definitiva, resta incentrata sull'elementoteleologico del soddisfacimento di interessi dei consociati, che prescinde dallanatura pubblica o privata del soggetto che eroga in concreto il servizio, che deveinvero essere destinato alla realizzazione di fini sociali o fini di utilità generale dirilievo costituzionale che i consociati non sono in grado di soddisfareautonomamente.Elemento emblematico - in favore della tesi oggettiva - è il processo diprivatizzazione, con il progressivo passaggio da una forma diretta di interventopubblico nell'economia a un modello di intervento che vede lo Stato assumere unruolo di regolamentazione, indirizzo e controllo di attività non semplicementegestite, ma assegnate a soggetti privati, che sono rappresentate da plurimi fattori,quali: l'esistenza di una regolamentazione pubblica, che consente di qualificarecome servizi pubblici solo le attività oggetto di tale normativa derogatoria rispettoallo statuto diritto comune (Cons.

St.

Ad.

Gen, parere 12 marzo 1998, n. 30); lasoggezione del gestore al dovere di imparzialità e la destinazione istituzionaledell'attività al pubblico, in modo da comprendere solo le attività che soddisfanodirettamente i bisogni collettivi e non quelle che perseguono tale scopo solo in viastrumentale.

È dunque il legislatore che opera questa selezione e che qualificadeterminate attività di servizio come pubbliche, cioè a rilevanza collettiva.Attraverso la qualificazione legislativa, l'esercizio di gestione assume un caratteredi doverosità vista l'importanza sociale che viene rintracciata in quel servizio.Per quanto concerne specificamente l'energia elettrica - a prescindere dalchiaro riferimento all'energia contenuto nell'art. 43 Cost.- è di rilievo la previsioneespressa dall'art. 1 della legge 12 giugno 1990 n. 146, per la quale per servizipubblici si intendono quei servizi che, anche se svolti in regime di concessione omediante convenzione, sono «volti a garantire il godimento dei diritti dellapersona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà e allasicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e alla previdenza sociale,all'istruzione e alla libertà di comunicazione».

La direttiva della Presidenza delConsiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 sui principi relativi all'erogazione deipubblici servizi individua, poi, esattamente i servizi pubblici, ai sensi della legge n.146 del 1990, riferendosi a quelli che erogano energia elettrica, acqua e gas.Sulla scia di tale direttiva sono stati emanati alcuni decreti individuantichiaramente e concretamente i servizi da considerare pubblici – rileva Sez. 5 Russo- con la relativa emanazione degli schemi delle carte di servizio, come da art. 2, l.11 luglio 1995 n. 273.

Infatti, nel d.P.C. 19 maggio 1995 sono elencati i serviziche devono essere in ogni caso considerati pubblici, escludendo ogni possibileambiguità, ossia, tra gli altri, i trasporti, l'energia elettrica, l'acqua e il gas.Vi sono, altresì, le leggi sulle privatizzazioni e sulle istituzioni delle autoritàamministrative indipendenti che hanno chiarito altresì che sono da ricomprenderetra i servizi pubblici le imprese erogatrici di servizi relativi, tra l'altro, ai trasporti,alle telecomunicazioni, alle fonti di energia e agli altri servizi pubblici (art. 2,

I. 30luglio 1994 n. 474).Infine, vi è l'istituzione dell'Autorità amministrativa per l'energia e il gas ex I.14 novembre 1995 n. 481 (recante "Norme per la concorrenza e la regolazione deiservizi di pubblica utilità.

Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi dipubblica utilità"; con l'art. 13, comma 13, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, conv. con legge 21 febbraio 2014, n. 9, le sue competenze sono state esteseal settore idrico e, correlativamente, la sua denominazione è stata modificata in"Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico"; con l'art. 1, commi 527e 528, della 6 legge 27 dicembre 2017, n. 205, le competenze dell'Autorità sonostate ulteriormente ampliate al settore dei rifiuti e il suo nome è stato pertantomodificato in quello di "Autorità di Regolazione per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]"Arera), che ulteriormente conferma - ove ve ne fosse stato bisogno- l'inclusionedel settore dell'energia elettrica nella disciplina dei servizi pubblici.Dunque, può affermarsi che l'erogazione di energia elettrica costituisce in ognicaso un servizio pubblico a partire del chiaro dettato costituzionale, procedendolungo il crinale delle leggi, nonché delle disposizioni regolamentari e dei decreti inmateria».Ne consegue che, condividendo questo Collegio la natura dell’energia elettricacome bene destinato a pubblico servizio, per quanto fin qui evidenziato, lasottrazione alla rete è sottrazione ad altri destinatari della comunità e, come tale,integra l’aggravante ex art. 625, n. 7 cod. pen.D’altro canto, il bene energia è un bene essenziale – per questo pubblico –per la vita sociale e al tempo stesso non è un bene illimitato, cosicché trovaragionevole riconoscimento l’aggravamento della pena, anche in considerazionedelle convenzioni internazionali sulla dispersione di energia e la produzione dienergia pulita.In ricorso l’imputato richiama la sentenza di questa Corte n. 48043 del 2023:ma, si badi, la sentenza non riguarda il bene-energia, bensì il bene-contatore e ilsuo danneggiamento, cosicché la pronuncia richiamata non modifica né si pone incontrasto con quanto fin qui affermato, dovendosi confrontare nel caso in esamecon la condotta di furto dell’energia e non con il danneggiamento del contatore(si tratta di Sez. 4, n. 48043 del 2023, Cascone, non massimata, che richiamaSez. 5, n. 19371 del 17/04/2013, Rv. 255485 - 01).Ne consegue che il secondo motivo è infondato.4.

Quanto al terzo motivo, lo stesso è rivalutativo e non consentito in quantosollecita questa Corte ad una rilettura delle testimonianze e a una valutazione diA riguardo, per altro, come osserva anche la Procura generale, comunquel’imputato ebbe a «supplicare gli stessi tecnici di non comunicare il fatto all’enteerogatore in considerazione delle sue precarie condizioni economiche», il chepalesava come lo stesso fosse l’utilizzatore di fatto per anni dell’allaccio abusivo,non essendo necessario essere proprietario dell’immobile alimentatoabusivamente.5.

In ordine al quarto motivo, infine, la pena viene determinata nella misuradi anni uno di reclusione, che si pone, tenuto conto del minimo edittale di mesi seie del massimo di anni tre, al di sotto della media edittale, con una motivazioneper altro congrua, perché riferita alla durata nel tempo della sottrazione di energia.Tanto più che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudicenel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n.29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

Infatti, quanto più il giudiceintenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione delcorretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra icriteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevantiai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189);tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al disotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazioneda parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza dellapena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n.46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametrovalutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativoe non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena(Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

Requisiti motivazionalisussistenti nella sentenza impugnata, che conducono alla declaratoria diinammissibilità per manifesta infondatezza della doglianza.Infondata è anche l’altra obiezione di contraddittorietà della sentenza.

Non viè contraddizione fra il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ladosimetria della pena, in quanto per il primo riconoscimento viene valorizzato ilconsumo limitato operato giorno dopo giorno, non equiparabile a quello di undomicilio abitato.

Per altro Sez. 2, n. 11748 del 09/05/1980, Rv. 146553 – 01, frale altre, ha affermato che il giudice, legittimamente, può determinare la pena inmisura superiore al minimo edittale, anche quando riconosca le circostanzedeterminazioni, dato che l'indagine richiesta dall’art. 62-bis tende alla valutazionedi elementi che possono rendere l'imputato meritevole di particolare clemenza alfine di un più congruo adeguamento della pena in concreto.

Ne consegue chenessuna contraddittorietà sussiste se tali elementi, tenuti presentinell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non siano invece utilizzatianche per la determinazione della pena base (nello stesso senso, anche Sez. 1, n.2378 del 14/11/1983, dep. 1984, Guner, Rv. 163153 – 01).Anche il quarto motivo è, quindi, infondato.6.

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle speseprocessuali del ricorrente.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 04/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 24/11/2025 della CORTE D'APPELLO DI MESSINAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso;lette le conclusioni depositate in replica dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che con memoria depositata il 22marzo ha chiesto accogliersi il ricorso e liquidarsi le spese in favore dell’imputato,ammesso al patrocinio erariale;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza emessa il 24 novembre2025, riformava quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, che avevadichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ildelitto di furto pluriaggravato di energia elettrica.La Corte territoriale, a seguito di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale,in accoglimento dell’appello della Procura generale territoriale, riteneva laresponsabilità penale dell’imputato, riconoscendo la sussistenza della circostanzaaggravante della destinazione a pubblico servizio – dalla quale derivava laprocedibilità d’ufficio - e della esposizione alla pubblica fede, escludendol’aggravante della violenza sulle cose, ritenendo le circostanze attenuantigeneriche equivalenti alle ritenute aggravanti.2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il primo motivo deduce omessa valutazione della dedotta inammissibilitàdell’appello del pubblico ministero, sia per erronea individuazione della sentenzaimpugnata sia anche per intempestività dello stesso.4. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quantoalla circostanza aggravante della destinazione a pubblico servizio, dal che il difettodella condizione di procedibilità.Si duole il ricorrente che la Corte di appello abbia riconosciuto l’aggravante,sia per l’approssimativa formulazione della contestazione, sia anche per lainsussistenza, poiché l’energia erogata dalla compagnia elettrica non può ritenersidestinata a pubblico servizio, in quanto tale destinazione richiede che l’energia siadestinata a una pluralità di utenti, in ossequio al principio di legalità e della letteradella legge. Secondo il ricorrente l’aggravante sarebbe configurabile solo in casodi allaccio diretto alla rete di distribuzione con danneggiamento, presupposti nonverificatisi nel caso in esame, stante la destinazione ad utenza domestica.Una diversa interpretazione condurrebbe a ritenere che l’energia sia sempredestinata a pubblico servizio.5. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordineagli artt. 624 e 625 cod. pen. rappresentando come non sia provata la qualità diproprietario degli immobili dell’imputato – che avrebbe rinunciato all’ereditàpaterna – in difetto di ogni accertamento a riguardo.6. Il quarto motivo lamenta vizio di motivazione quanto alla pena, in assenzadi motivazione in ordine a una pena eccessiva e lontana dal minimo edittale, puravendo poi riconosciuto la sussistenza di ragioni – erogazione abusiva per luoghiperiferici e modesti e in quantitativi ridotti rispetto ad una abitazione – giustificantiil riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.7. Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi delrinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 esuccessive integrazioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. Quanto al primo motivo, la sentenza di primo grado, datata 3 luglio 2024,secondo lo stesso ricorrente veniva emessa mediante «lettura del dispositivo econtestuale motivazione alla conclusione della camera di consiglio… regolarmentecomunicata al fine della decorrenza del termine di impugnazione».Per la sentenza con motivazione contestuale il termine di impugnazione digiorni 15, ex art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. sarebbe caduto il 18luglio 2024 (mercoledì), mentre l’appello è stato depositato il 19 luglio 2024.Non di meno, però, deve osservarsi come l’appello sia stato proposto dallaProcura generale presso la Corte di appello di Messina alla quale spettava lacomunicazione dell’avviso ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen.Non vi è traccia di prova della comunicazione dell’avviso, mentre invece risultache il Procuratore generale territoriale abbia sollecitato la trasmissione delfascicolo in data 6 luglio 2024, il che comprova che a quella data avesseconoscenza del deposito della sentenza (non dell’esito). Pertanto, al più da taledata sarebbe decorso il termine di impugnazione di giorni 15, cosicchél’impugnazione ebbe a essere depositata tempestivamente.Quanto alla dedotta inammissibilità per omessa identificazione della sentenzaimpugnata, la Procura territoriale comunicava di essere incorsa in un erroremateriale. A ben vedere si tratta di un errore quanto ai numeri della sentenza e diregistro dei procedimenti, ma gli altri elementi identificativi - imputato, delittocontestato, data e luogo di consumazione - risultavo rispondenti alla sentenza cheil Procuratore generale voleva impugnare. Pertanto, l’errore risultava non decisive,essendo altrimenti identificabile l’atto che si voleva impugnare. Il motivo èinfondato.3. Quanto al secondo motivo, va premesso che il tema della incertezza nellacontestazione avrebbe dovuto essere oggetto di una specifica eccezione pergenericità dell’imputazione, che non risulta proposta.3.1 In sostanza, fermo restando che la doglianza non è formulata in modopuntuale con il secondo motivo di ricorso, in quanto non deduce la nullità deldecreto che dispone il giudizio, comunque la nullità per indeterminatezza egenericità dell'imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, non è rilevabiled'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previstodall'art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749 –01; mass. conf. N. 20739 del 2010 Rv. 247590 - 01, N. 50098 del 2013 Rv. 257910– 01).Pertanto, sussistendo ab origine la contestazione dell’aggravante ex art. 625,n. 7, cod. pen. in relazione alla destinazione della res a pubblico servizio, non sipone il tema della tardività (o meno) della contestazione suppletiva, oggettodell’intervento recente delle Sezioni Unite che in data 26 marzo 2026 – comeemerge dalla informazione provvisoria – hanno escluso che il pubblico ministeropossa operare una contestazione suppletiva della circostanza aggravante di cuiall'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., con la conseguenza di rendere il reatoprocedibile d'ufficio, dovendo il giudice debba rilevare immediatamente lamancanza di querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.3.2 In ordine alla natura dell’energia come bene destinato al pubblico servizio,va qui richiamato quanto affermato da questa Sezione: «la cosa destinata alpubblico servizio di cui tratta l'art. 625 n. 7 c.p. è quella la cui destinazione è perun servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, Sentenza n. 698 del 03/12/2013, dep.2014, [OSCURATO:PERSONA]. 257773). In altri termini l'aggravante sussiste qualora la cosasottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazionedi un pubblico servizio. È allora irrilevante che la sottrazione avvenga mediante unallacciamento abusivamente effettuato ai terminali della rete elettrica collocati inuna proprietà privata, giacché ciò che rileva nella fattispecie contestata non èl'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì, e perl'appunto, la destinazione della stessa ad un pubblico servizio. Carattere chel'energia elettrica non perde solo perché sottratta dai terminali intranei ad unaproprietà privata, posto che la sua destinazione finale non è quella di alimentarel'utenza privata che l'ha richiamata deviandola dalla rete generale e distogliendoladunque dalla fruizione degli altri utenti» (così Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021,dep. 2022, Rv. 282543 – 01, in motivazione; conf.: Sez. 4,n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422 – 01, che ha ritenuto che ciò accadaindipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti,rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nellarete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene cosìdistolta; N. 1850 del 2016 Rv. 266229 - 01).Per altro va qui richiamato quanto si legge - e condivide – in Sez. 5, n. 2505del 29/11/2023, dep.2024, Russo, Rv. 285844 – 01, per la quale l'energiaelettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmentedestinato a un pubblico servizio.In motivazione, dal par. 3, tale sentenza evidenzia come «[…] il "servizio"consiste nel fornire prestazioni mirate a persone - o a un nucleo di persone -scopo destinati. L'aggettivo "pubblico", agli inizi del secolo scorso, assumeva unaconnotazione eminentemente "soggettiva", guardando al soggetto che erogava ilservizio concepito quale soggetto pubblico cui imputare l'attività espressione delservizio medesimo e "nominalistica" in virtù di quello specifico atto necessario adichiarare come tale il servizio pubblico. Le critiche alla "teoria soggettiva" - perl'insoddisfazione di una ricostruzione del fenomeno improntata al mero profilo delsoggetto erogatore del servizio- hanno portato progressivamente la dottrina e lagiurisprudenza a sviluppare la tesi valorizzante la connotazione "oggettiva"dell'aggettivo "pubblico", fondata sulla peculiarità delle attività svolte.Tale tesi si è sviluppata significativamente dopo l'entrata in vigore della CartaCostituzionale, attraverso una lettura combinata degli art. 41 e 43. L'art. 43 Cost.parla espressamente di "servizio pubblico" nei termini della possibile riserva o delpossibile trasferimento, per fini di utilità generale, di imprese operanti nei servizipubblici essenziali o inerenti fonti di energia ovvero che godano di situazioni dimonopolio, allo Stato, agli enti pubblici o a comunità di lavoratori o utenti.In tale norma è possibile individuare infatti attività che, per il loro rilievosociale o per le loro specifiche condizioni di gestione, assumono una rilevanza taleda spingere l'amministrazione ad assumerne in via diretta la gestione. Invero,poiché si fa riferimento al possibile trasferimento e alle autorità pubbliche di servizipubblici, è evidente che la teoria soggettiva è divenuta recessiva, risultandoimplicito nella formulazione della norma costituzionale, che la qualificazione dipubblicità prescinde dall'assunzione diretta dei pubblici poteri. La lettura"oggettiva", poi» – rileva Sez. 5 Russo, in modo condivisibile - «appare piùpersuasiva, anche avendo riguardo all'art. 41, commi secondo e terzo, Cost., cheafferma che l'iniziativa privata - sebbene libera - non possa svolgersi in contrastocon l'utilità sociale e contro i fondamentali diritti personali riconosciuti.Pertanto, nell'assetto costituzionale i servizi pubblici sono quelle attivitàeconomiche a gestione variabile che, per la loro rilevanza sociale, giustificano unparticolare regime di disciplina volto a verificare che i loro fini non siano incontrasto con gli obiettivi fissati dalla pubblica amministrazione, con laconseguenza che la rilevanza delle prestazioni dei servizi pubblici deve esserecaratteristiche intrinseche delle prestazioni erogate in considerazione del numeroindeterminato dei destinatari che ne traggono giovamento.La nozione di servizio pubblico, in definitiva, resta incentrata sull'elementoteleologico del soddisfacimento di interessi dei consociati, che prescinde dallanatura pubblica o privata del soggetto che eroga in concreto il servizio, che deveinvero essere destinato alla realizzazione di fini sociali o fini di utilità generale dirilievo costituzionale che i consociati non sono in grado di soddisfareautonomamente.Elemento emblematico - in favore della tesi oggettiva - è il processo diprivatizzazione, con il progressivo passaggio da una forma diretta di interventopubblico nell'economia a un modello di intervento che vede lo Stato assumere unruolo di regolamentazione, indirizzo e controllo di attività non semplicementegestite, ma assegnate a soggetti privati, che sono rappresentate da plurimi fattori,quali: l'esistenza di una regolamentazione pubblica, che consente di qualificarecome servizi pubblici solo le attività oggetto di tale normativa derogatoria rispettoallo statuto diritto comune (Cons. St. Ad. Gen, parere 12 marzo 1998, n. 30); lasoggezione del gestore al dovere di imparzialità e la destinazione istituzionaledell'attività al pubblico, in modo da comprendere solo le attività che soddisfanodirettamente i bisogni collettivi e non quelle che perseguono tale scopo solo in viastrumentale. È dunque il legislatore che opera questa selezione e che qualificadeterminate attività di servizio come pubbliche, cioè a rilevanza collettiva.Attraverso la qualificazione legislativa, l'esercizio di gestione assume un caratteredi doverosità vista l'importanza sociale che viene rintracciata in quel servizio.Per quanto concerne specificamente l'energia elettrica - a prescindere dalchiaro riferimento all'energia contenuto nell'art. 43 Cost.- è di rilievo la previsioneespressa dall'art. 1 della legge 12 giugno 1990 n. 146, per la quale per servizipubblici si intendono quei servizi che, anche se svolti in regime di concessione omediante convenzione, sono «volti a garantire il godimento dei diritti dellapersona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà e allasicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e alla previdenza sociale,all'istruzione e alla libertà di comunicazione». La direttiva della Presidenza delConsiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 sui principi relativi all'erogazione deipubblici servizi individua, poi, esattamente i servizi pubblici, ai sensi della legge n.146 del 1990, riferendosi a quelli che erogano energia elettrica, acqua e gas.Sulla scia di tale direttiva sono stati emanati alcuni decreti individuantichiaramente e concretamente i servizi da considerare pubblici – rileva Sez. 5 Russo- con la relativa emanazione degli schemi delle carte di servizio, come da art. 2, l.11 luglio 1995 n. 273. Infatti, nel d.P.C. 19 maggio 1995 sono elencati i serviziche devono essere in ogni caso considerati pubblici, escludendo ogni possibileambiguità, ossia, tra gli altri, i trasporti, l'energia elettrica, l'acqua e il gas.Vi sono, altresì, le leggi sulle privatizzazioni e sulle istituzioni delle autoritàamministrative indipendenti che hanno chiarito altresì che sono da ricomprenderetra i servizi pubblici le imprese erogatrici di servizi relativi, tra l'altro, ai trasporti,alle telecomunicazioni, alle fonti di energia e agli altri servizi pubblici (art. 2, I. 30luglio 1994 n. 474).Infine, vi è l'istituzione dell'Autorità amministrativa per l'energia e il gas ex I.14 novembre 1995 n. 481 (recante "Norme per la concorrenza e la regolazione deiservizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi dipubblica utilità"; con l'art. 13, comma 13, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, conv. con legge 21 febbraio 2014, n. 9, le sue competenze sono state esteseal settore idrico e, correlativamente, la sua denominazione è stata modificata in"Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico"; con l'art. 1, commi 527e 528, della 6 legge 27 dicembre 2017, n. 205, le competenze dell'Autorità sonostate ulteriormente ampliate al settore dei rifiuti e il suo nome è stato pertantomodificato in quello di "Autorità di Regolazione per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]"Arera), che ulteriormente conferma - ove ve ne fosse stato bisogno- l'inclusionedel settore dell'energia elettrica nella disciplina dei servizi pubblici.Dunque, può affermarsi che l'erogazione di energia elettrica costituisce in ognicaso un servizio pubblico a partire del chiaro dettato costituzionale, procedendolungo il crinale delle leggi, nonché delle disposizioni regolamentari e dei decreti inmateria».Ne consegue che, condividendo questo Collegio la natura dell’energia elettricacome bene destinato a pubblico servizio, per quanto fin qui evidenziato, lasottrazione alla rete è sottrazione ad altri destinatari della comunità e, come tale,integra l’aggravante ex art. 625, n. 7 cod. pen.D’altro canto, il bene energia è un bene essenziale – per questo pubblico –per la vita sociale e al tempo stesso non è un bene illimitato, cosicché trovaragionevole riconoscimento l’aggravamento della pena, anche in considerazionedelle convenzioni internazionali sulla dispersione di energia e la produzione dienergia pulita.In ricorso l’imputato richiama la sentenza di questa Corte n. 48043 del 2023:ma, si badi, la sentenza non riguarda il bene-energia, bensì il bene-contatore e ilsuo danneggiamento, cosicché la pronuncia richiamata non modifica né si pone incontrasto con quanto fin qui affermato, dovendosi confrontare nel caso in esamecon la condotta di furto dell’energia e non con il danneggiamento del contatore(si tratta di Sez. 4, n. 48043 del 2023, Cascone, non massimata, che richiamaSez. 5, n. 19371 del 17/04/2013, Rv. 255485 - 01).Ne consegue che il secondo motivo è infondato.4. Quanto al terzo motivo, lo stesso è rivalutativo e non consentito in quantosollecita questa Corte ad una rilettura delle testimonianze e a una valutazione diA riguardo, per altro, come osserva anche la Procura generale, comunquel’imputato ebbe a «supplicare gli stessi tecnici di non comunicare il fatto all’enteerogatore in considerazione delle sue precarie condizioni economiche», il chepalesava come lo stesso fosse l’utilizzatore di fatto per anni dell’allaccio abusivo,non essendo necessario essere proprietario dell’immobile alimentatoabusivamente.5. In ordine al quarto motivo, infine, la pena viene determinata nella misuradi anni uno di reclusione, che si pone, tenuto conto del minimo edittale di mesi seie del massimo di anni tre, al di sotto della media edittale, con una motivazioneper altro congrua, perché riferita alla durata nel tempo della sottrazione di energia.Tanto più che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudicenel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n.29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Infatti, quanto più il giudiceintenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione delcorretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra icriteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevantiai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189);tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al disotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazioneda parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza dellapena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n.46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametrovalutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativoe non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena(Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Requisiti motivazionalisussistenti nella sentenza impugnata, che conducono alla declaratoria diinammissibilità per manifesta infondatezza della doglianza.Infondata è anche l’altra obiezione di contraddittorietà della sentenza. Non viè contraddizione fra il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ladosimetria della pena, in quanto per il primo riconoscimento viene valorizzato ilconsumo limitato operato giorno dopo giorno, non equiparabile a quello di undomicilio abitato. Per altro Sez. 2, n. 11748 del 09/05/1980, Rv. 146553 – 01, frale altre, ha affermato che il giudice, legittimamente, può determinare la pena inmisura superiore al minimo edittale, anche quando riconosca le circostanzedeterminazioni, dato che l'indagine richiesta dall’art. 62-bis tende alla valutazionedi elementi che possono rendere l'imputato meritevole di particolare clemenza alfine di un più congruo adeguamento della pena in concreto. Ne consegue chenessuna contraddittorietà sussiste se tali elementi, tenuti presentinell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non siano invece utilizzatianche per la determinazione della pena base (nello stesso senso, anche Sez. 1, n.2378 del 14/11/1983, dep. 1984, Guner, Rv. 163153 – 01).Anche il quarto motivo è, quindi, infondato.6. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle speseprocessuali del ricorrente. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 04/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 31408/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris