CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2022
Cassazione n. 36087/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17713-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - Ric. 2020 n. 17713 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 31/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 06/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Genova in estensione del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c., quale socio occulto illimitatamente responsabile; la sua posizione di socio occulto è stata dedotta dallerisultanze di un procedimento penale per reati in materia di rifiuti; il reclamo del Nucera è stato a sua volta respinto dalla Corte d’appello di Genova con sentenza in data 6-3-2020, avverso la quale è ora proposto ricorso per cassazione in unico motivo; la curatela ha replicato con controricorso; il creditore istante non ha svolto difese. Considerato che: I. - con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 147 legge fall. sul rilievo che nelle anteriori fasi non sarebbe emersa la prova degli elementi necessari all’estensione del fallimento; in particolare assume che le prove menzionate dalla sentenza non sarebbero state idonee a desumere l’affectio societatis, non essendo stato infine Ric. 2020 n. 17713 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -3- dimostrato alcun conferimento di beni in società, alcun atto esecutivo di prestazioni d’opera continuativa, alcun atto direttivo dell’attività aziendale; quando invece le emergenze istruttorie, e in particolare le trascrizione di intercettazioni, si sarebbero dovute intendere come dimostrative dell’essere il fratello [OSCURATO:PERSONA] l’unico proprietario dell’azienda; II. -il ricorso è inammissibile; la corte d’appello ha evidenziato gli elementi di prova in forza dei quali inferire la posizione del reclamante quale socio occulto illimitatamente responsabile della società fallita; tali elementi erano tratti dall’esito di un procedimento penale per associazione a delinquere di stampo mafioso e reati a essa collegati, in particolare afferenti a traffico di rifiuti; il procedimento ha portato infine alla condanna del Nucera; III. - nell’esporre il suo ragionamento la corte territoriale ha esaminato anche e proprio le intercettazioni menzionate nel ricorso, giungendo a conclusione opposta a quella affermata dal ricorrente, e cioè che proprio il tenore dell’intercettazione dei colloqui col fratello aveva confermato la posizione dell’attuale ricorrente nella società quale socio occulto; si tratta, com’è evidente, di una valutazione di pieno merito, della quale si intende sollecitare una revisione critica inammissibile in questa sede. p.q.m. Ric. 2020 n. 17713 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -4- La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib