CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14149/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 942- 20 19 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viaLuigi Canina 6,presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso con l'avv . prof. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia G.B. Martini n.3 , presso la sede dell’ente , rappresentata e difes a dagli avv . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso , con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2019 n. 9242 sez. S2 -ud. 11-6-2024 - 2 - avverso la sentenza n. 40/2018della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA , pubblicatail 14/9/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria della [OSCURATO:SOCIETA], l’atto di rinuncia al ricorso e l’accettazione; sentito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di estinzionedel giudizio; rilevato che: - con ricorso notificato in data 20/3/2019 , [OSCURATO:PERSONA], quale presidente del Collegio sindacale di [OSCURATO:SOCIETA]. dal 3 aprile 2014 al 21 novembre 2015, ha chiesto la cassazione della sentenza n. 40/2018 con cui laCorte d'appello d i Bologna ha rigettato la sua opposizioneavverso la delibera 20106 del 6 settembre 2017 che gli aveva inflitto due sanzioni per complessivi Euro 10.000 per violazione delle procedure di valutazione di adeguatezza della clientela, di cui all’art. 21, comma 1, lettera d del d . lgs . n . 58 del 1998 (t.u.f.) , all'articolo 15 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/[OSCURATO:SOCIETA] del 29 ottobre 2007,all'articolo 21 comma 1 lett. a ) del t .u. f , a gli art . 39 e 40 del [OSCURATO:PERSONA] n. 16190 del 29 ottobre 2007 per gli intermediari, nonché per violazione del dovere di informazione di cui all'art.21 comma 1 lett.a del t.u.f. e degli art . 28 e 31 del R egolamento intermediaricitato; -[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso; considerato che: - con atto del 27 / 5 /2 4 il ricorrente ha rinunciato al ricorso e l’ente controricorrente ha accettato la rinuncia, aderendo alla richiesta di compensazione delle spese, sicché non è necessario riportare i motivi di censura; Ric. 2019 n. 9242 sez. S2 -ud. 11-6-2024 - 3 - - la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l'art. 391 cod. proc. civ. e le spese possono essere compensate; - in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione, compensando le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda s