CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 12051/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ot5 OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che confermava il decreto emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione misure di prevenzione, con il quale il ricorrente era stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; 2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché l'illogicità della motivazione in ordine al giudizio di attualità della pericolosità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; 3. Ritenuto che, con particolare riferimento alla doglianza secondo cui, a parere del ricorrente, la Corte di appello si sarebbe limitata all'analisi delle questioni affrontate dal giudice di prime cure, è il caso di ricordare che, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza consolidata, in tema di misure di prevenzione, il requisito della attualità della pericolosità, in analogia con la valutazione delle esigenze cautelari nel giudizio cautelare, deve essere accertato nel giudizio di impugnazione non in relazione al momento in cui questo ha luogo, ma a quello originario in cui è stata applicata la misura di sicurezza. Il giudizio in esame, infatti, si svolge secondi i principi generali che disciplinano le impugnazioni per cui il fatto oggetto di valutazione è il medesimo di quello posto a base della decisione del primo giudice. Pertanto, il sopraggiungere di nuove circostanze attinenti la pericolosità non può costituire oggetto di valutazione da parte del giudice di secondo grado ma può unicamente consentire all'interessato di proporre istanza di revoca o di modifica della misura di prevenzione (Sez. 5, n. 1520 del 17/03/2000, Cannella, Rv. 215833-01). In ogni caso, l'attualità della pericolosità è stata collegata dal decreto impugnato a gravi condotte intimidatorie attribuite, in un contesto di provata partecipazione al sodalizio mafioso dei Pesce; 4.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i