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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 1963

Cassazione n. 36996/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 24/09/2020 del TRIBUNALE di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Treviso, provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza dello stesso Tribunale in data 12 gennaio 2012, in ragione del mancato adempimento dell'obbligo cui era stato subordinato il beneficio, consistente nel pagamento in favore delle parti civili della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, nel termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato della pronuncia di condanna.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione.

Deduce che il procedimento di cognizione è stato celebrato in primo grado in contumacia stante l'assenza di notificazione presso la residenza del ricorrente ubicata all'estero, sicché, conformemente alle regole del giusto processo prescritte dall'art. 6 CEDU, avrebbero dovuto compiersi verifiche e ricerche in ordine all'effettiva conoscenza di Spadon del procedimento e conseguentemente non avrebbe potuto disporsi la revoca della sospensione condizionale della pena

3. Tali doglianze risultano inammissibili, poiché si fondano su mere asserzioni che genericamente citano le condizioni di celebrazione del giudizio in primo grado secondo le regole della contumacia e non dell'assenza, la violazione delle disposizioni in materia di notificazione nel medesimo giudizio e la mancanza di conoscenza del procedimento da parte del condannato solo in ragione della residenza all'estero, senza neppure considerare l'ulteriore corso del giudizio derivante dalla proposizione dell'appello e poi del ricorso davanti la Corte di cassazione, la cui decisione, come rilevato dal giudice dell'esecuzione, non andava comunicata e rendeva la condanna irrevocabile (art. 648 cod. proc. pen.), così da far decorrere il termine fissato per l'adempimento dell'obbligo cui era stata subordinata la sospensione condizionale, essendo comunque onere dell'interessato verificare le condizioni e i tempi che gli imponevano il pagamento

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore r; Roberto B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 24/09/2020 del TRIBUNALE di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Treviso, provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza dello stesso Tribunale in data 12 gennaio 2012, in ragione del mancato adempimento dell'obbligo cui era stato subordinato il beneficio, consistente nel pagamento in favore delle parti civili della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, nel termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato della pronuncia di condanna. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione. Deduce che il procedimento di cognizione è stato celebrato in primo grado in contumacia stante l'assenza di notificazione presso la residenza del ricorrente ubicata all'estero, sicché, conformemente alle regole del giusto processo prescritte dall'art. 6 CEDU, avrebbero dovuto compiersi verifiche e ricerche in ordine all'effettiva conoscenza di Spadon del procedimento e conseguentemente non avrebbe potuto disporsi la revoca della sospensione condizionale della pena 3. Tali doglianze risultano inammissibili, poiché si fondano su mere asserzioni che genericamente citano le condizioni di celebrazione del giudizio in primo grado secondo le regole della contumacia e non dell'assenza, la violazione delle disposizioni in materia di notificazione nel medesimo giudizio e la mancanza di conoscenza del procedimento da parte del condannato solo in ragione della residenza all'estero, senza neppure considerare l'ulteriore corso del giudizio derivante dalla proposizione dell'appello e poi del ricorso davanti la Corte di cassazione, la cui decisione, come rilevato dal giudice dell'esecuzione, non andava comunicata e rendeva la condanna irrevocabile (art. 648 cod. proc. pen.), così da far decorrere il termine fissato per l'adempimento dell'obbligo cui era stata subordinata la sospensione condizionale, essendo comunque onere dell'interessato verificare le condizioni e i tempi che gli imponevano il pagamento 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore r; Roberto B
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