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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 aprile 2021

Cassazione n. 13914/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • BERTI Aldo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (proposto) nonché (terzi interessati) • BERTI Cristiano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • BERTI Damiano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • BERTI Emiliano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • [OSCURATO:PERSONA] Eros [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] • CORSO Caterina [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • MATTEI Donato [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • BATTINI Fabiano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • LIM [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Filippine) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] • MAZZA Angelo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • [OSCURATO:PERSONA] Giovanni • ALEXANDRESCU Valentin [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] • TORELLI Francesco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • TRIO Mauro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] • [OSCURATO:PERSONA] Giorgia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] • GHERASIM Andreea [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto in data 27/04/2021 della Corte di Appello di Roma - sezione Misure di prevenzione visti gli atti, il decreto e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi; letta la memoria di replica e le conclusioni del difensore del proposto, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso il 27/04/2021 la Corte di Appello di Roma - sezione misure di prevenzione, rigettando l'appello del proposto [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati, confermava il decreto del Tribunale di Roma - sezione misure di prevenzione del 24/09/2019 di sequestro ai fini della successiva confisca dei beni intestati al Berti, ai suoi familiari e ad altri prestanome, sul presupposto della pericolosità sociale prevista dall'art. 1, comma 1 lett. b) d.lgs. 159/2011, nel periodo compreso tra il 2000 e il 2015.

In particolare, i giudici della prevenzione ritenevano, sulla base delle vicende giudiziarie ed economiche del proposto, che costui nel corso degli anni avesse accumulato un consistente patrimonio illecito, reimpiegato in attività di ristorazione o acquisti fittiziamente intestati a terzi, mediante la commissione di molteplici delitti (reati fallimentari, bancarotte, omessi versamenti d'imposta, omessa presentazione di dichiarazioni fiscali, occultamento e distruzione di scritture contabili sottratte alle curatela e all'Amministrazione finanziaria, false fatturazioni); affermavano altresì la sussistenza dei presupposti di legge, con riferimento al fumus di pericolosità sociale, alla provenienza illecita della provvista, alla riconducibilità al Berti dei beni oggetto di istanza di sequestro da parte della Procura, alla sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio disponibile.

2. Avverso il decreto della Corte di appello hanno proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai terzi interessati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati tre motivi di ricorso con i quali, previa sintesi della vicenda processuale, è stata eccepita: - la illegittimità dell'art. 27 d.lgs. 159/2011 in relazione all'art.10 per contrasto con gli artt. 3 e 24, 111 - 117 (con riferimento all'art. 6 CEDU) della Costituzione nella parte in cui è previsto il termine a pena di decadenza di dieci giorni per proporre ricorso avverso il decreto applicativo della misura patrimoniale della confisca, senza alcuna proporzione fra la brevità di detto termine e la complessità 0A.1 del provvedimento impugnato (nel caso di specie, particolarmente evidente perché il procedimento applicativo era durato due anni ed i giudici di merito avevano impiegato, rispettivamente, 60 e 90 giorni per il deposito della decisione, con disparità di trattamento rispetto all'impugnazione delle sentenze); la motivazione sul punto della corte di appello era da ritenersi incongrua perché non era stato considerato il deficit qualitativo dell'atto per il breve tempo a disposizione, in violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo, senza valorizzare inoltre il recente indirizzo della giurisprudenza costituzionale sui termini ad impugnare (Corte Costituzionale n.113 del 2000 in tema di reclamo avverso i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza); - la violazione di legge (artt. 1, comma 1, lett. b e 24 d.lgs. 159/2011) per avere la Corte di Appello erroneamente inquadrato [OSCURATO:PERSONA] nella categoria criminologica di coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e, conseguentemente, per non aver motivato circa la derivazione illecita del patrimonio confiscato (sul punto la Corte aveva condiviso il giudizio espresso dal tribunale, basandosi su precedenti penali non significativi e su risalenti fallimenti di società, nel 2002 e nel 2010, senza effettivo accertamento dei requisiti soggettivi e degli elementi di fatto, puntuali e precisi, giustificativi della misura, nell'irrilevanza a tal fine del mero status di evasore), trascurando i rilievi del consulente di parte circa la mancata percezione di redditi o l'assenza di prelievi in contanti dai conti aziendali, a conferma della carenza di una diretta attività di gestione; - violazione di legge (art. 178, comma 1 lett. c cod. proc. pen. - art. 111, comma 2 Cost.) per avere la Corte di appello omesso di dare avviso alle parti dell'acquisizione di un documento (nota informativa del Procuratore della Repubblica di Ferrara del 31/03/2021), valutato al di fuori del contraddittorio.

Dopo il deposito della requisitoria del P.G. il difensore del Berti, con memoria di replica del 18/02/2020, ha insistito nei motivi di ricorso e, in particolare, sul rilievo di costituzionalità e sulla mancanza di pericolosità sociale desumibile dagli atti del procedimento.

4. Con un unico atto, nell'interesse dei germani [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - figli del proposto - è stato articolato un unico motivo, eccependosi la violazione di legge (artt. 16 e 24 d.lgs. n. 159/2011, 125 cod. proc. pen.) circa la valutazione delle prove sulla provenienza dei beni confiscati, da ritenersi legittima e lecita, basandosi le conclusioni del giudice della prevenzione sul rapporto parentale con [OSCURATO:PERSONA], senza considerare l'autonomia dal padre, personale e patrimoniale, e le specifiche censure a riguardo formulate in appello (l'acquisto con mutuo ipotecario da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un immobile, i titoli di provenienza degli altri cespiti, i redditi da lavoro dipendente), sì che la motivazione per relationem del provvedimento impugnato era apparente ed in contrasto con il dato normativo, incentrata altresì sulla nozione di "gruppo commerciale" e non sul singolo soggetto commerciale, senza esame delle puntuali osservazioni del consulente tecnico di parte.

5. Anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato articolato, tramite il comune difensore di fiducia e con lo stesso atto, un unico motivo di ricorso, eccependosi la violazione di legge (artt. 24, comma 1 d.lgs. n. 159/2011 - 125, comma 3 cod. proc. pen.) sulla: a) riconducibilità dei beni al proposto (le quote sociali e i beni aziendali della Maestri della Ristorazione soc. coop. appartenevano ai soci, persone estranee al nucleo familiare del proposto, sì che il carattere fittizio dell'intestazione doveva essere accertato in modo rigoroso laddove il provvedimento impugnato si era basato su presunzioni e sospetti; b) la liceità degli acquisti (la consulenza di parte aveva dimostrato come era stata costituita la provvista, in maniera lecita, con gli incassi derivanti dall'acquisizione di un ramo d'azienda, guadagni che avevano consentito di far fronte alle spese e di realizzare investimenti senza impegno di capitale da parte dei soci; al contrario, il decreto impugnato, con motivazione apparente, non aveva indicato le prove della asserita illecita provenienza della provvista, secondo i principi in materia di prevenzione, con particolare riferimento all'individuazione dei delitti che in un determinato arco temporale avrebbero generato profitti reimpiegati nell'acquisto dei beni confiscati, posto che i fatti di bancarotta ascritti al Berti - risalenti al 2002 e al 2010, mentre la società era stata costituita nel 2014 - non avevano generato plusvalenze illecite.

6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il comune difensore di fiducia e con lo stesso atto, hanno anch'essi eccepito la violazione di legge (art. 24 d.lgs. n.159/2011) e la carenza motivazionale circa la sussistenza dei requisiti della disponibilità e della provenienza illecita dei beni, in relazione alla confisca delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (il decreto impugnato, appiattendosi sulle conclusioni del tribunale, senza analisi critica delle censure degli appellanti, non aveva fornito riscontri oggettivi in ordine alla gestione occulta del proposto e l'unico argomento utilizzato, la detenzione di partecipazioni della S.I.

Sviluppo Internazionale era inconferente, trattandosi di società non riconducibile al Berti; inoltre, non era stata esaminata la capacità economica del Battini, socio di minoranza, né analizzata la posizione della Lim, apoditticamente ritenuta amministratore di facciata, così come non erano state prese in considerazione le vicende acquisitive dei due immobili facenti parte del patrimonio sociale della Roy).

7. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore e gerente della Siek SA, è stata eccepita l'inosservanza dei principi sull'onere della prova e l'apparente motivazione circa la affermata disponibilità in capo al proposto della Siek SA e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. posto che la difesa aveva indicato i beneficiari delle azioni della Siek e fornito tutta la documentazione relativa alla costituzione della società, mentre la Procura istante non aveva dimostrato il carattere puramente fittizio dell'intestazione, previa indagine sui soci, sul capitale versato e sulla [OSCURATO:PERSONA] omettendo altresì di approfondire il rapporto con il proposto, dipendente - consulente della Siek, ed il ruolo svolto nella gestione societaria.

8. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - titolari, ciascuno al 50%, delle quote e dei beni aziendali della [OSCURATO:SOCIETA]. - con un unico ricorso è stata eccepita: - la violazione di legge (art. 125, comma 3 cod. proc. pen. - artt. 7, 23 e 24 d.

Igs. 159/2011) per l'inadempimento all'obbligo motivazionale sugli elementi forniti dalla difesa a sostegno della legittima titolarità delle quote societarie, incentrati sulla assenza di una contabilità parallela in capo al proposto nonché sulle documentate capacità economiche dei ricorrenti, soci e lavoratori dipendenti della società, nell'irrilevanza delle circostanze valorizzate dal giudice della prevenzione (il pagamento del canone di locazione di un immobile in uso a [OSCURATO:PERSONA], con il quale sussisteva un rapporto di collaborazione; l'ubicazione della sede della società, solo temporaneamente coincidente con la residenza anagrafica di [OSCURATO:PERSONA]); - la violazione di legge (art. 126 d.lgs. 159/2011) per l'omesso accertamento della fittizia intestazione dei beni ai terzi o, comunque, per la mancanza di motivazione sul punto (nessun elemento consentiva di ricondurre la società al proposto; la condivisione di progetti commerciali con [OSCURATO:PERSONA] non aveva valenza decisiva nel procedimento di prevenzione).

9. [OSCURATO:PERSONA] - titolare delle quote e dei beni aziendali della [OSCURATO:SOCIETA]. - ha articolato due motivi di ricorso, eccependo le medesimi violazioni di legge di cui al punto 8 che precede, riferite all'attività imprenditoriale svolta, anche in questo caso priva di collegamenti con il proposto, nel senso indicato dalla corte di appello, sotto il profilo della gestione e dell'acquisizione patrimoniale, da ritenersi legittima alla luce dei riscontri documentali forniti; al contrario, la misura della confisca si basava su suggestioni e dati irrilevanti (l'acquisto del ramo di azienda da [OSCURATO:PERSONA], con atto notarile, previo versamento del prezzo pattuito; la contemporanea attività alle dipendenze della BBC soc. coop.; le precedenti cessioni alle quali egli era stato del tutto estraneo; l'acquisto di un immobile da [OSCURATO:PERSONA], persona estranea al procedimento di prevenzione; il rapporto di collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dell'attività di ristorazione).

10. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - proprietari, rispettivamente, di alcuni beni sottoposti alla misura della confisca - con separati ricorsi, tramite il comune difensore di fiducia, hanno eccepito la violazione di legge e la carenza di motivazione circa i requisiti per l'adozione del provvedimento di confisca nonché la violazione delle norme, sostanziali e processuali, di cui agli artt. 16 e 24 d.lgs. 158/2011 e 125 cod. proc. pen.

La censura, analoga a quella formulata dal medesimo difensore nell'interesse dei germani Berti, è riferita alla posizione di ciascuna ricorrente per quanto attiene alla "prova circa la legittimità e liceità dei beni di esclusiva titolarità", avendo la corte omesso di valutare le documentate argomentazioni difensive e ribadito le inconferenti valutazioni del tribunale (per la [OSCURATO:PERSONA], il legame sentimentale con il figlio del proposto, nonostante gli accertamenti tecnici di parte sulla capacità reddittuale autonoma; per la Gherasim, l'inserimento nel cd. gruppo Berti, senza alcuna valutazione dei redditi da lavoro dipendente). [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i ricorsi sono inammissibili, censurando i ricorrenti la motivazione del provvedimento impugnato per profili, peraltro generici, estranei al giudizio di legittimità.

2. Questa corte ha già affermato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n.575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365).\-) Anche il vizio di travisamento della prova per omissione deve ritenersi estraneo al procedimento di legittimità avente ad oggetto le misure di prevenzione ove sono deducibili - appunto - solo i motivi che denuncino violazione di legge; e ciò a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero talmente erroneamente ricostruite dai giudici di merito al punto da trasfondersi in una forma di motivazione apparente od inesistente riconducibile alla violazione di legge (di recenti, Cass. sez. 2, sent. n.20968 del 06/07/2020 - dep. 15/07/2020 - Rv. 279435).

Più in particolare, è stato precisato che in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Cass. sez. 6, sent. n. 21525 del 18/06/2020 - dep. 20/07/2020 - Rv. 279284).

3. In realtà tali principi, pur richiamati a grandi linee in premessa nei ricorsi, non hanno poi trovato riscontro nella enunciazione dei motivi che assumono sostanza di censure nel merito, tese a confutare la motivazione del provvedimento impugnato per profili che attengono allo sviluppo logico delle argomentazioni del tribunale, confermate dalla corte territoriale sulla pericolosità generica del proposto e sulle misure applicate: riguardano, a titolo esemplificativo, la valutazione degli accertamenti patrimoniali della Guardia di Finanza, perché difformi da quelle dei consulenti di parte nel tracciamento dei profitti illeciti e delle somme necessarie per l'acquisto dei beni confiscati; la delimitazione temporale delle condotte illecite, secondo tesi alternative che non considerano tutti i dati riportati nel decreto del tribunale; i distinguo del proposto rispetto alle posizione dei terzi interessati, spesso parenti, privi di redditi autonomi rilevanti.

Attengono in ogni caso a denunziati deficit motivazionali, al più ad asserite incongruenze logiche, ma non inficiano la struttura del ragionamento che non può in ogni caso considerarsi assente o apparente e, quindi, in violazione di legge.

Alla luce di tali precisazioni possono esaminarsi i singoli ricorsi.

4. Il ricorso del proposto [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Manifestamente infondata e irrilevante risulta innanzitutto la questione di costituzionalità sollevata con il primo motivo, in ordine alla eccessiva brevità del termine per impugnare il decreto applicativo della misura di prevenzione; sul punto, peraltro, questa Corte ha già avuto modo di esprimersi, escludendo profili di incostituzionalità dell'art. 27 d.lgs. 159/2011 per violazione degli artt. 24, comma 2, 111, comma 3, 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU (Cass. sez. 2, sent. n. 37160 del 22/10/2020 - dep. il 22/12/2020, in motivazione, par.5.1).

Il termine per impugnare rientra nella piena discrezionalità del legislatore e prescinde dalle "dimensioni" del provvedimento impugnato; inoltre, come già osservato dalla Corte di Appello, non è in alcun modo esposto, in concreto, quale sia il pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa subito dal ricorrente che risulta aver articolato le sue difese su tutti i punti della decisione impugnata, presentando "articolatissimi e tempestivi ricorsi".

Con la censura in esame, così come prospettata in ricorso e nella memoria di replica, si reitera il riferimento ad una articolazione dei motivi che, con maggior tempo a disposizione, sarebbe stata più completa senza che si indichi quale aspetto della difesa sarebbe stato trascurato, sì che non è dato apprezzare neanche la rilevanza della questione, requisito indefettibile per la proposizione dell'eccezione di costituzionalità. 4.2 n secondo motivo riguarda il presupposto per l'applicazione della misura di prevenzione sotto il profilo della pericolosità sociale al momento dell'acquisizione illecita del patrimonio confiscato.

Sostiene il ricorrente che la corte di appello ha perimetrato il periodo temporale di percezione di redditi illeciti tra il 2000 e il 2015 sulla base di imputazioni risalenti al 2002, 2010 e 2015 per reati fallimentari e tributari, pervenendo alla conclusione del reimpiego di tali proventi nelle attività di ristorazione oggetto di confisca, senza considerare che i procedimenti penali erano "connessi a fallimenti risalenti addirittura al 2002 e 2010" e che, soprattutto, erano privi di indici di pericolosità, riferendosi, il primo, a debiti tributari e, il secondo, ad una condotta distrattiva preferenziale (anche il procedimento del 2015 aveva ad oggetto unicamente reati tributari); mancherebbe a riguardo qualsiasi accertamento in fatto, nell'irrilevanza altresì del mero status di evasore e delle prove acquisite in sede di perquisizione, con omessa valutazione delle risultanze della consulenza tecnica di parte circa l'estraneità alla gestione delle società sottoposte a provvedimento ablativo.

Così come prospettato il motivo è del tutto generico, non confrontandosi con l'ampia motivazione del decreto impugnato e, soprattutto, con i limiti del giudizio di legittimità, nei termini evidenziati, per il procedimento di prevenzione.Il giudizio di pericolosità generica si fonda infatti su argomentazioni effettive e non apparenti, ancorate a dati certi, compiutamente elaborati; il rinvio per relationem al provvedimento del tribunale si giustifica non solo per la completezza dell'analisi effettuata in primo grado ma per la sostanziale riproposizione in sede di appello di eccezioni difensive già esaminate dal tribunale, sì che ulteriori precisazioni sono state necessarie solo per riscontrare i motivi di appello.

La corte territoriale ha dato atto del coinvolgimento del ricorrente in vari reati tributari, societari, fallimentari, commessi dal 1994 (pag. 137 del decreto impugnato) fin quasi all'attualità, per oltre un ventennio, sottolineando la sperequazione tra il valore dei beni a costui riconducibili ed i redditi dichiarati, in un arco temporale coincidente col contestato reimpiego degli ingenti profitti illeciti in attività imprenditoriali, attraverso lo schermo di personalità giuridiche a tal fine costituite e cedute, con meccanismi delineati dalle indagini della Guardia di Finanza.

Si rinvia a tal fine alle pagine 111 segg. del provvedimento e, in particolare, alla sintesi delle attività delittuose delineate nella informativa del 19/04/2017 del suddetto organo di polizia giudiziaria, ben più numerose ed articolate di quelle indicate in ricorso (truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, false fatturazioni ecc.); al tracciamento dei guadagni illeciti; alla riconducibilità al proposto delle attività imprenditoriali, sulla base di riscontri documentali e contabili, rispetto ai quali la lettura alternativa della difesa costituisce valutazione di merito estranea al denunciato vizi di legge per omessa motivazione. 4.3 In definitiva, il percorso motivazionale è esente da rilievi circa la effettività del ragionamento.

Si dà atto in motivazione che i reati contestati sono molteplici e appaiono rilevanti, generando illecito arricchimento; le imputazioni si riferiscono a [OSCURATO:PERSONA], ai figli quali amministratori di fatto, agli altri indagati quali amministratori di diritto (e "di facciata"), ai soci considerati "prestanome".

Sono state indicate le fattispecie contestate: gli artt. 2- 8 d.

Igs. 74/2000 per emissione e utilizzazione, al fine di evadere le imposte sui redditi, di fatture per operazioni inesistenti; art. 2 comma 1 bis d.l. 463/83 per omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali; occultamento di documenti contabili; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte effettuata tramite la cessione di aziende; attribuzione fittizie di quote sociali alfine di eludere le disposizioni in materia; omesse dichiarazioni dei redditi; indebite compensazioni di crediti d'imposta di prevenzione; sottrazione e occultamento di scritture contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari delle società fallite; bancarotta per distrazione.

Si è specificato che i reati contestati si snodano in un arco temporale compreso dal 2011 al 2015, corrispondente agli anni di imposta e ai termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, evidenziandosi che le costituzioni delle varie società e l'acquisizione dei rami di azienda erano avvenute prima degli accertamenti e delle verifiche fiscali, cioè nel corso degli anni 2000.

Sono stati valorizzati, infine: la sentenza emessa nell'ambito del proc. 39619/15 dal GUP del Tribunale di Roma in data 29.1.2021, n.206/2021, di non luogo a provvedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei suoi figli, e degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, per intervenuta prescrizione dei reati tributari commessi fino al 2012; il decreto che ha disposto il rinvio a giudizio in pari data, per i residui reati non ancora prescritti; la nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara sulla pendenza di altro procedimento penale, n.3491/18 Mod. 21, con emissione di citazione diretta a giudizio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per reati relativi a vicende tributarie, accertati il 20/04/2018.

Rispetto all'acquisizione di tale nota agli atti del procedimento, il terzo motivo di ricorso è aspecifico, posto che in tema di procedimento di prevenzione, il termine di cui agli artt.127, comma secondo, cod. proc. pen. e 7, comma terzo, D.Lgs. n. 159 del 2011 relativo al deposito di atti deve ritenersi ordinatorio, non risultando, quindi, precluso alle parti procedere, oltre tale scadenza, al deposito di atti integrativi, memorie o documenti, sempre che venga rispettato il diritto della parte contro-interessata al contraddittorio (Cass. sez. 6, sent. n. 44408 del 10/07/2013 - dep. 31/10/2013 - Rv. 257747); la stessa difesa riconosce che il documento è stato acquisito prima della discussione e che, comunque, ne ha tenuto conto ai fini del ricorso per cassazione, senza formulare tuttavia rilievi in merito.

La richiesta di nullità della decisione è in ogni caso all'evidenza inammissibile: nell'ipotesi, infatti, in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti - come nell'ipotesi in esame - a giustificare l'identico convincimento (Cass. sez. 2, sent. n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017 - Rv. 269218).5.

I ricorsi dei terzi interessati sono generici, in quanti reiterano censure già dedotte nelle precedenti sedi di merito, senza effettivo confronto con le argomentazioni del giudice della prevenzione; anche in questo caso, inoltre, si prospettano letture alternative delle prove acquisite al fine di rivendicare, sostanzialmente, la titolarità effettiva dei beni confiscati e di negare qualsiasi ingerenza del proposto, con riferimento ad un complesso motivazionale non condivisibile ma non certo inesistente o apparente. 5.1 I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (i primi tre figli, le altre due nuore del proposto), redatti dallo stesso difensore, sono incentrati sulla medesima violazione di legge in tema di presupposti per l'applicazione della misura ablativa (artt. 16 e 24 d.

Igs. 159/2011) sostenendosi l'autonomia patrimoniale per far fronte agli acquisti e, come accennato in precedenza, l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alle vicende acquisitive ad essi riferibili; poiché i giudici della prevenzione hanno argomentato su entrambi i punti, la violazione è rapportata al contenuto precettivo dell'art. 125 cod. proc. pen. in base al quale i provvedimenti giudiziari sono motivati a pena di nullità.

I ricorsi non si confrontano in realtà con gli snodi argomentativi del provvedimento impugnato, optando per letture alternative dei dati contabili, elaborate dal consulente di parte. 5.2 Nel paragrafo A6 della motivazione in diritto sono esaminate tutte le eccezioni difensive sull'assenza dei presupposti legittimanti l'applicazione della misura di prevenzione in esame, con analitica ricostruzione delle capacità reddittuali dei figli del proposto e del complesso meccanismo societario posto in essere da costui per convogliare sui figli la ricchezza prodotta nel corso degli anni dalle aziende, attraverso un formale quanto fittizio meccanismo di lavoro dipendente, del quale non vi è alcuna traccia documentale; aziende che hanno operato in spregio di ogni regola commerciale, fiscale ed economica. 5.3 La posizione della [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle somme confiscate su un conto corrente a lei intestato, è oggetto di valutazione, rispetto ai motivi di appello ed ai rilievi basati sulla consulenza di parte, nel paragrafo A8, riscontrandosi anche in questo caso una diretta provenienza delle somme dalle società del Berti presso le quali la ricorrente risultava prestare attività lavorativa; ricostruzione analitica che proprio perché contestata - peraltro in termini generici e parziali - non può far dubitare della effettività della motivazione. 5.4 Lo stesso dicasi per la Gherasim, legata sentimentalmente ad un altro figlio del proposto.

Il ruolo di "prestanome" è stato esposto nella parte relativa alle vicende della [OSCURATO:PERSONA] e della Siek s.a. oltre che nella vicenda della vendita fittizia dell'immobile di via [OSCURATO:PERSONA] 17; per tali ragioni la ricorrente risulta indagata, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], sia per intestazione fittizia degli immobili di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] sia, in qualità di amministratore di diritto di tale società, per avere utilizzato fatture per operazioni inesistenti.

Tutte le società per le quali risulta aver lavorato e percepito redditi fanno capo al Berti, con una evasione fiscale sistematica, così come accertato dalla Guardia di Finanza (in assenza di documentazione contabile, fiscale e commerciale, relativa a tali società, non è stato possibile neanche effettuare un riscontro sull'effettiva percezione dei redditi da parte della Gherasim).

6. Anche gli altri ricorsi dei terzi interessati risultano inammissibili, presentando - come rilevato anche nella requisitoria della Procura Generale - connotazioni di genericità e aspecificità dei motivi per la mancanza di effettiva correlazione con le argomentazioni della decisione impugnata e per la sostanziale reiterazione di rilievi esaurientemente trattati dalla corte territoriale, con riferimento sia ai redditi dichiarati, incongruenti con gli assets intestati, sia alle titolarità fittizie.

7. I ricorsi di Alexandrescu e Torelli e di Trio, affidati allo stesso difensore, sono strutturati su due motivi che ripropongono la questione della carenza motivazionale del decreto impugnato, allegando questioni di merito tese a confutare le conclusioni del giudice della prevenzione secondo percorsi logico - argomentativi di evidente valenza alternativa, oltre che di sommaria ed incompleta analisi dei numerosi elementi di valutazione posti alla base del provvedimento ablativo.

È a tal fine sufficiente il rinvio ai paragrafi: - A5 per l'Alxandrescu ed il Torelli - titolari, ciascuno, del 50% delle quote e dei beni aziendali della [OSCURATO:SOCIETA]. - con riferimento ai presupposti in fatto ed in diritto del carattere fittizio dell'intestazione e della riconducibilità del patrimonio sociale al proposto (il profilo reddituale e le capacità economiche dei ricorrenti, così come ricostruiti dalla Guardia di Finanza e non contestati con idonea documentazione; gli elementi attestanti la riconducibilità al proposto, tramite il figlio Emiliano, della [OSCURATO:SOCIETA]); - A4 per il Trio, titolare al 9 8 °/o delle quote e dei beni aziendali della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., rispetto al quale la motivazione è particolarmente puntuale circa la riconducibilità indiretta al proposto della società, con confutazione delle argomentazioni difensive allegate al procedimento di prevenzione sin dal primo grado, sì che a ragione la corte territoriale ha riportato ampi stralci del decreto del tribunale per confutare quelle stesse eccezioni sulla valenza delle prove documentali e dichiarative, acquisite agli atti; rilievi basati su una lettura di tali dati alternativa - e, in realtà, incompleta e parcellizzata - riproposta anche in sede di legittimità, con esclusione pertanto della violazione di legge per mancanza o apparenza della motivazione.

7. I ricorsi dei terzi [OSCURATO:PERSONA], Corso e Mattei, Battini, Lim e Mazza, [OSCURATO:PERSONA] consistono, ciascuno, di un unico motivo con il quale, con valutazioni squisitamente di merito, si contesta la prova della illecita provenienza della provvista e la riconducibilità al proposto dei beni confiscati.

La motivazione a riguardo non può considerarsi apparente.

I paragrafi Al, A2 e A3 del decreto impugnato, ricostruiscono le vicende processuali (le valutazioni del primo giudice, le eccezioni difensive riproposte in cassazione, la confutazione dei motivi di appello) relative ai suddetti ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA], la Lim e il Mazza sostenevano infatti, con particolare riferimento alle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che il Tribunale avrebbe dovuto non soltanto dimostrare la riconducibilità delle imprese al proposto, ma anche e soprattutto spiegare le ragioni secondo le quali la "provvista" utilizzata per l'acquisto dei beni dovesse ritenersi illecita.

Ad entrambi i profili i giudici della prevenzione hanno fornito riscontro, alla stregua degli elementi di valutazione acquisiti, ricostruendo vicende societarie, operazioni fittizie, evasioni fiscali, situazione personale e patrimoniale dei titolari formali delle quote nonché riconducendo al proposto la effettiva disponibilità degli immobili costituenti il patrimonio sociale della società - paragrafo Al).

Anche l'appello di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto infondato, disattendendosi i rilievi difensivi riproposti nel giudizio di legittimità.

Con motivazione effettiva e tutt'altro che apparente, sono stati evidenziati i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e le imprese a lui riconducibili, gli elementi dimostrativi della riconducibilità del bene al proposto (punti da 1 a 10 del par.

A2), l'inidoneità delle argomentazioni difensive a confutare le conclusioni del Tribunale.

Infine, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Corso e Mattei, nella qualità di soci della M.R.

Maestri della [OSCURATO:PERSONA].

Nel paragrafo A3 sono delineati con completezza argomentativa le ragioni della confisca, con riferimento anche ai rilievi difensivi, incentrati sulla documentazione e la consulenza di parte prodotte di giudizio; in particolare le vicende societarie, la situazione reddituale dei ricorrenti, i rapporti con il Berti e la realtà imprenditoriale a costui riconducibile, il carattere fittizio delle intestazioni sulla base dei dati riportati dalla Guardia di Finanza (dati tutti estranei al ricorso in esame e confutati con il mero richiamo a principi di diritto, pacifici in materia).

8. L'inammissibilità dei ricorsi determina a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Battini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • BERTI Aldo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (proposto) nonché (terzi interessati) • BERTI Cristiano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • BERTI Damiano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • BERTI Emiliano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • [OSCURATO:PERSONA] Eros [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] • CORSO Caterina [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • MATTEI Donato [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • BATTINI Fabiano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • LIM [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Filippine) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] • MAZZA Angelo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • [OSCURATO:PERSONA] Giovanni • ALEXANDRESCU Valentin [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] • TORELLI Francesco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • TRIO Mauro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] • [OSCURATO:PERSONA] Giorgia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] • GHERASIM Andreea [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto in data 27/04/2021 della Corte di Appello di Roma - sezione Misure di prevenzione visti gli atti, il decreto e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi; letta la memoria di replica e le conclusioni del difensore del proposto, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso il 27/04/2021 la Corte di Appello di Roma - sezione misure di prevenzione, rigettando l'appello del proposto [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati, confermava il decreto del Tribunale di Roma - sezione misure di prevenzione del 24/09/2019 di sequestro ai fini della successiva confisca dei beni intestati al Berti, ai suoi familiari e ad altri prestanome, sul presupposto della pericolosità sociale prevista dall'art. 1, comma 1 lett. b) d.lgs. 159/2011, nel periodo compreso tra il 2000 e il 2015. In particolare, i giudici della prevenzione ritenevano, sulla base delle vicende giudiziarie ed economiche del proposto, che costui nel corso degli anni avesse accumulato un consistente patrimonio illecito, reimpiegato in attività di ristorazione o acquisti fittiziamente intestati a terzi, mediante la commissione di molteplici delitti (reati fallimentari, bancarotte, omessi versamenti d'imposta, omessa presentazione di dichiarazioni fiscali, occultamento e distruzione di scritture contabili sottratte alle curatela e all'Amministrazione finanziaria, false fatturazioni); affermavano altresì la sussistenza dei presupposti di legge, con riferimento al fumus di pericolosità sociale, alla provenienza illecita della provvista, alla riconducibilità al Berti dei beni oggetto di istanza di sequestro da parte della Procura, alla sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio disponibile. 2. Avverso il decreto della Corte di appello hanno proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai terzi interessati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati tre motivi di ricorso con i quali, previa sintesi della vicenda processuale, è stata eccepita: - la illegittimità dell'art. 27 d.lgs. 159/2011 in relazione all'art.10 per contrasto con gli artt. 3 e 24, 111 - 117 (con riferimento all'art. 6 CEDU) della Costituzione nella parte in cui è previsto il termine a pena di decadenza di dieci giorni per proporre ricorso avverso il decreto applicativo della misura patrimoniale della confisca, senza alcuna proporzione fra la brevità di detto termine e la complessità 0A.1 del provvedimento impugnato (nel caso di specie, particolarmente evidente perché il procedimento applicativo era durato due anni ed i giudici di merito avevano impiegato, rispettivamente, 60 e 90 giorni per il deposito della decisione, con disparità di trattamento rispetto all'impugnazione delle sentenze); la motivazione sul punto della corte di appello era da ritenersi incongrua perché non era stato considerato il deficit qualitativo dell'atto per il breve tempo a disposizione, in violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo, senza valorizzare inoltre il recente indirizzo della giurisprudenza costituzionale sui termini ad impugnare (Corte Costituzionale n.113 del 2000 in tema di reclamo avverso i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza); - la violazione di legge (artt. 1, comma 1, lett. b e 24 d.lgs. 159/2011) per avere la Corte di Appello erroneamente inquadrato [OSCURATO:PERSONA] nella categoria criminologica di coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e, conseguentemente, per non aver motivato circa la derivazione illecita del patrimonio confiscato (sul punto la Corte aveva condiviso il giudizio espresso dal tribunale, basandosi su precedenti penali non significativi e su risalenti fallimenti di società, nel 2002 e nel 2010, senza effettivo accertamento dei requisiti soggettivi e degli elementi di fatto, puntuali e precisi, giustificativi della misura, nell'irrilevanza a tal fine del mero status di evasore), trascurando i rilievi del consulente di parte circa la mancata percezione di redditi o l'assenza di prelievi in contanti dai conti aziendali, a conferma della carenza di una diretta attività di gestione; - violazione di legge (art. 178, comma 1 lett. c cod. proc. pen. - art. 111, comma 2 Cost.) per avere la Corte di appello omesso di dare avviso alle parti dell'acquisizione di un documento (nota informativa del Procuratore della Repubblica di Ferrara del 31/03/2021), valutato al di fuori del contraddittorio. Dopo il deposito della requisitoria del P.G. il difensore del Berti, con memoria di replica del 18/02/2020, ha insistito nei motivi di ricorso e, in particolare, sul rilievo di costituzionalità e sulla mancanza di pericolosità sociale desumibile dagli atti del procedimento. 4. Con un unico atto, nell'interesse dei germani [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - figli del proposto - è stato articolato un unico motivo, eccependosi la violazione di legge (artt. 16 e 24 d.lgs. n. 159/2011, 125 cod. proc. pen.) circa la valutazione delle prove sulla provenienza dei beni confiscati, da ritenersi legittima e lecita, basandosi le conclusioni del giudice della prevenzione sul rapporto parentale con [OSCURATO:PERSONA], senza considerare l'autonomia dal padre, personale e patrimoniale, e le specifiche censure a riguardo formulate in appello (l'acquisto con mutuo ipotecario da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un immobile, i titoli di provenienza degli altri cespiti, i redditi da lavoro dipendente), sì che la motivazione per relationem del provvedimento impugnato era apparente ed in contrasto con il dato normativo, incentrata altresì sulla nozione di "gruppo commerciale" e non sul singolo soggetto commerciale, senza esame delle puntuali osservazioni del consulente tecnico di parte. 5. Anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato articolato, tramite il comune difensore di fiducia e con lo stesso atto, un unico motivo di ricorso, eccependosi la violazione di legge (artt. 24, comma 1 d.lgs. n. 159/2011 - 125, comma 3 cod. proc. pen.) sulla: a) riconducibilità dei beni al proposto (le quote sociali e i beni aziendali della Maestri della Ristorazione soc. coop. appartenevano ai soci, persone estranee al nucleo familiare del proposto, sì che il carattere fittizio dell'intestazione doveva essere accertato in modo rigoroso laddove il provvedimento impugnato si era basato su presunzioni e sospetti; b) la liceità degli acquisti (la consulenza di parte aveva dimostrato come era stata costituita la provvista, in maniera lecita, con gli incassi derivanti dall'acquisizione di un ramo d'azienda, guadagni che avevano consentito di far fronte alle spese e di realizzare investimenti senza impegno di capitale da parte dei soci; al contrario, il decreto impugnato, con motivazione apparente, non aveva indicato le prove della asserita illecita provenienza della provvista, secondo i principi in materia di prevenzione, con particolare riferimento all'individuazione dei delitti che in un determinato arco temporale avrebbero generato profitti reimpiegati nell'acquisto dei beni confiscati, posto che i fatti di bancarotta ascritti al Berti - risalenti al 2002 e al 2010, mentre la società era stata costituita nel 2014 - non avevano generato plusvalenze illecite. 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il comune difensore di fiducia e con lo stesso atto, hanno anch'essi eccepito la violazione di legge (art. 24 d.lgs. n.159/2011) e la carenza motivazionale circa la sussistenza dei requisiti della disponibilità e della provenienza illecita dei beni, in relazione alla confisca delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (il decreto impugnato, appiattendosi sulle conclusioni del tribunale, senza analisi critica delle censure degli appellanti, non aveva fornito riscontri oggettivi in ordine alla gestione occulta del proposto e l'unico argomento utilizzato, la detenzione di partecipazioni della S.I. Sviluppo Internazionale era inconferente, trattandosi di società non riconducibile al Berti; inoltre, non era stata esaminata la capacità economica del Battini, socio di minoranza, né analizzata la posizione della Lim, apoditticamente ritenuta amministratore di facciata, così come non erano state prese in considerazione le vicende acquisitive dei due immobili facenti parte del patrimonio sociale della Roy). 7. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore e gerente della Siek SA, è stata eccepita l'inosservanza dei principi sull'onere della prova e l'apparente motivazione circa la affermata disponibilità in capo al proposto della Siek SA e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. posto che la difesa aveva indicato i beneficiari delle azioni della Siek e fornito tutta la documentazione relativa alla costituzione della società, mentre la Procura istante non aveva dimostrato il carattere puramente fittizio dell'intestazione, previa indagine sui soci, sul capitale versato e sulla [OSCURATO:PERSONA] omettendo altresì di approfondire il rapporto con il proposto, dipendente - consulente della Siek, ed il ruolo svolto nella gestione societaria. 8. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - titolari, ciascuno al 50%, delle quote e dei beni aziendali della [OSCURATO:SOCIETA]. - con un unico ricorso è stata eccepita: - la violazione di legge (art. 125, comma 3 cod. proc. pen. - artt. 7, 23 e 24 d. Igs. 159/2011) per l'inadempimento all'obbligo motivazionale sugli elementi forniti dalla difesa a sostegno della legittima titolarità delle quote societarie, incentrati sulla assenza di una contabilità parallela in capo al proposto nonché sulle documentate capacità economiche dei ricorrenti, soci e lavoratori dipendenti della società, nell'irrilevanza delle circostanze valorizzate dal giudice della prevenzione (il pagamento del canone di locazione di un immobile in uso a [OSCURATO:PERSONA], con il quale sussisteva un rapporto di collaborazione; l'ubicazione della sede della società, solo temporaneamente coincidente con la residenza anagrafica di [OSCURATO:PERSONA]); - la violazione di legge (art. 126 d.lgs. 159/2011) per l'omesso accertamento della fittizia intestazione dei beni ai terzi o, comunque, per la mancanza di motivazione sul punto (nessun elemento consentiva di ricondurre la società al proposto; la condivisione di progetti commerciali con [OSCURATO:PERSONA] non aveva valenza decisiva nel procedimento di prevenzione). 9. [OSCURATO:PERSONA] - titolare delle quote e dei beni aziendali della [OSCURATO:SOCIETA]. - ha articolato due motivi di ricorso, eccependo le medesimi violazioni di legge di cui al punto 8 che precede, riferite all'attività imprenditoriale svolta, anche in questo caso priva di collegamenti con il proposto, nel senso indicato dalla corte di appello, sotto il profilo della gestione e dell'acquisizione patrimoniale, da ritenersi legittima alla luce dei riscontri documentali forniti; al contrario, la misura della confisca si basava su suggestioni e dati irrilevanti (l'acquisto del ramo di azienda da [OSCURATO:PERSONA], con atto notarile, previo versamento del prezzo pattuito; la contemporanea attività alle dipendenze della BBC soc. coop.; le precedenti cessioni alle quali egli era stato del tutto estraneo; l'acquisto di un immobile da [OSCURATO:PERSONA], persona estranea al procedimento di prevenzione; il rapporto di collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dell'attività di ristorazione). 10. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - proprietari, rispettivamente, di alcuni beni sottoposti alla misura della confisca - con separati ricorsi, tramite il comune difensore di fiducia, hanno eccepito la violazione di legge e la carenza di motivazione circa i requisiti per l'adozione del provvedimento di confisca nonché la violazione delle norme, sostanziali e processuali, di cui agli artt. 16 e 24 d.lgs. 158/2011 e 125 cod. proc. pen. La censura, analoga a quella formulata dal medesimo difensore nell'interesse dei germani Berti, è riferita alla posizione di ciascuna ricorrente per quanto attiene alla "prova circa la legittimità e liceità dei beni di esclusiva titolarità", avendo la corte omesso di valutare le documentate argomentazioni difensive e ribadito le inconferenti valutazioni del tribunale (per la [OSCURATO:PERSONA], il legame sentimentale con il figlio del proposto, nonostante gli accertamenti tecnici di parte sulla capacità reddittuale autonoma; per la Gherasim, l'inserimento nel cd. gruppo Berti, senza alcuna valutazione dei redditi da lavoro dipendente). [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i ricorsi sono inammissibili, censurando i ricorrenti la motivazione del provvedimento impugnato per profili, peraltro generici, estranei al giudizio di legittimità. 2. Questa corte ha già affermato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n.575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365).\-) Anche il vizio di travisamento della prova per omissione deve ritenersi estraneo al procedimento di legittimità avente ad oggetto le misure di prevenzione ove sono deducibili - appunto - solo i motivi che denuncino violazione di legge; e ciò a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero talmente erroneamente ricostruite dai giudici di merito al punto da trasfondersi in una forma di motivazione apparente od inesistente riconducibile alla violazione di legge (di recenti, Cass. sez. 2, sent. n.20968 del 06/07/2020 - dep. 15/07/2020 - Rv. 279435). Più in particolare, è stato precisato che in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Cass. sez. 6, sent. n. 21525 del 18/06/2020 - dep. 20/07/2020 - Rv. 279284). 3. In realtà tali principi, pur richiamati a grandi linee in premessa nei ricorsi, non hanno poi trovato riscontro nella enunciazione dei motivi che assumono sostanza di censure nel merito, tese a confutare la motivazione del provvedimento impugnato per profili che attengono allo sviluppo logico delle argomentazioni del tribunale, confermate dalla corte territoriale sulla pericolosità generica del proposto e sulle misure applicate: riguardano, a titolo esemplificativo, la valutazione degli accertamenti patrimoniali della Guardia di Finanza, perché difformi da quelle dei consulenti di parte nel tracciamento dei profitti illeciti e delle somme necessarie per l'acquisto dei beni confiscati; la delimitazione temporale delle condotte illecite, secondo tesi alternative che non considerano tutti i dati riportati nel decreto del tribunale; i distinguo del proposto rispetto alle posizione dei terzi interessati, spesso parenti, privi di redditi autonomi rilevanti. Attengono in ogni caso a denunziati deficit motivazionali, al più ad asserite incongruenze logiche, ma non inficiano la struttura del ragionamento che non può in ogni caso considerarsi assente o apparente e, quindi, in violazione di legge. Alla luce di tali precisazioni possono esaminarsi i singoli ricorsi. 4. Il ricorso del proposto [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Manifestamente infondata e irrilevante risulta innanzitutto la questione di costituzionalità sollevata con il primo motivo, in ordine alla eccessiva brevità del termine per impugnare il decreto applicativo della misura di prevenzione; sul punto, peraltro, questa Corte ha già avuto modo di esprimersi, escludendo profili di incostituzionalità dell'art. 27 d.lgs. 159/2011 per violazione degli artt. 24, comma 2, 111, comma 3, 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU (Cass. sez. 2, sent. n. 37160 del 22/10/2020 - dep. il 22/12/2020, in motivazione, par.5.1). Il termine per impugnare rientra nella piena discrezionalità del legislatore e prescinde dalle "dimensioni" del provvedimento impugnato; inoltre, come già osservato dalla Corte di Appello, non è in alcun modo esposto, in concreto, quale sia il pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa subito dal ricorrente che risulta aver articolato le sue difese su tutti i punti della decisione impugnata, presentando "articolatissimi e tempestivi ricorsi". Con la censura in esame, così come prospettata in ricorso e nella memoria di replica, si reitera il riferimento ad una articolazione dei motivi che, con maggior tempo a disposizione, sarebbe stata più completa senza che si indichi quale aspetto della difesa sarebbe stato trascurato, sì che non è dato apprezzare neanche la rilevanza della questione, requisito indefettibile per la proposizione dell'eccezione di costituzionalità. 4.2 n secondo motivo riguarda il presupposto per l'applicazione della misura di prevenzione sotto il profilo della pericolosità sociale al momento dell'acquisizione illecita del patrimonio confiscato. Sostiene il ricorrente che la corte di appello ha perimetrato il periodo temporale di percezione di redditi illeciti tra il 2000 e il 2015 sulla base di imputazioni risalenti al 2002, 2010 e 2015 per reati fallimentari e tributari, pervenendo alla conclusione del reimpiego di tali proventi nelle attività di ristorazione oggetto di confisca, senza considerare che i procedimenti penali erano "connessi a fallimenti risalenti addirittura al 2002 e 2010" e che, soprattutto, erano privi di indici di pericolosità, riferendosi, il primo, a debiti tributari e, il secondo, ad una condotta distrattiva preferenziale (anche il procedimento del 2015 aveva ad oggetto unicamente reati tributari); mancherebbe a riguardo qualsiasi accertamento in fatto, nell'irrilevanza altresì del mero status di evasore e delle prove acquisite in sede di perquisizione, con omessa valutazione delle risultanze della consulenza tecnica di parte circa l'estraneità alla gestione delle società sottoposte a provvedimento ablativo. Così come prospettato il motivo è del tutto generico, non confrontandosi con l'ampia motivazione del decreto impugnato e, soprattutto, con i limiti del giudizio di legittimità, nei termini evidenziati, per il procedimento di prevenzione.Il giudizio di pericolosità generica si fonda infatti su argomentazioni effettive e non apparenti, ancorate a dati certi, compiutamente elaborati; il rinvio per relationem al provvedimento del tribunale si giustifica non solo per la completezza dell'analisi effettuata in primo grado ma per la sostanziale riproposizione in sede di appello di eccezioni difensive già esaminate dal tribunale, sì che ulteriori precisazioni sono state necessarie solo per riscontrare i motivi di appello. La corte territoriale ha dato atto del coinvolgimento del ricorrente in vari reati tributari, societari, fallimentari, commessi dal 1994 (pag. 137 del decreto impugnato) fin quasi all'attualità, per oltre un ventennio, sottolineando la sperequazione tra il valore dei beni a costui riconducibili ed i redditi dichiarati, in un arco temporale coincidente col contestato reimpiego degli ingenti profitti illeciti in attività imprenditoriali, attraverso lo schermo di personalità giuridiche a tal fine costituite e cedute, con meccanismi delineati dalle indagini della Guardia di Finanza. Si rinvia a tal fine alle pagine 111 segg. del provvedimento e, in particolare, alla sintesi delle attività delittuose delineate nella informativa del 19/04/2017 del suddetto organo di polizia giudiziaria, ben più numerose ed articolate di quelle indicate in ricorso (truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, false fatturazioni ecc.); al tracciamento dei guadagni illeciti; alla riconducibilità al proposto delle attività imprenditoriali, sulla base di riscontri documentali e contabili, rispetto ai quali la lettura alternativa della difesa costituisce valutazione di merito estranea al denunciato vizi di legge per omessa motivazione. 4.3 In definitiva, il percorso motivazionale è esente da rilievi circa la effettività del ragionamento. Si dà atto in motivazione che i reati contestati sono molteplici e appaiono rilevanti, generando illecito arricchimento; le imputazioni si riferiscono a [OSCURATO:PERSONA], ai figli quali amministratori di fatto, agli altri indagati quali amministratori di diritto (e "di facciata"), ai soci considerati "prestanome". Sono state indicate le fattispecie contestate: gli artt. 2- 8 d. Igs. 74/2000 per emissione e utilizzazione, al fine di evadere le imposte sui redditi, di fatture per operazioni inesistenti; art. 2 comma 1 bis d.l. 463/83 per omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali; occultamento di documenti contabili; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte effettuata tramite la cessione di aziende; attribuzione fittizie di quote sociali alfine di eludere le disposizioni in materia; omesse dichiarazioni dei redditi; indebite compensazioni di crediti d'imposta di prevenzione; sottrazione e occultamento di scritture contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari delle società fallite; bancarotta per distrazione. Si è specificato che i reati contestati si snodano in un arco temporale compreso dal 2011 al 2015, corrispondente agli anni di imposta e ai termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, evidenziandosi che le costituzioni delle varie società e l'acquisizione dei rami di azienda erano avvenute prima degli accertamenti e delle verifiche fiscali, cioè nel corso degli anni 2000. Sono stati valorizzati, infine: la sentenza emessa nell'ambito del proc. 39619/15 dal GUP del Tribunale di Roma in data 29.1.2021, n.206/2021, di non luogo a provvedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei suoi figli, e degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, per intervenuta prescrizione dei reati tributari commessi fino al 2012; il decreto che ha disposto il rinvio a giudizio in pari data, per i residui reati non ancora prescritti; la nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara sulla pendenza di altro procedimento penale, n.3491/18 Mod. 21, con emissione di citazione diretta a giudizio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per reati relativi a vicende tributarie, accertati il 20/04/2018. Rispetto all'acquisizione di tale nota agli atti del procedimento, il terzo motivo di ricorso è aspecifico, posto che in tema di procedimento di prevenzione, il termine di cui agli artt.127, comma secondo, cod. proc. pen. e 7, comma terzo, D.Lgs. n. 159 del 2011 relativo al deposito di atti deve ritenersi ordinatorio, non risultando, quindi, precluso alle parti procedere, oltre tale scadenza, al deposito di atti integrativi, memorie o documenti, sempre che venga rispettato il diritto della parte contro-interessata al contraddittorio (Cass. sez. 6, sent. n. 44408 del 10/07/2013 - dep. 31/10/2013 - Rv. 257747); la stessa difesa riconosce che il documento è stato acquisito prima della discussione e che, comunque, ne ha tenuto conto ai fini del ricorso per cassazione, senza formulare tuttavia rilievi in merito. La richiesta di nullità della decisione è in ogni caso all'evidenza inammissibile: nell'ipotesi, infatti, in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti - come nell'ipotesi in esame - a giustificare l'identico convincimento (Cass. sez. 2, sent. n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017 - Rv. 269218).5. I ricorsi dei terzi interessati sono generici, in quanti reiterano censure già dedotte nelle precedenti sedi di merito, senza effettivo confronto con le argomentazioni del giudice della prevenzione; anche in questo caso, inoltre, si prospettano letture alternative delle prove acquisite al fine di rivendicare, sostanzialmente, la titolarità effettiva dei beni confiscati e di negare qualsiasi ingerenza del proposto, con riferimento ad un complesso motivazionale non condivisibile ma non certo inesistente o apparente. 5.1 I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (i primi tre figli, le altre due nuore del proposto), redatti dallo stesso difensore, sono incentrati sulla medesima violazione di legge in tema di presupposti per l'applicazione della misura ablativa (artt. 16 e 24 d. Igs. 159/2011) sostenendosi l'autonomia patrimoniale per far fronte agli acquisti e, come accennato in precedenza, l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alle vicende acquisitive ad essi riferibili; poiché i giudici della prevenzione hanno argomentato su entrambi i punti, la violazione è rapportata al contenuto precettivo dell'art. 125 cod. proc. pen. in base al quale i provvedimenti giudiziari sono motivati a pena di nullità. I ricorsi non si confrontano in realtà con gli snodi argomentativi del provvedimento impugnato, optando per letture alternative dei dati contabili, elaborate dal consulente di parte. 5.2 Nel paragrafo A6 della motivazione in diritto sono esaminate tutte le eccezioni difensive sull'assenza dei presupposti legittimanti l'applicazione della misura di prevenzione in esame, con analitica ricostruzione delle capacità reddittuali dei figli del proposto e del complesso meccanismo societario posto in essere da costui per convogliare sui figli la ricchezza prodotta nel corso degli anni dalle aziende, attraverso un formale quanto fittizio meccanismo di lavoro dipendente, del quale non vi è alcuna traccia documentale; aziende che hanno operato in spregio di ogni regola commerciale, fiscale ed economica. 5.3 La posizione della [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle somme confiscate su un conto corrente a lei intestato, è oggetto di valutazione, rispetto ai motivi di appello ed ai rilievi basati sulla consulenza di parte, nel paragrafo A8, riscontrandosi anche in questo caso una diretta provenienza delle somme dalle società del Berti presso le quali la ricorrente risultava prestare attività lavorativa; ricostruzione analitica che proprio perché contestata - peraltro in termini generici e parziali - non può far dubitare della effettività della motivazione. 5.4 Lo stesso dicasi per la Gherasim, legata sentimentalmente ad un altro figlio del proposto. Il ruolo di "prestanome" è stato esposto nella parte relativa alle vicende della [OSCURATO:PERSONA] e della Siek s.a. oltre che nella vicenda della vendita fittizia dell'immobile di via [OSCURATO:PERSONA] 17; per tali ragioni la ricorrente risulta indagata, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], sia per intestazione fittizia degli immobili di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] sia, in qualità di amministratore di diritto di tale società, per avere utilizzato fatture per operazioni inesistenti. Tutte le società per le quali risulta aver lavorato e percepito redditi fanno capo al Berti, con una evasione fiscale sistematica, così come accertato dalla Guardia di Finanza (in assenza di documentazione contabile, fiscale e commerciale, relativa a tali società, non è stato possibile neanche effettuare un riscontro sull'effettiva percezione dei redditi da parte della Gherasim). 6. Anche gli altri ricorsi dei terzi interessati risultano inammissibili, presentando - come rilevato anche nella requisitoria della Procura Generale - connotazioni di genericità e aspecificità dei motivi per la mancanza di effettiva correlazione con le argomentazioni della decisione impugnata e per la sostanziale reiterazione di rilievi esaurientemente trattati dalla corte territoriale, con riferimento sia ai redditi dichiarati, incongruenti con gli assets intestati, sia alle titolarità fittizie. 7. I ricorsi di Alexandrescu e Torelli e di Trio, affidati allo stesso difensore, sono strutturati su due motivi che ripropongono la questione della carenza motivazionale del decreto impugnato, allegando questioni di merito tese a confutare le conclusioni del giudice della prevenzione secondo percorsi logico - argomentativi di evidente valenza alternativa, oltre che di sommaria ed incompleta analisi dei numerosi elementi di valutazione posti alla base del provvedimento ablativo. È a tal fine sufficiente il rinvio ai paragrafi: - A5 per l'Alxandrescu ed il Torelli - titolari, ciascuno, del 50% delle quote e dei beni aziendali della [OSCURATO:SOCIETA]. - con riferimento ai presupposti in fatto ed in diritto del carattere fittizio dell'intestazione e della riconducibilità del patrimonio sociale al proposto (il profilo reddituale e le capacità economiche dei ricorrenti, così come ricostruiti dalla Guardia di Finanza e non contestati con idonea documentazione; gli elementi attestanti la riconducibilità al proposto, tramite il figlio Emiliano, della [OSCURATO:SOCIETA]); - A4 per il Trio, titolare al 9 8 °/o delle quote e dei beni aziendali della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., rispetto al quale la motivazione è particolarmente puntuale circa la riconducibilità indiretta al proposto della società, con confutazione delle argomentazioni difensive allegate al procedimento di prevenzione sin dal primo grado, sì che a ragione la corte territoriale ha riportato ampi stralci del decreto del tribunale per confutare quelle stesse eccezioni sulla valenza delle prove documentali e dichiarative, acquisite agli atti; rilievi basati su una lettura di tali dati alternativa - e, in realtà, incompleta e parcellizzata - riproposta anche in sede di legittimità, con esclusione pertanto della violazione di legge per mancanza o apparenza della motivazione. 7. I ricorsi dei terzi [OSCURATO:PERSONA], Corso e Mattei, Battini, Lim e Mazza, [OSCURATO:PERSONA] consistono, ciascuno, di un unico motivo con il quale, con valutazioni squisitamente di merito, si contesta la prova della illecita provenienza della provvista e la riconducibilità al proposto dei beni confiscati. La motivazione a riguardo non può considerarsi apparente. I paragrafi Al, A2 e A3 del decreto impugnato, ricostruiscono le vicende processuali (le valutazioni del primo giudice, le eccezioni difensive riproposte in cassazione, la confutazione dei motivi di appello) relative ai suddetti ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA], la Lim e il Mazza sostenevano infatti, con particolare riferimento alle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che il Tribunale avrebbe dovuto non soltanto dimostrare la riconducibilità delle imprese al proposto, ma anche e soprattutto spiegare le ragioni secondo le quali la "provvista" utilizzata per l'acquisto dei beni dovesse ritenersi illecita. Ad entrambi i profili i giudici della prevenzione hanno fornito riscontro, alla stregua degli elementi di valutazione acquisiti, ricostruendo vicende societarie, operazioni fittizie, evasioni fiscali, situazione personale e patrimoniale dei titolari formali delle quote nonché riconducendo al proposto la effettiva disponibilità degli immobili costituenti il patrimonio sociale della società - paragrafo Al). Anche l'appello di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto infondato, disattendendosi i rilievi difensivi riproposti nel giudizio di legittimità. Con motivazione effettiva e tutt'altro che apparente, sono stati evidenziati i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e le imprese a lui riconducibili, gli elementi dimostrativi della riconducibilità del bene al proposto (punti da 1 a 10 del par. A2), l'inidoneità delle argomentazioni difensive a confutare le conclusioni del Tribunale. Infine, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Corso e Mattei, nella qualità di soci della M.R. Maestri della [OSCURATO:PERSONA]. Nel paragrafo A3 sono delineati con completezza argomentativa le ragioni della confisca, con riferimento anche ai rilievi difensivi, incentrati sulla documentazione e la consulenza di parte prodotte di giudizio; in particolare le vicende societarie, la situazione reddituale dei ricorrenti, i rapporti con il Berti e la realtà imprenditoriale a costui riconducibile, il carattere fittizio delle intestazioni sulla base dei dati riportati dalla Guardia di Finanza (dati tutti estranei al ricorso in esame e confutati con il mero richiamo a principi di diritto, pacifici in materia). 8. L'inammissibilità dei ricorsi determina a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Battini
Decreto Cassazione n. 13914/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris