Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1990
ECLI:EU:C:1990:471
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61989J0022 - IT
Avis juridique important
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61989J0022
SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 DICEMBRE 1990. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - FEAOG - BURRO - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-22/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-04799
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
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1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Burro di ammasso pubblico - Acquisto di burro destinato all' ammasso - Periodo probativo di magazzinaggio - Controllo della qualità di conservazine del burro - Controllo da effettuare alla fine del periodo probativo
(Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 685/69, art. 6, quale modificato dai regolamenti nn. 1829/80 e 1836/86)
2. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG
(Trattato CEE, art. 190)
[OSCURATO:PERSONA]
1. Tenuto conto dell' obiettivo dell' art. 6 del regolamento n. 685/69, che stabilisce un sistema di acquisto, da parte degli organismi di intervento, di burro destinato all' ammasso pubblico, ossia dell' obiettivo di garantire una buona conservazione del burro prima della sua presa in consegna definitiva da parte dell' organismo di intervento e di porre a carico del venditore le conseguenze di una diminuzione anormale della qualità del burro intervenuta durante il periodo probativo di magazzinaggio, il controllo della qualità di conservazione del burro immagazzinato non può avvenire prima della fine di tale periodo.
2. Nel contesto particolare dell' elaborazione delle decisioni relative alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG, la motivazione di una decisione con cui si rifiuta l' imputazione a carico di quest' ultimo di un' aliquota delle spese dichiarate deve essere considerata sufficiente qualora lo Stato destinatario sia stato direttamente associato al procedimento di elaborazione della decisione stessa e conosca i motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] ritiene di non dover imputare al FEAOG l' importo controverso.
[OSCURATO:PERSONA] causa C-22/89,
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dai sigg. J.W. de Zwaan e M.A. Fierstra, consiglieri giuridici aggiunti presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata dei [OSCURATO:PERSONA], 5, rue C.M. Spoo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R.C. Fischer, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 1988, 88/630/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1986 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "garanzia", (GU L 353, pag. 30),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. [OSCURATO:PERSONA], J.C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 14 giugno 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 7 novembre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 30 gennaio 1989, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], in forza dell' art. 173, primo comma, del Trattato CEE, ha chiesto l' annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 1988, 88/630/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1986 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione "garanzia" (GU L 353, pag. 30), nella parte in cui tale decisione esclude dall' imputabilità al FEAOG spese per un importo di 1 624 796 HFL, corrisposto dai [OSCURATO:PERSONA] nell' ambito dell' acquisto di burro destinato all' ammasso pubblico, in quanto il controllo di qualità del burro è stato effettuato prima della scadenza del periodo probativo di magazzinaggio di due mesi.
2 Il regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 14 aprile 1969, n. 685, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte (GU L 90, pag. 12), stabilisce un regime di acquisto, da parte degli organismi di intervento, del burro destinato all' ammasso pubblico. Tale regolamento dispone, all' art. 6, n. 1, nella versione del regolamento (CEE) 12 giugno 1986, n. 1836 (GU L 158, pag. 57), che il burro è soggetto ad un periodo probativo di magazzinaggio di due mesi, che inizia il giorno dell' entrata del burro nel deposito frigorifero. Tale articolo prevede, al n. 2, nella versione del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 11 luglio 1980, n. 1829 (GU L 178, pag. 22), che, con la sua offerta, il venditore si impegna, in caso di diminuzione anormale della qualità del burro, a riprendere la merce, a rimborsare il prezzo, eventualmente già pagato, della merce non conforme e a pagare le spese di magazzinaggio.
3 Risulta dagli atti che la prassi seguita dall' amministrazione olandese è stata quella di effettuare i controlli della qualità di conservazione del burro verso la fine del periodo probativo, ma non dopo la scadenza di quest' ultimo.
4 Ritenendo che il controllo della qualità di conservazione del burro consegnato agli organismi di intervento non dovesse essere effettuato prima del sessantesimo giorno successivo all' entrata del burro nel deposito frigorifero, la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione impugnata.
5 La somma la cui imputabilità al FEAOG è stata rifiutata equivale allo 0,25% di tutte le spese relative ai quantitativi di burro consegnati sottoposti a controllo prima del sessantesimo giorno. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale aliquota dello 0,25% corrisponde ai quantitativi di burro rifiutati in occasione di un secondo esame effettuato negli Stati membri che hanno eseguito i controlli conformemente al diritto comunitario.
6 [OSCURATO:PERSONA] relazione di sintesi relativa alla liquidazione dei conti FEAOG del 1986, la [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento ad un resoconto sommario di una riunione del comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari del 1985, in cui dichiarava che i controlli dell' organismo di intervento dovevano essere effettuati alla fine del periodo probativo, e ad una nota interpretativa del 18 marzo 1986 in cui essa precisava, a proposito dell' art. 6, n. 2, del citato regolamento n. 685/69, che il venditore deve pagare le spese di magazzinaggio se, al termine del periodo probativo, viene accertato che il burro non risponde ai requisiti di qualità prescritti.
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
8 [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] fa valere tre mezzi di annullamento, fondati sulla violazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio, 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), e n. 685/69, sopra menzionato, dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nonché dell' art. 190 del Trattato CEE relativo all' obbligo di motivazione.
9 Per quanto riguarda la violazione dei citati regolamenti nn. 729/70 e 685/69, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sostiene che da un' interpretazione letterale dell' art. 6 del citato regolamento n. 685/69 risulta che il controllo di qualità del burro immagazzinato deve avvenire nel corso del periodo probativo; tale interpretazione sarebbe inoltre conforme all' economia della disciplina istituita da tali regolamenti in quanto il venditore dovrebbe essere informato, entro e non oltre la fine del periodo probativo, sull' esito dell' operazione.
10 [OSCURATO:PERSONA] replica che tanto dalla lettera quanto dallo spirito dell' art. 6 del citato regolamento n. 685/69 risulta che il controllo di qualità deve avvenire dopo la scadenza del periodo probativo.
11 Al riguardo, occorre constatare che l' art. 6 del citato regolamento n. 685/69 stabilisce, al n. 1, che il burro è soggetto ad un periodo probativo di magazzinaggio di due mesi e, al n. 2, che il venditore si impegna a taluni obblighi nel caso in cui, durante il periodo probativo di magazzinaggio, risulti una diminuzione anormale della qualità del burro.
12 Ne consegue che il combinato disposto dei nn. 1 e 2 dell' art. 6 ha lo scopo di garantire una buona conservazione del burro prima della sua presa in consegna definitiva da parte dell' organismo di intervento e di porre a carico del venditore le conseguenze di una diminuzione anormale della qualità del burro intervenuta durante il periodo probativo.
13 Alla luce di tale obiettivo dell' art. 6, il controllo della qualità di conservazione del burro immagazzinato non può avvenire prima della fine del periodo probativo di due mesi.
14 I [OSCURATO:PERSONA] sostengono, in secondo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento contestando la prassi costante, sia dei [OSCURATO:PERSONA] che di altri Stati membri, di procedere al controllo di qualità prima della scadenza del periodo probativo solo in occasione dei controlli FEAOG per l' esercizio finanziario 1986. L' atteggiamento della [OSCURATO:PERSONA] pregiudicherebbe altresì la certezza del diritto dell' operatore economico che dovrebbe poter essere informato, alla scadenza del periodo probativo, sulla sorte riservata alla vendita di burro all' organismo di intervento.
15 A questo proposito occorre constatare, come la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente sottolineato, che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] era debitamente informato, a seguito delle dichiarazioni fatte dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine all' interpretazione dell' art. 6, n. 1, del citato regolamento n. 685/69, in occasione della 726ª riunione del comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari in data 16 agosto 1985 e della nota interpretativa del 18 marzo 1986 relativa all' art. 6, n. 2, dello stesso regolamento, del fatto che la qualità di conservazione del burro non può essere accertata prima della scadenza del periodo probativo.
16 Per quanto riguarda l' interesse dell' offerente il burro, la [OSCURATO:PERSONA] sottolineava, nella sua dichiarazione del 1985, che i controlli non debbono essere organizzati in maniera tale da imporgli un prolungamento sensibile del periodo probativo.
17 Il rispetto dell' interesse legittimo dell' operatore economico ad essere informato al più presto sulla sorte dell' operazione non può però giustificare un' interpretazione del citato regolamento n. 685/69 che lo esoneri dall' obbligo di accollarsi, sino alla fine del periodo probativo di magazzinaggio, le conseguenze pregiudizievoli derivanti da una diminuzione anormale della qualità del burro immagazzinato.
18 Per quanto riguarda infine la contestazione mossa dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] per non aver essa motivato, nella relazione di sintesi, la sua decisione, né per quanto riguarda il principio della non imputabilità al FEAOG di spese connesse a burro controllato prima della scadenza del periodo probativo né per quanto riguarda l' aliquota dello 0,25% adottata, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante (sentenza 27 gennaio 1981, Italia / [OSCURATO:PERSONA], causa 1251/79, Racc. pag. 205), nel contesto particolare dell' elaborazione delle decisioni relative alla liquidazione dei conti, la motivazione della decisione deve essere considerata sufficiente qualora lo Stato destinatario sia stato strettamente associato al procedimento di elaborazione di tale decisione e conoscesse i motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] riteneva di non dover imputare al FEAOG l' importo controverso.
19 Al riguardo, occorre sottolineare che la relazione di sintesi della [OSCURATO:PERSONA], relativa alla liquidazione dei conti del FEAOG del 1986, rinvia espressamente al resoconto della riunione del comitato di gestione del 1985 e alla nota interpretativa del 1986 di cui il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza.
20 Per quanto riguarda la percentuale adottata delle somme non imputate al FEAOG va constatato che la [OSCURATO:PERSONA] ha specificato, nella relazione di sintesi del 1986, le considerazioni che l' avevano condotta a rifiutare l' imputazione nella misura dello 0,25% delle spese interessate.
21 Dalle considerazioni che precedono risulta che il ricorso dev' essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è rimasto soccombente e va pertanto condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.