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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 213/1974

ECLI:IT:COST:1974:213
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], essendo risultato, da un esame clinico, che le di lui condizioni di salute non solo non gli consentivano di comparire all'udienza, ma "nelle attuali condizioni di equilibrio psico-fisico", ne sconsigliavano l'esame a domicilio e rendevano dubbie le probabilità che potesse venir meno nel futuro l'impedimento, il tribunale di Roma escludeva la possibilità sia di interpretare estensivamente l'art. 497 del codice di procedura penale, per essere la relativa ipotesi normativa prevista solo per impedimenti di carattere temporaneo e inidonea a sospendere la prescrizione, sia di applicare analogicamente l'art. 88 dello stesso codice, stante anche il divieto di sospendere il processo fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge; e, con ordinanza 2 marzo 1973, sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, della norma risultante dal combinato disposto degli articoli sopra citati, ritenendola pregiudizievole dell'effettiva difesa personale dell'imputato per quanto concerne l'interrogatorio e la di lui facoltà di presenziare allo svolgimento del dibattimento.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parte, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri. :

1. - Il tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 497 e &8 del codice di procedura penale per il fatto che i fenomeni patologici, dei quali non sia sufficientemente prevedibile il limite di durata, non postulerebbero la sospensione o il rinvio del dibattimento.

2. - La questione, che è stata proposta in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, non è fondata.

Il giudice può bensì negare attendibilità - con ordinanza fondata su motivazione logica ed adeguata - alla prova dell'impedimento, ma non può non ritenere necessaria la presenza dell'imputato all'udienza, essendo tale presenza imposta a tutela dei diritti della difesa (e anche, caso per caso, a fini di giustizia, per la ricerca della verità: art. 497, secondo comma, cod. proc. pen.).

Ed è da aggiungere che è giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione che l'obbligo di sospendere o di rinviare il dibattimento è inderogabile, indipendentemente dal carattere acuto oppure cronico della malattia e dal carattere temporaneo oppure permanente della inabilità e conseguente impedimento a comparire.

Non rileva - a fronte della guarentigia difensiva costituzionalmente tutelata - la eventuale incidenza pratica, in punto di prescrizione, del provvedimento di sospensione o di rinvio del dibattimento.

Mette conto, comunque, osservare che l'infermità di mente sopravvenuta all'imputato (art. 88 cod. proc. pen.) comporta la sospensione del procedimento (e non del dibattimento), la quale, a sua volta, importa la sospensione del corso della prescrizione ex art. 159 cod. pen. (e, nel caso, l'ordinanza di rimessione parla di "danni cerebrali" e di precarie "condizioni di equilibrio psico-fisico").

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 497 e 88 del codice di procedura penale, sollevata dal tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], essendo risultato, da un esame clinico, che le di lui condizioni di salute non solo non gli consentivano di comparire all'udienza, ma "nelle attuali condizioni di equilibrio psico-fisico", ne sconsigliavano l'esame a domicilio e rendevano dubbie le probabilità che potesse venir meno nel futuro l'impedimento, il tribunale di Roma escludeva la possibilità sia di interpretare estensivamente l'art. 497 del codice di procedura penale, per essere la relativa ipotesi normativa prevista solo per impedimenti di carattere temporaneo e inidonea a sospendere la prescrizione, sia di applicare analogicamente l'art. 88 dello stesso codice, stante anche il divieto di sospendere il processo fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge; e, con ordinanza 2 marzo 1973, sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, della norma risultante dal combinato disposto degli articoli sopra citati, ritenendola pregiudizievole dell'effettiva difesa personale dell'imputato per quanto concerne l'interrogatorio e la di lui facoltà di presenziare allo svolgimento del dibattimento. Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parte, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri. : 1. - Il tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 497 e &8 del codice di procedura penale per il fatto che i fenomeni patologici, dei quali non sia sufficientemente prevedibile il limite di durata, non postulerebbero la sospensione o il rinvio del dibattimento. 2. - La questione, che è stata proposta in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, non è fondata. Il giudice può bensì negare attendibilità - con ordinanza fondata su motivazione logica ed adeguata - alla prova dell'impedimento, ma non può non ritenere necessaria la presenza dell'imputato all'udienza, essendo tale presenza imposta a tutela dei diritti della difesa (e anche, caso per caso, a fini di giustizia, per la ricerca della verità: art. 497, secondo comma, cod. proc. pen.). Ed è da aggiungere che è giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione che l'obbligo di sospendere o di rinviare il dibattimento è inderogabile, indipendentemente dal carattere acuto oppure cronico della malattia e dal carattere temporaneo oppure permanente della inabilità e conseguente impedimento a comparire. Non rileva - a fronte della guarentigia difensiva costituzionalmente tutelata - la eventuale incidenza pratica, in punto di prescrizione, del provvedimento di sospensione o di rinvio del dibattimento. Mette conto, comunque, osservare che l'infermità di mente sopravvenuta all'imputato (art. 88 cod. proc. pen.) comporta la sospensione del procedimento (e non del dibattimento), la quale, a sua volta, importa la sospensione del corso della prescrizione ex art. 159 cod. pen. (e, nel caso, l'ordinanza di rimessione parla di "danni cerebrali" e di precarie "condizioni di equilibrio psico-fisico"). P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 497 e 88 del codice di procedura penale, sollevata dal tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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