CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45500/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BUSSI [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 200 di multa in relazione al reato di sottrazione di energia elettrica aggravato dall'essersi avvalso di mezzo fraudolento. 2. Lamenta il ricorrente difetto di motivazione in relazione all'accertamento del fatto reato, in presenza di abitazione in comproprietà e della mancanza di prova su chi abbia eseguito l'allaccio abusivo. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato, ed altresì del tutto ripropositivi di analoga censura adeguatamente vagliata e disattesa dal giudice di appello il quale ha rappresentato come il ricor- rente vivesse con la propria famiglia presso la suddetta abitazione fin dal Gen- naio 2015, che i lavori di ristrutturazione erano stati eseguiti in epoca successiva e che il ricorrente, quale intestatario del nucleo familiare, aveva utilizzato per lungo tempo l'immobile con un risparmio di spesa di circa il 90 per cento. Sul punto pacifica è la giurisprudenza secondo la quale deve rispondere del reato in questione aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consa- pevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (cfr. da ultimo sez.5, n.24592 del 30.4.2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281440). 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]