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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 1998

Cassazione n. 24591/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/11/1998 avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto - tenuto conto che, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) - nel caso di specie deve evidenziarsi come la Corte territoriale, oltre che sottolineare la genericità della richiesta prospettata con il relativo motivo di appello, ha congruamente assolto all'onere argomentativo sul punto, indicando quali ragioni ostative al riconoscimento delle invocate diminuenti, l'assenza di segnali indicativi di resipiscenza e volontà di emenda e di un impegno in senso risarcitorio o anche solo conciliativo nei confronti della persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/11/1998 avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto - tenuto conto che, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) - nel caso di specie deve evidenziarsi come la Corte territoriale, oltre che sottolineare la genericità della richiesta prospettata con il relativo motivo di appello, ha congruamente assolto all'onere argomentativo sul punto, indicando quali ragioni ostative al riconoscimento delle invocate diminuenti, l'assenza di segnali indicativi di resipiscenza e volontà di emenda e di un impegno in senso risarcitorio o anche solo conciliativo nei confronti della persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
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