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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00211/2026

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ifensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nel ricorso chiedendonel’accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 28/07/2025, il Tribunale del riesame di Roma ha respintol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma aveva rigettatola richiesta di revoca della misura inflittagli della custodia cautelare in carcere o in subordinedi sostituzione della stessa con altra meno afflittiva.La misura cautelare gli era stata applicata con ordinanza in data 14/03/2025 inrelazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., quale appartenente all’associazione di tipomafioso denominata “Maphite”, dedita tra l’altro al traffico di stupefacenti, alla tratta dellepersone e allo sfruttamento della prostituzione, nonché per condotte di reato-fine disfruttamento della prostituzione.Il Tribunale del riesame riteneva corrette le valutazioni del Giudice per le indaginipreliminari, che anche a fronte delle nuove deduzioni della difesa aveva ravvisato ancorasussistenti sia i gravi indizi di colpevolezza sia le esigenze cautelari.Riportandosi alle motivazioni con le quali era stata respinta l’istanza di riesame giàproposta avverso l’ordinanza impositiva della misura da XXXXXXXXXXXXX indagata qualeconcorrente nel reato di sfruttamento della prostituzione, il Tribunale ha ribadito la pienaspontaneamente confidata con i Carabinieri, per i quali svolgeva le funzioni di interprete, eaveva raccontato di essere stata vittima di tratta; aveva in particolare affrontato un viaggiodalla Nigeria nel 2016 seguendo la falsa promessa di trovare in Italia un lavoro regolare,mentre all’arrivo era stata indotta alla prostituzione.

Il viaggio e le fasi successive con il suoaffidamento ad una “madame” (la coindagata XXXXXXXXXXXXX) erano stati ricostruiti inmaniera assai dettagliata e la distanza temporale tra i fatti e le dichiarazioni venivaconsiderata ampiamente giustificabile per la particolare condizione in cui la donna si eratrovata da minorenne a subire le condotte illecite, che l’aveva dissuasa a lungo daldenunciare i fatti, e per l’occasione determinatasi dopo l’incontro con i Carabinieri, che leaveva dato l’opportunità e lo stimolo per riferire quanto gli era accaduto.Il racconto del viaggio con le particolari situazioni che lo contrassegnavano avevatrovato riscontro nei report dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni e negli studisulla tratta dalla Nigeria elaborati dall’Università degli studi [OSCURATO:PERSONA], nonché nelledichiarazioni della madre della persona offesa che ha riferito di proposte pervenutele dallamadre di XXXXXXXXXXXXX per fare partire la figlia per l’Italia e farla lavorare nel paese diapprodo.

Ulteriori riscontri, acquisiti per il tramite di informative di polizia giudiziaria,riguardavano le notizie che la persona offesa aveva fornito sui due soggetti incaricati diguidare il gommone che li aveva condotti in Italia (che erano fratelli e che erano stati poiarrestati), sullo sbarco a [OSCURATO:PERSONA] e sul suo trasferimento alla struttura per migrantiminorenni a XXXXXXXXXXXXXXXXX, dalla quale era fuggita insieme alla sua compagna diviaggio XXXXX su richiesta della stessa XXXXXXXXXXXXX.Quanto al periodo in cui fu costretta contro la sua volontà e sotto minaccia di graviritorsioni anche nei confronti dei familiari a prostituirsi dalla XXXXXXX e dal marito (poiindividuato in XXXXXXXXXXXXXXX, appartenente all’organizzazione “Maphite”), le suedichiarazioni erano state riscontrate da quelle del collaboratore di giustiziaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Il Tribunale del riesame, sulla base di queste valutazioni, disattendeva la doglianzadella difesa di [OSCURATO:PERSONA], che sosteneva che le dichiarazioni della persona offesa fosserogeneriche e non riscontrate e le riteneva indizianti a suo carico perché lo aveva riconosciutocome uno dei due soggetti (l’altro era XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) che per conto diXXXXXXX passava a controllarla di notte anche per intimorirla.

Egli con XXXXXX la avevaaccompagnata in Questura istruendole sul racconto da rendere per ottenere la protezioneinternazionale e su come spacciarsi per maggiorenni.Infine, la persona offesa ha affermato di avere compreso che XXXXXXX e gli altriuomini del gruppo facevano effettivamente parte del sodalizio criminale spesso evocato dalla“madame” perché li aveva visti festeggiare il giorno della confraternita svolgendo un rito evestendo un abbigliamento tipico dei “Maphite”.Il Tribunale infine ricordava che l’organizzazione “Maphite” era stata già riconosciutacome associazione mafiosa dalla giurisprudenza, che il citato collaboratore di giustiziaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lo ha riconosciuto come uno degli appartenentiall’articolazione “[OSCURATO:PERSONA]” e che anche sul profilo facebook dell’indagato vierano immagini in cui egli, Edbiri e altri ostentano la propria appartenenza al cult.Le esigenze cautelari venivano, infine, ritenute non solo in forza della presunzione dicui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma anche della gravità delle condotte da luicommesse, dei suoi plurimi precedenti giudiziari e dei contatti ancora attuali dell’indagatocon gli altri sodali.2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXXXXXXXX, denunciando violazione di legge e difetto di motivazione inpunto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per il reato ex art.416-bis cod. pen.La misura cautelare non può essere giustificata dal fatto che i cult nigeriani siano statiriconosciuti come associazioni mafiose dalla giurisprudenza e non può essere sufficiente ilfatto che la “madame” della persona offesa le abbia detto più volte di essere in contatto congli “uomini di Benin” per attribuire un ruolo in un’associazione mafiosa al ricorrente.Mancano elementi individualizzanti a carico di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’accusa che lovorrebbe partecipe dell’associazione mafiosa.Gli elementi valorizzati assertivamente dal Tribunale per il riesame sono del tuttogenerici; la persona offesa ha riferito di avere visto gli uomini di XXXXXXX festeggiare ilgiorno della confraternita ma non ha indicato tra i presenti il ricorrente; le foto in cuiXXXXXXXX veniva indicato dal collaboratore Omoregie come partecipante alla festaannuale del cult non lo vedono assumere comportamenti significativi ma del tutto marginali.Con motivi aggiunti ha ribadito e ulteriormente articolato gli argomenti a sostegno dellecensure formulate nel ricorso.3.

Il difensore ha chiesto la trattazione orale del ricorso.All’udienza di discussione, il sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Il difensore ha insistito per l’annullamentodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Le censure alle quale è affidato il ricorso aggrediscono la valutazione di sussistenzadei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen.Il quadro indiziario a suo carico è stato ritenuto grave facendo leva sugli elementi inordine al suo concorso nel reato-fine dell’organizzazione di sfruttamento della prostituzionein danno di XXXXXXXXXXXX (illecito in riferimento al quale invece non si contesta la gravitàdegli indizi), sottolineando la riconducibilità di tale reato all’associazione mafiosa denominata“Maphite”, di cui faceva parte XXXXXXXXXXXXXXX, marito e complice della “madame” chegestiva l’attività di meretricio, e infine valorizzando le dichiarazioni della persona offesaXXXXXXXXXXXX che ha riferito di averlo visto con XXXXXXXXXXXXXXX in occasione diuna festa del cult e le dichiarazioni del collaboratore XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, chelo ha riconosciuto indicandolo come uno dei soggetti del gruppo.Da quanto emerge dalla motivazione del provvedimento la persona offesa dichiaranteha dedotto l’appartenenza dell’odierno indagato al sodalizio per averlo visto concorrere allecondotte di sfruttamento della prostituzione e per avere constatato la sua partecipazione aduna festa rituale del cult.Il collaboratore di giustizia lo ha indicato come soggetto appartenente al gruppo senzatuttavia specificare il suo specifico ruolo.Gli investigatori hanno tratto dal profilo facebook dell’indagato delle foto in cui egliostenta la sua appartenenza al cult insieme ad XXXXXXX.2.1.

Secondo gli arresti giurisprudenziali più autorevoli (cfr. Sez.

U, n. 36958 del27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01), «la condotta di partecipazione ad associazione ditipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativadella associazione.

Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assuntenel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per ilperseguimento dei comuni fini criminosi».E si aggiunge che «nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta,l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio,ove risulti - sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza - alla luce deglielementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di unamera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo diun'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione».Nella ricostruzione del quadro indiziario il giudice della cautela ha dato rilevanza ad unagenerica indicazione di appartenenza dell’odierno ricorrente al clan, proveniente da uncollaboratore di giustizia, che non ha tuttavia specificato il ruolo da lui rivestito e il contributoofferto al sodalizio; ha considerato indicativa dell’inserimento del gruppo criminale lapartecipazione ad una ricorrenza rituale del cult riferita dalla persona offesa; ha poisottolineato la circostanza che egli si sia fatto ritrarre con altri appartenenti al cult.Circostanza quest’ultima la cui valenza di riscontro, in realtà, può escludersi in quanto«la mera "contiguità compiacente", anche caratterizzata da atteggiamenti di fascinazioneverso un determinato apparato mafioso o di ammirazione verso i partecipi o i capi delgruppo, non costituisce comportamento sufficiente a integrare la condotta di partecipazioneall'organizzazione, ove non sia dimostrato che la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradottain un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, alla conservazione o alrafforzamento della consorteria» (Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, Marino, Rv. 286120 - 01).La materialità della condotta di partecipazione viene agganciata alle attività di vigilanzasvolta dal ricorrente mentre la persona offesa minore si prostituiva e a quelle diaccompagnamento di costei e di altra minorenne indotta al meretricio presso la localeQuestura per ottenere la regolarizzazione della loro posizione.Poiché tali condotte dovevano considerarsi svolte nell’interesse dell’organizzazione epoiché, secondo il collaboratore di giustizia, tali reati fine erano riservati agli appartenentiall’organizzazione, doveva concludersi che la commissione dei reati fine fosse sintomaticadel suo inserimento stabile nel sodalizio.2.2.

Nella composizione del quadro indiziario in forza di questi elementi, emerge tuttaviache nessuno di questi riesce a delineare in maniera adeguatamente precisa il ruoloconcretamente assunto nell’organizzazione; profilo necessario ai fini di legittimare la misuracautelare anche in relazione al titolo di cui all’art. 416-bis cod. pen.Non può considerarsi sufficiente e sintomatica la partecipazione ad un singolo reato finedimostrato a suo carico, che potrebbe anche solo essere un fatto occasionale; e lamotivazione del provvedimento impugnato, che pure evoca la sistematicità di tale condotta,non specifica alcun elemento concreto e ulteriore in tale direzione rispetto a quelli giàutilizzati per ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il concorso nella condotta disfruttamento della prostituzione in danno di XXXXXXXXXXXX.Sicché nella motivazione del provvedimento impugnato non si ricavano in manierasufficientemente specifica gli elementi sulla base dei quali può ritenersi sussistente, in capoall’odierno ricorrente «un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta dicontribuzione permanente tra affiliato ed associazione» (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021,Modaffari, cit.).3.

L’ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio limitatamente alle valutazionisulla gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente per la contestazione di cui all’art.416-bis cod. pen., affinché il Tribunale per il riesame di Roma proceda a nuovo giudizio alfine di verificare se la lacuna motivazionale sopra indicata possa essere emendata e cosìrivalutare all’esito la sussistenza delle esigenze cautelari sin qui ritenute anche in relazioneall’altro titolo di reato a lui contestato.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., dicui al capo a), e rinvia per nuovo giudizio sul capo al Tribunale di Roma competente ai sensidell'art. 309, co. 7, c.p.p.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.Così è deciso, 05/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nel ricorso chiedendonel’accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 28/07/2025, il Tribunale del riesame di Roma ha respintol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma aveva rigettatola richiesta di revoca della misura inflittagli della custodia cautelare in carcere o in subordinedi sostituzione della stessa con altra meno afflittiva.La misura cautelare gli era stata applicata con ordinanza in data 14/03/2025 inrelazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., quale appartenente all’associazione di tipomafioso denominata “Maphite”, dedita tra l’altro al traffico di stupefacenti, alla tratta dellepersone e allo sfruttamento della prostituzione, nonché per condotte di reato-fine disfruttamento della prostituzione.Il Tribunale del riesame riteneva corrette le valutazioni del Giudice per le indaginipreliminari, che anche a fronte delle nuove deduzioni della difesa aveva ravvisato ancorasussistenti sia i gravi indizi di colpevolezza sia le esigenze cautelari.Riportandosi alle motivazioni con le quali era stata respinta l’istanza di riesame giàproposta avverso l’ordinanza impositiva della misura da XXXXXXXXXXXXX indagata qualeconcorrente nel reato di sfruttamento della prostituzione, il Tribunale ha ribadito la pienaspontaneamente confidata con i Carabinieri, per i quali svolgeva le funzioni di interprete, eaveva raccontato di essere stata vittima di tratta; aveva in particolare affrontato un viaggiodalla Nigeria nel 2016 seguendo la falsa promessa di trovare in Italia un lavoro regolare,mentre all’arrivo era stata indotta alla prostituzione. Il viaggio e le fasi successive con il suoaffidamento ad una “madame” (la coindagata XXXXXXXXXXXXX) erano stati ricostruiti inmaniera assai dettagliata e la distanza temporale tra i fatti e le dichiarazioni venivaconsiderata ampiamente giustificabile per la particolare condizione in cui la donna si eratrovata da minorenne a subire le condotte illecite, che l’aveva dissuasa a lungo daldenunciare i fatti, e per l’occasione determinatasi dopo l’incontro con i Carabinieri, che leaveva dato l’opportunità e lo stimolo per riferire quanto gli era accaduto.Il racconto del viaggio con le particolari situazioni che lo contrassegnavano avevatrovato riscontro nei report dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni e negli studisulla tratta dalla Nigeria elaborati dall’Università degli studi [OSCURATO:PERSONA], nonché nelledichiarazioni della madre della persona offesa che ha riferito di proposte pervenutele dallamadre di XXXXXXXXXXXXX per fare partire la figlia per l’Italia e farla lavorare nel paese diapprodo. Ulteriori riscontri, acquisiti per il tramite di informative di polizia giudiziaria,riguardavano le notizie che la persona offesa aveva fornito sui due soggetti incaricati diguidare il gommone che li aveva condotti in Italia (che erano fratelli e che erano stati poiarrestati), sullo sbarco a [OSCURATO:PERSONA] e sul suo trasferimento alla struttura per migrantiminorenni a XXXXXXXXXXXXXXXXX, dalla quale era fuggita insieme alla sua compagna diviaggio XXXXX su richiesta della stessa XXXXXXXXXXXXX.Quanto al periodo in cui fu costretta contro la sua volontà e sotto minaccia di graviritorsioni anche nei confronti dei familiari a prostituirsi dalla XXXXXXX e dal marito (poiindividuato in XXXXXXXXXXXXXXX, appartenente all’organizzazione “Maphite”), le suedichiarazioni erano state riscontrate da quelle del collaboratore di giustiziaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Il Tribunale del riesame, sulla base di queste valutazioni, disattendeva la doglianzadella difesa di [OSCURATO:PERSONA], che sosteneva che le dichiarazioni della persona offesa fosserogeneriche e non riscontrate e le riteneva indizianti a suo carico perché lo aveva riconosciutocome uno dei due soggetti (l’altro era XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) che per conto diXXXXXXX passava a controllarla di notte anche per intimorirla. Egli con XXXXXX la avevaaccompagnata in Questura istruendole sul racconto da rendere per ottenere la protezioneinternazionale e su come spacciarsi per maggiorenni.Infine, la persona offesa ha affermato di avere compreso che XXXXXXX e gli altriuomini del gruppo facevano effettivamente parte del sodalizio criminale spesso evocato dalla“madame” perché li aveva visti festeggiare il giorno della confraternita svolgendo un rito evestendo un abbigliamento tipico dei “Maphite”.Il Tribunale infine ricordava che l’organizzazione “Maphite” era stata già riconosciutacome associazione mafiosa dalla giurisprudenza, che il citato collaboratore di giustiziaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lo ha riconosciuto come uno degli appartenentiall’articolazione “[OSCURATO:PERSONA]” e che anche sul profilo facebook dell’indagato vierano immagini in cui egli, Edbiri e altri ostentano la propria appartenenza al cult.Le esigenze cautelari venivano, infine, ritenute non solo in forza della presunzione dicui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma anche della gravità delle condotte da luicommesse, dei suoi plurimi precedenti giudiziari e dei contatti ancora attuali dell’indagatocon gli altri sodali.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXXXXXXXX, denunciando violazione di legge e difetto di motivazione inpunto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per il reato ex art.416-bis cod. pen.La misura cautelare non può essere giustificata dal fatto che i cult nigeriani siano statiriconosciuti come associazioni mafiose dalla giurisprudenza e non può essere sufficiente ilfatto che la “madame” della persona offesa le abbia detto più volte di essere in contatto congli “uomini di Benin” per attribuire un ruolo in un’associazione mafiosa al ricorrente.Mancano elementi individualizzanti a carico di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’accusa che lovorrebbe partecipe dell’associazione mafiosa.Gli elementi valorizzati assertivamente dal Tribunale per il riesame sono del tuttogenerici; la persona offesa ha riferito di avere visto gli uomini di XXXXXXX festeggiare ilgiorno della confraternita ma non ha indicato tra i presenti il ricorrente; le foto in cuiXXXXXXXX veniva indicato dal collaboratore Omoregie come partecipante alla festaannuale del cult non lo vedono assumere comportamenti significativi ma del tutto marginali.Con motivi aggiunti ha ribadito e ulteriormente articolato gli argomenti a sostegno dellecensure formulate nel ricorso.3. Il difensore ha chiesto la trattazione orale del ricorso.All’udienza di discussione, il sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Il difensore ha insistito per l’annullamentodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Le censure alle quale è affidato il ricorso aggrediscono la valutazione di sussistenzadei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen.Il quadro indiziario a suo carico è stato ritenuto grave facendo leva sugli elementi inordine al suo concorso nel reato-fine dell’organizzazione di sfruttamento della prostituzionein danno di XXXXXXXXXXXX (illecito in riferimento al quale invece non si contesta la gravitàdegli indizi), sottolineando la riconducibilità di tale reato all’associazione mafiosa denominata“Maphite”, di cui faceva parte XXXXXXXXXXXXXXX, marito e complice della “madame” chegestiva l’attività di meretricio, e infine valorizzando le dichiarazioni della persona offesaXXXXXXXXXXXX che ha riferito di averlo visto con XXXXXXXXXXXXXXX in occasione diuna festa del cult e le dichiarazioni del collaboratore XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, chelo ha riconosciuto indicandolo come uno dei soggetti del gruppo.Da quanto emerge dalla motivazione del provvedimento la persona offesa dichiaranteha dedotto l’appartenenza dell’odierno indagato al sodalizio per averlo visto concorrere allecondotte di sfruttamento della prostituzione e per avere constatato la sua partecipazione aduna festa rituale del cult.Il collaboratore di giustizia lo ha indicato come soggetto appartenente al gruppo senzatuttavia specificare il suo specifico ruolo.Gli investigatori hanno tratto dal profilo facebook dell’indagato delle foto in cui egliostenta la sua appartenenza al cult insieme ad XXXXXXX.2.1. Secondo gli arresti giurisprudenziali più autorevoli (cfr. Sez. U, n. 36958 del27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01), «la condotta di partecipazione ad associazione ditipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativadella associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assuntenel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per ilperseguimento dei comuni fini criminosi».E si aggiunge che «nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta,l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio,ove risulti - sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza - alla luce deglielementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di unamera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo diun'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione».Nella ricostruzione del quadro indiziario il giudice della cautela ha dato rilevanza ad unagenerica indicazione di appartenenza dell’odierno ricorrente al clan, proveniente da uncollaboratore di giustizia, che non ha tuttavia specificato il ruolo da lui rivestito e il contributoofferto al sodalizio; ha considerato indicativa dell’inserimento del gruppo criminale lapartecipazione ad una ricorrenza rituale del cult riferita dalla persona offesa; ha poisottolineato la circostanza che egli si sia fatto ritrarre con altri appartenenti al cult.Circostanza quest’ultima la cui valenza di riscontro, in realtà, può escludersi in quanto«la mera "contiguità compiacente", anche caratterizzata da atteggiamenti di fascinazioneverso un determinato apparato mafioso o di ammirazione verso i partecipi o i capi delgruppo, non costituisce comportamento sufficiente a integrare la condotta di partecipazioneall'organizzazione, ove non sia dimostrato che la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradottain un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, alla conservazione o alrafforzamento della consorteria» (Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, Marino, Rv. 286120 - 01).La materialità della condotta di partecipazione viene agganciata alle attività di vigilanzasvolta dal ricorrente mentre la persona offesa minore si prostituiva e a quelle diaccompagnamento di costei e di altra minorenne indotta al meretricio presso la localeQuestura per ottenere la regolarizzazione della loro posizione.Poiché tali condotte dovevano considerarsi svolte nell’interesse dell’organizzazione epoiché, secondo il collaboratore di giustizia, tali reati fine erano riservati agli appartenentiall’organizzazione, doveva concludersi che la commissione dei reati fine fosse sintomaticadel suo inserimento stabile nel sodalizio.2.2. Nella composizione del quadro indiziario in forza di questi elementi, emerge tuttaviache nessuno di questi riesce a delineare in maniera adeguatamente precisa il ruoloconcretamente assunto nell’organizzazione; profilo necessario ai fini di legittimare la misuracautelare anche in relazione al titolo di cui all’art. 416-bis cod. pen.Non può considerarsi sufficiente e sintomatica la partecipazione ad un singolo reato finedimostrato a suo carico, che potrebbe anche solo essere un fatto occasionale; e lamotivazione del provvedimento impugnato, che pure evoca la sistematicità di tale condotta,non specifica alcun elemento concreto e ulteriore in tale direzione rispetto a quelli giàutilizzati per ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il concorso nella condotta disfruttamento della prostituzione in danno di XXXXXXXXXXXX.Sicché nella motivazione del provvedimento impugnato non si ricavano in manierasufficientemente specifica gli elementi sulla base dei quali può ritenersi sussistente, in capoall’odierno ricorrente «un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta dicontribuzione permanente tra affiliato ed associazione» (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021,Modaffari, cit.).3. L’ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio limitatamente alle valutazionisulla gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente per la contestazione di cui all’art.416-bis cod. pen., affinché il Tribunale per il riesame di Roma proceda a nuovo giudizio alfine di verificare se la lacuna motivazionale sopra indicata possa essere emendata e cosìrivalutare all’esito la sussistenza delle esigenze cautelari sin qui ritenute anche in relazioneall’altro titolo di reato a lui contestato. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., dicui al capo a), e rinvia per nuovo giudizio sul capo al Tribunale di Roma competente ai sensidell'art. 309, co. 7, c.p.p.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.Così è deciso, 05/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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