CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08618/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 02/05/2024, visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 02/05/2024, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 14/11/2017 del Tribunale di Napoli, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 5, d.P.R. 309/1990, rispettivamente, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, e mesi 8 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza gli imputati propongono ricorso congiunto ricorso per cassazione, in cui lamentano: - per Cardillo, vizio di motivazione; la sentenza è illogica in quanto confonde la connivenza passiva con il concorso nel reato, in quanto lo stupefacente apparteneva pacificamente al Ferrara; la Corte di appello nel ritenere la condotta concorsuale del ricorrente non applica una massima di esperienza oggettiva, ma offre una sua personale valutazione delle motivazioni dello spaccio; - per Ferrara, vizio di motivazione; la sentenza è illogica in quanto abbandona la logica per dare spazio a criteri inferenziali privi di riscontro. 3. I ricorsi sono inammissibili. Le due sentenze di merito ricostruiscono concordemente il fatto, appurando che il Ferrara (v. pag. 2 sentenza impugnata) fu colui che materialmente cedette lo stupefacente al Mantice, per cui la doglianza dallo stesso avanzata è totalmente generica e inammissibile. Quanto al Cardillo, la sentenza precisa che egli era colui che era alla guida della vettura, che stazionava da lungo tempo a bordo strada (elemento che fa propendere per una deliberata attività non episodica di cessione di stupefacenti), circostanza da cui inferisce, in modo certamente non illogico, la partecipazione, quantomeno morale, del Cardillo, alla cessione. La costante giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 32032 del 07/06/2022, Chiambretti, n.m.), fonda la distinzione tra la connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, nel fatto che mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 – 02). Tale concorso deve essere inoltre caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito. In applicazione di questo principio, si è escluso, ad esempio, che sia sufficiente per configurare il concorso nella detenzione di sostanza stupefacente l'accertamento di un rapporto di mera coabitazione nell'appartamento in cui la droga era custodita, non ravvisando a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impedire l'evento ex art. 40 cod. pen. (Sez. 3, n. 18499 del 10/11/2015, dep. 2016, Villirillo, n.m.; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167-01, e Sez. 6, n. 52116 del 15/11/2019, Finizio, Rv. 278064-01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivato, in modo certo non manifestamente illogico in ordine alla sussistenza di precisi elementi da cui inferire la partecipazione della stessa alla attività illecita dell’imputato, non solo come rafforzatrice del proposito criminoso, ma come parte attiva della condotta stessa. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia peraltro che lo stesso ricorrente denuncia la mera “illogicità” della pronuncia, non la “manifesta illogicità”, circostanza che già indirizza i ricorsi verso l’inammissibilità. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 ciascuno. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil