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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 11455/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natta [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA;

98. R.G. 34761 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 628 e 624 cod. pen. con riferimento alla ritenuta integrazione del reato di rapina (in luogo della più lieve ipotesi del delitto di furto), è manifestamente infondato, oltre a non essere consentito, tenuto conto che presuppone accertamenti in fatto che non possono essere devoluti al giudice di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natta [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; 98. R.G. 34761 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 628 e 624 cod. pen. con riferimento alla ritenuta integrazione del reato di rapina (in luogo della più lieve ipotesi del delitto di furto), è manifestamente infondato, oltre a non essere consentito, tenuto conto che presuppone accertamenti in fatto che non possono essere devoluti al giudice di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consigliere