CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00785/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 20 maggio 2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Gela del 18 luglio 2024, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 186, comma 7 e 116, comma 15 e 17, D.Igs. 30 aprile 1992 n. 285, unificati dal vincolo della continuazione, condannandola, previa applicazione della diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen., alla pena di mesi 4 e giorni 10 di arresto ed euro 1.400, 00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, articolando i seguenti motivi. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art.131 bis cod. pen., per avere la Corte di appello omesso di considerare l'assenza della abitualità della condotta contestata, nonché la lontananza nel tempo delle precedenti condanne definitive relative a fatti diversi, ovvero la mancanza di condanne o segnalazioni per fatti analoghi. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla eccessività della pena comminata, stante il discostamento dal minimo edittale che, ad avviso della difesa, risulterébbe sprovvisto di adeguato supporto motivazionale. Con il quarto motivo si lamenta, infine, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, sull'assunto che le condizioni ostative individuate dalla Corte territoriale fanno generico riferimento a valutazioni social preventive, trascurando di chiarire le ragioni concrete della inadeguatezza della pena sospesa nel caso concreto e della dichiarata inidoneità del domicilio individuato. 3. Il ricorso è inammissibile. I motivi sopra richiamati si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici e non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), altresì censurando il trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. 3.1. Quanto al primo motivo la censura è manifestamente infondata. I giudici di merito, difatti, hanno correttamente applicato il principio di diritto governante la materia, con il quale il ricorrente non si confronta, secondo cui, ai fini della applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità 2, dell'offesa richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590), ovvero dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01). A tal fine, la Corte di appello ha invero valorizzato il comportamento tenuto dall'imputata, la quale dopo essersi posta alla guida di un'auto senza patente, con conseguente pericolo per la sicurezza stradale, si è rifiutata ingiustificatamente di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici; nonché, i plurimi precedenti penali, anche non specifici, indicativi di una significativa capacità a delinquere della prevenuta. Quanto alla seconda contestazione, occorre aggiungere che il dettato normativo dell'istituto - previsto e disciplinato all'art. 131 bis c.p. - preclude la configurabilità della causa di non punibilità in esame quando il reato per cui si procede è per sua struttura a condotte reiterate. In tema di guida senza patente questa Corte di legittimità ha, dunque, chiarito che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 - 01). 3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo concernente le attenuanti generiche. In proposito, va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). La Corte di appello ha sul punto fornito una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 2 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01), in particolar modo evidenziando la mancanza di elementi positivamente valutabili, avuto riguardo all'obiettiva gravità del fatto e al curriculum criminale dell'imputata. Il provvedimento impugnato appare pertanto conforme all'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). 3.3. In ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha congruamente giustificato il lieve scostamento dal minimo edittale in ragione della gravità della condotta. Peraltro, questa Corte ha ripetutamente affermato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). 3.4. Parimenti infondato è il motivo riguardate la mancata sostituzione della pena. Deve invero affermarsi che, anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, per come risulti anche dai precedenti penali. I "fondati motivi" che impongono la non sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 58, comma primo, seconda parte, I. n. 689 del 1981, esprimono la necessità di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione per il giudice. Inoltre, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso sottoposto al Collegio (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic, Rv. 276716). La Corte territoriale, nella specie, ha formulato una valutazione negativa in ordine alla prognosi favorevole richiesta ai fini dell'applicazione della pena sostitutiva, con riguardo alla finalità rieducativa, al contenimento del rischio di recidiva e alla capacità dell'imputata di adempiere alle prescrizioni imposte, a tal fine valorizzando la negativa personalità dell'imputata, come emergente dalla condotta accertata in questo giudizio e dai plurimi precedenti penali. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor