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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 01264/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva, senza tuttavia compiere una accertamento della capacitò delinquenziale del ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rispetto ad una puntuale motivazione con cui la Corte ha spiegato perché sussistono i presupposti per ritenere sussistente la contestata recidiva, nulla di specifico è stato dedotto.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva, senza tuttavia compiere una accertamento della capacitò delinquenziale del ricorrente. 3. Il ricorso è inammissibile. Rispetto ad una puntuale motivazione con cui la Corte ha spiegato perché sussistono i presupposti per ritenere sussistente la contestata recidiva, nulla di specifico è stato dedotto. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.
Sentenza Cassazione n. 01264/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris