Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 ottobre 2026

Cassazione n. 26351/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ona [OSCURATO:PERSONA] di Gotto-intimato-avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 819/2024 depositatail 20/11/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2026dalla [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleCarmelo Celentano, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo diricorso, con assorbimento del secondo motivo, e per l’inammissibilità delterzo motivo;udita l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente.Numero registro generale 12108/2025 Numero di raccolta generale 26351/2026Numero sezionale 3626/2026 Data pubblicazione 06/10/20261.

Con ricorso al Giudice del lavoro di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto,[OSCURATO:PERSONA], premesso di essere impiegato come lavoratoresocialmente utile (lsu) presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] P.G. dal 1996,lamentava l’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulaticon l’ente, prorogati fino al 2013, chiedendo la conversione in tempoindeterminato e la condanna dell’ente al risarcimento dei danni e alpagamento delle differenze retributive.2.

Il Tribunale rigettava le domande escludendo che l’abuso del ricorsoal contratto a termine potesse dare luogo ad assunzione in ruolo nellapubblica amministrazione, ostandovi l’art. 36, comma 5, T.U. n. 165 del2001 e ritenendo che non potesse essere riconosciuto alcun risarcimentodel danno per mancanza di allegazioni.3.

La Corte d’appello di Messina confermava tale decisione.4.

In seguito a ricorso per cassazione, questa Corte, con ordinanza n.13864 del 29 maggio 2023, ha accolto il ricorso principale del lavoratore edichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Comune; ha cassato lasentenza di secondo grado, rinviando alla stessa Corte d’appello di Messinain diversa composizione.5.

Riassunto il giudizio in sede di rinvio da parte di [OSCURATO:PERSONA],la Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 819/2024, pubblicata il 20novembre 2024, ha dichiarato l’abuso del ricorso al contratto a tempodeterminato da parte del resistente Comune, condannandolo a risarcire allavoratore il danno in misura pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzioneglobale di fatto.

Ha rigettato le rimanenti domande perché non ripropostenell’atto di riassunzione, rivolto esclusivamente al danno comunitario.5.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso affidato a due motivi, illustrato da memoria.6.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto non ha svolto attivitàdifensiva.Numero registro generale 12108/2025 Numero di raccolta generale 26351/2026Numero sezionale 3626/2026 Data pubblicazione 06/10/20267.

In esito all’adunanza camerale tenutasi in data 8 aprile 2026, questaCorte, con ordinanza interlocutoria n. 11093 del 25 aprile 2026, ha dispostoil rinvio a nuovo ruolo per la ravvisata opportunità di trattare la causacongiuntamente ad altre vertenti (in parte) su analoghi motivi.8.

Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., nellaquale ha anticipato le conclusioni ribadite oralmente in udienza.9.

In udienza pubblica, cui sono stati fissati gli altri procedimenti intrattazione congiunta, dopo l’intervento del Pubblico Ministero, ut supra, ladifesa del ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni giàrassegnate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 392,394, 84, 112 c.p.c., l’illegittima motivazione per contrasto con l’ordinanzadi rinvio della Corte di cassazione, con riferimento all’obbligo di esame ditutte le domande avanzate nei precedenti gradi di giudizio, la violazione delprincipio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadroCES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva n.1999/70/CE e dell’art. 7 delCCNI [OSCURATO:PERSONA] del 14 settembre 2000, con riferimento al mancatoriconoscimento del diritto al conseguimento delle differenze retributivecontributive rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato di pariinquadramento contrattuale.2.

Preliminarmente, si osserva che la censura non può essere ritenutaassorbita dal riconoscimento del danno operato dalla Corte territoriale, inquanto essa attiene alla rivendicazione delle differenze retributive in basealla clausola 4, sul principio di non discriminazione, e non è invece inerentealla clausola 5, sulla prevenzione degli abusi, dell’accordo quadro allegatoalla direttiva, oggetto della liquidazione già operata in sede di rinvio.3.

In particolare, il ricorrente assume che il giudice del rinvio fossetenuto ad esaminare e pronunciarsi su tutte le domande avanzate nei gradiNumero registro generale 12108/2025 Numero di raccolta generale 26351/2026Numero sezionale 3626/2026 Data pubblicazione 06/10/2026di merito, ancorché le specifiche conclusioni non fossero stateespressamente riportate o richiamate nell’atto di riassunzione, citandoalcuni precedenti di questa Corte.In particolare, si invoca il principio espresso da Cass. Sez. 2,03/05/2024, n. 12065, secondo cui, nel giudizio di rinvio prosecutorio, lariassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nellamedesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere lacontroversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasidi merito, sicché, fatta salva l’ipotesi di un eventuale giudicato interno, egliè chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi sututte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescinderedalla loro formale ed espressa riproposizione.Il rilievo difensivo si fonda, in buona sostanza, sulla considerazione percui, se addirittura la contumacia obbliga il giudice del rinvio a pronunciarsisulle richieste già formulate, a maggior ragione l’eventuale mancatariproposizione non può esimere lo stesso giudicante dal prendere inconsiderazione tutte le domande avanzate in precedenza.4.

La censura, nei termini formulati, non può trovare accoglimento.5.

Senza necessità di pronunciarsi sullo specifico contrasto sotteso alprecedente citato dalla difesa del ricorrente, ci si limita qui ad evidenziarecome, in quella stessa sentenza, si faccia salvo il caso in cui, nel giudizio dirinvio, la modifica in senso riduttivo delle conclusioni in sede di rinvio, inmaniera tale da evidenziare l’incompatibilità con alcune di quelle ab origineavanzate, rende inammissibile l’esame d’ufficio di tali questioni, in quantoormai espunte dal dibattito processuale.

Questa impostazione sottendeevidentemente che vi sia stata una costituzione e siano state prese delleconclusioni incompatibili con quelle prese in passato, così deducendo unarinuncia implicita dal tipo di richieste espressamente formulate.6.

A tale ipotesi occorre ricondurre il caso in esame, nel quale, per comeemerge dalla sentenza impugnata, con il ricorso in riassunzione è stataNumero registro generale 12108/2025 Numero di raccolta generale 26351/2026Numero sezionale 3626/2026 Data pubblicazione 06/10/2026chiesta unicamente la condanna del Comune convenuto al risarcimento deldanno ex art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 nella misura massima consentitadall’art. 32 della legge n. 183 del 2010, mentre le ulteriori domande sonostate riproposte solo con le note conclusive.

Pertanto, non ricorre un casoin cui, semplicemente, le conclusioni non state richiamate ovvero riportate,bensì un’espressa limitazione delle originarie domande al soloriconoscimento del danno da illegittima apposizione del termine, dovendosicosì dedurre la volontà di restringere a tale aspetto l’ambito della cognizionedel giudice del rinvio.Tale conclusione risulta avvalorata dalla diretta disamina dell’atto diriassunzione - che la Corte può consultare in relazione allo specifico vizio dinatura processuale dedotto - e nel quale viene dibattuta unicamente laquestione relativa al risarcimento del danno comunitario, limitazione chedepone chiaramente nel senso di implicita rinuncia alle ulteriori domande(rientrante nei poteri conferiti al difensore già in sede di procura specialerilasciata per il precedente giudizio in cassazione, depositata agli atti).Ne consegue che, correttamente, la domanda di riconoscimento delledifferenze retributive non è stata esaminata, a nulla rilevando la suariproposizione solo nelle note conclusive, attesa, fra l’altro, la specialità delrito lavoristico, e tenuto anche conto del rinvio operato dall’art. 394, primocomma, c.p.c., alle disposizioni sul giudizio di appello, e, quindi, all’art. 346c.p.c.7.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., l’illegittima motivazione percontrasto con l’ordinanza di rinvio dalla Corte di cassazione, nonché per laviolazione dell’art. 36 del d.lgs. n.165 del 2001, delle clausole 4 e 5dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva n.1999/70/CEe dell’art. 12 della legge n. 196 del 1997, violazione dell’art. 112 c.p.c. conriferimento al mancato esame della richiesta di risarcimento del danno daritardo nell’assunzione, da perdita di chances di assunzione medianteNumero registro generale 12108/2025 Numero di raccolta generale 26351/2026Numero sezionale 3626/2026 Data pubblicazione 06/10/2026concorso, di conseguimento degli scatti di anzianità, progressioni dicarriera, di trasformazione del contratto a tempo parziale a tempo pieno.8.

Anche il secondo mezzo non può trovare riconoscimento.Infatti, in disparte ogni profilo di inammissibilità per mancato rispettodei principi di specificità della censura e localizzazione degli atti sui quali lastessa si fonda, occorre evidenziare che in sede di rinvio è stata unicamenteavanzata la domanda di riconoscimento del danno comunitario,chiedendone, specificamente, la liquidazione nella misura massimaconsentita ai sensi dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010, senza alcunriferimento al danno ulteriore, non coperto dalla misura forfettariariconoscibile in base alla elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, apartire dalla sentenza a Sezioni Unite n. 5076 del 2016.Pertanto, in coerenza con quanto ritenuto in relazione al primo mezzo,non può che ritenersi abbandonata anche tale ulteriore domanda, nonriproposta né minimamente richiamata in sede di rinvio, nel cui ambito èstato invocato unicamente il riconoscimento del danno comunitario siccomeelaborato dalla consolidata giurisprudenza in materia, avvalendosi dellaagevolazione probatoria e della liquidazione forfettizzata secondo iparametri di cui all’art. 32 della legge n. 183 del 2010.9.

Né potrebbe reputarsi che la domanda del danno ulteriore possaessere valutata con riferimento all’intervenuta modifica dell’art. 36, comma5, del d.lgs. n. 165 del 2001, disposta dall’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024,convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del 2024, considerato chesul danno comunitario si è pronunciata la Corte territoriale in sede di rinvioe, in difetto di idonea impugnazione in proposito, sulla questione èintervenuto il giudicato interno, preclusivo dell’applicazione dello iussuperveniens (v., in particolare, Cass. Sez. 6-L, 04/02/2015, n. 1995, conspecifico riferimento alla determinazione delle conseguenze economichedella nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro in base ai criteridi cui alla sopravvenuta legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5,Numero registro generale 12108/2025 Numero di raccolta generale 26351/2026Numero sezionale 3626/2026 Data pubblicazione 06/10/20266 e 7; in senso conforme, più in generale, fra altre, Cass. Sez. 5,24/12/2024, n. 34382).10.

Il ricorso va, dunque, respinto, mentre non vi è luogo a provvederesulle spese in difetto di attività difensiva del Comune.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/09/2026.[OSCURATO:PERSONA].

La PresidenteIleana [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona [OSCURATO:PERSONA] di Gotto-intimato-avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 819/2024 depositatail 20/11/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2026dalla [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleCarmelo Celentano, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo diricorso, con assorbimento del secondo motivo, e per l’inammissibilità delterzo motivo;udita l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente.Numero registro generale 12108/2025 Numero di raccolta generale 26351/2026Numero sezionale 3626/2026 Data pubblicazione 06/10/20261. Con ricorso al Giudice del lavoro di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto,[OSCURATO:PERSONA], premesso di essere impiegato come lavoratoresocialmente utile (lsu) presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] P.G. dal 1996,lamentava l’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulaticon l’ente, prorogati fino al 2013, chiedendo la conversione in tempoindeterminato e la condanna dell’ente al risarcimento dei danni e alpagamento delle differenze retributive.2. Il Tribunale rigettava le domande escludendo che l’abuso del ricorsoal contratto a termine potesse dare luogo ad assunzione in ruolo nellapubblica amministrazione, ostandovi l’art. 36, comma 5, T.U. n. 165 del2001 e ritenendo che non potesse essere riconosciuto alcun risarcimentodel danno per mancanza di allegazioni.3. La Corte d’appello di Messina confermava tale decisione.4. In seguito a ricorso per cassazione, questa Corte, con ordinanza n.13864 del 29 maggio 2023, ha accolto il ricorso principale del lavoratore edichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Comune; ha cassato lasentenza di secondo grado, rinviando alla stessa Corte d’appello di Messinain diversa composizione.5. Riassunto il giudizio in sede di rinvio da parte di [OSCURATO:PERSONA],la Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 819/2024, pubblicata il 20novembre 2024, ha dichiarato l’abuso del ricorso al contratto a tempodeterminato da parte del resistente Comune, condannandolo a risarcire allavoratore il danno in misura pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzioneglobale di fatto. Ha rigettato le rimanenti domande perché non ripropostenell’atto di riassunzione, rivolto esclusivamente al danno comunitario.5. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso affidato a due motivi, illustrato da memoria.6. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto non ha svolto attivitàdifensiva.Numero registro generale 12108/2025 Numero di raccolta generale 26351/2026Numero sezionale 3626/2026 Data pubblicazione 06/10/20267. In esito all’adunanza camerale tenutasi in data 8 aprile 2026, questaCorte, con ordinanza interlocutoria n. 11093 del 25 aprile 2026, ha dispostoil rinvio a nuovo ruolo per la ravvisata opportunità di trattare la causacongiuntamente ad altre vertenti (in parte) su analoghi motivi.8. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., nellaquale ha anticipato le conclusioni ribadite oralmente in udienza.9. In udienza pubblica, cui sono stati fissati gli altri procedimenti intrattazione congiunta, dopo l’intervento del Pubblico Ministero, ut supra, ladifesa del ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni giàrassegnate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 392,394, 84, 112 c.p.c., l’illegittima motivazione per contrasto con l’ordinanzadi rinvio della Corte di cassazione, con riferimento all’obbligo di esame ditutte le domande avanzate nei precedenti gradi di giudizio, la violazione delprincipio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadroCES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva n.1999/70/CE e dell’art. 7 delCCNI [OSCURATO:PERSONA] del 14 settembre 2000, con riferimento al mancatoriconoscimento del diritto al conseguimento delle differenze retributivecontributive rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato di pariinquadramento contrattuale.2. Preliminarmente, si osserva che la censura non può essere ritenutaassorbita dal riconoscimento del danno operato dalla Corte territoriale, inquanto essa attiene alla rivendicazione delle differenze retributive in basealla clausola 4, sul principio di non discriminazione, e non è invece inerentealla clausola 5, sulla prevenzione degli abusi, dell’accordo quadro allegatoalla direttiva, oggetto della liquidazione già operata in sede di rinvio.3. In particolare, il ricorrente assume che il giudice del rinvio fossetenuto ad esaminare e pronunciarsi su tutte le domande avanzate nei gradiNumero registro generale 12108/2025 Numero di raccolta generale 26351/2026Numero sezionale 3626/2026 Data pubblicazione 06/10/2026di merito, ancorché le specifiche conclusioni non fossero stateespressamente riportate o richiamate nell’atto di riassunzione, citandoalcuni precedenti di questa Corte.In particolare, si invoca il principio espresso da Cass. Sez. 2,03/05/2024, n. 12065, secondo cui, nel giudizio di rinvio prosecutorio, lariassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nellamedesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere lacontroversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasidi merito, sicché, fatta salva l’ipotesi di un eventuale giudicato interno, egliè chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi sututte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescinderedalla loro formale ed espressa riproposizione.Il rilievo difensivo si fonda, in buona sostanza, sulla considerazione percui, se addirittura la contumacia obbliga il giudice del rinvio a pronunciarsisulle richieste già formulate, a maggior ragione l’eventuale mancatariproposizione non può esimere lo stesso giudicante dal prendere inconsiderazione tutte le domande avanzate in precedenza.4. La censura, nei termini formulati, non può trovare accoglimento.5. Senza necessità di pronunciarsi sullo specifico contrasto sotteso alprecedente citato dalla difesa del ricorrente, ci si limita qui ad evidenziarecome, in quella stessa sentenza, si faccia salvo il caso in cui, nel giudizio dirinvio, la modifica in senso riduttivo delle conclusioni in sede di rinvio, inmaniera tale da evidenziare l’incompatibilità con alcune di quelle ab origineavanzate, rende inammissibile l’esame d’ufficio di tali questioni, in quantoormai espunte dal dibattito processuale. Questa impostazione sottendeevidentemente che vi sia stata una costituzione e siano state prese delleconclusioni incompatibili con quelle prese in passato, così deducendo unarinuncia implicita dal tipo di richieste espressamente formulate.6. A tale ipotesi occorre ricondurre il caso in esame, nel quale, per comeemerge dalla sentenza impugnata, con il ricorso in riassunzione è stataNumero registro generale 12108/2025 Numero di raccolta generale 26351/2026Numero sezionale 3626/2026 Data pubblicazione 06/10/2026chiesta unicamente la condanna del Comune convenuto al risarcimento deldanno ex art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 nella misura massima consentitadall’art. 32 della legge n. 183 del 2010, mentre le ulteriori domande sonostate riproposte solo con le note conclusive. Pertanto, non ricorre un casoin cui, semplicemente, le conclusioni non state richiamate ovvero riportate,bensì un’espressa limitazione delle originarie domande al soloriconoscimento del danno da illegittima apposizione del termine, dovendosicosì dedurre la volontà di restringere a tale aspetto l’ambito della cognizionedel giudice del rinvio.Tale conclusione risulta avvalorata dalla diretta disamina dell’atto diriassunzione - che la Corte può consultare in relazione allo specifico vizio dinatura processuale dedotto - e nel quale viene dibattuta unicamente laquestione relativa al risarcimento del danno comunitario, limitazione chedepone chiaramente nel senso di implicita rinuncia alle ulteriori domande(rientrante nei poteri conferiti al difensore già in sede di procura specialerilasciata per il precedente giudizio in cassazione, depositata agli atti).Ne consegue che, correttamente, la domanda di riconoscimento delledifferenze retributive non è stata esaminata, a nulla rilevando la suariproposizione solo nelle note conclusive, attesa, fra l’altro, la specialità delrito lavoristico, e tenuto anche conto del rinvio operato dall’art. 394, primocomma, c.p.c., alle disposizioni sul giudizio di appello, e, quindi, all’art. 346c.p.c.7. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., l’illegittima motivazione percontrasto con l’ordinanza di rinvio dalla Corte di cassazione, nonché per laviolazione dell’art. 36 del d.lgs. n.165 del 2001, delle clausole 4 e 5dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva n.1999/70/CEe dell’art. 12 della legge n. 196 del 1997, violazione dell’art. 112 c.p.c. conriferimento al mancato esame della richiesta di risarcimento del danno daritardo nell’assunzione, da perdita di chances di assunzione medianteNumero registro generale 12108/2025 Numero di raccolta generale 26351/2026Numero sezionale 3626/2026 Data pubblicazione 06/10/2026concorso, di conseguimento degli scatti di anzianità, progressioni dicarriera, di trasformazione del contratto a tempo parziale a tempo pieno.8. Anche il secondo mezzo non può trovare riconoscimento.Infatti, in disparte ogni profilo di inammissibilità per mancato rispettodei principi di specificità della censura e localizzazione degli atti sui quali lastessa si fonda, occorre evidenziare che in sede di rinvio è stata unicamenteavanzata la domanda di riconoscimento del danno comunitario,chiedendone, specificamente, la liquidazione nella misura massimaconsentita ai sensi dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010, senza alcunriferimento al danno ulteriore, non coperto dalla misura forfettariariconoscibile in base alla elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, apartire dalla sentenza a Sezioni Unite n. 5076 del 2016.Pertanto, in coerenza con quanto ritenuto in relazione al primo mezzo,non può che ritenersi abbandonata anche tale ulteriore domanda, nonriproposta né minimamente richiamata in sede di rinvio, nel cui ambito èstato invocato unicamente il riconoscimento del danno comunitario siccomeelaborato dalla consolidata giurisprudenza in materia, avvalendosi dellaagevolazione probatoria e della liquidazione forfettizzata secondo iparametri di cui all’art. 32 della legge n. 183 del 2010.9. Né potrebbe reputarsi che la domanda del danno ulteriore possaessere valutata con riferimento all’intervenuta modifica dell’art. 36, comma5, del d.lgs. n. 165 del 2001, disposta dall’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024,convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del 2024, considerato chesul danno comunitario si è pronunciata la Corte territoriale in sede di rinvioe, in difetto di idonea impugnazione in proposito, sulla questione èintervenuto il giudicato interno, preclusivo dell’applicazione dello iussuperveniens (v., in particolare, Cass. Sez. 6-L, 04/02/2015, n. 1995, conspecifico riferimento alla determinazione delle conseguenze economichedella nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro in base ai criteridi cui alla sopravvenuta legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5,Numero registro generale 12108/2025 Numero di raccolta generale 26351/2026Numero sezionale 3626/2026 Data pubblicazione 06/10/20266 e 7; in senso conforme, più in generale, fra altre, Cass. Sez. 5,24/12/2024, n. 34382).10. Il ricorso va, dunque, respinto, mentre non vi è luogo a provvederesulle spese in difetto di attività difensiva del Comune. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/09/2026.[OSCURATO:PERSONA]. La PresidenteIleana [OSCURATO:PERSONA]