CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 48808/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblica Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mentre per il Belfiore conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca e rigetto nel resto. Uditi i difensori L'[OSCURATO:PERSONA], dopo lunga esposizione dei motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento. L'[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso. L'[OSCURATO:PERSONA] conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata Con la sentenza del 13 novembre 2020 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Livorno il 15 luglio 2019 rigettando gli appelli proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno e dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 7 anni e 2 mesi di reclusione, escluse la recidiva e la circostanza aggravante di cui all'art. 291-ter d.P.R. n. 43 del 1973, ritenuta la continuazione, per i reati a lui ascritti ai capi: - 1) ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per non avere versato le somme dovute alle province di Livorno e Venezia da [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2015, utilizzando in compensazione un inesistente credito Irpef di [OSCURATO:PERSONA] e procedendo poi al pagamento mediante modello 24 della differenza in euro; in Livorno il 4 novembre 2016, data di presentazione dei modelli F24; - 2) ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per non avere versato le somme dovute da [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], per l'anno 2015 alla Provincia di Ravenna, utilizzando in compensazione un inesistente credito Irpef di [OSCURATO:PERSONA] procedendo poi al pagamento mediante modello 24 della differenza in euro; in Firenze il 4 novembre 2017, data di presentazione dei modelli F24; - 3) ex artt. 56 cod. pen., 43 e 49 d.lgs. n. 504 del 1995, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre all'accertamento ed al pagamento dell'accisa un carico di alcool e bevande alcoliche dal valore di euro 90.000 o comunque per avere attivato il trasporto dalla Spagna del carico con un documento telematico alterato in modo da far risultare fittiziamente il carico in transito per il deposito fiscale della [OSCURATO:PERSONA] &Service di Livorno, operazione non completata per il rifiuto di tale società a ricevere il carico; in Livorno tra il maggio ed il 12 giugno 2017; - 4) ex artt. 479 e 491-bis cod. pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per avere formato il documento telematico falso o alterato di cui al capo 3 in Livorno nel mese di giugno 2017;- 9) ex art. 416 cod. pen., quale promotore dell'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di evasione dei diritti doganali, accise, iva, tributi, dazi e di falso (in Livorno, dal 2017); - 11) ex art. 291-bis, 291-ter, 293 d.P.R. n. 309 del 1990 per l'introduzione di kg. 8.999,96 di t.l.e. di contrabbando, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in Livorno nel maggio 2018. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione, escluse la recidiva e la circostanza aggravante di cui all'art. 291-ter d.P.R. n. 43 del 1973, ritenuta la continuazione, per i reati a lui ascritti ai capi: - 3) ex artt. 56 cod. pen., 43 e 49 d.lgs. n. 504 del 1995, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in Livorno tra il maggio ed il 12 giugno 2017; - 4) ex artt. 479 e 491-bis cod. pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in Livorno nel mese di giugno 2017; - 9) ex art. 416 cod. pen., quale partecipe (in Livorno, dal 2017); 1.3. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione ed euro 45.000 di multa, esclusa la circostanza aggravante ex art. 291- ter d.P.R. n. 43 del 1970, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e la continuazione tra i reati, per i reati a lui ascritti ai capi: - 9) ex art. 416 cod. pen., quale partecipe (in Livorno, dal 2017); - 11) ex art. 291-bis, 291-ter, 293 d.P.R. n. 309 del 1990 per l'introduzione di kg. 8.999,96 di t.l.e. di contrabbando, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in Livorno nel maggio 2018. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti dal Tribunale di Livorno dai reati loro ascritti ai capi 5 ex art. 43 e 49 d.lgs. n. 504 del 1995 (in Livorno il 17 giugno 2017), 6 ex artt. 479 e 491-bis cod. pen. (in Livorno il 19 giugno 2017), 7 ex art. 43 e 49 d.lgs. n. 504 del 1995 (in Livorno il 21 giugno 2017) ed 8 ex artt. 479 e 491-bis cod. pen. (in Livorno il 21 giugno 2017) per non aver commesso il fatto. I difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo si deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., i vizi di violazione di legge, in relazione all'art. 597 cod. proc. pen., e di mancanza della motivazione sui motivi di appello relativi a tutti i capi oggetto della condanna: la posizione dell'imputato sarebbe stata analizzata nelle sole pagine 63-70, una per le sei imputazioni; vi sarebbe stato un mero richiamo alla sentenza del Tribunale ed un generico rigetto dei motivi di appello. 2.1.1. Sui capi 1) e 2) la Corte territoriale si sarebbe limitata a ritenere irrilevanti le argomentazioni difensive sull'insussistenza di elementi del concorso ex art. 110 cod. pen. per l'assenza di contatti con gli autori materiali delle compensazioni, nonostante sia ascritto al ricorrente di aver svolto un'attività di intermediazione tra gli interessati alla compensazione e i professionisti che avrebbero suggerito la compensazione illecita. 2.1.2. Mancherebbe la risposta al motivo di appello sull'insussistenza del reato di cui al capo 3) per la mancata introduzione fisica del bene in Italia. Sarebbe sintetica la risposta ai motivi di appello, riportati nelle pagine 28-33 del ricorso, perché condensati in una pagina e limitati ad affermazioni di principio o ad argomenti relativi alla caratura criminale del ricorrente. La sussistenza del reato associativo sarebbe stata affermata in assenza di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e soggetti, per altro rimasti sconosciuti, con il quale il ricorrente avrebbe dovuto essere in affari, e senza indicazione delle prove che possano spiegare la differenza con il concorso di persone nel reato. La motivazione sarebbe apparente, non risponderebbe alla ricostruzione alternativa della difesa, all'indicazione di un diverso significato delle intercettazioni telefoniche; si limiterebbe a richiamare la sentenza di primo grado e ad affermare che non sarebbe stata scalfita dalle deduzioni difensive, violando così l'obbligo di motivazione come delineato dalla giurisprudenza riportata nel ricorso. 2.2. Con il secondo motivo si deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., per l'insussistenza degli elementi del concorso dell'imputato, ed i vizi della motivazione sui delitti di cui ai capi 1) e 2) ex art. 10 -quater d.lgs. n. 74 del 2000. 2.2.1. Dopo aver riportato la sintesi della motivazione delle sentenze di merito sugli elementi ritenuti a carico dell'imputato, i motivi di appello - fondati sull'assenza di collegamento tra il ricorrente e lo studio Greco - si sostiene che la condanna si fonderebbe solo sulla caratura criminale del ricorrente che sarebbe, però, stata smentita dalla difesa che avrebbe prodotto le sentenze di assoluzione sui fatti ascritti al ricorrente. La caratura criminale sarebbe stata affermata in base alle valutazioni della polizia giudiziaria fondate solo in base agli atti delle indagini preliminari; la Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare l'irrilevanza delle altre deduzioni difensive. La motivazione sarebbe, poi, apparente perché fondata sul contenuto delle intercettazioni telefoniche le quali, però, dimostrerebbero solo che il ricorrente era venuto a conoscenza del meccanismo illecito ed avrebbe voluto trarne profitto;ciò, però, non dimostrerebbe il concorso con la compensazione effettuata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle loro dichiarazioni. Non sarebbe stato indicato il concreto apporto, morale o materiale, alla condotta tipica, tale da far ritenere sussistente il concorso ex art. 110 cod. pen. La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle loro dichiarazioni si siano assunti la responsabilità scagionando il ricorrente; non avrebbe risposto al motivo di appello fondato sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che ha escluso di aver parlato con il ricorrente. In violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la Corte territoriale avrebbe utilizzato le intercettazioni telefoniche solo quanto costituirebbero prove a carico, ma non quando emergerebbero elementi favorevoli al ricorrente. La Corte territoriale sarebbe incorsa nel travisamento del fatto, nell'affermare la responsabilità del ricorrente in concorso, poiché avrebbe indebitamente collegato lo studio Greco all'operazione di compensazione contestata a [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.2. Quanto al capo 2), la Corte di appello si sarebbe limitata a riportare le argomentazioni del Tribunale ed avrebbe travisato il significato della conversazione n.2288 indicata nell'appello che si riferirebbe ad un fatto diverso e ad una operazione lecita, consigliata dal ricorrente - una pratica di rateizzazione di altro debito fiscale, relativo alla [OSCURATO:SOCIETA]. di cui [OSCURATO:PERSONA] era socia ed amministratore, presentata da [OSCURATO:PERSONA] con residuo debito di imposta di euro 72.000 - e non all'operazione indicata nell'imputazione, che si sarebbe conclusa con la compensazione ed il pagamento di un euro. La motivazione sulla responsabilità si fonderebbe su telefonate di significato non univoco che non proverebbero il concorso di persone nel reato ascritto al .ricorrente; le conversazioni dimostrerebbero la conoscenza della vicenda dei [OSCURATO:PERSONA] e della moglie ma non la sussistenza del concorso di persone nel reato. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione del divieto di un secondo giudizio ex art. 649 cod. proc. pen. rispetto la condanna per i capi 3 e 4 ed all'assoluzione pronunciata per i capi 5 e 6; i capi di imputazione avrebbero ad oggetto lo stesso fatto storico, però diversamente qualificato nei capi 3 e 4 quale ipotesi tentata poiché nei capi 4 e 5, per i quali è stata pronunciata l'assoluzione già in primo grado, concernono l'ipotesi consumata. Ciò risulterebbe dai documenti prodotti dalla difesa: i capi di imputazione concernerebbero lo stesso prospetto del documento telematico e gli stessi beni sicché non sarebbe ipotizzabile contestare, in relazione alle stesse accise sia l'ipotesi tentata che quella consumata. La Corte di appello non si sarebbe avveduta di tale identità.2.4. Con il quarto motivo si deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza del tentativo del reato, l'erronea applicazione degli artt. 2, 7, 43 e 49 d.lgs. n.504 del 1995 e l'omessa risposta al motivo di appello (riportato a pag. 11 dell'impugnazione) sull'inesistenza del tentativo del delitto di frode delle accise, attesa la parziale compilazione di un documento telematico avvenuto all'estero su iniziativa di un esportatore spagnolo che aveva programmato un trasporto da effettuarsi dalla Spagna in Italia, con destinazione il deposito fiscale Ciano trading di Livorno, indicato quale primo destinatario. La mera indicazione del destinatario non sarebbe rilevante ai fini delle accise perché il deposito fiscale indicato deve accettare di ricevere il trasporto, poi deve comunicare, in via telematica la ricezione del trasporto e solo dopo tale adempimento risulterebbe dovuta l'accisa. Nel caso in esame, il deposito fiscale [OSCURATO:PERSONA] di Livorno ha rifiutato il carico e di conseguenza l'esportatore spagnolo ha indicato un altro deposito fiscale in Sicilia, come risulta dai capi 5 e 7 da cui il ricorrente è stato assolto. Ai sensi dell'art. 7, lett. b) e d), del d.lgs. n.504 del 1995 il reato non sussisterebbe perché la merce non sarebbe transitata nel deposito fiscale neanche cartolarmente e l'irregolarità, per la spedizione non completata, si sarebbe verificata all'estero; non si sarebbero verificate le condizioni per poter ritenere esigibile l'accisa, sicché l'azione non sarebbe idonea. L'idoneità dell'azione presupporrebbe che il carico sia giunto in Italia con sospensione di imposta; la sola compilazione del documento telematico di collocazione delle merci, che avrebbe la sola funzione di anticipare al deposito fiscale ricevente, per verificare la disponibilità, l'arrivo del carico, non concretizzerebbe il tentativo perché la merce non sarebbe mai pervenuta fisicamente nel deposito di Livorno indicato nel modello. L'obbligo di pagamento delle accise deriverebbe solo se la merce transiti effettivamente nel paese di destinazione. Nel fatto oggetto del capo 3) non si sarebbero verificate le condizioni richieste dalla norma avendo il deposito italiano, in via telematica, rifiutato la disponibilità a ricevere il carico, diversamente a quanto accaduto nei fatti di cui ai capi 5) e 7). La soglia della punibilità sarebbe stata eccessivamente anticipata, in presenza di un'azione inidonea al pagamento delle accise quale il rifiuto a ricevere il carico ed in assenza della presenza fisica della merce nel deposito fiscale. La Corte territoriale avrebbe disconosciuto l'esistenza della procedura prevista, descritta in sede di esame dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dalla polizia giudiziaria, limitando ad una motivazione apparente per rigettare il motivo di appello. 2.5.Con il quinto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 9 cod. pen. per l'assenza della condizione di procedibilità e dell'art. 479 cod. pen. per l'insussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al soggetto agente, rimasto ignoto, nonché di atto pubblico del documento telematico oggetto della contestata falsità di cui al capo 4. 2.5.1. La Corte di appello avrebbe dato una risposta erronea in diritto al motivo di appello con cui si rilevò che il reato è stato commesso all'estero; la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che parte della condotta sia stata commessa in Italia, per effetto dell'individuazione e della comunicazione dei dati del deposito fiscale poi inseriti nel documento telematico inviato dallo spedizioniere spagnolo. Tali atti sarebbero antecedenti alla formazione del documento e non inciderebbero sulla consumazione del reato che avverrebbe nel luogo in cui i dati sono stati inseriti nel modello informatico dall'operatore straniero, quindi all'estero. 2.5.2. Inoltre, la qualifica pubblicistica sarebbe stata erroneamente ritenuta sussistente perché la potestà autorizzativa o certificativa non è prevista da alcuna norma; la Corte territoriale si sarebbe richiamata solo alla sentenza di primo grado che farebbe riferimento all'autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane. L'atto verrebbe redatto da privati, non conterrebbe alcuna attestazione o avvertimento sulla genuinità dei dati inseriti, a differenza della vecchia bolletta doganale. Sarebbe anche ignoto l'autore della redazione del documento telematico non prevedendo l'atto alcuna sottoscrizione o firma telematica, elemento essenziale per l'attestazione di verità e per l'esercizio di una funzione certificativa. Anche sull'individuazione dell'oggetto della falsità la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio dedotto perché l'indicazione del deposito fiscale di destinazione in Italia sarebbe evento futuro ed incerto e che dipenderebbe anche dall'accettazione del ricevente. Il modello, in sintesi, servirebbe solo per richiedere al destinatario la possibilità del transito delle merci nel deposito e non opererebbe alcuna attestazione di verità o di scienza. Il rifiuto della ricezione da parte del deposito fiscale renderebbe, poi, l'atto, ove si volesse ritenere la natura pubblicistica, del tutto inutile ai fini della procedura; solo il completamento dell'operazione genera la responsabilità fiscale. 2.5.3. La Corte di appello, nel rigettare la richiesta subordinata di applicazione dell'art. 483 cod. pen., avrebbe in sostanza ammesso che non può riconoscersi alcuna falsità rispetto ad un fatto non ancora accaduto e rispetto al quale non può operarsi alcuna attestazione di verità; avrebbe, pertanto, erroneamente ritenuto 7 722,1 sussistente il reato ex art. 479 cod. pen. o rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 483 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe richiamato la sentenza di primo grado senza rispondere al motivo specifico di appello. 2.6. Con il sesto motivo si deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al capo 11), la violazione degli art. 291-bis e ss. del d.P.R. n.43 del 1973 e la mancanza di motivazione sul motivo di appello con cui si dedusse l'assenza di elementi di prova che dimostrassero il collegamento tra tale [OSCURATO:PERSONA] ed il padovano «biondo», non identificato, che avrebbero organizzato il trasporto del t.l.e. Si riportano i motivi di appello e gli elementi di prova da cui emergerebbe l'assenza della responsabilità nel contrabbando e della qualità di capo del ricorrente, motivi che non sarebbero stati valutati dalla Corte territoriale. Sarebbe stata omessa anche la valutazione delle dichiarazioni di Faiello, sul come e da chi sarebbe stato organizzato il trasporto; la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado. Anche il motivo sugli avvenimenti successivi al sequestro del t.l.e., che dimostrerebbero l'assenza di responsabilità, sarebbe stato ignorato dalla Corte territoriale, che avrebbe risposto sempre richiamando la motivazione del Tribunale, omettendo di rispondere alla ricostruzione alternativa fondata sulle prove acquisite. 2.7. Con il settimo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato associativo e del ruolo di promotore. Nel ricorso si riportano i motivi di appello sul capo (pag.31-33) con l'indicazione della loro rilevanza, a cui la Corte di appello avrebbe risposto con una motivazione apparente senza alcuna analisi delle questioni dedotte sulla sussistenza del reato e dei ruoli dei singoli imputati. La motivazione si fonderebbe sulla durata dei contatti telefonici, senza valutare l'assenza di una pur minima organizzazione che distingua le condotte da quelle concretizzanti il concorso di persone nel reato. Generica sarebbe la motivazione sul ruolo del ricorrente, senza alcuna indicazione concreta delle decisioni che questi avrebbe preso nell'attività associativa. 2.8. Con l'ottavo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di riduzione della pena.2.9. Con il nono motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento alla confisca disposta ex art. 130 cod. proc. pen. nella motivazione della sentenza ma non nel dispositivo. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo si deducono l'errata applicazione degli art. 42, commi 1 e 2, 43 cod. pen., 43 e 49 d.lgs. n. 504 del 1009 nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo dei reati di cui ai capi 3) e 4). Dopo aver riportato il contenuto delle imputazioni, si precisa che il ricorrente non ha mai contestato la materialità della condotta ma ha sostenuto di non aver avuto contezza del carattere fittizio del transito in Livorno, così come riportato nel documento telematico. La Corte di appello avrebbe omesso di rispondere al motivo di appello sulla insussistenza del dolo; la motivazione sarebbe apparente, perché non avrebbe precisato il contenuto e l'oggetto delle intercettazioni telefoniche (n.2481 e 2486 del 7 giugno 2017 con [OSCURATO:PERSONA]) poste a fondamento della condanna, e manifestamente illogica perché avrebbe dedotto il dolo dal tono allusivo «all'affare che si stava prospettando» che era l'importazione di bevande alcoliche dalla Spagna, potenzialmente produttiva di ritorno economico anche senza l'ipotizzata evasione fiscale, sicché il riferimento all'aspettativa di guadagno avrebbe un valore neutro. La prova del dolo avrebbe potuto essere ritenuta sussistente solo se le conversazioni avessero fatto riferimento alla natura illecita dell'operazione. 3.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, di mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 9). Con i motivi di appello si contestò sia l'esistenza di una condotta penalmente rilevante - per la mancanza del carattere di stabilità e la fungibilità del ruolo del commercialista, sostituito con altro soggetto inserito stabilmente dell'organigramma - sia la ritenuta sussistenza dell'affectio societatis. La Corte di appello avrebbe ritenuto la prova nella conversazione n. 7997 del 31 luglio 2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul compenso per l'attività illecita da dividere in tre, in relazione alle aree geografiche di provenienza. La motivazione sarebbe apparente perché non avrebbe specificato le concrete modalità con cui l'attività del ricorrente sia divenuta illecita e sarebbe illogica nella parte in cui ha desunto il coinvolgimento del ricorrente dalla suindicata conversazione in base alla sua provenienza geografica senza altra argomentazione a sostegno che dimostrasse che il riferimento fosse proprio al ricorrente. Illogici sarebbero anche i passaggi in cui la Corte territoriale ha ritenuto che: la sostituzione del ricorrente nel sodalizio non valga ad escludere la responsabilità anche per la fase antecedente, in assenza della prova di una tale adesione; costituiscano prova i contatti con i clienti spagnoli ed il ruolo di intermediario senza valutare se dimostrino anche la consapevolezza della artificiosità della prospettazione dell'arrivo del carico. La motivazione, laddove fa riferimento alla necessità della presenza del ricorrente al sopralluogo eseguito dall'Agenzia delle Dogane non dimostrerebbe la consapevolezza dell'illecito. Non sarebbe argomentata l'ingerenza profonda nelle questioni del gruppo fondata sulla conversazione n.13635 del 2017 richiamata nella motivazione, intrattenuta con I'[OSCURATO:PERSONA], perché non sarebbero indicate quali siano le questioni del gruppo oggetto delle conversazioni né in che termini il ricorrente vi sia ingerito, al fine di sostenere la partecipazione all'associazione per delinquere. 3.3. Con il terzo motivo si deducono l'errata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. ed i vizi della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, richieste con l'appello per il ruolo subordinato e fungibile ed il limitato apporto alle condotte oggetto di imputazione. La motivazione sul rigetto del motivo sarebbe illogica nella parte in cui avrebbe confuso il ruolo subordinato con la non marginalità del contributo alla realizzazione del reato che, invece, attiene all'apporto causale ed al rapporto tra reo e reato. La motivazione sarebbe contraddittoria perché da un lato valuterebbe quale risolutivo l'apporto del ricorrente, dall'altro ne evidenzierebbe la sua fungibilità, provata dalla sostituzione con altro professionista. La motivazione sarebbe carente nella parte in cui avrebbe limitato la verifica dell'apporto del ricorrente alla realizzazione del reato specifico e non anche alla condotta associativa. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo si deducono i vizi della motivazione e di violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica del fatto di cui all'art. 416, commi 1, 2 e 3 cod. pen., sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Dopo aver riportato l'imputazione del reato associativo, sintetizzato la motivazione della sentenza di primo grado, si sostiene che già nella sentenza di primo grado mancherebbe la motivazione sulla differente posizione del ricorrente. La Corte di appello, nonostante il motivo di impugnazione sulla sussistenza del vincolo associativo, avrebbe ritenuto il ricorrente partecipe esclusivamente sulla circostanza che il ricorrente fosse l'uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione della sentenza, in parte riportata nel ricorso, sarebbe insufficiente a provare il vincolo associativo; inoltre, la telefonata tra Faiello e [OSCURATO:PERSONA], riportata nella sentenza, dimostrare la tesi difensiva per cui il ricorrente avrebbe prestato la sua opera esclusivamente per l'operazione dei tabacchi e non per le altre ipotesi delittuose, di cui alcune commesse in data antecedente al suo coinvolgimento. La Corte territoriale sarebbe incorsa nell'erronea applicazione della legge penale laddove ha attribuito al ricorrente un ruolo attivo nell'associazione per delinquere, in assenza di un rapporto stabile e di un'organica partecipazione al sodalizio. La Corte di appello, poi, sarebbe incorsa nel vizio della motivazione perché avrebbe mancato di esplicitare un iter argomentativo autonomo rispetto a quello adottato dal Tribunale dando conto della sussistenza degli elementi tipici del fatto contestato. Nella motivazione non si ritroverebbero elementi a carico del ricorrente il quale avrebbe dovuto essere assolto dal reato associativo. 4.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi della motivazione e di violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica del fatto reato di cui all'articolo 416, commi 1, 2 e 3, cod. pen.; la condotta concretizzerebbe un concorso esterno in associazione per delinquere: su tale motivo di appello la Corte territoriale avrebbe risposto con una motivazione di principio. 4.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di illogicità della motivazione per la ritenuta penale responsabilità del ricorrente per il reato di contrabbando di cui al capo 11). Le prove sono costituite dalle intercettazioni telefoniche ma non sarebbero mai stati escussi [OSCURATO:PERSONA], il mittente della spedizione, né il destinatario Belpietro. Non sarebbero stati accertati altri elementi fondamentali quali l'identificazione di chi avesse pagato la spedizione, chi era incaricato di occuparsi della pratica doganale e chi avesse pagato il nolo della nave. Le sentenze di merito non avrebbero, pertanto, spiegato come si sarebbero svolti effettivamente i fatti. I fatti, per come ricostruiti nel ricorso, non concretizzerebbero il reato di contrabbando perché mancherebbe il presupposto della sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine. In ogni caso, l'imputato non avrebbe mai potuto procedere allo sdoganamento del container.' Si sarebbe realizzato, al più, un reato impossibile: il ricorrente si sarebbe limitato a millantare la possibilità di sdoganare il container il quale non sarebbe mai potuto uscire dai magazzini di temporanea custodia. La Corte di appello sarebbe caduta in un errore di diritto perché, al più, la condotta del ricorrente avrebbe dovuto essere qualificata quale favoreggiamento reale; non sarebbero sufficienti gli elementi di prova indicati dalla Corte territoriale quali i contatti telefonici con il soggetto ritenuto il titolare della spedizione, [OSCURATO:PERSONA], di cui alle conversazioni del 2 maggio 2018 e del 12 maggio 2018 ed i contatti presi con il signor Piero, che avrebbe dovuto, secondo la Corte, ricevere il carico contenuto nel container. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il primo motivo propone una questione di carattere generale, relativa all'omessa risposta ai motivi di appello, che sono poi specificati nei motivi successivi, relativi ai capi di imputazione. Può, però, affermarsi che il vizio della motivazione, relativo all'omessa risposta ai motivi di appello, non sussiste perché la Corte di appello ha riportato la motivazione della sentenza di primo grado facendo propria la ricostruzione del fatto; ha risposto ai motivi di appello, anche se sinteticamente, indicando quali siano gli elementi di prova a carico non smentiti dalle deduzioni difensive. 1.2. Il primo motivo, con cui si deduce l'omessa risposta ai motivi di appello, ed il secondo motivo con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, con riferimento ai capi 1 e 2 della rubrica, sono infondati. 1.2.1. La Corte di appello, nel riportare la motivazione della sentenza del Tribunale di Livorno, ha fatto propria la ricostruzione del fatto ed ha risposto ai motivi di appello indicando quali siano gli elementi di prova dimostrativi del concorso di persone nel reato. Già nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 4) l'esame di [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto la prova del collegamento tra il ricorrente e lo studio Greco; tale dato probatorio non risulta essere stato contestato con il ricorso per cassazione sicché sul punto i motivi sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha, poi, indicato gli elementi di prova, costituiti dalle intercettazioni telefoniche, da cui risulta che il ricorrente è il concorrente morale nelle operazioni illecite di compensazione rilevanti ex art. 10 -quater d.lgs. n. 74 del 2000. Dalla ricostruzione effettuata dalla Corte di appello, anche mediante le argomentazioni del Tribunale esplicitamente riportate ed il richiamo alle intercettazioni telefoniche, risulta che il ricorrente è stato il suggeritore dell'operazione e colui che manteneva i contatti con i soggetti che avrebbero consentito di attuare l'operazione. Il contributo all'esecuzione dell'operazione illecita è stato individuato anche nell'aver curato la concreta trasmissione delle deleghe di pagamento, che provenivano dall'home banking collegato al conto corrente in uso allo studio Greco. Tali elementi sono sufficienti per ritenere provati i reati ex art. 10 -quater d.lgs. n. 74 del 2000 avendo la Corte territoriale individuato un concreto apporto morale e materiale alle condotte tipiche commesse dai soggetti direttamente interessati alla compensazione. 1.2.2. Il ricorso è poi manifestamente infondato nella parte in cui deduce il travisamento del fatto. Va ribadito il principio espresso da Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01, per cui, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. 1.2.3. Il ricorrente deduce il vizio della motivazione per travisamento della prova in relazione alla conversazione n. 2288. Il motivo, sul punto, è manifestamente infondato perché il travisamento della prova, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., può essere invocato quale vizio della motivazione, sotto i profili della contraddittorietà o illogicità manifesta, solo quando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o sul risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale - quanto alla prova dichiarativa, ad es. il vizio sussiste se il teste ha detto rosso ed il giudice ha scritto bianco, se nell'intercettazione telefonica si dice rosso ed il giudice ha scritto bianco - o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. In più, il vizio sussiste solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta «doppia conforme» e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. Il ricorrente propone solo una lettura alternativa della conversazione n.2288; in sostanza contesta l'adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ottenerne una diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge perché strettamente di merito.1.2.4. Anche sulle altre conversazioni intercettate il ricorrente si limita ad affermare che il loro contenuto è ambiguo, proponendo così esclusivamente la valutazione alternativa della prova. Va ricordato, in materia di intercettazioni telefoniche, che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). 1.3. Il terzo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione al divieto di un secondo giudizio rispetto alla condanna per i capi 3 e 4 ed all'assoluzione per i capi 5 e 6, in relazione al medesimo fatto storico seppur diversamente qualificato tra ipotesi tentata e consumata - è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. trattandosi di violazione di legge proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Va ribadito il principio per cui (Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648 - 01) non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del ne bis in idem sostanziale, in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali (in motivazione, la Corte ha precisato, che al di là della connotazione del vizio dedotto, il giudizio richiesto postula comunque un apprezzamento storico-naturalistico del fatto, che, pertanto, esula dal perimetro del sindacato di legittimità). In ogni caso, la differenza tra i fatti di cui ai capi 3 e 4 da un lato e 5 e 6 dall'altro emerge con tutta chiarezza dalla stessa imputazione; il documento informatico adoperato nel secondo episodio criminoso è stato emesso in tempi diversi rispetto al primo; la seconda condotta è avvenuta adoperando un diverso deposito fiscale, in un tempo e con soggetti diversi: sussiste la differenza «storica» tra i due fatti reato. 1.4. Sono infondati i motivi relativi al capo 3; il primo motivo, con cui si deduce l'omessa risposta al motivo di appello con cui si sostenne che sarebbe stata necessaria l'introduzione effettiva in Italia delle merci per la sussistenza del reato, ed il quarto, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla ritenuta sussistenza del tentativo. 1.4.1. Va premesso che il fatto storico è incontestato. Gli imputati, in accordo con persone operanti in un deposito in Spagna, si sono accordati per far apparire la spedizione di un carico di alcol dalla Spagna verso il deposito fiscale della [OSCURATO:PERSONA] & Service di Livorno, in transito ed in sospensione di imposta, facendo apparire la destinazione verso un paese extra Ue, quindi esente dal pagamento dell'accisa, mentre in realtà era destinato in Inghilterra ed in Irlanda (così il Tribunale di Livorno). 1.4.2. L'art. 49 d.lgs. n.504 del 1995 estende al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta nel caso di irregolarità nella circolazione dei prodotti sottoposti ad accise. Ai sensi del comma 1 dell'art. 49, l'irregolarità nella circolazione sussiste, ed i prodotti sottoposti ad accisa si presumono di illecita provenienza, quando sono «... trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata ...». Le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta nel caso di irregolarità nella circolazione dei prodotti sottoposti ad accise sono quelle previste dall'art. 43 d.lgs. n. 504 del 1995 che punisce/ al comma 1, chiunque sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa, ed equiparando in termini sanzionatori, il tentativo al reato consumato. 1.4.3. Va ricordato il principio espresso da Sez. 3, n. 15213 del 05/12/2019, dep. 2020, Bizzotto, Rv. 279000 - 01, secondo cui integra il reato di cui all'art. 43 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche) la perdita della tracciabilità di merci soggette al pagamento di accisa, in quanto tale condotta costituisce svincolo irregolare delle stesse equiparabile all'immissione in consumo. Tale principio è stato pronunciato in una fattispecie del tutto analoga in cui vi era stato lo svincolo irregolare delle bevande alcoliche, spedite da un deposito fiscale in Germania e cartolarmente destinate ad un deposito in sospensione in Italia, dove non erano mai pervenute; in tal caso era avvenuta la perdita di tracciabilità della merce nel territorio italiano, con la conseguente esigibilità del tributo in Italia, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 504 del 1995. Tale norma prevede il «Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa». Il comma 1 detta la regola generale per cui «... Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione». Il comma 2 dispone che «L'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato» ma aggiunge che «... Si considera immissione in consumo anche: a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo ...». In motivazione afferma la sentenza Bizzotto che «... poiché la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude, per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio dell'Unione con le modalità rispettivamente previste dal d.lgs. n. 504 del 1995, art. 6,commi 7 e 12, cosicché lo svincolo irregolare dei detti prodotti dal regime sospensivo, quale può essere la mancata comunicazione, mediante sistema automatizzato, all'autorità doganale competente dello Stato membro di spedizione da parte del depositario autorizzato mittente del cambiamento di destinazione, si considera immissione in consumo ai sensi dell'art. 2,comma 2, lett. a), d.lgs. 504/1995 (cfr. Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 30904 del 27/11/2019, Rv. 656020; conf. Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 25126 del 07/12/2016, Rv. 641940). Ne consegue che certamente il far venir meno la tracciabilità delle merci costituisce uno svincolo irregolare, avendo determinato l'impossibilità di seguire il tragitto delle merci, allo scopo di accertarne i quantitativi e di esigere l'accisa dal soggetto che le immette in consumo, cosicché correttamente è stata affermata la configurabilità della condotta contestata di sottrazione all'accertamento e al pagamento della accisa ...». 1.4.4. Dunque, anche se il carico non risulta essere stato spedito, il tentativo del reato sussiste perché i correi, nelle loro rispettive qualità e con le condotte descritte nelle sentenze di merito, hanno predisposto il documento di cui al capo 4 in cui si rappresentava un trasporto che non sarebbe mai stato effettuato verso il deposito fiscale italiano specificamente indicato. La predisposizione del documento e l'invio nel sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane del documento elettronico relativo al trasporto di merci dalla Spagna al deposito fiscale di Livorno, con la ricezione da parte del destinatario apparente del carico, complice dell'azione illecita, costituiscono atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il reato perché già determinano ex lege l'illecita provenienza del carico, generano una apparenza rispetto alla reale destinazione del trasporto. Il delitto non si è consumato solo a causa della sopravvenuta conoscenza dei limiti quantitativi che la [OSCURATO:PERSONA] era autorizzata a ricevere; dunque, in base ad una circostanza esterna, del tutto indipendente dalla condotta degli imputati e non di portata tale da rendere i mezzi adoperati di per sé strutturalmente inefficienti o inidonei a realizzare il piano criminoso predisposto. 1.5. Il quinto motivo, nella parte in cui deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 9 cod. pen., è manifestamente infondato.1.5.1. L'art. 6 cod. pen., in rubrica «Reati commessi nel territorio dello Stato», dispone che «Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione». Il ricorso, invece, sostiene, in sostanza, che debba farsi riferimento al luogo di consumazione del reato di falso, in aperto contrasto con il testo dell'art. 6 cod. pen. La Corte di appello ha chiaramente descritto la parte dell'azione - l'aver fornito i dati del deposito fiscale di Livorno ai concorrenti spagnoli, dati poi inseriti nel documento di cui al capo 4 - avvenuta in Italia. Per altro, deve rilevarsi che la redazione del documento di cui al capo 4 è avvenuta mediante l'inserimento dei dati nel sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane, quindi attraverso un accesso informatico ad un sistema che è italiano. 1.5.2. Il motivo è, invece, fondato limitatamente alla qualificazione giuridica del reato nel delitto ex art. 483 cod. pen. anziché in quello ex art. 479 cod. pen. per cui è intervenuta la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al quale deve estendersi l'effetto dell'impugnazione del primo. Già dalla mera visione dell'atto prodotto dal ricorrente risulta che si tratta di un «documento amministrativo» di accompagnamento che in realtà è emesso dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come per altro risulta dalla stessa intestazione del documento, e non dai soggetti che lo compilano in alcune loro parti. Poiché si tratta di un documento amministrativo elettronico, secondo la definizione normativa, non vi è necessità di individuazione della persona fisica che lo ha emesso, poiché proviene dal sistema informatico pubblico. La qualifica di documento amministrativo, e quindi di atto pubblico, proveniente nel caso in esame dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si rinviene già nel regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, che all'art. 35, nel disciplinare le «Condizioni per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa nell'ambito della presente sezione» prevede, al comma 1, che: «1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa è considerata conforme ai requisiti della presente sezione soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico semplificato elaborato in conformità dell'articolo 36». L'Articolo 36 definisce il «Documento amministrativo elettronico semplificato» e ne chiarisce funzione e contenuto:«1. Nel caso in cui i prodotti sottoposti ad accisa circolano ai sensi della presente sezione, lo speditore certificato presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione una bozza di documento amministrativo elettronico semplificato avvalendosi del sistema informatizzato. 2. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico semplificato. Se tali dati non sono validi, lo speditore certificato ne è informato senza indugio. Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione attribuiscono al documento un codice unico di riferimento amministrativo semplificato e lo comunicano allo speditore certificato. 3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione trasmettono senza indugio il documento amministrativo elettronico semplificato alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, le quali lo inoltrano al destinatario certificato. 4. Lo speditore certificato fornisce alla persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa o, se non c'è una persona che accompagna, al trasportatore o vettore il codice unico di riferimento amministrativo semplificato. La persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa, il trasportatore o vettore fornisce su richiesta tale codice alle autorità competenti per la durata della circolazione. 5. Durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa nell'ambito della presente sezione, lo speditore certificato può, avvalendosi del sistema informatizzato, modificare la destinazione in un altro luogo di consegna gestito dallo stesso destinatario certificato nello stesso Stato membro, o nel luogo di spedizione. A tal fine lo speditore certificato presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione una bozza di documento elettronico di cambiamento di destinazione avvalendosi del sistema informatizzato». Tale documento amministrativo è stato poi previsto, a partire dal 2010, dall'art. 6 d.lgs. n. 504 del 1994 che al comma 5 prevede che: «La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento è esibito su richiesta alle autorità competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo». Dunque, il documento elettronico amministrativo di accompagnamento è un atto pubblico, emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha la funzione di individuare tutti i dati relativi alla spedizione e del trasporto, fino alla destinazione finale, al fine poi di verificare il regime delle accise. La particolarità di tale documento amministrativo pubblico elettronico è che l'inserimento dei dati relativi alla spedizione ed al trasporto è effettuato dallo spedizioniere ed è soggetto a convalida ed alla attribuzione del codice di accisa. In sintesi, l'atto pubblico non proviene e non è emesso dal soggetto che inserisce i dati, a differenza delle altre ipotesi indicate anche nella sentenza di primo grado (pag. 42 e 43) ma dall'Agenzia delle Dogane. I dati inseriti nel documento amministrativo elettronico sono pacificamente falsi, perché riferiti ad una spedizione che non sarebbe mai avvenuta, trattandosi di un falso ideologico, sicché è irrilevante il successivo rifiuto effettuato dal deposito italiano. 1.5.3. È configurabile il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) perché le specifiche norme giuridiche attribuiscono all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero. Nel caso de quo si concretizza il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, sebbene informatico, perché l'atto, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa mediante l'inserimento informatico dei dati, è destinato a provare la verità dei fatti attestati, a provare cioè la veridicità di tutti i dati relativi alla spedizione, al trasporto ed al regime fiscale, ed a tale atto amministrativo elettronico la legge ricollega specifici adempimenti, trattandosi del documento che deve anche seguire, nella sua copia cartacea, la spedizione, affinché chiunque possa poi verificarne il contenuto, quanto meno agli effetti della disciplina doganale. Secondo la giurisprudenza, in tema di reati di falso, si configura l'ipotesi criminosa prevista dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 cod. pen. quando l'attestazione, di cui l'atto pubblico è destinato a provare la verità, proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato dall'inganno del terzo, autore mediato; mentre si configura l'ipotesi prevista dall'art. 483 cod. pen., qualora l'attestazione del privato, della quale l'atto pubblico è destinato a provare la verità, ha ad oggetto fatti che il pubblico ufficiale (nel caso esaminato, il notaio) si limita a riportare nell'atto pubblico come riferiti dal privato, sicché l'attestazione è limitata soltanto all'esatta riproduzione nell'atto della dichiarazione del privato, autore immediato della falsità (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna per violazione degli artt. 48-479 cod. pen., riportata dall'imputato per aver esibito, nel contesto della stipula di un atto pubblico, falsi documenti di identità che inducevano il notaio, tenuto a verificare l'identità delle parti nei modi previsti dalla legge notarile, ad una falsa attribuzione delle dichiarazioni negoziali ricevute; Sez. 5, n. 22839 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276632 - 01). Nel caso de quo, poi, l'inserimento dei dati è avvenuto da parte di uno spedizioniere spagnolo operante in Spagna, al quale non è possibile che sia stata attribuita alcuna qualifica pubblicistica per l'emissione di un atto pubblico italiano. 1.6. Il sesto motivo, relativo al capo 11, è manifestamente infondato; ed invero, la Corte di appello ha risposto ai motivi di appello indicando nelle pagine 67 e 68 quali sono gli elementi di prova che concretizzano il concorso di persone nel reato. Con il motivo, in sostanza, si ripropone solo la lettura alternativa delle prove con argomenti dunque solo di merito che esulano dal giudizio di legittimità. 1.7. Anche il settimo motivo è infondato. La Corte territoriale, dopo aver indicato gli elementi di prova a carico, ha risposto, anche se sinteticamente ai motivi di appello in relazione alle questioni dedotte sui capi 1 e 2 (pag. 68 in fine), sulla insussistenza del concorso di persone nei reati per l'esistenza dell'organizzazione, della natura del progetto criminoso e della stabilità dell'accordo; sul contenuto delle intercettazioni telefoniche sul ruolo specificamente avuto dal ricorrente. Le questioni dedotte non sono dirimenti, posto che non è rilevante che un associato non partecipi o partecipi solo ad un reato fine per l'esistenza della distinta condotta di partecipazione o che siano realizzati pochi reati fine, poiché ciò non incide sulla concretizzazione del reato associativo che precede la realizzazione del programma criminoso. Il ricorrente attribuisce un significato evidente alle intercettazioni telefoniche, mentre i giudici di merito ne hanno attribuito un altro; né la contestazione sul valore probatorio attribuito è rilevante in questa sede se non si sostanzia in un vizio di contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello, ed ancor prima il Tribunale, mediante le prove indicate hanno ritenuto che le modalità operative e la natura delle operazioni dimostrino la non occasionalità delle condotte, che sono inscrivibili all'interno di un unico programma criminoso non specificamente determinato. Che il deposito fiscale, la cui predisposizione aveva richiesto un significativo impegno economico per rinvenire e poi ristrutturare il capannone industriale, non divenne operativo, non può incidere sulla concretizzazione del delitto associativo, poiché non si richiede la integrale realizzazione del programma criminoso. 1.8. L'ottavo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda. È sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). La Corte di appello ha rigettato il motivo di appello in base alla gravità dei fatti, descritta nella sentenza e nei precedenti penali dell'imputato; per altro, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., il ricorso non indica in base a quali elementi di fatto la Corte territoriale avrebbe potuto applicare le circostanze attenuanti generiche. Il motivo sulla pena è assorbito dall'annullamento relativo al capo 4); la diversa qualificazione giuridica del reato impone la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, quanto al solo aumento per la continuazione di cui al capo 4), non determinabile in concreto dalla Corte richiedendo una valutazione discrezionale. 1.9. L'ottavo motivo sulla confisca è fondato. Dal dispositivo letto in udienza non risulta essere stata disposta la confisca dei beni in giudiziale sequestro. La Corte di appello ha disposto la confisca direttamente con la redazione della sentenza, de plano, ricorrendo illegittimamente alla procedura ex art. 130 cod. proc. pen. laddove, invece, l'omessa pronuncia sulla confisca concretizza un errore di giudizio. Secondo la giurisprudenza (Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Ammerti, Rv. 274578 - 01) è abnorme l'ordinanza con cui il giudice della cognizione, dopo aver omesso di disporre con la sentenza di condanna sulla confisca obbligatoria dei beni sottoposti a sequestro preventivo, provveda in merito successivamente e separatamente. Alle eventuali omissioni della sentenza è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione, o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per quest'ultimo per l'effetto estensivo dell'impugnazione. 2. Sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il primo motivo, con cui si deduce l'errata applicazione degli art. 42, commi 1 e 2, 43 cod. pen., 43 e 49 d.lgs. n. 504 del 1009, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge non dedotta con i motivi di appello, che erano volti a contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo in relazione alla ricostruzione del fatto. 2.1.1. Il motivo con cui si deduce il vizio della motivazione è inammissibile laddove deduce, contraddittoriamente, sia la mancanza che la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo dei reati di cui ai capi 3) e 4). 2.1.2. Contrariamente a quanto si prospetta nel ricorso, la Corte territoriale ha esplicitamente risposto al motivo di appello sulla mancanza di consapevolezza a pag.71; la motivazione si fonda sull'analisi delle intercettazioni telefoniche. Per altro, la sussistenza della risposta al motivo di appello è dimostrata anche dal contenuto del ricorso, che critica la motivazione della sentenza impugnata. La motivazione non è apparente perché il contenuto delle intercettazioni telefoniche è riportato sia integralmente che per sintesi, mentre il ricorrente prospetta esclusivamente una lettura alternativa di tali prove. 2.2. Il secondo motivo, sulla condotta di partecipazione a reato associativo, è infondato. Ed invero, la motivazione sulla sussistenza della condotta di partecipazione è corretta in diritto ed immune da vizi logici perché, ritenuta la consapevole partecipazione ai reati di cui ai capi 3 e 4 e, dunque, la conoscenza delle finalità illecite delle azioni dei concorrenti, la Corte territoriale ha indicato elementi che effettivamente dimostrano l'esistenza della consapevole condotta di partecipazione. Il riferimento nella motivazione alla partecipazione agli utili, dimostrata dalle comunicazioni intercettate riportate nella sentenza, non è manifestamente illogico, perché l'individuazione del ricorrente per effetto della sede geografica, è il frutto della valutazione complessiva degli elementi di prova e della identificazione degli autori dei reati fine. Il peso probatorio dell'aver contribuito a rilevare l'attività commerciale che faceva capo alla 2G Trasporti, circostanza questa non contestata, è dato dall'essere stata tale società il fulcro ideato dell'attività illecita, come indicato sin dalle prime pagine della motivazione della sentenza impugnata. Una volta accertata la condotta di partecipazione, per il contributo effettivo del ricorrente alla vita dell'associazione per delinquere, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che la sostituzione del ricorrente con altro soggetto coincida, in sostanza, con la cessazione della condotta di partecipazione ed è dunque irrilevante ai fini della sussistenza del reato. Il ricorso, poi, prospetta esclusivamente una lettura alternativa degli elementi di prova costituiti della presenza presso il luogo in cui l'agenzia delle dogane avrebbe dovuto effettuare un controllo e della conversazione n.13635 del 2017 più che evidenziare l'esistenza di profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. 2.3. Infondato è anche il terzo motivo sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero, la Corte di appello ha ritenuto che gli elementi indicati dalla difesa - il ruolo subordinato e fungibile, l'apporto limitato - non fossero condivisibili, ed ha evidenziato altri elementi ex art. 133 cod. pen. in base ai quali ritenere che il ruolo dell'imputato abbia avuto una concreta rilevanza nella commissione dei reati. La Corte territoriale ha in sostanza valutato la complessiva condotta del ricorrente ed ha ritenuto sussistenti indici di gravità tali da escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Tenuto conto dell'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sulla qualificazione giuridica del reato di cui al capo 4) in quello di cui agli artt. 483 e 491-bis cod. pen., e dell'effetto estensivo dell'impugnazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], si impone l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze dovendo essere rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, infatti, individuò il reato più grave proprio nel delitto di cui al capo 4), ritenendo la fattispecie contestata ex art. 479 cod. pen. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 3.1. È infondato il primo motivo con cui si deducono i vizi della motivazione e di violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica del fatto di cui all'art. 416, commi 1, 2 e 3 cod. pen., sotto il profilo oggettivo e soggettivo. La Corte di appello ha risposto al motivo di appello sulla partecipazione al reato associativo con una motivazione corretta in diritto e priva di vizi logici. Ed invero, la Corte territoriale ha esplicitamente distinto la condotta concernente al reato fine da quella di partecipazione, rinvenendo gli elementi di prova a carico anche da azioni diverse da quelle relative al reato fine: l'incontestato ruolo di uomo di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], cioè uno dei vertici dell'associazione per delinquere; la partecipazione agli incontri per l'individuazione di nuovi interlocutori nella zona di Livorno; il ruolo di portavoce del [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento delle attività illecite, ruolo dimostrato dalle intercettazioni telefoniche riportate nella sentenza; il fine di profitto che muoveva il ricorrente; la partecipazione costante agli incontri una volta individuati i nuovi interlocutori livornesi. Il ricorrente si è limitato a ritenere insufficienti tali argomentazioni o ha genericamente indicato l'esistenza di elementi di prova favorevoli. Del tutto infondato è, poi, il motivo nella parte in cui richiede che la Corte di appello avrebbe dovuto redigere una motivazione autonoma rispetto alla sentenza di primo grado, posto che il compito della Corte territoriale è quello di rispondere ai motivi di appello, verificando la correttezza della ricostruzione del fatto effettuata in primo grado e dell'applicazione delle norme, compito svolto nel caso concreto. 3.2. La ritenuta sussistenza della condotta di partecipazione implica che la Corte di appello ha implicitamente rigettato il motivo con cui si chiese di qualificare la condotta quale concorso esterno nel reato associativo, senza per altro indicare quali effetti favorevoli deriverebbero all'imputato da tale diversa qualificazione giuridica del fatto. 3.3. Il terzo motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen., trattandosi di questione non dedotta con i motivi di appello con cui si chiese, esclusivamente, di assolvere l'imputato per non aver commesso il fatto - ritenendo dunque la sussistenza del fatto - o di qualificare il reato quale favoreggiamento. Le questioni relative alla insussistenza del fatto o alla concretizzazione di un reato impossibile sono state dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione. Il motivo è, poi, inammissibile, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto quale favoreggiamento, poiché l'appello sul punto era inammissibile per genericità: la diversa qualificazione giuridica del fatto è stata infatti richiesta con l'appello ma senza l'indicazione, necessaria ex art. 581 cod. proc. pen., delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno. 4. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché, relativamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui al capo 4) d'imputazione, da riqualificarsi in quello di cui agli artt. 483 e 491-bis cod. pe