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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 09358/2026

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allegata al ricorso;– ricorrente –ControAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delVeneto n. 1107/07/2022, depositata il 27.09.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- Con la sentenza n. 53/01/2016 la CTP di Vicenza rigettava il ricorsoproposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il provvedimento n. prot.90455/2014 di revoca dell’autorizzazione ad effettuare operazioniNumero registro generale 8113/2023Numero sezionale 2461/2026Numero di raccolta generale 9358/2026Data pubblicazione 13/04/2026intracomunitarie, emesso ai sensi del punto 6 del provvedimento delDirettore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010 prot. n.2010/188376, in attuazione dell’art. 35, comma 7-ter del d.P.R. n.633/1972, vigente ratione temporis;- con la sentenza n. 193/95/2018 la CTR del Veneto accoglieval’appello proposto dalla contribuente;- proposto ricorso per cassazione dall’Ufficio, questa Corte, conordinanza n. 29680 del 2019, lo accoglieva, cassava con rinvio lasentenza impugnata e rinviava alla CTR del Veneto, in diversacomposizione, per nuovo esame in relazione al profilo accolto e aquelli rimasti assorbiti;- a seguito del ricorso in riassunzione, proposto dalla contribuente,con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR del Veneto, quale giudicedi rinvio, rigettava l’appello proposto dalla contribuente, osservando,per quanto qui ancora rileva, che:- la Corte di Cassazione, dopo avere richiamato i principi in tema diultrapetizione, ha stabilito che: “Nel caso di specie, la sentenza tantonella ricostruzione del fatto quanto nella motivazione fa riferimento afatti processuali non pertinenti, non richiamando neppure l’oggettodella sentenza impugnata della CTP n. 53/1/16, ma altre duesentenze, evidentemente rese tra le medesime parti ma con diversooggetto, come si legge nello svolgimento del fatto, ossia avvisi diaccertamento, notificati anche ai soci, ma non il provvedimento direvoca dell’iscrizione Vies; Ad ulteriore esempio, in motivazione silegge “va pertanto respinto l’appello incidentale dell’Ufficio”, quandonessun appello incidentale risulta essere stato proposto.

Ancora, neldispositivo si legge “accoglie i ricorsi introduttivi del giudizio propostoda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”, quando è pacifico chequest’ultimo non era parte del processo, e che il ricorso introduttivoera uno solo.

È dunque palese il vizio di ultrapetizione, dal momentoNumero registro generale 8113/2023Numero sezionale 2461/2026Numero di raccolta generale 9358/2026Data pubblicazione 13/04/2026che il giudice ha attribuito un bene non richiesto, ad un soggetto chenon era parte del processo, emettendo statuizioni che non trovanocorrispondenza nella domanda e dalla lettura della sentenza vaescluso l’errore materiale, in quanto l’ultrapetizione nei termini sopraindicati è confermata più volte nel corso della motivazione.”;- il primo giudice aveva confermato il provvedimento di revocaimpugnato sulla scorta di altre decisioni aventi per oggetto attiimpositivi emessi nei confronti della contribuente e riguardantinumerose fatture relative ad operazioni con aziende ritenuteinesistenti;- i comportamenti fraudolenti accertati dall’AdE e successivamenteconfermati dalla CTP erano idonei a rappresentare la pericolositàfiscale che stava alla base del provvedimento di revocadell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie;- la sentenza impugnata non era carente di motivazione essendofacilmente individuabile l’iter logico-giuridico seguito dal primo giudiceper addivenire alla decisione impugnata ed è ammissibile ilriferimento a documenti e/o provvedimenti esterni al processo,quando il loro contenuto sia riportato nella decisione, così risultandochiaro ed incontrovertibile quale sia stato il ragionamentologico/giuridico seguito dal giudice nell’emettere la sua decisione(Cass. n. 18366/2003);- le valutazioni effettuate dall’Ufficio per addivenire all’emissione delprovvedimento impugnato erano corrette e la contribuente non avevaconfutato le risultanze di fatto in merito all’individuazione delleoperazioni commerciali tra quelle inesistenti e, come tali, dadisconoscere e contestare in toto;- risultava ineccepibile il ragionamento in base al quale l’AdE haritenuto che la contribuente non solo fosse connivente con le aziendecartiere che avevano emesso le fatture relative ad operazioniNumero registro generale 8113/2023Numero sezionale 2461/2026Numero di raccolta generale 9358/2026Data pubblicazione 13/04/2026oggettivamente inesistenti, ma anche nella condizione (usando ladiligenza qualificata e/o quella del buon padre di famiglia) di rendersiconto che le operazioni commerciali fossero inesistenti;- la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione delgiudicato interno conseguente ad un passaggio della pronuncia delgiudice di appello, in cui l’accoglimento dell’appello nel giudizio diimpugnazione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione sifondava sull’avvenuto accoglimento dell’appello nel giudizioriguardante gli avvisi di accertamento collegati a detta revoca; poichétale capo della sentenza di appello non era stato oggetto del ricorsoper cassazione, che aveva riguardato solo la doglianza relativa al viziodi ultrapetizione, lo stesso era tale da poter fondare da solo, in sededi rinvio, l’invocata revoca;- il motivo è infondato, atteso che l’ordinanza della Corte diCassazione n. 29680 del 2019 aveva integralmente accolto il ricorsocon conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio allaCTR del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame inrelazione al profilo accolto e a quelli rimasti assorbiti, non essendostato individuato alcun capo della sentenza autonomo, da ritenersinon incluso nell’annullamento della sentenza di appello;- il passaggio motivazionale della decisione, indicato dalla ricorrente,costituisce una mera argomentazione sull’esito del distinto giudizio diimpugnazione proposto avverso gli atti impositivi emessi nei confrontidella contribuente, sul quale si è fondata la sentenza di appello poiritenuta viziata da ultrapetizione;Numero registro generale 8113/2023Numero sezionale 2461/2026Numero di raccolta generale 9358/2026Data pubblicazione 13/04/2026- con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 336, comma 2,cod. proc. civ. e dell’effetto espansivo del “giudicato” esterno, nonavendo la CTR in sede di rinvio rilevato che la sentenza dellamedesima CTR n. 194/2018, che aveva annullato gli avvisi diaccertamento collegati alla revoca dell’autorizzazione, avevaincidentalmente accolto “la revoca dell’iscrizione al VIES”, a nullarilevando il mancato passaggio in giudicato della suddetta decisioneavverso la quale è pendente allo stato giudizio di cassazione, datoche la revoca della revoca dell’autorizzazione era fondata sullemedesime argomentazioni su cui si basava l’annullamento degli attiimpositivi, essendo da esso dipendente;- il motivo è privo di rilievo, posto che il giudice di rinvio ha fondato lapropria decisione su autonome argomentazioni, collegate allamotivazione del provvedimento di revoca impugnato e non dipendentidall’esito del giudizio riguardanti gli atti impositivi, come si evincedall’affermazione secondo la quale: “Risulta di evidente che icomportamenti fraudolenti accertati dall’AdE e successivamenteconfermati dai Giudici erano certamente idonei a rappresentare lapericolosità fiscale che sta alla base del provvedimento di revocadell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie” e daquella secondo la quale “In particolare, ineccepibile appare ilragionamento in base al quale l’AdE ha ritenuto la Contribuente nonsolo del tutto connivente con le aziende cartiere, emittenti cioèfatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, ma altresìnella condizione (usando la diligenza qualificata e/o quella del buonpadre di famiglia) di rendersi conto che le operazioni commerciali aLei proposte e poi poste in essere, fossero del tutto inesistenti”;- il richiamo alle sentenze di primo grado, emesse nei distinti giudiziriguardanti gli avvisi di accertamento non intacca l’autonomia delNumero registro generale 8113/2023Numero sezionale 2461/2026Numero di raccolta generale 9358/2026Data pubblicazione 13/04/2026giudizio espresso dal giudice di rinvio sulla pericolosità fiscale dellacontribuente e sulla legittimità del provvedimento di revocadell’autorizzazione VIES, posto che non vi è alcuna direttaconnessione tra il provvedimento di revoca e detti atti impositivi,sicché l’esito del giudizio riguardante questi ultimi non esplica alcuneffetto espansivo sul presente giudizio;- con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata percarenza di motivazione e motivazione per relationem, per violazionedell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., in quanto dalla motivazione dellasentenza si evince che il giudice di appello ha inteso confermare lapronuncia impugnata, rinviando alla sua motivazione in modo acritico,senza esaminare analiticamente i motivi di appello e senza esprimereuna propria valutazione congrua circa l’infondatezza dei motivi diappello;- il motivo è chiaramente infondato;- la motivazione della sentenza impugnata non contiene alcunamotivazione per relationem ad altre sentenze, esprimendo un giudizioautonomo e limitandosi in alcuni passi a richiamare il giudizio diprimo grado riguardante i menzionati avvisi di accertamento, masenza far dipendere da questo la propria decisione;- in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese di lite, che liquida ineuro 4.300,00, oltre spese prenotate a debito;Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 8113/2023Numero sezionale 2461/2026Numero di raccolta generale 9358/2026Data pubblicazione 13/04/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 marzo 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
allegata al ricorso;– ricorrente –ControAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delVeneto n. 1107/07/2022, depositata il 27.09.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- Con la sentenza n. 53/01/2016 la CTP di Vicenza rigettava il ricorsoproposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il provvedimento n. prot.90455/2014 di revoca dell’autorizzazione ad effettuare operazioniNumero registro generale 8113/2023Numero sezionale 2461/2026Numero di raccolta generale 9358/2026Data pubblicazione 13/04/2026intracomunitarie, emesso ai sensi del punto 6 del provvedimento delDirettore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010 prot. n.2010/188376, in attuazione dell’art. 35, comma 7-ter del d.P.R. n.633/1972, vigente ratione temporis;- con la sentenza n. 193/95/2018 la CTR del Veneto accoglieval’appello proposto dalla contribuente;- proposto ricorso per cassazione dall’Ufficio, questa Corte, conordinanza n. 29680 del 2019, lo accoglieva, cassava con rinvio lasentenza impugnata e rinviava alla CTR del Veneto, in diversacomposizione, per nuovo esame in relazione al profilo accolto e aquelli rimasti assorbiti;- a seguito del ricorso in riassunzione, proposto dalla contribuente,con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR del Veneto, quale giudicedi rinvio, rigettava l’appello proposto dalla contribuente, osservando,per quanto qui ancora rileva, che:- la Corte di Cassazione, dopo avere richiamato i principi in tema diultrapetizione, ha stabilito che: “Nel caso di specie, la sentenza tantonella ricostruzione del fatto quanto nella motivazione fa riferimento afatti processuali non pertinenti, non richiamando neppure l’oggettodella sentenza impugnata della CTP n. 53/1/16, ma altre duesentenze, evidentemente rese tra le medesime parti ma con diversooggetto, come si legge nello svolgimento del fatto, ossia avvisi diaccertamento, notificati anche ai soci, ma non il provvedimento direvoca dell’iscrizione Vies; Ad ulteriore esempio, in motivazione silegge “va pertanto respinto l’appello incidentale dell’Ufficio”, quandonessun appello incidentale risulta essere stato proposto. Ancora, neldispositivo si legge “accoglie i ricorsi introduttivi del giudizio propostoda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”, quando è pacifico chequest’ultimo non era parte del processo, e che il ricorso introduttivoera uno solo. È dunque palese il vizio di ultrapetizione, dal momentoNumero registro generale 8113/2023Numero sezionale 2461/2026Numero di raccolta generale 9358/2026Data pubblicazione 13/04/2026che il giudice ha attribuito un bene non richiesto, ad un soggetto chenon era parte del processo, emettendo statuizioni che non trovanocorrispondenza nella domanda e dalla lettura della sentenza vaescluso l’errore materiale, in quanto l’ultrapetizione nei termini sopraindicati è confermata più volte nel corso della motivazione.”;- il primo giudice aveva confermato il provvedimento di revocaimpugnato sulla scorta di altre decisioni aventi per oggetto attiimpositivi emessi nei confronti della contribuente e riguardantinumerose fatture relative ad operazioni con aziende ritenuteinesistenti;- i comportamenti fraudolenti accertati dall’AdE e successivamenteconfermati dalla CTP erano idonei a rappresentare la pericolositàfiscale che stava alla base del provvedimento di revocadell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie;- la sentenza impugnata non era carente di motivazione essendofacilmente individuabile l’iter logico-giuridico seguito dal primo giudiceper addivenire alla decisione impugnata ed è ammissibile ilriferimento a documenti e/o provvedimenti esterni al processo,quando il loro contenuto sia riportato nella decisione, così risultandochiaro ed incontrovertibile quale sia stato il ragionamentologico/giuridico seguito dal giudice nell’emettere la sua decisione(Cass. n. 18366/2003);- le valutazioni effettuate dall’Ufficio per addivenire all’emissione delprovvedimento impugnato erano corrette e la contribuente non avevaconfutato le risultanze di fatto in merito all’individuazione delleoperazioni commerciali tra quelle inesistenti e, come tali, dadisconoscere e contestare in toto;- risultava ineccepibile il ragionamento in base al quale l’AdE haritenuto che la contribuente non solo fosse connivente con le aziendecartiere che avevano emesso le fatture relative ad operazioniNumero registro generale 8113/2023Numero sezionale 2461/2026Numero di raccolta generale 9358/2026Data pubblicazione 13/04/2026oggettivamente inesistenti, ma anche nella condizione (usando ladiligenza qualificata e/o quella del buon padre di famiglia) di rendersiconto che le operazioni commerciali fossero inesistenti;- la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione delgiudicato interno conseguente ad un passaggio della pronuncia delgiudice di appello, in cui l’accoglimento dell’appello nel giudizio diimpugnazione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione sifondava sull’avvenuto accoglimento dell’appello nel giudizioriguardante gli avvisi di accertamento collegati a detta revoca; poichétale capo della sentenza di appello non era stato oggetto del ricorsoper cassazione, che aveva riguardato solo la doglianza relativa al viziodi ultrapetizione, lo stesso era tale da poter fondare da solo, in sededi rinvio, l’invocata revoca;- il motivo è infondato, atteso che l’ordinanza della Corte diCassazione n. 29680 del 2019 aveva integralmente accolto il ricorsocon conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio allaCTR del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame inrelazione al profilo accolto e a quelli rimasti assorbiti, non essendostato individuato alcun capo della sentenza autonomo, da ritenersinon incluso nell’annullamento della sentenza di appello;- il passaggio motivazionale della decisione, indicato dalla ricorrente,costituisce una mera argomentazione sull’esito del distinto giudizio diimpugnazione proposto avverso gli atti impositivi emessi nei confrontidella contribuente, sul quale si è fondata la sentenza di appello poiritenuta viziata da ultrapetizione;Numero registro generale 8113/2023Numero sezionale 2461/2026Numero di raccolta generale 9358/2026Data pubblicazione 13/04/2026- con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 336, comma 2,cod. proc. civ. e dell’effetto espansivo del “giudicato” esterno, nonavendo la CTR in sede di rinvio rilevato che la sentenza dellamedesima CTR n. 194/2018, che aveva annullato gli avvisi diaccertamento collegati alla revoca dell’autorizzazione, avevaincidentalmente accolto “la revoca dell’iscrizione al VIES”, a nullarilevando il mancato passaggio in giudicato della suddetta decisioneavverso la quale è pendente allo stato giudizio di cassazione, datoche la revoca della revoca dell’autorizzazione era fondata sullemedesime argomentazioni su cui si basava l’annullamento degli attiimpositivi, essendo da esso dipendente;- il motivo è privo di rilievo, posto che il giudice di rinvio ha fondato lapropria decisione su autonome argomentazioni, collegate allamotivazione del provvedimento di revoca impugnato e non dipendentidall’esito del giudizio riguardanti gli atti impositivi, come si evincedall’affermazione secondo la quale: “Risulta di evidente che icomportamenti fraudolenti accertati dall’AdE e successivamenteconfermati dai Giudici erano certamente idonei a rappresentare lapericolosità fiscale che sta alla base del provvedimento di revocadell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie” e daquella secondo la quale “In particolare, ineccepibile appare ilragionamento in base al quale l’AdE ha ritenuto la Contribuente nonsolo del tutto connivente con le aziende cartiere, emittenti cioèfatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, ma altresìnella condizione (usando la diligenza qualificata e/o quella del buonpadre di famiglia) di rendersi conto che le operazioni commerciali aLei proposte e poi poste in essere, fossero del tutto inesistenti”;- il richiamo alle sentenze di primo grado, emesse nei distinti giudiziriguardanti gli avvisi di accertamento non intacca l’autonomia delNumero registro generale 8113/2023Numero sezionale 2461/2026Numero di raccolta generale 9358/2026Data pubblicazione 13/04/2026giudizio espresso dal giudice di rinvio sulla pericolosità fiscale dellacontribuente e sulla legittimità del provvedimento di revocadell’autorizzazione VIES, posto che non vi è alcuna direttaconnessione tra il provvedimento di revoca e detti atti impositivi,sicché l’esito del giudizio riguardante questi ultimi non esplica alcuneffetto espansivo sul presente giudizio;- con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata percarenza di motivazione e motivazione per relationem, per violazionedell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., in quanto dalla motivazione dellasentenza si evince che il giudice di appello ha inteso confermare lapronuncia impugnata, rinviando alla sua motivazione in modo acritico,senza esaminare analiticamente i motivi di appello e senza esprimereuna propria valutazione congrua circa l’infondatezza dei motivi diappello;- il motivo è chiaramente infondato;- la motivazione della sentenza impugnata non contiene alcunamotivazione per relationem ad altre sentenze, esprimendo un giudizioautonomo e limitandosi in alcuni passi a richiamare il giudizio diprimo grado riguardante i menzionati avvisi di accertamento, masenza far dipendere da questo la propria decisione;- in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese di lite, che liquida ineuro 4.300,00, oltre spese prenotate a debito;Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 8113/2023Numero sezionale 2461/2026Numero di raccolta generale 9358/2026Data pubblicazione 13/04/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 marzo 2026La PresidenteGiulia Iofrida
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