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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 dicembre 2025

Cassazione n. 14932/2026

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procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Agrigentoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha parzialmente accolto l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] DiCaro intesa al riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., inrelazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione con sentenze della:a) Corte di appello di Palermo in data 15 gennaio 2011, irrevocabile il 31 maggio 2022,di condanna alla pena di otto anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 110, 56, 629cod. pen. commessi fino al 9 febbraio 2002; b) Corte di appello di Palermo in data 9 febbraio 2011, irrevocabile il 17 maggio 2011,di condanna alla pena di tre anni di reclusione per i reati di cui agli artt.81, 110 cod. pen. e12-quinquies d. lgs. 306 del 1992;c) Corte di appello di Palermo in data 11 dicembre 2020, irrevocabile il 12 gennaio2023, di condanna alla pena di ventidue anni di reclusione per il reato di cui all’art. 416-biscod. pen. commesso da marzo 2008 al 2016, ad esso unificati quelli giudicati con lesentenze della stessa Corte territoriale con due sentenze, l’una del 15 ottobre 1997, l’altradel 23 dicembre 2009, entrambe divenute irrevocabili, e, conseguentemente, harideterminato la pena complessiva inflitta in ventitré anni di reclusione.A ragione della decisione il Tribunale ha osservato che i fatti di cui alle sentenze a) e b)erano stati commessi in epoca coeva all’accertata appartenenza del condannatoall’associazione per delinquere di stampo mafioso cosa nostra valorizzando altresì l’identitàdei luoghi di commissione e la modalità delle condotte, per tale via ritenendo che i fatti diestorsione e di trasferimento fraudolento di valori, già in generale strumenti utilizzati daisodalizi criminali per ingerirsi nel tessuto economico, fossero stati commessi da [OSCURATO:PERSONA] veste di capo dell’associazione, costituendo parte integrante di un programmapredeterminato.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, più grave il reato di cui all’articolo 416-bis giudicato con la sentenzasub c) in ragione della più grave sanzione, di ventidue anni, irrogata, osservato chel’aumento complessivo di due anni di reclusione per gli ulteriori reati giudicati con lasentenza della Corte di appello 23 dicembre 2009 erano coperti dal giudicato, ha applicatoun aumento di cinque mesi di reclusione per ciascuna delle due estorsioni oggetto dellasentenza sub a) e un aumento di due mesi di reclusione per il reato oggetto della sentenzasu b), così rideterminando la pena complessivamente inflitta in ventitré anni di reclusione.2.

Ricorre il Pubblico ministero e, con un unico articolato motivo, denuncia la violazionedel giudicato in executivis, la manifesta illogicità della motivazione del provvedimentoimpugnato e il travisamento del fatto in punto di ritenuta continuazione.Dopo aver ricostruito la cronologia delle condanne che hanno attinto [OSCURATO:PERSONA] e dopoavere chiarito che il giudice dell’esecuzione aveva già unificato per continuazione i reati dicui alle sentenze a) e b) con il reato di partecipazione ad associazione mafiosa commessoda marzo 1996 a febbraio 2008, giudicato con sentenza della Corte di appello del 23gennaio 2009, irrevocabile l’8 maggio 2010, ha ricordato che, con la sentenza sub c) ilcondannato era stato ritenuto responsabile per un nuovo segmento di condotta dipartecipazione ad associazione criminosa, da marzo 2008 fino al 2016, e che lo stesso erastato unificato dal Giudice di merito alla precedente condanna per il reato di cui all’articolo416-bis, giudicato con la richiamata sentenza Corte di appello di Palermo del 23 dicembre2009.Tanto premesso, ha denunciato l’avvenuta violazione del giudicato e l’effettoparadossale di fatto conseguito, ossia che la ripresa della condotta criminosa da parte delreo, successiva al riconoscimento della continuazione, aveva determinato nei suoi riguardiun ulteriore effetto favorevole in termini di entità della pena complessiva.Al contrario, ha ritenuto che tale circostanza non potesse consentire di considerare lefrazioni autonome del reato permanente come un unico reato e neppure di rimettere indiscussione gli aumenti di pena disposti per la continuazione dei reati fine con la precedentefrazione di condotta associativa già giudicata, in violazione di quanto stabilito nelle ordinanzedella Corte di appello di Palermo che avevano già riconosciuto il vincolo della continuazione,configurandosi sul punto l’inammissibilità originaria di una nuova istanza.Sotto altro profilo, ha dedotto che il riconoscimento della continuazione era statosorretto da una motivazione meramente apparente, poiché il Giudice dell’esecuzione nonaveva svolto alcuna considerazione specifica sull’epoca di commissione del reati e si eralimitato ad operare un generico riferimento alle “modalità di esecuzione” dei reati,assertivamente ritenendo che le estorsioni e il trasferimento fraudolento di valori fossero staticommessi da [OSCURATO:PERSONA] in quanto vertice del sodalizio criminale di appartenenza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoriascritta depositata il 23 dicembre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso denuncia censure infondate e, come tale, dev’essere rigettato.1.

Sono circostanze incontestate: i) la già avvenuta unificazione in sede esecutiva deifatti di estorsione del 2002 di cui alla sentenza a) e di quello di trasferimento fraudolento divalori, commesso dal 2002 con permanenza, di cui alla sentenza b) con il reato di cui all’art.416-bis cod. pen., commesso da marzo 1996 a febbraio 2008, giudicato con sentenza del 23dicembre 2009.

La pena inflitta per tutti i reati è quella di 11 anni di reclusione; ii) la giàavvenuta unificazione in sede di merito, con la sentenza c) del 2018, del reato di cui all’art.416-bis cod. pen. oggetto di giudizio, commesso da marzo 2008 al 2016, con il reato di cuiall’art. 416-bis cod. pen. giudicato con la già citata sentenza del 23 dicembre 2009.

La penainflitta in aumento per questi reati è quella di due anni di reclusione, con rideterminazionedella pena complessiva in ventidue anni di reclusione.

Con il provvedimento impugnato, è stata riconosciuta la continuazione tra le sentenzea), b) e c) e, ritenuto più grave il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. giudicato conquest’ultima sentenza, il Giudice dell’esecuzione ha mantenuto ferma la misura dell’aumentodi due anni indicato dal Giudice del merito per i reati di cui alla sentenza del 2009(espressamente dando atto che si tratta di aumenti intangibili in sede di esecuzione), quindiha aumentato ex art. 81 cod. pen. complessivamente, per le sentenze a) e b), la pena di unanno di reclusione, rideterminando la pena unica complessiva in ventitré anni di reclsuione.2.

Tanto premesso in fatto, non si è venuta a creare alcuna lamentata violazionedell’istituto della continuazione, giacché è evidente – alla stregua dell’epoca del tempuscommissi delicti dei due reati associativi – che la condanna per 416-bis cod. pen. del 2018sub c) riguarda un ulteriore segmento di condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] allo stessosodalizio e, sebbene il reato associativo sia ontologicamente unico, non è ravvisabile alcunacontraddizione di ordine logico o giuridico nel ritenere la continuazione tra diversi segmentidella condotta partecipativa, né di questa con i diversi reati fine.3.

Ma vi è di più.

In materia di continuazione vige, per imperativo logico, la c.d. proprietàtransitiva.

Il giudice, nel momento in cui riconosce il vincolo della continuazione rispetto areati, parte dei quali siano stati, in precedenza, già unificati ex art. 81 cod. pen. con uno o piùreati ulteriori, non può non estendere gli effetti del riconoscimento alla totalità di essi,procedendo di conseguenza alla complessiva rideterminazione del trattamentosanzionatorio.

Se infatti si decide che un primo reato è in continuazione con un secondo, giàunificato ex art. 81 cod. pen. a reati ulteriori, tutti saranno da ritenere in continuazione traloro siccome inclusi nella medesima serie caratterizzata dalla ravvisata «identità della genesiprogrammatica» (in termini, Sez. 1, n. 17881 del 14/02/2017, Andreoli, Rv. 271401).L'unificazione complessiva in continuazione dei reati odierni si imponeva anche allaluce di tale principio.4.

Il ricorso del Pubblico ministero, come preannunciato, dev’essere rigettato.

P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 23/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Agrigentoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha parzialmente accolto l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] DiCaro intesa al riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., inrelazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione con sentenze della:a) Corte di appello di Palermo in data 15 gennaio 2011, irrevocabile il 31 maggio 2022,di condanna alla pena di otto anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 110, 56, 629cod. pen. commessi fino al 9 febbraio 2002; b) Corte di appello di Palermo in data 9 febbraio 2011, irrevocabile il 17 maggio 2011,di condanna alla pena di tre anni di reclusione per i reati di cui agli artt.81, 110 cod. pen. e12-quinquies d. lgs. 306 del 1992;c) Corte di appello di Palermo in data 11 dicembre 2020, irrevocabile il 12 gennaio2023, di condanna alla pena di ventidue anni di reclusione per il reato di cui all’art. 416-biscod. pen. commesso da marzo 2008 al 2016, ad esso unificati quelli giudicati con lesentenze della stessa Corte territoriale con due sentenze, l’una del 15 ottobre 1997, l’altradel 23 dicembre 2009, entrambe divenute irrevocabili, e, conseguentemente, harideterminato la pena complessiva inflitta in ventitré anni di reclusione.A ragione della decisione il Tribunale ha osservato che i fatti di cui alle sentenze a) e b)erano stati commessi in epoca coeva all’accertata appartenenza del condannatoall’associazione per delinquere di stampo mafioso cosa nostra valorizzando altresì l’identitàdei luoghi di commissione e la modalità delle condotte, per tale via ritenendo che i fatti diestorsione e di trasferimento fraudolento di valori, già in generale strumenti utilizzati daisodalizi criminali per ingerirsi nel tessuto economico, fossero stati commessi da [OSCURATO:PERSONA] veste di capo dell’associazione, costituendo parte integrante di un programmapredeterminato.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, più grave il reato di cui all’articolo 416-bis giudicato con la sentenzasub c) in ragione della più grave sanzione, di ventidue anni, irrogata, osservato chel’aumento complessivo di due anni di reclusione per gli ulteriori reati giudicati con lasentenza della Corte di appello 23 dicembre 2009 erano coperti dal giudicato, ha applicatoun aumento di cinque mesi di reclusione per ciascuna delle due estorsioni oggetto dellasentenza sub a) e un aumento di due mesi di reclusione per il reato oggetto della sentenzasu b), così rideterminando la pena complessivamente inflitta in ventitré anni di reclusione.2. Ricorre il Pubblico ministero e, con un unico articolato motivo, denuncia la violazionedel giudicato in executivis, la manifesta illogicità della motivazione del provvedimentoimpugnato e il travisamento del fatto in punto di ritenuta continuazione.Dopo aver ricostruito la cronologia delle condanne che hanno attinto [OSCURATO:PERSONA] e dopoavere chiarito che il giudice dell’esecuzione aveva già unificato per continuazione i reati dicui alle sentenze a) e b) con il reato di partecipazione ad associazione mafiosa commessoda marzo 1996 a febbraio 2008, giudicato con sentenza della Corte di appello del 23gennaio 2009, irrevocabile l’8 maggio 2010, ha ricordato che, con la sentenza sub c) ilcondannato era stato ritenuto responsabile per un nuovo segmento di condotta dipartecipazione ad associazione criminosa, da marzo 2008 fino al 2016, e che lo stesso erastato unificato dal Giudice di merito alla precedente condanna per il reato di cui all’articolo416-bis, giudicato con la richiamata sentenza Corte di appello di Palermo del 23 dicembre2009.Tanto premesso, ha denunciato l’avvenuta violazione del giudicato e l’effettoparadossale di fatto conseguito, ossia che la ripresa della condotta criminosa da parte delreo, successiva al riconoscimento della continuazione, aveva determinato nei suoi riguardiun ulteriore effetto favorevole in termini di entità della pena complessiva.Al contrario, ha ritenuto che tale circostanza non potesse consentire di considerare lefrazioni autonome del reato permanente come un unico reato e neppure di rimettere indiscussione gli aumenti di pena disposti per la continuazione dei reati fine con la precedentefrazione di condotta associativa già giudicata, in violazione di quanto stabilito nelle ordinanzedella Corte di appello di Palermo che avevano già riconosciuto il vincolo della continuazione,configurandosi sul punto l’inammissibilità originaria di una nuova istanza.Sotto altro profilo, ha dedotto che il riconoscimento della continuazione era statosorretto da una motivazione meramente apparente, poiché il Giudice dell’esecuzione nonaveva svolto alcuna considerazione specifica sull’epoca di commissione del reati e si eralimitato ad operare un generico riferimento alle “modalità di esecuzione” dei reati,assertivamente ritenendo che le estorsioni e il trasferimento fraudolento di valori fossero staticommessi da [OSCURATO:PERSONA] in quanto vertice del sodalizio criminale di appartenenza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoriascritta depositata il 23 dicembre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso denuncia censure infondate e, come tale, dev’essere rigettato.1. Sono circostanze incontestate: i) la già avvenuta unificazione in sede esecutiva deifatti di estorsione del 2002 di cui alla sentenza a) e di quello di trasferimento fraudolento divalori, commesso dal 2002 con permanenza, di cui alla sentenza b) con il reato di cui all’art.416-bis cod. pen., commesso da marzo 1996 a febbraio 2008, giudicato con sentenza del 23dicembre 2009. La pena inflitta per tutti i reati è quella di 11 anni di reclusione; ii) la giàavvenuta unificazione in sede di merito, con la sentenza c) del 2018, del reato di cui all’art.416-bis cod. pen. oggetto di giudizio, commesso da marzo 2008 al 2016, con il reato di cuiall’art. 416-bis cod. pen. giudicato con la già citata sentenza del 23 dicembre 2009. La penainflitta in aumento per questi reati è quella di due anni di reclusione, con rideterminazionedella pena complessiva in ventidue anni di reclusione. Con il provvedimento impugnato, è stata riconosciuta la continuazione tra le sentenzea), b) e c) e, ritenuto più grave il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. giudicato conquest’ultima sentenza, il Giudice dell’esecuzione ha mantenuto ferma la misura dell’aumentodi due anni indicato dal Giudice del merito per i reati di cui alla sentenza del 2009(espressamente dando atto che si tratta di aumenti intangibili in sede di esecuzione), quindiha aumentato ex art. 81 cod. pen. complessivamente, per le sentenze a) e b), la pena di unanno di reclusione, rideterminando la pena unica complessiva in ventitré anni di reclsuione.2. Tanto premesso in fatto, non si è venuta a creare alcuna lamentata violazionedell’istituto della continuazione, giacché è evidente – alla stregua dell’epoca del tempuscommissi delicti dei due reati associativi – che la condanna per 416-bis cod. pen. del 2018sub c) riguarda un ulteriore segmento di condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] allo stessosodalizio e, sebbene il reato associativo sia ontologicamente unico, non è ravvisabile alcunacontraddizione di ordine logico o giuridico nel ritenere la continuazione tra diversi segmentidella condotta partecipativa, né di questa con i diversi reati fine.3. Ma vi è di più. In materia di continuazione vige, per imperativo logico, la c.d. proprietàtransitiva. Il giudice, nel momento in cui riconosce il vincolo della continuazione rispetto areati, parte dei quali siano stati, in precedenza, già unificati ex art. 81 cod. pen. con uno o piùreati ulteriori, non può non estendere gli effetti del riconoscimento alla totalità di essi,procedendo di conseguenza alla complessiva rideterminazione del trattamentosanzionatorio. Se infatti si decide che un primo reato è in continuazione con un secondo, giàunificato ex art. 81 cod. pen. a reati ulteriori, tutti saranno da ritenere in continuazione traloro siccome inclusi nella medesima serie caratterizzata dalla ravvisata «identità della genesiprogrammatica» (in termini, Sez. 1, n. 17881 del 14/02/2017, Andreoli, Rv. 271401).L'unificazione complessiva in continuazione dei reati odierni si imponeva anche allaluce di tale principio.4. Il ricorso del Pubblico ministero, come preannunciato, dev’essere rigettato. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 23/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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