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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08071/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 131/RG 27808 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo difetto di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato e al diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen.,

2. Il ricorso è inammissibile.

I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d'appello, disattesi dai giudici del gravame che con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura limitandosi a ritenerli congetturali, hanno dato atto dell'univoco quadro probatorio che ha dimostrato la condotta di evasione (pag. 5).

Negli stessi termini la mancata applicazione dell'art.131-bis, cod. pen. risulta congruamente motivata dalla sentenza impugnata a pag. 9 che ha valorizzato come la giustificazione addotta dall'imputato fosse risultata priva di riscontro dai controlli successivamente effettuati e il profilo criminale di [OSCURATO:PERSONA], evincibile dai plurimi e significativi precedenti, elementi tali da escludere la sussistenza dei presupposti giuridici dell'invocata a causa di non punibilità

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 131/RG 27808 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo difetto di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato e al diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen., 2. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d'appello, disattesi dai giudici del gravame che con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura limitandosi a ritenerli congetturali, hanno dato atto dell'univoco quadro probatorio che ha dimostrato la condotta di evasione (pag. 5). Negli stessi termini la mancata applicazione dell'art.131-bis, cod. pen. risulta congruamente motivata dalla sentenza impugnata a pag. 9 che ha valorizzato come la giustificazione addotta dall'imputato fosse risultata priva di riscontro dai controlli successivamente effettuati e il profilo criminale di [OSCURATO:PERSONA], evincibile dai plurimi e significativi precedenti, elementi tali da escludere la sussistenza dei presupposti giuridici dell'invocata a causa di non punibilità 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il
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