Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 213/1974
ECLI:IT:COST:1974:213
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA],
essendo risultato, da un esame clinico, che le di lui condizioni di
salute non solo non gli consentivano di comparire all'udienza, ma
"nelle attuali condizioni di equilibrio psico-fisico", ne
sconsigliavano l'esame a domicilio e rendevano dubbie le probabilità
che potesse venir meno nel futuro l'impedimento, il tribunale di Roma
escludeva la possibilità sia di interpretare estensivamente l'art. 497
del codice di procedura penale, per essere la relativa ipotesi
normativa prevista solo per impedimenti di carattere temporaneo e
inidonea a sospendere la prescrizione, sia di applicare analogicamente
l'art. 88 dello stesso codice, stante anche il divieto di sospendere il
processo fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge; e, con
ordinanza 2 marzo 1973, sollevava questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, della norma risultante dal combinato disposto degli
articoli sopra citati, ritenendola pregiudizievole dell'effettiva
difesa personale dell'imputato per quanto concerne l'interrogatorio e
la di lui facoltà di presenziare allo svolgimento del dibattimento.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parte, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
:
1. - Il tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 497 e &8 del codice
di procedura penale per il fatto che i fenomeni patologici, dei quali
non sia sufficientemente prevedibile il limite di durata, non
postulerebbero la sospensione o il rinvio del dibattimento.
2. - La questione, che è stata proposta in riferimento all'art.
24, secondo comma, della Costituzione, non è fondata.
Il giudice può bensì negare attendibilità - con ordinanza
fondata su motivazione logica ed adeguata - alla prova
dell'impedimento, ma non può non ritenere necessaria la presenza
dell'imputato all'udienza, essendo tale presenza imposta a tutela dei
diritti della difesa (e anche, caso per caso, a fini di giustizia, per
la ricerca della verità: art. 497, secondo comma, cod. proc. pen.). Ed
è da aggiungere che è giurisprudenza consolidata della Corte di
cassazione che l'obbligo di sospendere o di rinviare il dibattimento è
inderogabile, indipendentemente dal carattere acuto oppure cronico
della malattia e dal carattere temporaneo oppure permanente della
inabilità e conseguente impedimento a comparire.
Non rileva - a fronte della guarentigia difensiva
costituzionalmente tutelata - la eventuale incidenza pratica, in
punto di prescrizione, del provvedimento di sospensione o di rinvio del
dibattimento.
Mette conto, comunque, osservare che l'infermità di mente
sopravvenuta all'imputato (art. 88 cod. proc. pen.) comporta la
sospensione del procedimento (e non del dibattimento), la quale, a sua
volta, importa la sospensione del corso della prescrizione ex art. 159
cod. pen. (e, nel caso, l'ordinanza di rimessione parla di "danni
cerebrali" e di precarie "condizioni di equilibrio psico-fisico").
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 497 e 88 del codice di procedura
penale, sollevata dal tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe in
riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere